INTERPELLO N. 5/2009


Roma, 6 febbraio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Al

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma

Prot. 25/I/0001712

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – denuncia tardiva all’INAIL della malattia professionale ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine all’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura determinata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, a carico del datore di lavoro in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall’Istituto assicuratore, a seguito di “presentazione diretta” del relativo certificato medico da parte dell’assicurato all’Ente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si osserva quanto segue.

L’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia di malattia professionale sia effettuata dall’assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

Il successivo art. 53, comma 5, impone che tale denuncia sia trasmessa a sua volta dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, secondo le modalità indicate dall’art. 13 del medesimo D.P.R., entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Sebbene le norme sopra citate prevedano che sia il dipendente ad avviare le procedure per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, il disposto dell’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, pur con riferimento agli infortuni, contempla l’ipotesi che il datore di lavoro possa venire “altrimenti a conoscenza” dell’evento, disponendo inoltre nei confronti dell’assicurato che abbia trascurato l’obbligo di informativa la decadenza dal diritto all’indennizzo “per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’infortunio”.

Una lettura teleologica delle norme citate consente di cogliere la medesima ratio legis, ossia quella di consentire l’avvio delle procedure per l’erogazione delle prestazioni assistenziali anche mediante la successiva tempestiva denuncia del datore di lavoro, il quale sia venuto comunque a conoscenza dei predetti eventi.

La presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro costituisce dunque, sia per l’infortunio che per la malattia professionale, l’atto necessario per l’avvio dei compiti istituzionali dell’Istituto assicuratore in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e consente altresì il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, a nulla rilevando che la notizia dell’evento sia stata acquisita dal lavoratore o dall’INAIL.

Occorre inoltre precisare che l’inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965. Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi 4, 5 e 6 del citato articolo.

Se pertanto, come accade nella prassi, l’assicurato presenta il certificato medico direttamente all’Istituto assicuratore anziché al proprio datore di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunque presentare la denuncia prevista dalla legge; presentazione che avverrà, in tali ipotesi, su richiesta dell’INAIL (che, del resto, ha avuto notizia per primo della tecnopatia contratta dal lavoratore), come specificato dallo stesso Ente con circolare n. 22/1998 e ribadito nelle successive istruzioni operative del 2 ottobre 2007.

Al riguardo occorre tuttavia precisare che l’obbligo di denuncia della malattia professionale da parte del datore di lavoro e dunque l’irrogazione della relativa sanzione in caso di omissione o ritardo risultano comunque subordinati alla trasmissione da parte dell’INAIL, unitamente alla richiesta di denuncia, del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art. 53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore; certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa all’Istituto, sia nella copia che l’Istituto stesso trasmette, nei casi indicati, al datore di lavoro.

La legge sulla privacy, del resto, come emerge dallo stralcio del Provvedimento Generale del 2006, consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere a precisi obblighi, tra cui quelli previsti nei confronti dell’INAIL. Al riguardo il Provvedimento ricorda infatti che “tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all’Istituto assicuratore avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 D.P.R. n. 1124/1965)”.

Va sottolineato, peraltro, che la data di ricezione di richiesta della denuncia rimette in termini (cinque giorni) il datore di lavoro per gli adempimenti di sua competenza, garantendo così a quest’ultimo la possibilità di rispettare agevolmente il dettato normativo.

Come già precisato con precedente interpello n. 20/2007, la tempestività della denuncia è diretta a consentire all’Istituto di verificare la sussistenza del diritto all’indennizzabilità ed altresì a procedere, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di legge, sia alla liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, sia all’accertamento di eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile.

In proposito non vale obiettare che il Legislatore avrebbe sanzionato solo la condotta omissiva e non anche il ritardo nella presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro, in quanto il ritardo, ossia l’ottemperanza all’obbligo oltre il termine stabilito dalla legge, costituisce comunque una condotta omissiva nell’arco temporale consentito per l’adempimento stesso, potenzialmente idonea a ledere o a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, possa trovare applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall’Istituto assicuratore, sempre che – come già precisato – l’Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all’art. 53.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)


Legge n. 561/1993 - Art. 2,  lett. b. (Entita' della somma dovuta).
1.  La  somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è cosi determinata:
[...]

b)  da  lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate  nelle  lettere  a),  c),  d)  ed  h)  e  per  quelle di cui all'articolo  114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre  1938,  n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

[...]