INTERPELLO N. 20/2007

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Al

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma

 

 

Oggetto: risposta ad interpello ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - denuncia tardiva all’INAIL della malattia professionale ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a carico del datore di lavoro in caso di denuncia tardiva all’istituto assicuratore della malattia professionale insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l’inabilità permanente al lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere dell’INAIL, si osserva quanto segue.

L’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia della malattia professionale sia fatta dall’assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Il successivo art. 53, comma 5, stabilisce che la tale denuncia deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore, secondo le modalità indicate dall’art. 13 del medesimo D.P.R., corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia”. Infine il comma 8 dell’art. 53 sancisce che le violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente comportano l’irrogazione di un sanzione amministrativa consistente nel versamento di una somma di denaro, nella misura determinata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993.

Al riguardo si rileva che l’art. 53, comma 5 non contempla alcuna ipotesi di esclusione dall’obbligo della denuncia o dall’obbligo del rispetto del relativo termine di inoltro; può pertanto affermarsi che i suddetti adempimenti costituiscono obblighi di carattere generale, aventi sempre natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche l’eventuale inabilità permanente al lavoro dell’assicurato.

Invero è proprio la tempestività della denuncia - ed in questo risiede la ratio della norma in questione - a consentire all’istituto di verificare dapprima, sulla base della documentazione amministrativa e medica acquisita, il diritto all’indennizzabilità e di procedere poi, nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il ventesimo giorno dall’evento) alla liquidazione, in favore dell’assicurato, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera degli ultimi quindici giorni precedenti quello dell’insorgenza della malattia professionale.

Tale tempestività consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile. In quest’ultimo caso, infatti, sulla base della denuncia di malattia professionale inoltrata dal datore di lavoro, l’INAIL, dopo avere determinato il grado di inabilità permanente residuo, provvede a comunicare all’interessato, entro trenta giorni dalla data del certificato medico definitivo di guarigione clinica, la costituzione delle prestazioni per inabilità permanente, sotto forma di rendita diretta ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 1124/1965, se si tratta di malattia professionale denunciata sino al 25 luglio 2000, o sotto forma di indennizzo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, qualora la denuncia sia successiva a tale data.

Gli obblighi di cui all’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965, peraltro, non sono venuti meno per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale in ordine all’eventuale denuncia tardiva, da parte del lavoratore, della malattia professionale. Invero con la nota sentenza n. 179/1988 la Corte ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, il principio dell’obbligatorietà dell’assicurazione contro le malattie professionali anche per malattie diverse da quelle tabellate, purché sia comunque provata la causa di lavoro.

Mentre con la nota sentenza n. 206/1988, richiamata impropriamente dall’interpellante, la Corte Costituzionale ha escluso che l’eventuale denuncia tardiva, da parte del lavoratore, possa privarlo automaticamente dell’indennizzo sempreché dimostri che la malattia denunciata sia insorta nei termini tabellari; altrimenti, in caso contrario, il lavoratore sarà onerato della prova circa il carattere professionale della malattia, dovendo indicare specificamente le mansioni svolte, le condizioni di lavoro, la durata giornaliera e il periodo complessiva di esposizione. La Consulta quindi, con la sentenza n. 206/1988, ha dichiarato unicamente “l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 135 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (con riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione), mentre nulla ha statuito in ordine all’obbligo di denuncia della malattia professionale, gravante invece sul datore di lavoro, come stabilito dall’art. 53, comma 5, del citato D.P.R. n. 1124/65.

Alla luce di quanto esposto, la sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, deve essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo ad inabilità permanente del lavoratore.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)


Legge n. 561/1993 - Art. 2,  lett. b. (Entita' della somma dovuta).
1.  La  somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è cosi determinata:
[...]

b)  da  lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate  nelle  lettere  a),  c),  d)  ed  h)  e  per  quelle di cui all'articolo  114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre  1938,  n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

[...]