Tipologia: CPL
Data firma: 12 giugno 2001
Validità: 01.06.2001 - 31.05.2005
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Area comunicazione, Artigianato, Trento
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Ambiente di lavoro
Art. 4 - Premio di produttività collettivo provinciale
Art. 5 - Una tantum
Art. 6 - Premio di risultato
Art. 7 - Previdenza integrativa
Decorrenza e durata

Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende artigiane del settore dell'area comunicazione - 12 giugno 2001 -

Il giorno 12 del mese di giugno 2001, presso la sede dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento, in via Brennero 182, tra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento […] e la Slc - Cgil […], la Fistel - Cisl […], la Uilsic - Uil […]

Premesso che in data 1 luglio 1998 è stato sottoscritto il CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane area comunicazione;
premesso che tale CCNL recepisce integralmente l'Accordo Interconfederale nazionale 3 dicembre 1992 che ha sancito tempi e procedure della contrattazione integrativa provinciale.
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo del Contratto nazionale, da valere nella Provincia Autonoma di Trento per tutte le imprese iscritte alla Associazione Artigiani e Piccole Imprese esercenti le seguenti lavorazioni: Grafica ed editoria, Serigrafia, Cartotecnica, Eliografia, Copisteria, Produzione astucci flessibili e stampati, Grafica pubblicitaria, Stampa e grafica tradizionale e digitale, Studi di service e progettazione tecnica grafica.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Le parti contraenti, con la stipula del presente CCPI, ribadiscono la volontà di attuare - per quanto di loro competenza - un sistema di relazioni industriali coerente con quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali del 3 agosto e 3 dicembre 1992, nonché dal vigente CCNL "Area comunicazione Artigiani".
In tale ambito le parti, pur ribadendo la propria autonomia di comportamento e di giudizio, convengono sull'opportunità di privilegiare il confronto ed il dialogo come coerente metodo di relazione e di rafforzamento dei rapporti fra le rispettive organizzazioni.
Nel ribadire la sempre maggior importanza che il sistema artigiano ha acquisito nel sistema economico provinciale, in relazione alla crescita occupazionale e della qualità del lavoro, le parti riconfermano il loro impegno al fine di consolidare e sviluppare il settore.
Per i motivi sopra esposti, le parti concordano di attuare inoltre periodici incontri al fine di valutare congiuntamente:
l'andamento produttivo ed occupazionale dei settori dell'area comunicazione;
la complessiva consistenza numerica delle aziende, l'andamento macroeconomico dei settori e le loro prospettive;
l'evoluzione tecnologica, con particolare riguardo al riflesso che questa potrà avere sugli andamenti occupazionali, sull'ambiente di lavoro, sul decentramento produttivo e sulle dinamiche salariali e del costo del lavoro, nonché sui fabbisogni di manodopera e sulla formazione professionale.

Art. 3 - Ambiente di lavoro
Le parti convengono sull'assoluta priorità della tutela della salute all'interno dell'impresa artigiana.
Pertanto verranno fornite in appositi incontri, con cadenza annuale, informazioni disaggregate per comparto, relative a:
modificazioni strutturali delle imprese;
innovazioni tecnologiche;
presenza di sostanze tossico-nocive nei cicli produttivi e nelle lavorazioni.
Eventuali specifici incontri si terranno allo scopo di verificare situazioni relative ad aziende a rischio ambientale interno (l. [dlgs] 626/94) e/o con forti problematicità sul versante dell'impatto ambientale.
In relazione al disposto di cui all'art. 13 del vigente CCNL; e dalla legge [dlgs] 626/94, le aziende forniranno ai lavoratori informazioni adeguate in materia di sicurezza ambientale e di salute, nonché di prevenzione degli infortuni in riferimento all'attività aziendale e alle mansioni specifiche del lavoratore.
Le parti potranno avvalersi della collaborazione dell'Ebat.