PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via IV Novembre n° 114 - P.I. e C.F. *** agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno) il ***

E

La Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (di seguito: CNCPT) con sede in Roma, Via Alessandria 215, C.F.: ***, rappresentata dal Presidente Marco Garantola e dal Vicepresidente Francesco Sannino

(di seguito: LE PARTI)

Premesso che

- Il CNI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità.
- i compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l'altro: la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.
- La CNCPT, ente bilaterale non riconosciuto regolato dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, costituita dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore delle costruzioni dell'edilizia, che svolge funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT). IL CPT è l'Ente paritetico che svolge funzioni di supporto e di consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza: promuove la ricerca di strategie di prevenzione e divulgazione delle evoluzioni normative ed organizzative e per sviluppare adeguate conoscenze e trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008; realizza le interrelazioni con gli altri soggetti del sistema prevenzionale; promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e la crescita del livello informativo e formativo delle figure professionali che operano nel settore.
- I compiti della CNCPT contemplano, tra l'altro: l'attuazione delle iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti; la promozione su tutto il territorio nazionale della operatività degli organismi paritetici territoriali (CPT); il coordinamento e la verifica dell'attività dei CPT; la promozione, l'attuazione ed il coordinamento delle iniziative realizzate dai CPT, in particolare per quanto concerne i programmi ed i sussidi didattici; la promozione e la cura dei rapporti generali con le diverse istanze centrali della Pubblica Amministrazione e con tutte le istituzioni nazionali e internazionali, specie quelle della Comunità Europea interessate ai problemi di sicurezza ed igiene del lavoro nel settore delle costruzioni; la promozione in proprio e/o committenza di studi e ricerche sui temi della salute e delle strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato della conoscenza in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche; la raccolta e la elaborazione dei dati, delle notizie in materia di rischi e danni alla salute, la redazione di programmi per la realizzazione di azioni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, la redazione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, la promozione di convegni ed incontri per lo studio e la diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori del settore.
- il CNI e la CNCPT ravvisano l'opportunità di promuovere la ricerca scientifica, tecnologica e ingegneristica, anche attraverso attività di formazione degli addetti.
• Il CNI e la CNCPT, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore della sicurezza negli ambienti di lavoro e la relativa applicazione.
• È stata manifestata l'esigenza, da entrambe le Parti, di collocare futuri accordi e altre forme di intesa e scambio di informazioni in un quadro meglio definito, attraverso la stipula di un Protocollo d'Intesa, anche nella prospettiva dello sviluppo della collaborazione tra CNI e CNCPT per il raggiungimento di obiettivi comuni, nell'ambito dei rispettivi campi d'azione.
• Il Protocollo sarà adottato come modello e punto di riferimento per analoghe attività e iniziative locali che possono coinvolgere, su base volontaria e tramite decisione libera ed autonoma, gli Ordini territoriali degli Ingegneri ed i CPT.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e CNCPT nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni per promuovere la formazione degli attori coinvolti, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, l'evoluzione tecnica e lo sviluppo economico e sociale ; è volto, inoltre, a favorire analoghe intese tra le Parti, i soggetti facenti parte del rispettivo sistema professionale e statutario, gli organismi di categoria ed associativi presenti a livello territoriale, regionale o locale.

Art. 3
(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art.2 saranno oggetto di appositi accordi esecutivi che verranno stipulati per iscritto tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti.
2. Tali accordi su specifiche materie, corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, potranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:
- sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi secondo criteri, tempi e modalità da individuarsi tramite accordi esecutivi successivi tra le parti, in ogni caso del rispetto del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNI il 26/06/2013;
- diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative, tra le quali la promozione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro anche ai fini dell'asseverazione;
- promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, alla uniforme applicazione della normativa tecnica;
- attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni;
- organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni;
- la valorizzazione del patrimonio informativo attraverso l'istituzione, da parte della CNCPT, di un canale dedicato a favore del CNI e la possibilità di veicolare e divulgare, tramite i rispettivi siti Internet, le pubblicazioni ed i Convegni di ciascuna delle Parti;
- sviluppo di procedure di sicurezza e norme di buone prassi.

Art. 4
(Oneri finanziari e costi)

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli Atti esecutivi, da approvarsi per iscritto da ambo le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 5
(Durata e rinnovo del Protocollo d'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Potrà essere rinnovato o prorogato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Art. 6
(Modifiche)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

Art. 7
(Riservatezza - proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
3. I risultati della collaborazione tra CNI e CNCPT sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
4. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa verranno definiti di comune accordo per iscritto tra le Parti.

Art. 8
(Recesso)

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (cd Codice della privacy).

Art. 10
(Referenti del protocollo d'intesa / Comitato di coordinamento)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa viene costituito un Comitato di coordinamento costituito da 2 (due) referenti per il CNI e da 2 (due) referenti per la CNCPT, da individuarsi successivamente ad opera delle Parti.
2. Sin da ora sono indicati come componenti: per la CNCPT il direttore e per il CNI il Consigliere responsabile dell'area "Sicurezza". 

Art. 11
(Registrazione e foro competente)

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 12
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CNI, in Roma, Via XX Settembre n. 5, e la CNCPT, in Roma, Via Alessandria n. 215.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il CNI

Il Presidente
Ing. Armando Zambrano
Per la CNCPT

Il Presidente
Marco Garantola

Il Vice Presidente
Francesco Sannino

Roma, 22/09/2015


Fonte: cncpt.it