Categoria: 1991
Visite: 11585

Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 1991
Validità: 01.05.1991 - 31.12.1994
Parti: Ausitra, Feniof e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri private
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Relazioni industriali
1. Livello nazionale
2. Livello territoriale
3. Livello aziendale
Art. 2 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 3 - Inquadramento del personale
Art. 4 - Normativa quadri
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Lavoro domenicale
Art. 10 - Indennità di trasferta
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Ricorrenze festive
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Permessi
Art. 15 - Assenze
Art. 16 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Trattamento economico
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera
Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 23 - Trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Previdenza
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Quattordicesima mensilità
Art. 29 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell' azienda
 Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 31 - Indennità varie
Art. 32 - Alloggio personale
Art. 33 - Rimborso spese mezzi di locomozione
Art. 34 - Indumenti di lavoro e protettivi
Art. 35 - Trasferimento
Art. 36 - Ritiro patente
Art. 37 - Norme disciplinari
Art. 38 - Condizioni di miglior favore
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 40 - Sostituzione degli usi
Art. 41 - Controversie
Art. 42 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 43 - Norma generale
Art. 44 - Rapporti sindacali
Strutture sindacali aziendali
Permessi sindacali
Affissione comunicati
Assemblee del personale e referendum
Sede sindacale
Contributi sindacali
Art. 45 - Ambiente di lavoro e salute
Art. 46 - Lavoratori studenti
Art. 47 - Contrattazione aziendale
Art. 48 - Pari opportunità
Art. 49 - Aspettativa
Art. 50 - Cure termali
Art. 51 - Tossicodipendenza
Art. 52 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 53 - Adempimenti in caso di sciopero
Art. 54 - Aumenti salariali e parametri
Art. 55 - Decorrenza e durata

Addì, 17-4-1991 tra l’Ausitra, Federazione Italiana Imprese di Servizi […], da Feniof […]e da una delegazione delle imprese […] e la Filt-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; la Fit-Cisl, Federazione Italiana Trasporti della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori; la Uil/Trasporti, Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti è stato rinnovato il CCNL 12 novembre 1987, per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.

Art. 1 - Relazioni industriali
1. Livello nazionale
I rappresentanti delle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare i più idonei strumenti per garantire l’osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore. A tal fine concordano che uno degli strumenti maggiormente efficaci per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall’Albo di categoria. In tale ottica, le parti si impegnano a dare un contributo nelle sedi competenti e decidono di incontrarsi entro il corrente anno per affrontare i problemi connessi alla istituzione del predetto Albo e stabilire le iniziative da assumere.
I rappresentanti delle medesime Associazioni si incontreranno di norma annualmente o quando se ne ravvisi la necessità a richiesta di una delle parti. Nel corso di tale riunione verranno fornite informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possono avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori sui livelli di inquadramento e sui livelli occupazionali.
Le parti nel corso degli incontri di cui sopra esamineranno i problemi relativi all’ambiente di lavoro e alla tutela della salute promuovendo per quanto di competenza gli interventi delle strutture sanitarie individuate per la prevenzione.
Verranno altresì esaminate le iniziative da assumere affinché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali interconfederali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
2. Livello territoriale
A livello territoriale le OO.SS. dei lavoratori potranno assumere informazioni a livello aggregato sulle materie oggetto di informativa a livello aziendale in appositi incontri da richiedere alle parti stipulanti.
3. Livello aziendale
Le aziende informeranno annualmente o quando se ne ravvisi la necessità a richiesta di una delle parti le RSA:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;
3) sulle innovazioni tecnologiche, sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazione sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori e i loro eventuali riflessi sulla normativa contrattuale;
4) sull’andamento del lavoro straordinario;
5) sulla programmazione delle ferie.
Spetta alle RSA intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro.
È compito delle RSA esaminare con la Direzione aziendale la determinazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione sia che si intenda, restando immutato l’orario di lavoro, stabilire modalità differenti per la riduzione annua dello stesso.


Art. 2 - Assunzione, documenti, visita medica
[…]
5. Prima dell’assunzione le aziende possono, a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica presso gli Enti pubblici all’uopo preposti.
6. Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di legge in vigore.
7. Al personale assunto con contratto a termine compete lo stesso trattamento economico e normativo, in quanto applicabile, previsto dal presente contratto.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
1. Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
2. La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni.
[…]
6. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. La suddetta ora di libertà deve essere concordata fra le rappresentanze dei lavoratori e dell’azienda tenuto conto delle esigenze di servizio.
[…]
8. L’azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
9. L’orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
10. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]
Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
L’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa informazione delle strutture sindacali delle modalità operative, programmi tendenzialmente annuali, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale sino al limite di 48 ore e per un massimo di 96 ore nell’anno.
A fronte di questo maggior numero di ore prestato per "flessibilità", l’azienda corrispondente concederà, nel corso dell’anno, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
Nel caso in cui a fronte di prestazioni in supero di regime di flessibilità non siano accordati corrispondenti riposi compensativi entro 4 mesi dall’effettuazione richiesta in regime di flessibilità, per le ore richieste dalle 40 alle 48 si applicherà la percentuale prevista per il prolungamento orario (27 per cento del minimo tabellare e indennità di contingenza).
[…]
Eventuali scostamenti dal programma, come sopra definito, saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA
In caso di prestazione lavorativa articolata su 5 giornate i due giorni di riposo non devono necessariamente essere consecutivi.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
1. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
6. Le ore straordinarie non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
7. L’eventuale supero del plafond, derivante da motivi obiettivi e/o particolari circostanze, dovrà essere concordato con la RSA
[…]

Art. 11 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
3. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, l’operaio avrà diritto ad una indennità pari al 65 per cento della retribuzione tabellare e contingenza di una giornata lavorativa.
4. In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari al 65 per cento.

Art. 26 - Trattamento di gravidanza e puerperio
1. Si rinvia alle disposizioni di legge attualmente in vigore in materia.

Art. 31 - Indennità varie
1. Sono istituite le seguenti indennità:
Indennità di alta montagna - Agli operai inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti.
[…]
3. In sede aziendale potrà essere concordata la istituzione delle seguenti indennità:
a) indennità di vestizione;
b) indennità recupero salme;
c) discesa salme.

Art. 34 - Indumenti di lavoro e protettivi
1. Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale operaio due tute o indumenti equivalenti nonché gli indumenti protettivi necessari all’espletamento della propria mansione.
2. L’azienda terrà, in dotazione, impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
3. Nel caso in cui l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti di lavoro sarà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 700 giornaliere.
4. Le aziende che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono obbligate a fornire gratuitamente una tenuta estiva, una invernale ed un soprabito, la cui sostituzione sarà effettuata in base allo stato d’uso, previa verifica con le RSA

Art. 43 - Norma generale
1. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 44 - Rapporti sindacali
Strutture sindacali aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle Commissioni interne sono trasferite alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.
Affissione comunicati
Le Federazioni Nazionali e le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Assemblee del personale e referendum
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno diritto di convocare assemblee aziendali secondo le modalità previste dallo Statuto dei lavoratori.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]

Art. 45 - Ambiente di lavoro e salute
1. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro;
- verificare altresì l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali delle lavoratrici madri.
2. Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2)il registro dei dati biostatistici che deve contenere l’indicazione delle malattie e degli infortuni.
3. Viene inoltre istituitoil libretto sanitario individuale.
4. Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
5. Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
6. I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.