Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 17 dicembre 2003
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2005
Parti: Federchimica, Farmindustria e Fulc
Settori: Chimici
Fonte: coordinamentorsu.it

Sommario:

Premessa
Considerazioni delle parti sullo stato, le prospettive e le esigenze dell’industria chimica.
Costi energetici
Semplificazione normativa
Regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Ricerca e innovazione
Considerazioni delle parti sulla situazione del comparto farmaceutico
Maggiorazioni contrattuali e lavoro notturno
Linee guida sui criteri di gestione degli appalti
Criteri per l’identificazione dell’attività di grande manutenzione
Specificità settore fibre
Faschim
Indennità per le prestazioni in turno notturno
Riforma del sistema di inquadramento
Specificità settori lubrificanti e GPL
Riforma del sistema di inquadramento
Faschim - Assistenza sanitaria
Incrementi in Euro del trattamento contrattuale

Accordo di rinnovo di secondo biennio del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL

In data 17 dicembre 2003 tra Federchimica, Farmindustria e Fulc Nazionale si è convenuto il seguente accordo di rinnovo di secondo biennio del CCNL 12 febbraio 2002.
Il presente accordo, ove non diversamente indicato, decorrerà dall’1/1/2004 e scadrà il 31/12/2005.

Premessa
Il negoziato contrattuale per il settore chimico, chimico farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, è un importante appuntamento che si inserisce in un contesto nel quale il dialogo tra le Parti è continuo e diversificato.
Questa caratteristica ha consentito anche nel passato, in momenti delicati, di superare senza gravi ripercussioni le difficoltà che si presentavano, in ragione anche del reciproco senso di responsabilità e della capacità di sapere affrontare e risolvere i problemi con una forte dose di realismo, all’interno di un sistema di regole definito dal Protocollo del luglio 93 che, in questi anni, le Parti si sono impegnate ad applicare in modo coerente.
Federchimica, Farmindustria e Organizzazioni sindacali:
■ sono consapevoli che un Accordo realizzato dieci anni fa potrà richiedere aggiustamenti che colgano l’evoluzione del contesto, che tengano conto della nuova realtà europea e internazionale, che siano adeguati a promuovere e sostenere la competitività e quindi lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione;
■ ritengono che il contratto nazionale debba continuare ad avere un ruolo importante nel sistema di relazioni industriali, così come sono consapevoli che tale ruolo sia indissolubilmente legato alla capacità del ceni stesso di essere uno strumento adeguato a cogliere realisticamente le diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Consapevoli di quanto sopra, le Parti hanno puntato a realizzare, anche con questo rinnovo, scelte responsabili che, pur in un momento particolarmente difficile, tengono conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori, in una logica di compatibilità complessiva.
In questo quadro le Parti si impegnano ad affrontare tempestivamente, a valle dell’accordo contrattuale, i temi delegati alle Parti dalla recente legislazione in materia di contratto a termine, orario di lavoro e di mercato del lavoro, con espliciti rinvii alla contrattazione collettiva, con l’obiettivo, nell’ambito del consolidato modello di relazioni industriali, di incentivare e sostenere lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione.
Su questi temi le Parti avvieranno a partire dal mese di gennaio un approfondimento tecnico, nell’ambito di una commissione paritetica, finalizzato a raggiungere un accordo entro il mese di aprile 2004 che consenta una applicazione condivisa di tali normative.
Fino alla suddetta data continuano a trovare attuazione le relative norme contrattuali.

Considerazioni delle parti sullo stato, le prospettive e le esigenze dell’industria chimica.
Regolamento europeo sulle sostanze chimiche

In relazione al Regolamento europeo sulle sostanze chimiche sul quale nei mesi scorsi le Parti hanno già condiviso una posizione comune che oggi riconfermano, le analisi realizzate convergono nell’indicare che l’Italia, per la sua struttura industriale, a differenza di altri Paesi concorrenti prevalentemente concentrata nelle PMI e nella chimica fine, risulterebbe essere il Paese più danneggiato, con un insostenibile aggravio di costi e con gravi ripercussioni sullo sviluppo delle imprese e sull’occupazione.
I recenti sviluppi sulla Nuova Politica Chimica Europea, se da un lato hanno mostrato una richiesta a tutti i livelli di difesa della competitività, dall’altro indicano ancora elevati rischi nel caso in cui non si effettuassero significativi emendamenti al testo del Regolamento.
Le Parti confermano di conseguenza la richiesta alle autorità italiane di interventi di semplificazione e chiedono un impegno forte del Governo per rendere meno gravoso l’impatto sulle imprese, quando si dovrà passare alla fase applicativa.
Su questa tematica le Parti monitoreranno l’evolversi della situazione nell’ambito della Sezione ambiente dell’Osservatorio contrattuale.

In relazione agli impegni sottoscritti con il rinnovo contrattuale del 12 febbraio 2002 le Parti concordano quanto segue.
Maggiorazioni contrattuali e lavoro notturno
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 67 del vigente CCNL, a far data dal 1° Gennaio 2005:
a) Il punto 41 dell’art. 9 del CCNL è sostituito dal seguente:
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 50%
b) Il primo alinea del punto 8) dell’art. 9 del CCNL è sostituito dal seguente:
Lavoro straordinario notturno dalla 41a alla 44a 50%
c) Il punto 1) della lettera H) dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Per i lavoratori non turnisti è considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane.
Per tale prestazione viene riconosciuta, la maggiorazione del 50% di cui al punto 4) dell’articolo 9 CCNL.
d) Lavoratori turnisti: indennità in cifra per le prestazioni effettuate in turno notturno
[…]
e) Lavoro domenicale e festivo
[…]

In applicazione degli impegni sottoscritti in materia di ambiente e sicurezza con il rinnovo contrattuale del 12 febbraio 2002 (art. 44) le Parti concordano quanto segue.
Linee guida sui criteri di gestione degli appalti
Premessa
Le Parti ritengono che l’obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute e di igiene industriale sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio è da raggiungersi anche attraverso la corretta gestione delle attività e dei servizi conferiti in appalto.
Allo scopo le Parti ritengono utile l’adozione di sistemi di gestione degli aspetti di sicurezza salute ed ambiente che rispondano a requisiti riconosciuti a livello internazionale e che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto.
Per le imprese che non applicano tali tipi di sistemi di gestione, le Parti hanno convenuto le seguenti linee guida di gestione complessiva degli appalti per i quali sia prevista un’attività all’interno del sito (siano essi affidati ad imprese o a lavoratori autonomi) che possono essere utilizzate come riferimento nell’intento di facilitare la messa in atto delle azioni necessarie per operare in sintonia con le norme contrattuali e di legge e di realizzare sempre migliori standards qualitativi in materia di ambiente e sicurezza.
In questo senso le presenti linee guida intendono contribuire a promuovere da parte delle imprese, dei lavoratori e delle loro rappresentanze criteri di gestione delle problematiche ambientali e di sicurezza improntate alla partecipazione eliminando atteggiamenti di tipo burocratico e pertanto le stesse linee guida potranno trovare concreta applicazione nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e operative delle differenti imprese.
L’impresa committente valuterà preventivamente al conferimento in appalto per gli aspetti ambientali e di sicurezza:
• le caratteristiche delle attività e le connesse situazioni operative (normale attività svolta) presenti nelle aree di lavoro, sugli impianti e sulle macchine dove sono chiamate ad operare le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi,
• la tipologia di attività conferita in appalto (ad esempio attività edili, di manutenzione di impianti, di pulizia, altro),
• la tipologia di rapporti ricorrenti con l’appaltatore nelle varie fasi dell’appalto (prima di assegnare i lavori, durante la formalizzazione del contratto, e durante i lavori),
• i riflessi sulle proprie funzioni aziendali coinvolte nei rapporti con l’impresa appaltatrice (ad esempio acquisti, manutenzione, servizi generali, responsabili di reparto, RSPP, altro),
• le modalità di informazione dei lavoratori e del RLS in relazione ad esempio alle caratteristiche dimensionali e di complessità dell’appalto.
La messa in atto di una adeguata gestione degli appalti si svilupperà secondo le seguenti fasi:
1. Valutazione e selezione dei fornitori da parte del committente
Valutazione dei fornitori tenendo in debita considerazione gli aspetti ambientali, di igiene industriale e di sicurezza sulla base di quanto segue.
• Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto (ad esempio attraverso il controllo di iscrizione alla Camera di commercio, della applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, dei requisiti richiesti da norme legislative specifiche quali conduzione generatori di vapore, patentino saldatore qualificato, della documentazione sulla formazione professionale dei lavoratori, del numero e tipologia di infortuni occorsi in un periodo di tempo, dei lavori simili eseguiti in precedenza, altro).
• Verifica che l’appaltatore o il lavoratore autonomo siano in grado di valutare i rischi specifici delle proprie attività e attuare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione in conformità alle norme di legge.
• Valutazione circa la possibilità da parte dei fornitori di produrre le documentazioni ritenute necessarie (che diventeranno parti integranti del contratto di appalto ad esempio: elenco del personale impiegato nell’appalto, certificazioni di attrezzature e materiali utilizzati, corretta progettazione e/o installazione, compatibilità ambientale e con i sistemi di sicurezza installati, dichiarazione di conformità e verifiche di accettazione e collaudo ai sensi delle leggi in vigore ).
2. Fase precedente l’inizio dei lavori
• Informazione da parte dell’impresa committente alle imprese appaltataci e/o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti sul sito e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Le informazioni permettono alle imprese appaltataci di valutare i rischi presenti nel sito e di integrarli con quelli specifici della propria attività (ad esempio tipologia di produzioni svolte nella zona oggetto dei lavori, zone a rischio di esplosione o incendio, ubicazione del locale adibito a primo intervento, apparecchi telefonici utilizzabili, impianti pericolosi che restano in esercizio durante i lavori, ubicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, piano di emergenza interno, altro. Tali informazioni possono essere fornite anche mediante riunioni di sicurezza mirate e/o specifici permessi di lavoro).
• Definizione tra committente e appaltatore nell’ambito delle rispettive autonomie contrattuali e delle previste normative, delle funzioni aziendali e delle differenti persone coinvolte nell’appalto e dei rispettivi compiti con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, di sicurezza e di igiene industriale.
• Informativa da parte dell’impresa appaltatrice ai propri lavoratori di quanto sopra (per esempio con apposite riunioni, se ritenuto opportuno dall’impresa committente e appaltatrice a tali riunioni potrà partecipare personale dell’impresa committente al fine di agevolare e rendere più efficace l’informativa).
• In relazione ad appalti di particolare rilevanza o complessità eventuale formazione specifica dei lavoratori anche attraverso la realizzazione di appositi corsi di formazione o addestramento. In tal caso, se ritenuto opportuno dall’impresa committente e appaltatrice, l’impresa committente collaborerà nella realizzazione degli stessi.
• L’impresa informa il proprio RLS in relazione agli aspetti ambientali e di sicurezza rilevanti connessi con le modifiche indotte dalle opere o i servizi conferiti in appalto.
3. Fase di esecuzione dei lavori
• Il committente;
- coopera, se necessario, all’attuazione della prevenzione e della protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto (ad esempio indicando quali azioni di prevenzione e protezione debbano essere applicate per i rischi relativi alla propria attività e fornendo il supporto informativo richiesto dalle imprese appaltatrici),
- coordina, se necessario e ferme restando le rispettive autonomie dei differenti soggetti, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ricevendo le opportune informazioni da tutti i soggetti presenti sul sito (ad esempio: addestramento relativo alle azioni da mettere in atto a causa di un’emergenza che possa interessare l’area dell’appalto, anche se originata all’esterno dell’area stessa).
• L’appaltatore:
- rispetta le disposizioni del committente (ad esempio divieti di accesso, uso di dispositivi di protezione individuali, eventuali permessi di lavoro e procedure interne, altro),
- si attiene alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti di macchinari per la parte di propria responsabilità,
- valuta i rischi dell’ambiente di lavoro sulla base delle informazioni ricevute adottando tutte le misure di sicurezza,
- integra i rischi segnalati con quelli specifici della propria attività.
• L’RLS:
- segnala alle funzioni aziendali interessate eventuali rischi individuati e connessi alle opere o servizi conferiti in appalto,
- è informato sulle soluzioni adottate a seguito delle sue segnalazioni,
- può richiedere l’effettuazione di eventuali sopralluoghi sulle aree in cui si svolgono gli appalti concordandone preventivamente le modalità con le funzioni aziendali interessate.
4. Conclusione lavori
• Informazione al committente della fine dei lavori.
• Verifica e valutazione finale da parte del committente della corretta esecuzione dei lavori per quanto riguarda gli aspetti ambientali e di sicurezza.
• Informazione al proprio RLS dei risultati della verifica e valutazione di cui sopra.

Criteri per l’identificazione dell’attività di grande manutenzione
Per grande manutenzione si intende un intervento - che abbia la finalità di eliminare le anomalie di funzionamento, riparare un guasto o ripristinare/mantenere le condizioni operative iniziali - caratterizzato da una fermata prolungata su impianto o sezione di impianto che comporti in fase di preparazione, durante la fermata stessa e nella successiva fase di riavvio la necessità di:
• variazioni organizzative significative sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi nei reparti interessati (i lavoratori di tali reparti svolgono mansioni diverse da quelle normalmente assegnate),
• rilevanti modifiche sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori normalmente applicate nel luogo di lavoro.

Specificità settore fibre
Indennità per le prestazioni in turno notturno

Le Parti, nell’ambito del rinnovo contrattuale del 2006, valuteranno, in relazione alla situazione del settore, la possibilità di riconoscere anche ai lavoratori turnisti del settore Fibre una indennità in cifra fissa per le prestazioni in turno notturno.