Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 1994
Validità:01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Fiamclaf, Publilatte e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Centrale del latte municipalizzate
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte I
A) Premessa politica
B) Accordo sulle relazioni industriali
• 1) Incontri informativi periodici
• 2) Osservatorio nazionale
• 3) Comitati bilaterali paritetici
• 4) Norme di attuazione del protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20 luglio 1989
○ a) Durata e preavviso dello sciopero
○ b) Prestazioni garantite.
○ c) Determinazione del contingente minimo
○ d) Azioni antisindacali
Parte II - Articolato del contratto
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Art. 2 - Cessione e/o trasformazione di azienda.
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 4 - Personale addetto alla pulizia e alla mensa che presta servizio per non più di 3 ore giornaliere
Art. 5. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 6. - Assunzione del personale
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Assunzione a termine
Art. 9 - Stagionalità
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro
• Allegato
• Fac-simile n. 1 Progetto formazione e lavoro
• Fac-simile n. 2 Progetto di formazione e lavoro
• Fac-simile n. 3 Progetto di formazione e lavoro
Art. 12 - Servizio militare.
Art. 13 - Anzianità.
Art. 14 - Orario di lavoro
• A) Orario settimanale di lavoro
• B) Orario giornaliero di lavoro
• C) Programmazione annuale dell'orario di lavoro
• D) Flessibilità dell'orario di lavoro
• E) Procedure di contrattazione
• F) Norme di attuazione
Art. 15 - Sospensione dell'attività lavorativa
Art. 16 - Interruzioni del lavoro e recuperi
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
Art. 18 - Quadri
Art. 19 - Viaggiatore piazzista
Accordo per i viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte
• 1. Applicazione del contratto
• 2. Assunzione
• 3. Classificazione
• 4. Sviluppo professionale
• 5. Retribuzione
• 6. Provvigioni
• 7. Passaggio allo stato giuridico di viaggiatori - piazzisti
• 8. Prestazione lavorativa settimanale e annuale
• 9. Posto di lavoro
• 10. Norme di comportamento
• 11. Previdenza integrativa
• 12. Trattamento di fine rapporto
• 13. Decorrenza
Art. 20 - Mobilità professionale
Art. 21 - Qualificazione professionale
Art. 22 - Mutamento di mansioni e di livello
Art. 23 - Scelta del personale interno
Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 25 - Livelli di occupazione
Art. 26 - Lavori in appalto
Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 28 - Retribuzione base mensile
Art. 29 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 30 - Indennità di contingenza e EDR Accordo luglio 1992
Art. 31 - Aumenti periodici d'anzianità
Art. 32 - Ex premio di produzione
Art. 33 - Disciplina della contrattazione aziendale
• Salario variabile
Art. 34 - Tredicesima mensilità
Art. 35 - Quattordicesima mensilità
Art. 36 - Lavoro notturno
Art. 37 - Lavoro straordinario diurno e notturno
Art. 38 - Giorni festivi e riposo settimanale
 Art. 39 - Lavoro festivo
Art. 40 - Mensa, somministrazioni in natura e indennità di disagio
Art. 41 - Provvidenze varie
Art. 42 - Indennità varie
• a) Indennità maneggio denaro
• b) Indennità mezzo di trasporto
• c) Indennità di trasferta
• d) Rimborso spese testimonianza
• e) Indennità macchine collegate all'elaboratore
• f) Incentivo vendite
• g) Indennità di turno
Art. 43 - Assenze e permessi
Art. 44 - Aspettativa
Art. 45 - Aspettativa per tossicodipendenza del dipendente o di familiari a carico
Art. 46 - Ferie
Art. 47 - Licenza matrimoniale
Art. 48 - Lavoratori studenti
Art. 49 - Diritto allo studio
Art. 50 - Assistenza e trattamento di malattia
Art. 51 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi
Art. 52 - Tutela della maternità
Art. 53 - Norme di disciplina aziendale
Art. 54 - Doveri e responsabilità dei conducenti
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 56 - Preavviso.
Art. 57 - Estinzione del rapporto di lavoro.
• Procedimento per il licenziamento nei casi di cui al comma 2 dell'art. 57
Art. 58 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto di lavoro.
Art. 60 - Certificato di lavoro.
Art. 61 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU
Art. 62 - Prerogative sindacali.
• 1) Permessi sindacali
• 2) Aspettativa per incarichi sindacali
• 3) Assemblee sindacali del personale
• 4) Mobilità dei delegati sindacali
• 5) Locali della RSU
• 6) Diritto di affissione
• 7) Quote sindacali
Art. 63 - Regolamento delle vertenze individuali.
Art. 64 - Relazioni sindacali.
Appendici
Appendice n. 1. Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
• Art. 1. - Beneficiari.
• Art. 2. - Limiti numerici.
• Art. 3. - Misura dell'anticipazione.
• Art. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità.
• Art. 5. - Spese sanitarie.
• Art. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione.
• Art. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate.
• Art. 8. - Disposizioni finali.
Appendice n. 2. Chiarimento sulla declaratoria del 1° livello A
Appendice n. 3.
Allegati
1. Legge 20.5.70 n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
2. Accordo Nazionale 19.7.94 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende Municipalizzate Centrali del Latte.
3. Accordo 24.5.95 per il nuovo testo a stampa del CCNL.
4. Protocollo d'intesa 24.5.95 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
5. Accordo interconfederale 29.9.94 per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
6. Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil sul sistema delle relazioni industriali e norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro.
7. Verbale d'incontro Cispel/Cgil-Cisl-Uil: "Impegni per l'attuazione del protocollo".
8. Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93.
9. Legge 29.5.82 n. 297: "Disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro e norme in materia pensionistica".
10. Legge 13.5.85 n. 190: "Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi".
11. Legge 12.6.90 n. 146: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
12. Accordo Nazionale 20.11.95 sul Rappresentante della sicurezza di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 626 del 19.9.94.
13. Art. 33 della legge 5.2.92 n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da centrali del latte gestite ai sensi della legge n. 142/90

Il giorno 19 luglio 1994, in Roma, tra la Fiamclaf […]; la Publilatte [..] e la Fat-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli di fabbrica delle 3 organizzazioni, è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle centrali del latte gestite ai sensi della legge n. 142/90 che sostituisce integralmente quello datato 5.12.90.

La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme di legge, con l'Accordo nazionale 19.7.94, per i dipendenti delle sopra citate centrali del latte, integrato e modificato dall'Accordo nazionale 24.5.95, per il nuovo testo a stampa del CCNL e con il Protocollo d'intesa 24.5.95 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Dichiarazione a verbale.
La Publilatte, in considerazione dell'assunzione, a far data dal 12.1.95, delle funzioni di agente contrattuale in nome e per conto delle Centrali del latte in precedenza associate alla Fiamclaf, dichiara di sottoscrivere il presente accordo al fine di portare a compimento il rinnovo contrattuale iniziato dalla Fiamclaf stessa.
Al termine del periodo di validità del vigente contratto, la Publilatte, nella sua autonomia, si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario in relazione alle nuove forme di gestione adottate dalle aziende associate, di assumere o stipulare un diverso contratto nazionale.

Parte I
A) Premessa politica
[…]
14. La Publilatte e la Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, considerati gli obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il ruolo delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e più articolata fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai problemi economici, sociali e organizzativi che le aziende dovranno affrontare, favorendo le occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti di debolezza.
15. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi aziendali, coerenze di comportamento, concordano di attivare per la vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul seguente accordo che si articola in 4 livelli operativi:
1) Incontri informativi periodici;
2) Osservatorio nazionale;
3) Comitati bilaterali;
4) Relazioni industriali.

B) Accordo sulle relazioni industriali
Punto 1 - Incontri informativi periodici
1. A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi le aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento, un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale.
2. Annualmente, di norma nel 2° semestre, in occasione dell'elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le direzioni aziendali e la RSU, assistita dalle rispettive associazioni sindacali, avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti argomenti:
[…]
d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali e di ricerca;
e) programmi di formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori;
f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni tecnologiche, comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sull'occupazione;
g) organici aziendali.

Punto 2 - Osservatorio nazionale
1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede d'informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipalizzate, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca e innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti concrete iniziative per promuovere un'effettiva parità tra uomo e donna.
2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze sindacali nazionali della Publilatte e del Sindacato dei lavoratori che si riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno 2 volte all'anno. Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti.
3. In detti incontri, in particolare, saranno esaminati e valutati i seguenti fenomeni:
1) andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende con l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività del settore e capacità di estensione del mercato;
2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni ecologiche della campagna sulla qualità del latte;

4) andamento del costo del lavoro e rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica; rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei lavoratori conseguente all'innovazione tecnologica e alla razionalizzazione dei sistemi gestionali; problematiche poste dalle legislazioni sociali.
Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi organizzativa delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio Nazionale si avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche, centri studi di categoria, enti pubblici o organismi specializzati.
5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si assumono mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi della Publilatte e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive responsabilità che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale i risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni industriali, con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con la quale sono superate le verifiche e i conflitti conseguenti a innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative.

Punto 3 - Comitati bilaterali paritetici
1. In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici di cui al precedente punto 1, è costituito il Comitato bilaterale.
2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti organizzativi rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni, ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti dell'organizzazione aziendale.
3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete alla Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto nel modo più obiettivo e aperto. In tale ottica saranno affrontate anche le eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo che optino per forme distributive alternative a quella diretta.
4. La valutazione delle problematiche avverrà, pertanto, nell'ambito del miglioramento del rapporto costi-benefici e in quello dell'analisi dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna.
5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di progetti specifici lo richieda) nell'ottica della ricerca di una sintesi fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è pertanto distinto dal ruolo che compete alla RSU quale interlocutore contrattuale dell'Azienda.
6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento della sua costituzione.
7. Il Comitato bilaterale sarà composto, da 3 rappresentanti dei lavoratori e da 3 rappresentanti dell'azienda.
8. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne parte saranno scelti congiuntamente da Fat - Flai - Uila territoriali e dalla RSU e notificati alla direzione entro il 1° gennaio di ogni anno.
9. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale di parte sindacale è fissato all'art. 61.
10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del Comitato bilaterale vengono svolte dai membri della RSU con facoltà di avvalersi di esperti interni.
11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di una delle Parti in relazione ai problemi da trattare.
12. Data la natura informativa del Comitato bilaterale, restano impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione aziendale in ordine alle decisioni che debbono essere assunte.
13. Entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del presente contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel Comitato bilaterale e, entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso.
14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di 6 rappresentanti complessivi.

Parte II - Articolato del contratto
Art. 1 - Applicabilità del contratto.

1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende gestite dagli enti locali nelle forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 142/90, esercenti il servizio di centrale del latte, e i loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori di cui all'art. 4.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato agli adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le aziende di cui al precedente comma 1.
[…]

Art. 4 - Personale addetto alla pulizia e alla mensa che presta servizio per non più di 3 ore giornaliere.
1. Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di 3 ore giornaliere, dovranno concordare con la RSU o l'esecutivo della stessa le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro di detto personale.

Art. 6. - Assunzione del personale.
[…]
2. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita per l'accertamento dell'idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto.
[…]
4. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.
[…]
7. Nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, le aziende sono disponibili ad esaminare con la RSU o l'esecutivo della stessa il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa degli stessi e in conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro.
8. Le aziende sono tenute ad informare la RSU o l'esecutivo della stessa sulla situazione relativa alle assunzioni obbligatorie.
9. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alla capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le Parti stipulanti, in considerazione del problema particolare che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari a dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui alla normativa di riferimento.

Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro
[…]
15. Le Parti convengono che in sede aziendale per i contratti di formazione la Direzione, sentita la RSU, specificherà i contenuti e le caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, i tempi di formazione teorica e di addestramento pratico, nonché le modalità di effettuazione del piano formativo.
16. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
17. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie (2, 3A e 3)
2) acquisizione di professionalità elevate (2A, 1 e 1A)
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (4 e 5).
[…]
19. I contratti di cui alla lett. a), n. 1 e 2 del comma 17 debbono prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto cui alla lett. b) del medesimo comma deve prevedere una formazione minima di base di almeno 20 ore così suddivise: 6 ore per la disciplina del rapporto di lavoro, 4 ore per l'organizzazione del lavoro e 10 ore per la prevenzione ambientale e antinfortunistica. Eventuali ore aggiuntive di formazione non verranno retribuite.
[…]
21. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - Orario di lavoro.
A) Orario settimanale di lavoro
1. L'orario settimanale è di 38 ore.
2. Tale orario è ripartito su 5 giorni, fatta salva una diversa ripartizione contrattata in sede aziendale.
[…]
B) Orario giornaliero di lavoro
4. L'orario giornaliero di lavoro viene comunicato dall'Azienda con apposito ordine di servizio che sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
5. Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sarà stato sostituito.
6. Ove per motivate esigenze tecniche o funzionali si presenti la necessità di modifica temporanea dell'orario giornaliero di lavoro, la direzione aziendale esaminerà con la RSU l'applicazione della variazione, indicando i motivi che impongono tale variazione.
C) Programmazione annuale dell'orario di lavoro
7. Nell'intento di assicurare la razionale utilizzazione degli impianti verso il continuo miglioramento della qualità e al fine di attenuare gli oneri connessi alla discontinuità della produzione, di norma prima dell'inizio dell'anno solare si svolgerà apposita trattativa a livello aziendale nel corso della quale, previa illustrazione da parte della direzione aziendale alla RSU dell'andamento stagionale della produzione, si concorderanno i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie nonché le forme di utilizzo della flessibilità degli orari giornalieri e settimanali, in relazione alla stagionalità della produzione e dei consumi.
8. Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione dei suddetti istituti, anche in relazione alla flessibilità complessiva che caratterizza taluni settori della produzione, in appositi incontri tra la direzione e la RSU si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
D) Flessibilità dell'orario di lavoro
9. Nell'ambito dei periodi fissati dalla programmazione annuale dell'orario di lavoro, la flessibilità degli orari si realizza contrattando a livello aziendale un orario settimanale ridotto o aumentato, rispetto a quello contrattuale, fino a un massimo di 4 ore.
E) Procedure di contrattazione
10. La contrattazione sulla ripartizione dell'orario settimanale e sulla flessibilità è articolata come di seguito specificato.
11. La Direzione comunica le sue proposte alla RSU.
12. Entro 15 giorni deve esaurirsi il confronto tra RSU e Direzione aziendale.
F) Norme di attuazione
13. Ai lavoratori che effettuano orario continuato senza possibilità di abbandonare il posto di lavoro è concesso di consumare il pasto sul posto stesso, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente. In questo caso il tempo per la consumazione del pasto è retribuito.
14. Per i lavoratori che hanno facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro per fruire della mensa aziendale, la durata dell'intervallo e il suo posizionamento nell'arco lavorativo sono concordate in sede aziendale.
Detto periodo non è considerato lavorativo e non è retribuito. Se detto intervallo viene collocato, per ragioni di servizio, al termine della giornata lavorativa, il lavoratore è autorizzato a lasciare l'azienda se non utilizza il servizio mensa.
15. Con riferimento ai precedenti commi 13 e 14, sono fatte salve regolamentazioni aziendali o situazioni di miglior favore esistenti alla data della stipula del presente contratto.
16. Sono fatti salvi gli orari di lavoro pattuiti in sede aziendale in misura inferiore alle 38 ore.

Art. 16 - Interruzioni del lavoro e recuperi.
[…]
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al comma 1 del presente articolo, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 19 - Viaggiatore piazzista.
[…]
3. Il rapporto di lavoro col viaggiatore-piazzista è disciplinato dal sottoriportato Accordo che costituisce parte integrante del contratto.

Accordo per i viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte
Le Parti, premesso che:
- hanno convenuto di redigere un apposito accordo per i viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte; e rilevata la peculiarità del rapporto di lavoro con gli stessi, convengono che, nelle aziende in cui si istituiscono posizioni di lavoro per viaggiatori-piazzisti, a decorrere dall'1.1.90, il rapporto di lavoro è regolamentato dagli istituti sottoelencati come segue:
1. Applicazione del contratto
1. Ai viaggiatori-piazzisti si applicano i seguenti articoli della parte comune del contratto (in quanto applicabili):

Parte prima:
A) Premessa politica.       
B) Accordo sulle relazioni industriali.
Parte seconda:
Art. 2 - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 6 - Assunzione del personale.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Assunzione a termine.
Art. 12 - Servizio militare.
Art. 13 - Anzianità.
Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 31 - Aumenti periodici d'anzianità.
Art. 38 - Giorni festivi e riposo settimanale (commi 1, 4, 7, 8).
Art. 39 - Lavoro festivo, 1° paragrafo.
Art. 41. - Provvidenze varie.
Art. 42 - Indennità varie: lett. a), b), c), d).
Art. 43 - Assenze e permessi.
Art. 44 - Aspettativa.
Art. 46 - Ferie.
Art. 47 - Licenza matrimoniale.
Art. 50 - Assistenza e trattamento di malattia.
Art. 51 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
Art. 52 - Tutela della maternità.
Art. 53 - Norme di disciplina aziendale.
Art. 54 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 56 - Preavviso.
Art. 57 - Estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 58 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto di lavoro, commi 1 e 4.
Art. 60 - Certificato di lavoro.
Art. 61 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU.
Art. 62 - Prerogative sindacali.
Art. 63 - Regolamento delle vertenze individuali.
Art. 64 - Relazioni sindacali.
Appendice n. 1

3. Classificazione.
[…]
2. Al viaggiatore-piazzista, comunque inquadrato, possono essere affidati (per periodi temporanei) compiti diversi ma complementari all'attività diretta di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione, sentita la RSU.

8. Prestazione lavorativa settimanale e annuale
1. Ferma restando la norma prevista dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 682, convertito nella legge 17.4.25 n. 473, la prestazione lavorativa del singolo viaggiatore-piazzista si svolgerà su 5 giornate alla settimana, ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate ovvero, previa intesa aziendale, su 6 giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative; la determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
2. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
3. Resta inteso tra le Parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel comma 1 debbono essere tra loro equivalenti.
[…]

9. Posto di lavoro.
1. Si confermano le norme contenute negli articoli riguardanti "gli infortuni sul lavoro e tubercolosi" e "doveri e responsabilità dei conducenti" del CCNL.
2. I lavoratori già dipendenti dell'azienda che perdono l'idoneità a svolgere le mansioni di viaggiatore-piazzista dopo aver optato per questo stato giuridico, saranno mantenuti in servizio e adibiti a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative tenendo anche conto delle attitudini degli interessati.
3. Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui al comma precedente.

Art. 20 - Mobilità professionale.
1. Le Parti stipulanti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2. Per il conseguimento di questo obiettivo verranno esaminate tra la Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali: corsi di addestramento e di formazione professionale; ricomposizione e arricchimento delle mansioni; rotazione su diverse posizioni di lavoro, realizzandole attraverso fasi sperimentali reversibili, anche con fasi di lavoro di gruppo compatibili con le situazioni tecnico-organizzative in essere nel processo produttivo e con le relative esigenze di produttività.
3. I lavoratori addetti al ciclo produttivo e quelli addetti alle operazioni di carico e scarico inquadrati nel 6° livello passeranno al 5° livello dopo 6 mesi di appartenenza al 6°.
4. I passaggi di cui al precedente comma non comportano necessariamente un cambiamento di mansione.
5. I lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle indicate al comma 3 e che svolgono attività manuali semplici passeranno al 5° livello dopo 12 mesi di appartenenza al 6° livello sempreché in possesso della idoneità per le mansioni corrispondenti al 5° livello medesimo.

Art. 21 - Qualificazione professionale.
1. In relazione ai problemi che insorgono per la mobilità professionale di cui all'art. 20 e al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità professionali dei dipendenti delle aziende alle esigenze di efficienza delle stesse, le Parti stipulanti intendono attuare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei lavoratori mediante corsi organizzati direttamente dalle aziende o da altre organizzazioni anche private che possano provvedere alle attività di formazione.
2. A tal fine tra le Direzioni aziendali e la Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila- Uil territoriali saranno concordate le necessità formative e i relativi progetti di formazione professionale, tenendo conto anche delle innovazioni tecnologiche e produttive, della sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e delle esigenze di mobilità professionale dei lavoratori.
3. I requisiti e le modalità per la frequenza ai predetti corsi saranno determinati di volta in volta tra l'azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa sulla base delle specifiche necessità insorte a seguito di ogni singolo provvedimento assunto in materia di mobilità del personale, di nuova organizzazione del lavoro, ritenuto opportuno per il miglioramento della gestione aziendale.
4. I corsi di qualificazione professionale potranno svolgersi secondo le seguenti fasi:
a) insegnamento teorico su argomenti tecnici o amministrativi;
b) addestramento pratico-applicativo sulla base delle cognizioni acquisite nella fase precedente;
c) tirocinio sul lavoro specifico in sostituzione di personale addetto al relativo servizio.
5. Il dipendente verrà ammesso alla fase finale se avrà dimostrato di avere bene appreso il lavoro nelle 2 fasi precedenti.
6. La durata della 3a fase non potrà comunque superare i 60 giorni e il lavoratore che svolge in tale periodo il tirocinio in mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza, avrà diritto alla differenza di trattamento economico, come previsto dall'art. 22.
7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio per la scelta del personale di cui all'art. 23 del presente contratto.

Art. 22 - Mutamento di mansioni e di livello.
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. In relazione alle esigenze aziendali e previo confronto con la RSU o l'esecutivo della stessa, il lavoratore nei limiti delle sue attitudini e capacità, potrà essere assegnato temporaneamente ad altre mansioni purché ciò non comporti alcuna diminuzione della retribuzione, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'azienda.
[…]
7. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
8. Per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale e indifferibili o per comprovate esigenze operative di tipo stagionale dovute a temporanea insufficienza di organici, l'azienda può ricorrere alla mobilità interna, cercando di realizzarla preferibilmente con il personale della stessa unità organizzativa.
9. Le Parti si danno atto che tale forma di mobilità interna, per il suo carattere di fenomeno episodico non continuativo, non contrasta con gli obblighi dettati dalla norma del presente articolo.

Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
1. Per la tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori valgono le norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19.9.94.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto legislativo, sarà nominato con le modalità di cui all'allegato n. 12 del CCNL 19.7.94.

Art. 26 - Lavori in appalto.
1. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda pertinenti alle attività di lavorazione e/o trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché a quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione delle attività che necessariamente debbano essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
2. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori facenti parte dell'azienda appaltatrice.
3. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
4. I lavoratori dell'azienda appaltatrice operanti nell'azienda appaltante possono fruire dei servizi di mensa di quest'ultima previe opportune intese tra le 2 aziende.

Art. 33 - Disciplina della contrattazione aziendale.
1. Ai sensi del Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93, le materie per le quali è prevista la possibilità di contrattazione a livello aziendale sono solo quelle stabilite dal presente CCNL e nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicati, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.

Art. 37 - Lavoro straordinario diurno e notturno.
[…]
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità, date anche dalla natura del pubblico servizio gestito dall'azienda, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si indicano: impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di energia, avarie degli impianti, ritardo del conferimento del latte alla banchina.
Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione alla RSU.
3. Al di là di quanto previsto dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU o l'esecutivo della stessa nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
4. Nelle Aziende con più di 500 dipendenti, eventuali prestazioni straordinarie oltre il pacchetto pro-capite fissato possono essere contrattate a livello aziendale sino a un massimo complessivo di 100 ore pro-capite.
5. Per gli autisti e i loro accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento dell'orario normale al di fuori delle procedure concordate, con la corresponsione del trattamento previsto al successivo comma 10.
6. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali non saranno considerate ai fini del raggiungimento dei limiti di cui ai precedenti commi.
7. Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
[…]

Art. 38 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
4. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge cade normalmente di domenica.
5. Per i lavoratori adibiti ai servizi continui è ammesso il riposo in altro giorno della settimana.
6. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l'azienda darà loro un preavviso di 2 giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo, che non dovrà però coincidere con un giorno festivo infrasettimanale. In difetto del preavviso, sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi la sola maggiorazione del 45% sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
[…]

Art. 40 - Mensa, somministrazioni in natura e indennità di disagio.
1. Le trattative per la definizione degli istituti relativi alla mensa, alla massa vestiario, alle somministrazioni in natura e all'indennità di disagio, sono assegnate alla sede aziendale e verranno svolte tra la Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa.
2. Le indennità di mensa e di disagio fanno parte della retribuzione globale

Art. 42 - Indennità varie.
e) Indennità macchine collegate all'elaboratore.
1. Nelle aziende ove sono in esercizio sistemi elettronici di elaborazione dati e di processo, viene riconosciuta ai lavoratori, che operano con continuità nei centri e sulle relative apparecchiature periferiche di trasmissione dati, un'indennità graduabile sino a un massimo del 4,5% della retribuzione individuale, finché svolge tale lavoro.
2. Tale indennità non è cumulabile con altre già eventualmente riconosciute per lo stesso titolo.
3. Le Parti convengono di procedere congiuntamente, entro il 27.11.95, ad accertamento e verifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori che, ai sensi del presente articolo, percepiscono comunque la relativa indennità, per adeguarle alle disposizioni del D.lgs n. 626 del 19.9.94.
Con l'adeguamento delle condizioni di lavoro alle prescrizioni del citato decreto legislativo, le indennità già corrisposte a tale titolo sono soppresse e mantenute 'ad personam' nella cifra acquisita al 27.11.95 sino a quando il lavoratore continuerà ad operare sulle macchine che hanno dato origine a tale erogazione.
g) Indennità di turno.
1. L'Azienda può chiedere al lavoratore o a gruppi di lavoratori di articolare l'attività lavorativa su turni periodici di lavoro.
2. Quando la prestazione lavorativa si articola costantemente su turni avvicendati con orario differenziato di almeno 4 ore nell'inizio, al lavoratore è dovuta un'indennità del 5% della retribuzione base.
3. La stessa indennità viene riconosciuta ai lavoratori ai quali è richiesto occasionalmente lo spostamento dell'inizio dell'attività lavorativa nella misura di cui sopra, limitatamente ai giorni nei quali lo spostamento stesso si verifica.
[…]

Art. 50 - Assistenza e trattamento di malattia.
[…]
18. È in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore in servizio in qualsiasi momento, e particolarmente al rientro dopo il periodo di malattia o infortunio, da parte di Enti pubblici e delle strutture sanitarie competenti.
[…]

Art. 51 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
1. Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti.
2. Il trattamento previsto dall'art. 50 si applica anche ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure, per i periodi e con le modalità previste dall'articolo stesso.
3. Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
4. Nel caso in cui il dipendente infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni normali, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative.

Art. 52 - Tutela della maternità.
1. La maternità è tutelata in conformità alle norme di legge in vigore.

Art. 53 - Norme di disciplina aziendale.
1. I rapporti personali e gerarchici nell'ambito dell'organizzazione aziendale debbono essere costantemente improntati al mutuo rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno, nonché ai principi della collaborazione e dell'urbanità.
2. L'azienda avrà comunque cura di porre il personale in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto ad ubbidire o a rivolgersi in caso di necessità.
3. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
….
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda;
[…]
5. Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da parte di sanitari di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico scelti dall'azienda.
6. Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto.
[…]

Art. 54 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro.
2. Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
3. Il conducente è responsabile delle inosservanze del Testo sulla circolazione stradale.
4. A scanso di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.
[…]

Art. 61 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU.
[…]
10. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto e all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
[…]
13. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio di fabbrica di cui all'art. 60 del CCNL 15.12.90, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto n. 2 subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70; nei confronti di ciascun componente della RSU eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
[…]
23. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil 29.9.94.
[…]

Art. 62 - Prerogative sindacali.
1) Permessi sindacali
[…]
5. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale di parte sindacale di cui alla Prima parte del CCNL, per le attività collaterali e integrative, è fissato in 100 ore annue, in aggiunta a quelle impiegate per le riunioni del Comitato bilaterale stesso.

3) Assemblee sindacali del personale
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - possono essere indette dalle segreterie provinciali Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, dalla RSU o dall'esecutivo della stessa con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione aziendale.
[…]

6) Diritto di affissione
1. La RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]