Tipologia: Accordo
Data firma: 24 giugno 2004
Validità: 31.12.2005
Parti: Cooperativa Brutto Anatroccolo e Cgil-Nidil
Settori: Servizi-Terzo settore, Cooperativa Brutto Anatroccolo, Co.co.co.
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 Forma e contenuto dei contratti
Art. 3 Natura dell'incarico
Art. 4 Informazione
Art. 5 Modalità di espletamento delle prestazioni
Art. 6 Durata del contratto
Art. 7 Preferenza
Art. 8 Compenso
Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Art. 10 Formazione e diritto allo studio
Art. 11 Cessazione del contratto
Art. 12 Commissione paritetica
Art. 13 Diritti sindacali
Art. 14 Obblighi del Committente
Art. 15 Durata
Art. 16 Verifiche periodiche
Art. 17 Clausola di salvaguardia e norma antidiscriminatoria
Art. 18 Disposizioni Finali
Art. 19 Allegati
Nota a verbale
Allegati

Accordo di regolamentazione dei rapporti di lavoro parasubordinato in forza presso la Cooperativa Brutto Anatroccolo

Il giorno 24 giugno 2004 si sono incontrati per la Cooperativa Sociale Brutto Anatroccolo il […] Presidente della Cooperativa, e […] Nidil Cgil Roma Est […]

Premessa
a) La Cooperativa ha, all'interno della propria attività, progetti, programmi di lavoro e fasi di essi, affidabili a collaboratori a progetto o ad altri prestatori d'opera o consulenti che garantiscano attività specifiche rese in autonomia e senza vincolo di subordinazione nelle seguenti aree: Handicap, Anziani e Minori;
b) Ci rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro tra tutti i collaboratori, prestatori d'opera e consulenti per un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro.
c) Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro presenti nella Cooperativa e di dare un primo ordinamento, teso a migliorare le condizioni di lavoro dei collaboratori, prestatori d'opera e consulenti per le attività prestate a favore della Cooperativa così come consentito, dall'Art. 61 comma 4 del D.lgs. n. 276 in applicazione della Legge 30 del 2003.
Quanto premesso e l'accordo siglato in data 24 giugno 2004 tra la Cooperativa e la Funzione Pubblica Cgil Roma Est sono parti integranti del presente accordo che persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio agli utenti e la qualità del lavoro degli operatori, e si articola come segue:

Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e alle prestazioni d'opera e consulenze, rese con o senza P. IVA, e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente (di seguito denominati lavoratori) presenti all'interno della Cooperativa.
Tali contratti sono applicabili a tutti i rapporti, di cui al paragrafo precedente, presenti nella Cooperativa solo per le seguenti mansioni e profili professionali:
a) Sono esclusi dal presente accordo coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente un propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente, hanno un'attività professionale riconosciuta ed un proprio albo professionale.
b) Il presente accordo non disciplina interamente le c.d. "collaborazioni occasionali", intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori ai 5000 € annui.

Art. 4 Informazione
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori a progetto e le altre forme di prestazione di cui all'Art. 1. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all'anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. La Cooperativa si impegna ad informare preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo dell'esigenza di instaurare, in futuro, ulteriori rapporti di cui all'Art. 1.

Art. 5 Modalità di espletamento delle prestazioni
a) Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla Cooperativa o dal lavoratore.
b) Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione la presenza del lavoratore presso una o più utenze definite, il collaboratore concorderà la fascia di presenza d'attività con il coordinamento in cui è inserito in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto. In questo caso, nel contratto individuale di cui all'allegato 1, verrà definito il minimo di ore mensili da espletare per il conseguimento del progetto o programma di lavoro indicato. Ogni collaboratore presterà la propria attività per un minimo di 20 ore settimanali.
[…]

Art. 12 Commissione paritetica
Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che ha compiti di esaminare le controversie d'applicazione di istituti e clausole contrattuali di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d'opera. La commissione si esprimerà entro 15 giorni. È fatto salvo il ricorso al Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo.
La commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i successivi 15 giorni.
La commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 13 Diritti sindacali
1. Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue
2. I lavoratori di cui all'Art. 1 hanno diritto di partecipare a 12 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.
a) I lavoratori che prestano la loro attività presso la Cooperativa hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura di 2 delegati. Inoltre, i lavoratori in collaborazione che prestano la loro attività presso la Cooperativa parteciperanno all'elezione del RLS -rappresentanza sindacale sulla sicurezza-, così come previsto dall'Art. 66 comma 4 del DL n° 276 in applicazione della legge 30/03.
3. I rappresentanti sindacali dei lavoratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie. Inoltre Al fine di rendere effettiva la possibilità di esercitare il loro compito di rappresentanza, il committente garantirà un numero di ore indennizzate forfetariamente. L'indennità forfetaria dei rappresentanti sindacali dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni è stabilita in €17,50 al mese.
4. Ai rappresentanti dei lavoratori sarà consentito l'uso della strumentazione della Cooperativa (telefono, fax, e-mail), per il tempo strettamente necessario ad eventuali comunicazioni sindacali legate alla Cooperativa.
5. Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
[…]
8. Il committente si impegna all'atto dell'accensione della prestazione a consegnare al lavoratore copia del presente accordo.

Art. 14 Obblighi del Committente
1. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del lavoratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
[…]

Art. 16 Verifiche periodiche
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.
Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti.

Art. 18 Disposizioni Finali
Le parti s'impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare il contenuto del presente Accordo con la normativa entrata in vigore.
Le parti s'impegnano ad effettuare una verifica entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo per monitorare l'andamento dell'applicazione dello stesso.
La cooperativa si impegna a dare comunicazione del presente Accordo.

Nota a verbale
Rispetto all'art. 5 comma b, le parti s'impegnano a verificare l'eventuale impossibilità di applicare l'orario minimo settimanale con le parti direttamente interessate.
[...]