Categoria: 1992
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Tipologia:CCNL
Data firma: 25 maggio 1992
Validità: 01.09.1991 - 30.06.1994
Parti: Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Proprietari di fabbricati, Portieri

Sommario:

 Premessa
Titolo I Parte generale
Capo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Capo II Classificazione dei lavoratori
Art. 3
Art. 4
Art. 5 - Autorizzazione all'esercizio di altra attività lavorativa nello stabile
Art. 6 - Portiere adibito a più stabili
Art. 7 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 8 - Compiti del portiere
Art. 9
Art. 10
Art. 11 - Sostituto
Titolo II Assunzione
Capo I Assunzione in servizio
Art. 12
Art. 13
Capo II Assunzione in prova
Art. 14
Capo III Collocamento
Art. 15
Titolo III Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Portieri lettere a) e b)
Art. 16 - Orario di apertura e chiusura del portone
Art. 17 - Paghe orarie
Art. 18 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Art. 19
Capo II Portieri lettere a/1 e b/1
Art. 20 - Orario di lavoro settimanale
Art. 21 - Orario giornaliero
Art. 22
Art. 23 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Capo III Portieri lettere a/1 e b/1
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25
Art. 26 - Lavoro supplementare - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Art. 27
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Titolo IV Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi straordinari
Art. 30
Art. 31
Capo II Ferie
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Capo III Riposo settimanale
Art. 36
Capo IV Permessi straordinari
Art. 37
Art. 38
Titolo VCongedo matrimoniale e servizio militare
Capo I Congedo matrimoniale
Art. 39
Capo II Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 40
Titolo VI Trattamento di malattia, gravidanza e puerperio
Art. 41 - Fondo malattia portieri
Capo I Trattamento di malattia
Art. 42
Art. 43
Capo II Gravidanza e puerperio
Art. 44
Titolo VII Inps e Inail
Art. 45
Titolo VIII Trattamento economico
Capo I Retribuzione portieri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3
Art. 46
Art. 47
Art. 48 - Terzo elemento
Art. 49 - Indennità
Art. 50
Capo II Retribuzioni portieri lettere a/1 e b/1 dell'art. 3
Art. 51
Capo III Retribuzioni portieri lettere a/1 e b/1 dell'art. 3 - lavoratori a tempo parziale
Art. 52 - Art. 52
Capo IV Retribuzione dei lavoratori di cui alle lettere c), d) e)
Art. 53
Art. 54
Capo V Paga oraria normale
Art. 55
Capo VI Scala mobile
Art. 56
Capo VII Scatti di anzianità
Art. 57 - Portieri lettere a - a/1 - b - b/1
Art. 58 - Lavoratori lettere c - d - e
Art. 59
Art. 60
Titolo IX Contrattazione integrativa territoriale, regionale e provinciale
Art. 61
Titolo X Mensilità supplementari
Art. 62 - Gratifica natalizia
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Trattamento di fine rapporto
Art. 63
 Art. 64 - Preavviso
Capo I Portieri di cui alle lettere a), a/1, b, b/1
Art. 65 - Trattamento di fine rapporto
Capo II Portieri di cui alle lettere a/1 e b/1) - Portieri a tempo parziale
Art. 66 - Preavviso
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto
Capo III Lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 3
Art. 68
Capo IV Lavoratori di cui alle lettere d), e) dell'art. 3
Art. 69
Capo V
Art. 70 - Indennità in caso di morte
Titolo XII Norme disciplinari
Art. 71
Art. 72
Titolo XIII Certificato di servizio
Art. 73
Titolo XIV Relazioni sindacali - Commissioni paritetiche
Capo I Diritti di informazione
Art. 74
Capo II Commissione paritetica nazionale
Art. 75
Capo III Commissioni paritetiche territoriali
Art. 76
Art. 77
Capo IV Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 78
Titolo XVTrasferimento della proprietà dello stabile
Art. 79
Titolo XVI Tabelle allegate
Art. 80
Titolo XVII Norme finali
Art. 81
Titolo XVIII Decorrenza e durata del contratto
Art. 82
Tabella A - Portieri di cui alla lettera a)-a/1) dell'art. 3
Tabella B - Portieri di cui alla lettera b)-b1) dell'art. 3
Tabella C - Portieri di cui alla lettera c) dell'art. 3
Tabella D - Lavoratori di cui alla lettera d) dell'art. 3
Tabella E - Lavoratori di cui alla lettera e) dell'art. 3
Appendice A - Dichiarazione di rapporto di lavoro
Appendice B - Statuto della "Cassa Portieri" Sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il giorno 11-5-1989
• Art. 1 - Costituzione e scopo
• Art. 2 - Sezioni della Cassa
• Art. 3 - Sede
• Art. 4 - Soci della Cassa
• Art. 5 - Iscritti - Beneficiari
• Art. 6 - Obbligatorietà della contribuzione
• Art. 7 - Organi della Cassa
• Art. 8 - Assemblea dei delegati
• Art. 9 - Comitato esecutivo
• Art. 10 - Presidente
• Art. 11 - Vice Presidente
• Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti
• Art. 13 - Entrate della Cassa
• Art. 14 - Gestione finanziaria delle risorse
• Art. 15 - Amministrazione della Cassa e delle singole sezioni
• Art. 16 - Esercizio finanziario
• Art. 17 - Prestazioni
• Art. 18 - Modifiche allo Statuto
• Art. 19 - Durata - Liquidazione
• Art. 20 - Liquidatori
• Art. 21 - Norme complementari
Appendice B - Statuto della "Cassa Portieri" Sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il giorno 11-5-1989
Costituzione e scopo
Appendice C - "Cassa Portieri"
Verbale di stipula
• Art. 1 - Costituzione della sezione
• Art. 2 - Scopo
• Art. 3 - Iscritti - Beneficiari
• Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione
• Art. 5 - Contribuzione
• Art. 6 - Versamento dei contributi
• Art. 7 - Definizione di malattia
• Art. 8 - Prestazioni
• Art. 9 - Durata delle prestazioni
• Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni
• Art. 11 - Esclusione delle prestazioni
• Art. 12 - Corresponsione della prestazione
• Art. 13 - Comunicazione della malattia
• Art. 14 - Controlli sull'assenza per malattia
• Art. 15 - Decadenza delle prestazioni
• Art. 16 - Esercizio finanziario
• Art. 17 - Contabilità del Fondo malattia
• Art. 18 - Costi di amministrazione
• Art. 19 - Gestione finanziaria delle risorse
• Art. 20 - Convenzioni
• Art. 21 - Clausola compromissoria
• Art. 22 - Durata
• Art. 23 - Sostituto del portiere
• Art. 24 - Norme di rinvio
Appendice D - Accordo Nazionale per l'attivazione degli strumenti di assistenza contrattuale ai dipendenti da proprietari di fabbricati
Accordo per la modifica del I comma dell'art. 68 CCNL 25.5.92

Il giorno 25-5-1992 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi - Mense e Servizi (Filcams-Cgil) con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) nonché dal Coordinamento Nazionale Portieri e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil).
Visti il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato il 30-6-1988 e il relativo accordo nazionale di rinnovo siglato in data 26-7-1991 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati composto da 18 titoli, 82 articoli, 5 tabelle, 4 appendici, 19 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Premessa
Le Parti, nel definire il presente contratto, hanno inteso perseguire il duplice obiettivo di un miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e di una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
[…]

Titolo I Parte generale
Capo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo alle categorie, indicate nel successivo art. 3, di dipendenti da proprietari di fabbricati.

Capo II Classificazione dei lavoratori
Art. 3
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
a) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio.
a1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, pulizia ed altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazioni o altri usi, senza alloggio.
Lo stabile dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
b) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibito ad uso di abitazione o ad altro uso, e secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili stessi ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio.
b1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o altri usi, senza alloggio.
Lo stabile dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
c) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o altro uso, per la pulizia dell’androne; delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento della luce, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari.
Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nell’allegata tabella.
d) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altro uso, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi ne costituiscono pertinenza.
e) Lavoratori che con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altro uso, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq. 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti, sempre che l’attività non richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze, e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini.
Agli effetti delle lettere a) e b) del precedente comma, si intende per vigilanza l’effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere da prestarsi secondo l’orario di cui al successivo articolo 16.
Ai portieri di cui alle lettere a) e b) deve essere garantito l’alloggio gratuito che escluso la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti di cui uno adibito a cucina ovvero di tre ambienti come sopra, quando all’atto dell’assunzione in servizio, la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi compreso il portiere.
Tranne pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
Qualora ai portieri di cui alle lettere a1) e b1) non sia possibile, in caso di provata difficoltà, assicurare l’uso dei servizi igienici nello stabile presso il quale prestano la propria opera, specie quando la struttura dell’edificio non ne consenta la realizzazione, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale.

Art. 4
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto:
a) Tutti i lavoratori indicati nell’articolo precedente, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati.
b) Tutti i lavoratori indicati nell’articolo precedente che sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di ditte industriali o commerciali, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo III Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Portieri lettere a) e b)
Art. 16 - Orario di apertura e chiusura del portone

L’orario durante il quale, normalmente, deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi; è in facoltà del proprietario prolungare il periodo di apertura del portone corrispondendo al portiere una quota di retribuzione oraria senza maggiorazione per la prima ora di prolungamento; per le ore successive l’eventuale lavoro prestato sarà considerato straordinario e retribuito come previsto dal successivo art. 18.
[…]
In deroga a quanto previsto dai sopra citati accordi potrà essere concordata, fra datore di lavoro e dipendente, una diversa giornata; di tale intesa dovrà essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale (regionale o provinciale).
La distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura dei portoni, fra le ore 7 e le ore 21, verrà stabilita dagli accordi integrativi territoriali.
Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 30, l’orario di apertura del portone è di 7 ore e non può protrarsi oltre le ore 14.

Capo II Portieri lettere a/1 e b/1
Art. 20 - Orario di lavoro settimanale

L’orario di lavoro settimanale per i portieri di cui alle lettere a/1 e b/1 dell’art. 3 è di 48 ore settimanali distribuito su un arco di 6 giornate.
Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificità, così come previsto dalla lettera f) dell’art. 61.
L’orario settimanale risulterà dalla lettera di assunzione.
Norma transitoria - L’orario settimanale di lavoro di tutti i portieri senza alloggio (denominati nel presente CCNL a/1 e b/1) e già in servizio alla data del 1-9-1991, passerà alla stessa data da 62 a 48 ore.
[…]

Art. 21 - Orario giornaliero
L’orario giornaliero di lavoro del portiere di cui alle lettere a/1 e b/1 sarà continuativo; con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verrà concordemente stabilito tra le parti.
Peraltro le parti interessate possono definire una durata dell’intervallo minore o maggiore che dovrà essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale (provinciale o regionale) di cui all’art. 76 o in subordine dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
Tale ratifica dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata anche da una sola delle parti.

Capo III Lavoratori lettere c) d), ed e)
Art. 28 - Orario di lavoro

Fermo restando che la retribuzione di cui all’art. 53 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre l’orario normale giornaliero, quale risulta dall’atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie.

Titolo IV Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi straordinari
Capo III Riposo settimanale
Art. 36

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica.
Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore.

Titolo VI Trattamento di malattia, gravidanza e puerperio
Capo II Gravidanza e puerperio
Art. 44

Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia.

Titolo VII Inps e Inail
Art. 45

I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’Inps e all’Inail.

Titolo IX Contrattazione integrativa territoriale, regionale e provinciale
Art. 61

A livello territoriale (regionale o provinciale) le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla gestione della distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura del portone;
b) alla determinazione della giornata nella quale il portiere fruirà della riduzione settimanale dell’orario di cui all’art. 16, terzo e quarto comma;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 20, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista dal 1o comma dell’art. 23, sarà applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera.

Titolo XIV Relazioni sindacali - Commissioni paritetiche
Capo I Diritti di informazione
Art. 74

Le parti nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Capo II Commissione paritetica nazionale
Art. 75
Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione Nazionale Paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;

d) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriale della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Capo III Commissioni paritetiche territoriali
Art. 76
Presso la sede delle associazioni della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica, provinciale o regionale, composta ciascuna da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ed ugual numero di rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia aderenti alla Confedilizia.
La Commissione è competente:
- a ricevere la comunicazione di cui all’art. 16 III comma;
- a ratificare quanto previsto dall’art. 21;
- ad assumere le funzioni di osservatorio locale sulla evoluzione strutturale del settore e sugli aspetti connessi al dato occupazionale;
- a definire iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Art. 77
La Commissione paritetica territoriale è inoltre competente:
- ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della legge 11-8-1963, n. 533, art. 11 terzo comma;
- ad assumere le funzioni di Collegio Arbitrale di cui all’art. 5 della Legge 11-5-1990, n. 108.
Per le funzioni di cui al comma precedente, la Commissione è presieduta da persona di comune fiducia o in caso di disaccordo da persona designata dal Presidente del Tribunale.