Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 1991
Validità: 01.05.1991 - 30.04.1994
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uitrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Disciplina dei quadri
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 9 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Sospensione dell'attività di trasporto
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - 13ª mensilità o gratifica natalizia
Art. 15 - 14ª mensilità o premio annuo
Art. 16 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 17 - Indennità maneggio denaro
Art. 18 - Indennità domenicale
Art. 19 - Ferie annuali
Art. 20 - Ricorrenze festive
Art. 21 - Congedo matrimoniale e permessi
Art. 22 - Trasferte
Art. 23 - Trasferimento
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 25 - Trattamento per malattia e infortunio
Art. 26 - Disciplina aziendale
Art. 27 - Provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 29 - Indennità di anzianità Trattamento Fine Rapporto
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Cessione e trasformazione dell'Azienda
Art. 32 - Istituti riservati all'area nazionale
Art. 33 - Contrattazione territoriale
Art. 34 - Apprendistato
Art. 35 - Relazioni industriali - Osservatorio
Art. 36 - Diritti sindacali
• Diritto di affissione
• Contributi sindacali
• Assemblea
• Permessi sindacali
Art. 37 - Pari opportunità
Art. 38 - Trattamento di maternità
Art. 39 - Tossicodipendenza
Art. 40 - Disposizioni generali
Art. 41 - Decorrenza e durata
Tabella A Retribuzione minima base
Accordo 20 novembre 1990
Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
Leggi.
Legge 29 maggio 1982, n. 297 disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 18 aprile 1962, n. 230 disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Legge 25 marzo 1983, n. 79 conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali e della relativa legge di conversione n. 863 del 19 dicembre 1984
Legge 11 maggio 1990, n. 108 disciplina dei licenziamenti individuali
Legge 10 aprile 1991, n. 125 azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Contratto integrativo regionale Valle d'Aosta, 26 ottobre 1988

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli impianti di trasporto a fune

L'anno 1991, il giorno 6 giugno in Roma tra l'Anef - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e la Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Settore Autoferrotranvieri si è convenuto di rinnovare il CCNL 19 novembre 1987 per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, alle condizioni di seguito indicate:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese od enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri od aree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 1 febbraio 1978 n. 30.
Il trattamento economico e normativo derivante dal presente contratto sostituisce ed assorbe fino a concorrenza quelli precedentemente in vigore, per i singoli istituti in esso espressamente trattati.

Art. 2 - Assunzioni
[…]
Prima dell'assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita medica di controllo per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L'assunzione può essere effettuata a termine per far fronte alle esigenze stagionali della azienda nonché negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.
L'apposizione dei termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme di legge vigente nonché quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
[…]
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee abilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 7 - Orario di lavoro
Ferme restando le norme di legge in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni (art. 3 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, art. 6 R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657), la durata normale contrattuale dell'orario medesimo è stabilita, con decorrenza dal 1° giugno 1981, in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Tuttavia, l'orario di lavoro normale contrattuale può essere prolungato, per effettive esigenze di servizio durante il periodo di funzionamento degli impianti, fino a 54 ore settimanali; […]
Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una sosta di lavoro, non computata nel l'orario, destinata al pasto, di durata non inferiore ad un'ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le 11 e le 15.
[…]

Art. 8 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, per le aziende che in determinati periodi dell'anno o dell'esercizio non sono nelle condizioni di poter utilizzare l'orario contrattuale normale di lavoro l'orario settimanale contrattuale normale (40 ore) può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 160 ore per anno solare o per esercizio e con un minimo di 24 ore settimanali.
Le modalità operative relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento e l'utilizzo delle riduzioni, o viceversa, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSA.
[…]
Per lo stesso periodo in cui viene utilizzato l'istituto della flessibilità non si può far ricorso al regime di cui al 2° comma del precedente articolo 7 (lavoro supplementare).

Art. 9 - Lavoro straordinario notturno e festivo
[…]
I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale
I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto. Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall'azienda nell'ambito dei sei giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20 per cento sulla retribuzione ordinaria.
Se per ragioni assolutamente eccezionali, si rende in qualche caso impossibile la concessione del riposo settimanale, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 19 - Ferie annuali
[…]
Le ferie devono essere godute entro l'anno di servizio cui si riferiscono e comunque non oltre il primo mese ad esso successivo; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.

Art. 25 - Trattamento per malattia e infortunio
[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 26 - Disciplina aziendale
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall'azienda, per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell'azienda e nei confronti dei viaggiatori, non fare abuso di bevande alcooliche durante il servizio;
- rispettare l'orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo richieste dall'azienda: ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell'ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all'uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall'azienda e consegnare alla fine del turno di lavoro alle persone all'uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto nell'ambito aziendale;
[…]

Art. 32 - Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
[…]
- orario di lavoro (durata);
[…]
- lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
[…]
- diritti sindacali;
[…]
- qualifiche e inquadramento;
[…]
- osservatorio nazionale;
- pari opportunità;
- maternità;
- tossicodipendenze.

Art. 33 - Contrattazione territoriale
Rientrano nella competenza della contrattazione (aziendale o interaziendale) i trattamenti economici e normativa non espressamente riservati all'area di contrattazione nazionale per quanto riguarda particolari condizioni e modalità di esecuzione del lavoro. Le parti inoltre si danno atto che in nessuno caso la contrattazione a livello territoriale potrà avere per oggetto materie già definite a livello di contrattazione nazionale.
[…]
Le parti nel darsi atto della comune valutazione che gli strumenti del part-time, dei contratti di formazione e lavoro nonché della flessibilità possono costituire validi supporti a sostegno della occupazione e della competitività complessiva delle aziende, senza pregiudizio dell'attuale struttura delle stesse, convengono sulla necessità di porre in essere, a livello aziendale, coerenti comportamenti finalizzati ad un loro pieno utilizzo.
[…]

Art. 35 - Relazioni industriali - Osservatorio
Le parti stipulanti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore, nell'intento di favorire il consolidamento delle relazioni industriali, convengono di incontrarsi, di norma una volta all'anno, a livello nazionale e territoriale, per scambiarsi informazioni globali ed aggregate sulle linee generali di andamento del settore e le sue problematiche, sullo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione, tenendo conto anche delle realtà locali, sulla situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti.
Nel ribadire tali intendimenti le parti stipulanti si danno concordemente atto dell'opportunità di:
- salvaguardare la competitività delle aziende del settore e i relativi livelli occupazionali, in relazione anche alla situazione di maggior concorrenza internazionale indotta dall'unificazione dei mercati europei;
- aver riguardo alle peculiari caratteristiche dell'attività del trasporto a mezzo fune in riferimento alla sua dipendenza dalla variabilità dei fattori climatico-meteorologici.
A tal fine le parti stesse si propongono di costituire un Osservatorio Nazionale paritetico composto da 6 membri, di cui 3 designati dall'Anef, e 3 dalla Filt-Cgil e dai settori autoferrotranvieri della Fit-Cisl e della Uiltrasporti.
Tale osservatorio onde esprimere valutazioni e orientamenti finalizzati all'individuazione di soluzioni ed iniziative atte a favorire lo sviluppo del settore funiviario nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella consapevolezza della sua interdipendenza con l'intero sistema del turismo montano, valuterà la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
In particolare costituiranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- prospettive ed orientamenti del settore del trasporto a fune;
- andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- promuovere ogni possibile iniziativa d'incontro tra mercato del lavoro ed esigenze produttive delle aziende interessate, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività lavorativa del settore;
- andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
L'Osservatorio entrerà in funzione entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le istanze locali. In occasione della prima riunione, provvederà altresì alla regolamentazione e alla programmazione della propria attività.
I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l'Osservatorio Nazionale ovvero la commissione per la pari opportunità,
segnalati alle aziende per il tramite dell'Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 8 ore di permesso retribuito rispettivamente ogni trimestre ovvero ogni semestre per partecipare alle riunioni dei predetti organismi.
Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 26.

Art. 36 - Diritti sindacali
Ferme restando le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300 in quanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali o commerciali, di più ampia dimensione è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
Per l'esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di un'ora per ciascun dipendente dell'unità considerata.

Diritto di affissione
Presso i posti di lavoro l'azienda collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie Nazionali, provinciali o territoriali e/o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia comunicazione della stessa.

Assemblea
Fermo restando le norme della legge n. 300/1970 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 40 - Disposizioni generali
[…]
Le eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione delle norme di cui al presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti le quali, entro 30 giorni dalla data di convocazione all'uopo fissata, ricercheranno una soluzione che tenga conto dei diversi interessi.
[…]