Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.08.1994
Parti: Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Federmar-Cisal e Fndai, Usclac, Uncdim
Settori: Trasporti, Equipaggi navi

Sommario:

Premessa
Informazione
Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 - Tipi di contratto di lavoro
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento e di esercizio
Art. 6 - Gradi di equiparazione degli Ufficiali marconisti
Art. 7 - Allievi Ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Saluto alla Bandiera e ai superiori
Art. 11 - Comportamento dei componenti l' equipaggio
Art. 12 - Assenze da bordo
Art. 13 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 14 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
Art. 16 - Reclami dei marittimi
Capo IV Orario di lavoro
Art. 17 - Inizio del servizio a bordo
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 19 - Servizio di guardia con turno di porto
Art. 20 - Franchigia e mezzo di trasporto
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 23 - Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione
Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 28 - Servizio merci e provviste
Art. 29 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 30 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 31 - Paghe e indennità di contingenza
Art. 32 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 33 - Indennità in caso di trasbordo
Art. 34 - Indennità di navigazione
Art. 35 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 36 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 37 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 38 - Assegni familiari
Art. 39 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 40 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 41 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 42 - Divise equipaggio
Art. 43 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Capo VII Alloggi e vitto
Art. 44 - Corredo cuccette
Art. 45 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 46 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 47 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 48 - Giorni festivi
Art. 49 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 50 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 51 - Art. 51 Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 52 - Ferie
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 54 - Assicurazione per l' invalidità e la vecchiaia
Art. 55 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 56 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 57 - Assicurazioni malattie e infortuni
Art. 58 - Servizio militare di leva o richiamo alle armi
Art. 59 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 60 - Risoluzione di diritto qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 61 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 62 - Norme relative ai contratti di imbarco a viaggio
Art. 63 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato
Art. 64 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 65 - Regolamento per i servizi di bordo
Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di Stato Maggiore fuori organico e per i Sottufficiali e Comuni delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia
Art. 66 - Applicabilità
Art. 67 - Promozioni
Art. 68 - Periodo di imbarco
Art. 69 - Sbarco per grave motivo personale
Art. 70 - Ferie
Art. 71 - Periodo di riposo
Art. 72 - Malattia ed infortunio
Art. 73 - Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
Art. 74 - Gratifica natalizia e pasquale
Art. 75 - Disponibilità retribuita
Art. 76 - Indisponibilità all' imbarco per grave motivo personale
Art. 77 - Regolamento di imbarco
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto di lavoro e preavviso
Art. 79 - Norma applicativa
Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i Sottufficiali e Comuni

Art. 80 - Iscrizioni al turno
Art. 81 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 82 - Successione delle chiamate
Art. 83 - Preavviso di chiamata
Art. 84 - Pubblicazione e diffusione del bollettino delle chiamate
Art. 85 - Chiamate ordinarie
Art. 86 - Chiamate urgenti
Art. 87 - Ordine di presentazione alle chiamate
Art. 88 - Conferma ordinaria
Art. 89 - Conferma ritardata
Art. 90 - Giustificazione di assenza alla chiamata
Art. 91 - Durata del periodo di imbarco
Art. 92 - Reiscrizione a turno
Art. 93 - Controllo sullo stato di malattia
Art. 94 - Comitato paritetico
Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 - Componimento delle controversie di lavoro
Art. 96 - Esclusione di ogni rapporto impiegatizio, salvo stipulazione espressa
Art. 97 - Affissione del contratto a bordo
Art. 98 - Decorrenza e durata
Art. 99 - Disposizioni finali e di attuazione
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Tabella di armamento navi tradizionali per la navigazione di lungo corso e in Mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 4 - Tabella armamento navi automatizzate IAQ per la navigazione di lungo corso e in Mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 5 - Mediazione ministeriale per le tabelle d' esercizio delle navi del Gruppo Finmare
Allegato 6 - Paghe mensili personale di Stato Maggiore
Allegato 7 - Paghe mensili Sottufficiali e Comuni
Allegato 8 - Una tantum periodo 1-1-1991 - 31-7-1991
Allegato 9 - Indennità mensile di navigazione per il personale di Stato Maggiore ed Allievi Ufficiali
Allegato 10 - Indennità mensile di navigazione integrativa (ex Maggiorazione 30% giornate festive)
Allegato 10 bis - Indennità di navigazione giornaliera aggiuntiva
Allegato 11 - Compensi orari per lavoro straordinario personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali (dal 1-8-1991)
Allegato 11 bis - Compensi orari per lavoro straordinario personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali (dal 1-1-1992)
Allegato 11 ter - Compensi orari per lavoro straordinario personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali (dal 1-8-1992)
Allegato 12 - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni (dal 1-8-1991)
Allegato 12 bis - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni (dal 1-1-1992)
Allegato 12 ter - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni (dal 1-8-1992)
Allegato 13 - Tabella viveri personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 14 - Tabella viveri Sottufficiali e Comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 15 - Tabella viveri (quantitativi in grammi) spettanti ad ogni marittimo
Allegato 16
Annotazioni alla tabella viveri Sottufficiali e Comuni
Modifiche alla tabella normale dei viveri per gli equipaggi delle navi destinate a viaggi tropicali o climi glaciali
Allegato 17 - Indennità perdita corredo, strumenti professionali e utensili
Allegato 18 - Assicurazione malattie (Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 19 - Assicurazioni infortuni (Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 20 - Tutele assicurative - Personale marittimo
Allegato 21 - Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 22 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Allegato 23 - Proroga accordo 5-8-1986 sui contratti di formazione e lavoro
Appendice
Premessa (Accordo 25-7-1978)
Verbale di Accordo
Contrattazione integrativa
Promozione dei Sottufficiali e Comuni
Concessioni di viaggio
Concessioni speciali di viaggio per marittimi e loro familiari (navi)
Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco
Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Norme integrative riguardanti il trattamento al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi o in magazzini e spazi portuali per operazioni connesse all' approntamento delle dotazioni e provviste delle navi
Appendice - Trattamento economico per Sottufficiali e Comuni delle Società di Navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia" destinati a prestare servizio su navi in corso di costruzione o allestimento o presso cantieri o stabilimenti...
Istituzione del Comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento Ufficiali della marina mercantile - Decreto Ministeriale 22-11-1968
Mobilità del personale
Accordo 21-12-1990
Relazioni sindacali
1. Rappresentanze sindacali aziendali
2. Permessi retribuiti
3. Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
4. Affissione comunicazioni sindacali
5. Riscossione dei contributi sindacali
6. Quote di servizio
7. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali nazionali. Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

L’anno 1991, addì 24 del mese di luglio in Roma, sotto la Presidenza del Ministero della Marina Mercantile tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea), con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, la Uiltrasporti e la Federmar-Cisal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28-7-1988 per l’imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 T.S.L. delle Società di Navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" nonché le disposizioni riportate in appendice al contratto stesso;

L’anno 1991 addì 24 del mese di luglio in Roma, tra l’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea), con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (Fndai) per conto della Unione sindacale capitani lungo corso al comando (Usclac) e Unione nazionale capitani direttori di macchina (Uncdim)
È stato convenuto quanto segue:
Il contratto collettivo nazionale di lavoro 28-7-1988 per gli equipaggi delle motonavi da carico delle Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", nonché le disposizioni riportate in appendice ai contratti stessi, sono rinnovati con le modifiche di cui ai documenti allegati.
Le parti si impegnano a rispettare e fare rispettare dai propri iscritti, per il periodo di validità, il presente accordo ed i suddetti contratti.
L’applicazione del presente accordo è subordinata all’approvazione del Ministero della Marina Mercantile.

Informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli armatori, in incontri a carattere annuale con le rispettive Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni riguarderanno:
- le prospettive degli investimenti complessivi, articolati per singoli settori operativi;
- lo stato e le prospettive dei servizi, anche in relazione allo sviluppo tecnologico, relativamente ai riflessi sull’occupazione nel settore marittimo.
Le Associazioni Nazionali imprenditoriali daranno, inoltre, informazioni alle Organizzazioni Sindacali Nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree che investono l'attività di più Aziende.
Le Società armatoriali con più di 300 dipendenti informeranno, tramite l’Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche dei servizi comportanti riflessi sull’occupazione.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
1. Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare i marittimi in conseguenza di colpa grave. Si reputerà fra l’altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza, salvo al marittimo, così punito, il diritto di contestare presso l’Autorità marittima o consolare la legittimità del provvedimento, anche tramite l’Organizzazione sindacale.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto

1. L’orario normale di lavoro nei porti, quando non funzioni il turno di navigazione, è:
- di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e si effettuerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.
2. Il lavoro del personale di camera, cambusa e cucina sarà disciplinato a seconda delle esigenze del servizio e si effettuerà tra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le ore 7 e le ore 20, con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
3. Nei giorni feriali per le ore di servizio prestato, su disposizione del Comando di bordo, fuori dell’orario normale di lavoro, il personale interessato avrà diritto al compenso per lavoro straordinario feriale.
4. Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, sarà retribuito con il compenso per lavoro straordinario festivo, fermo il riconoscimento del riposo compensativo di cui all’art. 50.
5. Il personale di coperta, in giorno domenicale o festivo oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.

Art. 19 - Servizio di guardia con turno di porto
A) Giorni feriali
[…]
5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia, con turni distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici ore libere dal servizio, oppure dodici ore di servizio e ventiquattro ore libere dal servizio.
[…]
B) Giorni festivi
[…]
4. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia, con turni distribuiti a criterio del comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici ore libere dal servizio, oppure dodici ore di servizio e ventiquattro ore libere dal servizio.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Per gli ufficiali di coperta e di macchina il servizio di navigazione è distribuito in turni di guardia.
3. Ogni turno è di quattro ore di lavoro e di otto franche, salvo per le navi che hanno Stato Maggiore con meno di tre ufficiali sia di coperta che di macchina o che effettuano brevi navigazioni, per le quali i turni possono essere diversamente distribuiti, ma egualmente ripartiti.
4. Per gli ufficiali marconisti l’orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
5. Il Comandante e il Direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sott’ordine tre ufficiali almeno per ciascuno.
6. Quando la tabella di armamento non prevede il Terzo ufficiale di coperta o di macchina, al Comandante e al Direttore di macchina, che effettuano il loro turno di guardia, verrà corrisposta una indennità mensile del 40% della paga e aumenti periodici di paga per anzianità.
7. I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina avranno la guardia divisa in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
8. A periodi non superiori a due mesi verrà effettuato il cambio dei turni tra il personale adibito a servizi di guardia.
Il cambio sarà effettuato in coincidenza con un passaggio dal turno di porto a quello di navigazione, nel porto di armamento o nel porto capolinea italiano od estero od anche in uno scalo di transito.
Per quanto concerne il personale di macchina, il cambio sarà effettuato a giudizio del Direttore di Macchina.
9. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata, i turni di guardia potranno essere diversamente distribuiti, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso con il consenso dell’Autorità marittima.
10. L’orario di lavoro del personale di camera, cucina, famiglia è stabilito in otto ore giornaliere, da ripartirsi in due o più turni, tra le ore 6 e le 24, con diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di otto ore.
11. Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
12. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante e da annotarsi sul giornale di bordo, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione (vedi anche art. 24).
13. Nei porti, con turno di navigazione, il personale di coperta, in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.
14. Durante la navigazione, oppure su nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne i lavori richiesti dal Comandante o dal Direttore di Macchina per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l’ordinario lavaggio dei ponti.
15. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
16. Per tutti gli altri lavori, quando richiesti dal Comandante o dal Direttore di Macchina, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
17. La composizione minima del servizio di guardia in plancia sulle navi con pilota automatico in funzione sarà di un ufficiale e di un marinaio.
In caso di avaria del pilota automatico o del radar o quando la nave navighi con nebbia, attraversi stretti o punti di grande traffico, la guardia sarà rafforzata con un altro marittimo di coperta.
Il marittimo giornaliero chiamato a rinforzare la guardia nelle ore notturne, deve avere, al termine della stessa, otto ore consecutive di riposo.
18. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24; tali 8 ore saranno comprese tra le ore 6 e le 20.
19. Il personale di coperta farà anche la manutenzione delle ciminiere e potrà essere adibito a sostituire il personale di macchina quando il Comandante lo ritenga indispensabile.
20. I marittimi che non hanno oltrepassato il 18o anno di età saranno esclusi dal servizio di guardia notturna.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione. Non verranno considerati lavori speciali per la sicurezza della navigazione ecc., la manutenzione dei mezzi di salvataggio e relative attrezzature, la manutenzione dei mezzi antincendio, i rinforzi di guardia in caso di nebbia o foschia, sia in coperta che in macchina, i calcoli di navigazione ed i diagrammi di macchina nonché l’impiego degli Ufficiali per l’istruzione dell’equipaggio all’uso dei mezzi di sicurezza.
3. Le persone dell’equipaggio saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati.
2. Tuttavia, nell’interesse della navigazione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti temporaneamente ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, del carico e delle persone imbarcate, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio (vedi anche art. 24).
3. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
4. Gli allievi ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica d’imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il comando disporrà affinché ne venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell’altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell’altra sezione e il Comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell’imbarco.

Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali, effettuata fuori orario normale, dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 28 - Servizio merci e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza dei lavoratori stessi, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, le operazioni stesse dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti nelle ore di servizio, non daranno luogo a compenso per lavoro straordinario. Per i lavori eseguiti oltre le ore di servizio il marittimo avrà diritto al normale compenso per lavoro straordinario. Inoltre, per le suddette operazioni, sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale.
[…]
4. Il personale di camera non potrà, di norma, essere comandato all’imbarco delle provviste di cambusa. Al personale che venisse adibito all’imbarco di provviste, non eccedenti il peso unitario di Kg. 30, e alla sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi, verrà corrisposto un compenso orario di lire 800.
5. Ai marittimi eventualmente adibiti in operazioni di spostamento di partite di merci o di automobili, sia in stiva che in coperta (non determinate dalle esigenze previste dall’articolo 24 del presente contratto) sarà corrisposto un compenso di L. 600 a tonnellata o metro cubo, secondo le quotazioni di polizza.
6. In mancanza dei lavoratori di terra, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, l’imbarco oppure lo sbarco delle automobili dovrà essere eseguito dal personale di bordo, al quale sarà corrisposto un compenso di lire 2.000 per ciascuna autovettura di qualsiasi tipo.

Capo VI Paghe - Compensi - Indennità - Le misure e le componenti della retribuzione sono stabilite dal presente contratto
Art. 34 - Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure mensili o pro rata indicate nelle tabelle allegate al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco (Allegati 9, 10 e 10 bis).
[…]

Art. 42 - Divise equipaggio
[…]
2. Agli Ufficiali di macchina verrà fornita gratuitamente dalla Società una tuta di tela bianca pro- capite all’anno.
3. Ai Sottufficiali di coperta e ai Comuni di coperta verrà fornito gratuitamente dalla Società un paio di guanti da lavoro pro-capite per ogni 12 mesi d’imbarco.
4. Ai Sottufficiali di coperta e ai Comuni di coperta che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di stivaloni di gomma modello al ginocchio e una divisa da acqua formata da giaccone, pantaloni e copricapo oppure una cappottina cerata a tre quarti senza pantaloni pro-capite per ogni 24 mesi d’imbarco.
5. Ai Sottufficiali di macchina e ai Comuni di macchina che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di scarpe idonee da lavoro ed una divisa da lavoro pro-capite per ogni 12 mesi d’imbarco.
6. Le navi munite di celle frigorifere, e che non abbiano già in dotazione indumenti speciali antifreddo, saranno fornite di indumenti idonei antifreddo ad uso degli operai frigoristi ed in numero corrispondente agli imbarcati con tale qualifica.
7. Il personale eventualmente adibito a lavori di pulizia interna delle cisterne o delle caldaie verrà munito gratuitamente di una tuta da lavoro, di dotazione della nave, da indossarsi durante le relative operazioni.

Capo IX Previdenze
Art. 57 - Assicurazioni malattie e infortuni

1. Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
2. La Società assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 18, 19 e 20).
3. La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di imbarco, sempreché il marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza della nave e ciò consti alla Società in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.

Art. 63 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato
[…]
F) Risoluzione per colpa del marittimo
1. Se la risoluzione del contratto di imbarco è dovuta a colpa del marittimo, la Società corrisponderà al marittimo il solo trattamento di fine rapporto maturato, esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso.
2. Ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alla Società.
3. Sono considerate colpe gravi, tra l’altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza.
[…]

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 65 - Regolamento per i servizi di bordo

A) Alloggi
1. Compatibilmente con le caratteristiche della nave gli alloggi di tutti i componenti l’equipaggio dovranno essere situati a poppavia della paratia di collisione, ubicati in modo da risultare naturalmente arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
B) Servizio di coperta - 1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 26 e 27, il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio delle pitture, raschiaggio, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si renda necessario l’uso di ponteggi sospesi, sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale. Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggio che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.
2. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
3. Al termine delle operazioni commerciali la pulizia ed il rassetto delle stive verranno effettuati dal personale di coperta.
4. Il personale eventualmente adibito entro l’orario normale alla pulizia delle cisterne, in cui siano stati trasportati carichi speciali, quali oli, grassi od altri carichi liquidi, oppure alla preparazione delle cisterne stesse per l’imbarco di detti carichi, ha diritto per tale prestazione, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario. Se tale lavoro viene compiuto oltre l’orario normale oppure da personale franco di guardia, il personale adibitovi ha diritto al compenso predetto maggiorato del 100% (cento per cento).
[...]
C) Servizio di macchina
1. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
2. È in facoltà del Direttore di macchina, durante la permanenza in porto o rada con fuochi in alimento, di prelevare parte del personale di guardia a suo giudizio per i diversi lavori di pulizia e di aiuto agli Ufficiali di macchina, senza diritto a compenso.
3. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina con il diritto al compenso per lavoro straordinario, se effettuata fuori dell’orario di servizio. Inoltre, per le suddette operazioni sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale.
4. Il lavoro di picchettaggio interno delle caldaie e delle calderine non rientra fra le mansioni ordinarie dei marittimi, ma può tuttavia essere ordinato dal comando di bordo. Se tale lavoro è effettuato nel normale orario di lavoro, non dà diritto al compenso per lavoro straordinario. Per detti lavori sarà stabilito, altresì, un compenso da convenirsi con accordo interaziendale.
[…]

Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di Stato Maggiore fuori organico e per i Sottufficiali e Comuni delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia
Art. 71 - Periodo di riposo

1. Dopo aver completato il periodo d’imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati le ferie e i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, e sabati.
2. Detto periodo di riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. In relazione alle esigenze di servizio connesse agli arrivi delle navi, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 15 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.
4. Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto dal precedente punto 1, con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, entrerà in disponibilità retribuita.
5. Il marittimo, dopo aver usufruito delle ferie, dei riposi compensativi per sabati, domeniche e festività maturati durante l’imbarco, sarà disponibile per la chiamata di imbarco, per la comandata, o per frequentare corsi di addestramento, con obbligo di accettazione.

Art. 72 - Malattia ed infortunio
1. Il personale in continuità del rapporto di lavoro deve essere assicurato contro le malattie e gli infortuni ai sensi di legge.
[…]

Art. 79 - Norma applicativa
Per quanto non contemplato e compatibile con il presente Regolamento, restano valide tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi.

Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i Sottufficiali e Comuni
Art. 94 - Comitato paritetico
1. Le parti convengono che, per le questioni riguardanti i "turni particolari" delle Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" la rappresentanza in seno al Comitato paritetico presso le Capitanerie di Porto ove sussiste un turno particolare - presieduto dal Comandante di Porto - sia costituita da cinque membri nominati dall’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
2. Le parti concordano che al predetto Comitato - oltre ai compiti che saranno allo stesso affidati dal Comitato Centrale per il collocamento dei marittimi, istituito presso il Ministero della Marina Mercantile - sia demandato il compito di vigilare sull’applicazione delle norme del presente Regolamento, di decidere su casi controversi in ordine alle stesse e di formulare alle parti stipulanti il contratto eventuali proposte di modifica alle norme medesime.
3. Eventuali deroghe alle norme contenute negli artt. 86 e 97 commi 1 e 2, del presente Regolamento saranno convenute fra le parti con accordi aziendali, alla cui stipulazione siano state invitate le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
4. Il "turno particolare unico" della Società "Italia" sarà tenuto dall’Ufficio di Collocamento per la Gente di Mare di Genova, il "turno particolare unico" della Società "Adriatica" sarà tenuto dall’Ufficio di Collocamento per la Gente di Mare di Venezia, con funzione di Uffici Centrali. Il "turno particolare unico" del "Lloyd Triestino" sarà tenuto dall’Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di Trieste, con funzione di Uffici Centrali; il "turno particolare unico" della Società "Tirrenia" sarà tenuto dall’Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di Napoli.
5. Le norme del presente Regolamento sono valide anche per il "turno particolare" di Carloforte della Società "Tirrenia" che rimane in vigore.
[…]

Allegati
Allegato 10 bis - Indennità di navigazione giornaliera aggiuntiva
1) Indennità di navigazione per rischio di guerra
- a) In aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate all’allegato 9, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, le seguenti quote giornaliere integrative: [omissis]
[…]
2) Indennità di navigazione per navi cisterna
- a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui all’allegato 9, le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione, per tutta la durata del viaggio: [omissis]
[…]
3) Indennità di navigazione per trasporto materie infiammabili o esplosive
- a) Quando la nave non cisterna, o cisterna per la quale non sia corrisposta all’equipaggio l’indennità di cui al punto 2, fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili oppure di altre materie la cui pericolosità sia contemplata dalle vigenti disposizioni di legge, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, saranno corrisposte a tutti i componenti dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui all’allegato 9, le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo: [omissis]
b) Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto a), quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata, in sostituzione dell’indennità di cui alla lettera a) punto 3, verranno corrisposte le seguenti quote giornaliere di indennità di navigazione: [omissis]
[…]
5) Indennità di navigazione per rischi epidemici
- a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative di indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste all’allegato 9: [omissis]
[…]
c) Le quote giornaliere di cui sopra sono pure dovute nell’ipotesi che l’Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
d) Le quote giornaliere di cui sopra sono pure dovute nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute all’equipaggio le stesse quote giornaliere sopra previste dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
[…]

Allegato 21 - Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l’attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di oli minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal DPR 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale informazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Allegato 22 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Le parti esprimono una comune valutazione sulla centralità della formazione professionale.
Conseguentemente le parti individuano i seguenti comuni obiettivi di una attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
- strategico ai fini di una politica attiva dell’occupazione;
- di aggiornamento ai fini dell’acquisizione degli standard minimi previsti dalla legge 739 del 21-11-1985 (convenzione STCW 78);
- di aggiornamento ed informazione ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell’automazione navale;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Le parti riconoscono che l’avviamento di politiche di sviluppo della formazione professionale non può prescindere dall’apposita legislazione di sostegno già predisposta dall’amministrazione competente nonché dall’utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee, nazionali e regionali e riconoscono altresì come strumento indispensabile all’avvio al lavoro di giovani nel settore una normativa definita e certa per gli allievi ufficiali nonché l’utilizzo dei contratti di formazione- lavoro nello spirito del presente accordo e secondo le norme definite nell’apposito protocollo.
Le parti, pur riconoscendo l’attività formativa autonomamente svolta da taluni gruppi o aziende armatoriali, ritengono necessario lo sviluppo in tutto l’armamento nazionale di politiche formative concordemente definite tramite le seguenti misure e procedure.
Sarà costituita a livello nazionale una commissione paritetica formata da sei membri nominati dalle OO.SS. e sei membri nominati dalle Associazioni datoriali, con il compito primario di promuovere tutte le iniziative ritenute più idonee a favorire efficaci politiche formative, a formulare proposte nei confronti di Enti ed istituzioni competenti in materia.
Coerentemente alle finalità sopra rappresentate la Commissione dovrà promuovere iniziative specifiche al fine di:
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- acquisire dalle aziende dati statistici circa la partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla convenzione STCW 78;
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo in funzione dei livelli di espansione della formazione e dell’aggiornamento professionale nell’ambito dell’armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l’andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro anche sulla base della informativa circa gli esiti dei progetti esauriti nell’anno precedente;
- promuovere programmi di formazione mirata in particolare sui temi della sicurezza e della prevenzione;
- favorire uno sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e gli indirizzi comunitari.

Appendice
Verbale di Accordo
A completamento delle intese convenute in materia di organizzazione del lavoro a bordo le parti sottoscritte concordano sulla necessità di:
- risolvere, nel settore marittimo, il problema occupazionale giovanile;
- favorire, in un quadro che tenga altresì conto delle esigenze formative connesse anche allo sviluppo tecnologico del mezzo nautico, l’addestramento professionale delle qualifiche iniziali, attraverso contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, finalizzati a far conseguire una qualificazione per la quale occorra un tirocinio a bordo;
- contenere il costo del lavoro al fine di conseguire una maggiore produttività e competitività dell’armamento nazionale.
Premesso quanto sopra, le parti convengono che allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, in considerazione dell’attuale livello di tecnologia raggiunto dai mezzi nautici che consentono agli stessi un alto grado di sicurezza della navigazione, nonché della qualità dei corsi di addestramento per gli equipaggi, sia necessario rivedere le attuali qualifiche iniziali del personale di bordo per un più razionale utilizzo e una più produttiva prestazione lavorativa dello stesso.
Prescindendo quindi da una rigida ripartizione dei compiti a ciascuno assegnati nell’ambito della sezione di appartenenza e tra le altre sezioni di bordo, viene istituita la nuova "qualifica iniziale", in sostituzione di quelle attuali di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, garzone e piccolo di camera e di cucina, allievo elettricista/operaio.
Gli appartenenti a detta qualifica cureranno la manutenzione ordinaria, la pulizia di bordo e aiuteranno gli operai di coperta e di macchina, realizzando così una intercambiabilità di impiego tra tutte le sezioni di bordo.
[…]
Le parti concordano, alla luce delle nuove esigenze di bordo conseguenti alla più avanzata tecnologia delle navi e per un più razionale utilizzo degli equipaggi, di introdurre il principio della intercambiabilità di impiego (polivalenza), più aderente alle mutate mansioni da svolgere a bordo, da valere per le categorie dei Sottufficiali e Comuni.
Le parti si danno altresì atto dell’impegno reciproco a ricercare e definire quanto prima idonee intese per un’esatta identificazione ed una propria normativa delle qualifiche polivalenti, proponendo nel contempo le necessarie modifiche di ordine legislativo e/o contrattuale.
[…]

Contrattazione integrativa
1. Possono costituire materie di contrattazione integrativa particolari argomenti di carattere aziendale:
a) che siano rinviati alla contrattazione integrativa dal contratto nazionale o dalle norme del presente capitolo;
b) che riguardino il rinnovo e l’adeguamento di norme relative a materie specifiche di determinate navi o categorie di personale già disciplinate da accordi integrativi stipulati in data antecedente alla stipulazione dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale e per le quali esiste una obiettiva esigenza di revisione.
2. Le materie di cui al precedente paragrafo 1 riguardanti navi o categorie di personale comuni a diverse Società saranno definite con accordi interaziendali.
[…]

Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero sarà costituita presso ciascuna Società una Commissione, composta da rappresentanti dell’azienda e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito di definire, nell’ambito di programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
La Commissione esaminerà, altresì, la possibilità, limitatamente alle disponibilità tecniche ed organizzative di bordo, di consentire ai marittimi di usufruire di determinate attività culturali, artistiche e ricreative, senza peraltro interferire nella vita sociale dei passeggeri e con programmi realizzati distintamente da quelli riservati ai passeggeri stessi.

Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Le Società si impegnano a portare a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che le stesse possano formulare osservazioni e suggerimenti, i piani dei locali equipaggio delle navi di nuova costruzione in fase di progettazione, da sottoporre poi all’approvazione della apposita Commissione igiene equipaggio presso il Ministero della Marina Mercantile.

Relazioni sindacali
Le norme che seguono sono comuni al Contratto collettivo di lavoro per gli equipaggi delle Società di PIN, al Regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante per le Società di PIN e al Contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli uffici e per il personale operaio delle Società di PIN
In attuazione delle norme della legge 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e in particolare, del disposto dell’ultimo comma dell’art. 35 che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’applicazione dei principi sanciti dal predetto Statuto alle imprese di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
1. Rappresentanze sindacali aziendali 
[…]
b) Su ogni nave possono essere costituite, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria, rappresentanze sindacali composte come segue:
- 2 rappresentanti sindacali sino a 200 membri di equipaggio;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 membri di equipaggio;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 membri di equipaggio.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e alle Società.
I rappresentanti sindacali di bordo avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare anche per iscritto al Comando di bordo le questioni che potessero sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali nonché delle norme di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro;
- cooperare con la Commissione viveri od eventualmente farne parte per il controllo della qualità, della quantità, della confezione e della distribuzione del vitto;
- conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
- indire assemblee sulle navi per il personale franco dal servizio, su materie di interesse sindacale e di lavoro, previa intesa con il Comando di bordo. […]
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo e il delegato formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali periferiche.
[…]
4. Affissione comunicazioni sindacali
- 1. La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1, che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.