Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20509 - Prescrizione dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali


 

Presidente: STILE PAOLO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 13/10/2015

Fatto


1. Il Tribunale di Napoli riconobbe il diritto di S.C. alla costituzione di una rendita per malattia professionale ragguagliata al 15 % di inabilità permanente.
Con sentenza del 7/5/2010 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda del S.C., accogliendo l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'INAIL con memoria di costituzione in giudizio e non accolta da giudice di prime cure.
2. Rilevava la Corte territoriale che, ai sensi dell'art. 112 TU n. 1124/65, l'azione per conseguire le prestazioni previdenziali concernenti infortuni sul lavoro e malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio, o da quello della manifestazione della tecnopatia, e la prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, da esaurirsi nel termine di 150 giorni. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria. Pertanto, individuato il dies a quo per il decorso della prescrizione nel giorno della proposizione della domanda amministrativa (12/7/2000), da tale data deve ritenersi decorrano i termini di prescrizione previsti dall'art. 112 T.U. citato che, giusta la previsione dell'art. 111, restano sospesi durante la liquidazione in via amministrativa per i 150 giorni previsti per il procedimento ex art. 104. Riteneva, pertanto, che alla data del ricorso introduttivo di primo grado (19/3/2004) era decorso un periodo superiore al termine prescrizionale, non risultando proposti atti interruttivi.
3. Avverso quest'ultima statuizione il S.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso l'Inail.

Diritto


1. Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360 c. 3 c.p.c.) degli arti. 111 e 112 del TU 1124/65. Rileva l'erroneità dell'interpretazione della norma offerta dalla Corte d'Appello, secondo la quale con lo spirare del 150° giorno dall'inizio del procedimento amministrativo cessa l'effetto sospensivo di cui all'art. 111 TU 1124/65 e comincia a decorrere il termine triennale di prescrizione. Evidenzia, richiamando Cass. 15322/2007, che dal tenore letterale delle disposizioni si evince la permanenza dell'efficacia sospensiva della prescrizione sino alla definizione del procedimento amministrativo: si duole, pertanto, che nella specie, non essendosi esaurito il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, il giudice del gravame non abbia ritenuto che l'effetto sospensivo si sia protratto fino all'esercizio della facoltà di agire in giudizio.
2. Il motivo è infondato alla luce del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia citata dal ricorrente e dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, in forza del quale: "La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 211 del 12/01/2015, Rv. 634045).
3. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Le oscillazioni interpretative della giurisprudenza di legittimità riguardo all'interpretazione delle norme citate giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 20/5/2015