Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1994
Validità: 01.10.1994 - 30.09.1996
Parti: Assitol e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Az. Olearie e margariniere, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Assetti contrattuali
Capitolo I Relazioni industriali
Art. 1 - Osservatorio nazionale
• Sezione ambiente e sicurezza
◦ Norma transitoria
Art. 2 - Comitato paritetico nazionale sulle pari opportunità
Art. 3 - Investimenti e occupazione
• Gruppi industriali
• Stabilimenti con oltre 80 dipendenti
• Stabilimenti con un numero di addetti compreso tra sedici e ottanta
• Sistema di informazione per gli operatori di vendita
Art. 4 - Appalti e decentramento produttivo
Art. 5 - Previdenza integrativa
Art. 6 - Lavoratori handicappati
Art. 7 - Part-time e contratti a termine
Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Disciplina dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
• a) Apprendistato.
• b) Contratti di formazione e lavoro
Capitolo III Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale
• Commissione di studio sulla classificazione
Art. 12 - Cumulo di mansioni
Art. 13 - Passaggio di mansioni
• Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Art. 14 - Formazione
Art. 15 - Orario di lavoro
• A)
• B) (Straordinario)
• C) (Regimi particolari)
• D) (Turnisti)
• E)
• F)
• G)
• H)
• I)
• Dichiarazione delle parti stipulanti
• Dichiarazione delle parti in materia di orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno,festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 17 - Riposo settimanale- Giorni festivi
Art. 18 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 19 - Ferie
Capitolo IV Trattamento economico
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Minimi contrattuali
• Minimi tabellari
• Norma transitoria
Art. 22 - Indennità di contingenza
Art. 23 - Scatti di anzianità
Art. 24 - Disciplina della contrattazione aziendale
• Premio di produzione minimo in vigore dal 1 gennaio 1996
Art. 25 - Lavoro a cottimo
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Art. 26 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione
Art. 28 - 13a mensilità
Art. 29 - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 30 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 31 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 32 - Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1)e 2) dell'articolo 11
Art. 33 - Reclami sulla retribuzione
Art. 34 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 35 - Trasferta
Art. 36 - Trasferimento
Art. 37 - Passaggi di qualifica
Capitolo V Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 38 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
  Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 39 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 40 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 41 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 42 - Permessi
Art. 43 -Aspettativa
Art. 44 - Assenze
Art. 45 - Congedo matrimoniale
Art. 46 - Servizio militare
Art. 47 - Malattia e infortunio
• Assenza dal lavoro
• Conservazione del posto durante l’assenza
• Trattamento economico durante l’assenza
Art. 48 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 49 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Capitolo VII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 50 - Ambiente di lavoro
• Norme transitorie
• Nota «Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27 maggio 1967)».
Art. 51 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo VIII Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 52 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 53 - Norme particolari riguardanti gli operatori di vendita
Art. 54 - Diritto allo studio
Art. 55 - Abiti da lavoro
Art. 56 - Reclami e controversie
Art. 57 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 58 - Rapporti in azienda
Art. 59 - Inizio e Fine del lavoro
Art. 60 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 61 - Regolamento interno
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 64 - Licenziamento per mancanze
Art. 65 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Art. 67 - Previdenza
Art. 68 - Restituzione documenti di lavoro. Certificato di lavoro
Art. 69 - Indennità in caso di morte
Art. 70 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo X Istituti di carattere sindacale
Art. 71 - Rappresentanza sindacale unitaria
• 1) Costituzione della RSU
• 2) Composizione della RSU
• 3) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
• 4) Numero dei componenti la RSU
• 5) Viaggiatori o Piazzisti
• 6) Durata e sostituzione dell'incarico
• 7) Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
• 8) Permessi sindacali
• 9) Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della RSU
• 10) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti
• 11 ) Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
• 12) Clausola di salvaguardia
Art. 72 - Commissioni interne e delegato d'impresa
Art. 73 - Assemblee
Art. 74 - Permessi per cariche sindacali
Art. 75 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 76 - Affissione
Art. 77 - Diritti sindacali degli operatori di vendita
• 1) Assemblea
• 2) Permessi per cariche sindacali.
• 3) Affissioni.
Art. 78 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 79 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XI Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 80 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 81 - Condizioni di miglior favore
Art. 82 - Piccole aziende e attività stagionali
Art. 83 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 dicembre 1994 per gli addetti all'industria olearia e margariniera

Addì 14 dicembre 1994 in Roma l'Associazione Italiana dell'Industria Olearia […] e con la partecipazione […] delle aziende […], con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] la Fat-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […].

Assetti contrattuali
Le Parti, tenuto conto degli sviluppi della contrattazione collettiva nazionale convengono sulla opportunità di realizzare delle iniziative tendenti a verificare, e se del caso attuare, una possibile confluenza del CCNL oleario e margariniero in quello degli alimentari fermo restando che tale confluenza dovrà far salve le specificità settoriali, anche attraverso il continuo sviluppo di relazioni industriali di settore, la gestione autonoma del contratto e la compatibilità dei costi ai sensi di quanto previsto dal protocollo interconfederale del 23 luglio 1993.
A tal fine le parti concordano di istituire una Commissione di studio con il compito di approfondire, con riferimento ai singoli istituti, le differenze che esistono fra il CCNL per gli addetti all'industria olearia e margariniera e il CCNL per gli addetti dell'industria alimentare.
La Commissione inizierà i suoi lavori immediatamente dopo il rinnovo del CCNL del settore alimentare e li terminerà almeno cinque mesi prima della scadenza del vigente CCNL.
Le conclusioni saranno portate a conoscenza delle parti per le successive determinazioni.

Capitolo I Relazioni industriali
Art. 1 - Osservatorio nazionale

L'Assitol e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL confermano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali (anche in relazione a quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 23 luglio 1993) che favorisca un confronto sistematico sui principali problemi di settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si è determinata con l'unificazione dei mercati europei.
Nell'ottica indicata, l’Assitol e le Organizzazioni Sindacali nazionali suddette, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano sulla opportunità di costituire un Osservatorio nazionale a carattere permanente finalizzato all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti.
L'Osservatorio nasce con la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore medesimo e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi, anche attraverso i necessari processi di riorganizzazione e ristrutturazione.
Emergendo dalle analisi indirizzi convergenti, questi saranno portati a conoscenza delle parti nelle diverse articolazioni per l'orientamento dei rispettivi comportamenti nonché essere presi come base per interventi comuni anche presso le competenti Autorità.
In particolare, saranno oggetto di esame, eventualmente articolato per ciascun sottosettore:
- le prospettive delle politiche comunitarie e nazionali del settore e le relative ricadute sull'andamento produttivo del settore medesimo;
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti di tali prospettive sull'occupazione;
- l'andamento dell'occupazione del settore con particolare riferimento agli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;

- l'andamento dell'occupazione giovanile del settore e in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi 903/77 e 125/91 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi Governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli Accordi Interconfederali e la legislazione in materia contributiva assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le prospettive produttive del settore oleario e margariniero con articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- l'andamento della contrattazione aziendale effettuata nel settore in coerenza con le indicazioni innovative del Protocollo del 23 luglio 1993, al fine di fornire alle parti elementi adeguati di analisi dei suoi effetti;
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
- gli interventi in tema di formazione professionale con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
- il grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
In sede di osservatorio saranno altresì oggetto di esame le problematiche che, con riferimento alle diverse realtà territoriali, rivestono particolare importanza.
a) Con riferimento alle aree regionali e alle aree integrate intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende - da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale, saranno oggetto di esame:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- anche sulla base delle indicazioni dell'osservatorio nazionale, le azioni per collaborare con le Parti sociali nella individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tre domanda e offerta di lavoro a livello della specifica area;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione all'utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali.
b) Con riferimento alle aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio Nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende saranno oggetto di esame:
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso, per classi di età e per tipologia di rapporto di lavoro;
- l’andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro.
Le informazioni derivanti da tale esame saranno in ogni caso trasmesse alle articolazioni delle parti esistenti in sede territoriale.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i Sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le Parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.
c) Con riferimento ai Gruppi industriali - intendendo per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria olearia e margariniera, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale, saranno oggetto di esame:
- l'entità globale dei finanziamenti agevolati;
- le spese e le principali finalizzazioni della ricerca;
- le prospettive produttive in relazione al mercato;
- le problematiche occupazionali e in particolare quelle connesse ad esigenze di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti delle innovazioni tecnologiche sull'organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente e sicurezza;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- l’andamento e le problematiche dell'occupazione femminile,
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e a termine,
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- le iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- le iniziative formative connesse con l'inserimento dei lavoratori extracomunitari;
- le iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici.
Gli esami congiunti specifici ritenuti necessari saranno compiuti con modalità definite da ciascuna parte con le rispettive Organizzazioni territoriali.

Sezione ambiente e sicurezza
È costituita, nell'ambito dell'osservatorio, un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle Parti.
La Sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle Parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni Generali.
A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti tra la Sezione dell'Osservatorio e le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell'anno o quando richiesto da una delle Parti a fronte di specifiche esigenze.
La Sezione avrà il compito di:
a) Confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti;
b) Realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) Individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
d) Predisporre nell'ambito di vigenza del contratto linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l'assunzione e 1e iniziative aziendali in materia;
e) Affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
f) Esaminare le problematiche poste dal recepimento in legge delle direttive comunitarie.
Le Parti, ferme restando le tematiche sopra indicate convengono sulla possibilità di ampliare il campo di intervento dell'osservatorio qualora congiuntamente ne ravvisassero l'opportunità.
Norma transitoria
Le Parti stipulanti definiranno entro sei mesi dalla stipula del presente contratto le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'osservatorio.

Art. 2 - Comitato paritetico nazionale sulle pari opportunità
Le Parti, in relazione a quanto previsto nella norma sull'Osservatorio concordano di istituire un Comitato paritetico nazionale sulle pari opportunità con l'obiettivo di favorire la migliore realizzazione delle pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Il Comitato paritetico analizzerà in rapporto ai dati provenienti dall'osservatorio le caratteristiche e le problematiche dell'occupazione femminile del settore e individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare l'adozione concreta e la promozione di azioni positive, quali in particolare, ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità, la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità in rapporto alle nuove tecnologie, la prevenzione di molestie sessuali.
A livello aziendale anche sulla base delle rilevazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 della Legge 125/91 le indicazioni fornite dal Comitato paritetico nazionale saranno di volta in volta oggetto di esame fra le Direzioni aziendali e le RSU.

Art. 3 - Investimenti e occupazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
Livello aziendale
Gruppi industriali
Per i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria olearia e margariniera, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economica nazionale - l’informativa degli investimenti verrà fatta da ciascun Gruppo industriale.
Ciascun Gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza di Fat-Flai-Uila e delle RSU:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, scorporo di attività e decentramento produttivo, nel quadro delle iniziative previste all'articolo 4 del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione comunque preventiva saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- l'andamento e le problematiche dell'occupazione femminile con particolare riferimento alla realizzazione delle pari opportunità;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Stabilimenti con oltre 80 dipendenti
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 80 dipendenti, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza di Fat-FlaiUila assistite dalla RSU:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, scorporo di attività e decentramento produttivo, nel quadro delle iniziative previste nell'art. 4 del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti nonché il numero degli addetti;
- l'andamento e le problematiche dell'occupazione femminile con particolare riferimento alla realizzazione delle pari opportunità;
- il numero dei contratti part-time e a termine.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti stessi.
Stabilimenti con un numero di addetti compreso tra sedici e ottanta
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 80, verranno fornite annualmente per iscritto a Fat-Flai-Uila e alle RSU tramite l'Associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti e alla distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età, al numero dei contratti part-time e a termine.
Il conteggio dei dipendenti ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'ultimo comma del presente articolo viene effettuato in base agli stessi criteri di cui all'articolo 71 in materia di RSU.

Sistema di informazione per gli operatori di vendita
L'Assitol, annualmente, di norma entro il secondo semestre, fornirà a Fat-Flai-Uila informazioni globali su aspetti della distribuzione; in tale contesto formeranno pertanto oggetto di informazione globale le linee generali di andamento del mercato, le previsioni di eventuali investimenti con riguardo alle prevedibili implicazioni sulla occupazione degli Operatori di Vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, nonché il numero degli Operatori di Vendita e la loro distinzione per sesso e classi di età.
Annualmente, di norma entro il secondo semestre, le aziende che occupano più di 15 Operatori di Vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, forniranno al sindacato su richiesta dello stesso e nel corso di apposito incontro convocato dall'Associazione territoriale nella cui area si trova la Direzione generale dell'Azienda stessa, informazioni sulle prospettive di mercato, sulla struttura della distribuzione, sulle quote di mercato, sulle previsioni di cambiamenti o di ristrutturazione rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita di tali lavoratori, su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di vendita, sulle innovazioni tecnologiche che comportino significativi riflessi sull'occupazione e la mobilità nonché il numero degli Operatori di Vendita e la loro distinzione per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro saranno altresì rese informazioni aggiornate sui listini ufficiali dei prezzi, sulla dinamica degli sconti e sulle caratteristiche merceologiche inerenti l'utilizzazione dei prodotti.
Qualora le Aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più reti di vendita l'incontro per le anzidette informazioni avrà luogo per ciascuna rete di vendita.
Chiarimento a verbale
Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.

Art. 4 - Appalti e decentramento produttivo
1) Le Aziende informeranno periodicamente le RSU:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso di lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della Legge 18 dicembre 1973 n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Osl la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle Osl in occasione degli incontri nazionali e territoriali previsti nella Parte 1.
I gruppi industriali e gli stabilimenti significativi di cui all'articolo 3, forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
2) Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente e prioritariamente con l'impiego di personale dipendente dalle Aziende stesse e gli eventuali percorsi formativi per i lavoratori interessati.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro anche in impianti diversi nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
3) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle nome di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro e clausole che consentano di controllarne il rispetto.
4) Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
5) A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
6) Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle Aziende che occupano non più di 50 lavoratori di cui al gruppo 4) dell'articolo 11 del presente Contratto.

Art. 6 - Lavoratori handicappati
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con gravi handicap motori porteranno a conoscenza delle RSU e valuteranno congiuntamente ad esse i programmi di riduzione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 24 della Legge 104/92 e gli orientamenti per l'inserimento mirato anche in rapporto alle indicazioni generali emergenti in sede di osservatorio.

Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Disciplina dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
a) Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente Contratto in quanto applicabili.
[…]

Capitolo III Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale
Commissione di studio sulla classificazione
Le parti nazionali:
- preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
- considerato il ruolo svolto dalle parti nell'evoluzione della organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni verificatesi nell'ultimo decennio;
- verificato che l'evoluzione nell'organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato luogo a figure professionali nuove che caratterizzandosi con una pii l'elevata professionalità hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della produttività tecnica ed economica delle imprese;
- tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione nazionale di studio in materia di classificazione nell'arco di vigenza del CCNL;
- concordano sulla opportunità di affidare alla Commissione il compito di verificare l'adeguatezza dell'attuale sistema classificatorio e di formulare proposte di revisione dello stesso anche al fine di realizzare l'interconnessione fra le aree professionali come descritte nel CCNL e i livelli di inquadramento tenendo conto della realtà organizzativa del settore.
In particolare la Commissione nel porre l'attenzione sulle declaratorie prevederà laddove possibile, nei loro contenuti specifici, eventuali richiami di attività polivalenti e/o polifunzionali in un'ottica di accrescimento della professionalità in rapporto all'evoluzione tecnologica e organizzativa anche alla luce di esperienze verificatesi a livello aziendale.
La commissione:
- inizierà i lavori a partire dal mese di marzo del 1995;
- presenterà alle Parti stipulanti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del CCNL, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori evidenziando sia le ipotesi sulle quali sia già stata realizzata una convergenza sia i punti di divergenza.
Le Parti stipulanti in tale occasione valuteranno se, sulla base delle indicazioni emergenti dal rapporto, sia possibile procedere alla formulazione di nuove ipotesi classificatorie in modo da consentire l'avvio, a livello aziendale, delle eventuali sperimentazioni organizzative e formative finalizzate anche alla valutazione degli eventuali costi conseguenti alla nuova ipotesi classificatoria e della definitiva adozione delle stesse nell'ambito del rinnovo del CCNL, conformemente anche a quanto previsto dalla dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro.

Art. 13 - Passaggio di mansioni
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
1) Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico economica passa anche attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
Tale ricerca può comprendere da parte delle Aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili sopportate alla occorrenza da iniziative di formazione.
Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU.
Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi. Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con le RSU assistito dai componenti del gruppo interessato alla sperimentazione.
Al fine di migliorare gli attuali modelli organizzativi, potranno essere individuate nuove figure professionali i cui contenuti saranno allargati in un ambito di polivalenza e polifunzionalità volte ad un recupero della produttività e ad un accrescimento professionale delle risorse umane nell'ambito delle mansioni diverse.
Le Parti dichiarano altresì che l'inserimento nell'organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza. Le Aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili anche attraverso la promozione di azioni positive.
2) Le Parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali degli operatori di vendita e al miglioramento della produttività del lavoro.
Conseguentemente le Aziende, nell'intento di perseguire le predette comuni finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno iniziative specifiche di addestramento volte a sviluppare le capacità professionali loro peculiari, e a far acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla vendita.
Le Parti, riconoscendo altresì l'esigenza di perseguire il costante miglioramento della produttività e della efficienza del lavoro, tanto mediante l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologicamente avanzati ed idonei a sopportare anche l'attività del venditore, quanto attraverso la ricerca e l'adozione di tecniche inerenti la vendita aggiornate all'evoluzione del sistema distributivo, esamineranno durante la vigenza del presente CCNL, la possibilità di rendere la figura degli operatori di vendita più adeguata alle finalità e, conseguentemente, l’opportunità di introdurre corrispondenti modifiche nel futuro CCNL.

Art. 14 - Formazione
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e di ruolo delle Parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica.
I principali obiettivi che la formazione deve perseguire consistono nel:
- porre tutti i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- concorrere alla realizzazione di figure professionali più adeguate alla trasformazione in atto anche in relazione a quanto sarà definito dalla Commissione paritetica sull'inquadramento;
- rispondere alla necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Alla luce di questi convincimenti e di queste esigenze, le Parti hanno inserito a vari livelli la formazione tra i temi dell'informazione e del confronto con le rappresentanze dei lavoratori da parte delle imprese.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine agli indirizzi e ai destinatari della formazione, al contenuto dei programmi ed alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione per meglio rispondere alle esigenze formative.

Art. 15 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d'orario previste al successivo articolo 18.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri, non discontinui, è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
A)
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità infortuni ed altre assenze retribuite.
B)
[…]
b) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti con particolare riferimento al ricevimento, trattamento e stoccaggio degli stessi e alle operazioni connesse al ricevimento e/o spedizioni dei prodotti via mare, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro supplementare e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati consuntivi concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui al precedente punto b).
Entro la fine del primo trimestre di ciascun anno le Direzioni aziendali verificheranno con le rispettive RSU la distribuzione dell'orario annuo, con la indicazione di massima dei periodi di effettivo godimento delle ferie, delle ex festività e delle altre riduzioni di orario.
Le aziende verificheranno altresì con le RSU gli eventuali scostamenti rispetto al calendario originario e le ragioni che li hanno determinati.
C)
Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare:
1) Il mantenimento del regime di orario in atto alla data di stipula del vigente CCNL o l'adozione di orari normali di lavoro diversi.
In tal caso, fermo restano il godimento dei riposi aggiuntivi, le Aziende contratteranno con le RSU la programmazione dell'utilizzo della riduzione di orario di cui all'articolo 18.
2) La realizzazione dell'orario normale attuato in Azienda come media su un arco di più settimane.
A tal fine le Aziende attueranno, previa contrattazione con le RSU delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui alla parte I del contratto, programmi, tendenzialmente annuali, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e settimane con prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definitivo saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSU.
La contrattazione del programma di cui al punto 1 ) nonché delle modalità operative di cui al punto 2) deve esaurirsi entro i 20 giorni successivi al momento della comunicazione dell'Azienda alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
D)
L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali sarà pari a 234,5 giornate lavorative annue dall'i gennaio 1991 e a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1 gennaio 1992.
La collocazione rispettivamente dei 26,5 e dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 5,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle Aziende sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di 3 settimane pro-capite di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
E)
[…]
I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda .
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare straordinario.
F)
Nel caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui alla precedente lettera C, non costituisce lavoro supplementare quello attuato oltre l'orario normale settimanale programmato. Comunque, in tali circostanze per i lavoratori non a ciclo continuo le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% di cui all'articolo 16 punto 9) del presente contratto.
H)
[…] Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso, nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
Durante il periodo di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a 2 giorni.
I)
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]
Chiarimento a verbale
[…]
4) La prestazione lavorativa dell'operatore di Vendita già denominato Viaggiatore o Piazzista, si svolgerà su cinque giornate alla settimana omero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
[…]
Dichiarazione delle parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività è cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nell'articolo 2 del presente Contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative e occupazionali delle Aziende e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata del periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell'orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale- Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Capitolo IV Trattamento economico
Art. 24 - Disciplina della contrattazione aziendale

La contrattazione aziendale dovrà svolgersi secondo i criteri di cui ai Protocolli 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993. […]
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o in altri livelli di negoziazione e viene pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL. La contrattazione del 2 livello avviene esclusivamente a livello aziendale.
[…]

Art. 25 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al Gruppo 4 dell'articolo 11 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causale e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire a richiesta un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda ed i competenti Sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluni dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
[…]
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme ed in particolare quelle relative:

c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più od in meno determinate delle modifiche suddette
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13);

sarà la procedura prevista all'articolo 56.

Capitolo V Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 38 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia

[…]
b) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi fermo restando quanto disposto dall'art. 15 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 39 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.

Art. 47 - Malattia e infortunio
Assenza dal lavoro
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 48 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui alla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.25 novembre 1976 n. 1026.
[…]

Capitolo VII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 50 - Ambiente di lavoro
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle RSU ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/70 e della legge n. 833/78 vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli annienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l’elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lettera B) del l'articolo 54;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l’effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della Legge n. 833/78 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Usl o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l’attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la RSU.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
La RSU di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 1 a 3 fino a 200 dipendenti
- da 3 a 6 oltre i 200.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
Per la eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
Agli incontri con l'Azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’Azienda valuterà la possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza della RSU anche per il tramite della Commissione ambiente - i seguenti elementi:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonché sulle acquisizioni medico scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
Sugli elementi come sopra indicati la RSU o per essa la Commissione ambiente potrà fornire il suo contributo di proposte.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’Azienda esaminerà con la RSU. La possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle Organizzazioni sindacali locali le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le Aziende forniranno alle Aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro alla RSU gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'Azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Inoltre, nell'ambito degli incontri settoriali previsti dalla 1° parte del capitolo I le Parti:
- affronteranno le tematiche riguardanti l'emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi. Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (regioni, province, ecc.).
Nell'ambito dei delegati della Commissione Ambiente verranno individuati secondo le modalità di cui all'Accordo interconfederale del 22 giugno 1995 quelli cui sono attribuite le funzioni di rappresentante della sicurezza di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 restando inteso che, ai fini delle accennate funzioni, verrà nominato un rappresentante anche nelle aziende fino a 50 dipendenti.
Ai fini della formazione dei rappresentanti alla Sicurezza di cui al punto 3 dell'Accordo potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla presente norma per la formazione dei componenti la Commissione Ambiente.
In caso di indisponibilità del citato pacchetto di ore saranno comunque garantite le 32 ore di formazione previste dal citato accordo.
Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del rappresentante della sicurezza e ai relativi permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del citato accordo che fa parte integrante del presente contratto.
Norme transitorie
Le disposizioni del CCNL 27 maggio 1967, riportate in nota, riguardanti «le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose» resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo.
Per i lavoratori che al momento dell'abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del CCNL 27 maggio 1967 sotto riportate, l'ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.

Art. 51 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l’informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro ero funzione;
- l’adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 50, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4) ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l’effettuazione di visite oculistiche;
- l’utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
5) dovrà attivarsi affinché le imprese turniste forniscano ai rispettivi lavoratori che siano presenti nello stabilimento dell'azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
I datori di lavoro delle imprese dovranno in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Capitolo VIII Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 55 - Abiti da lavoro

A tutti i lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'articolo 11, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, etc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, etc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'articolo 11 o a quelli di cui al Gruppo 3) dell'articolo 11 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, etc.).

Art. 57 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano, altresì, di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 60 - Consegna e conservazione utensili e materiale
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
[…]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 63 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'articolo 44 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 64 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;

c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) furto o danneggiamento volontari di materiale dell'azienda;

g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;

l) insubordinazione verso i superiori;
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f), dell'articolo precedente.

Capitolo X Istituti di carattere sindacale
Art. 71 - Rappresentanza sindacale unitaria
4) Numero dei componenti la RSU.
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio dei delegati di cui al CCNL 24 luglio 1990 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla Legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dall'articolo 24.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Art. 72 - Commissioni interne e delegato d'impresa
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 inerenti il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 73 - Assemblee
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiori a 15 potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dell'azienda in fabbrica o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
[..]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite.
Tali assemblee, saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 76 - Affissione
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 77 - Diritti sindacali degli operatori di vendita
1) Assemblea.
Nelle unità produttive con più di 15 operatori di vendita, l’Assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'articolo 20 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
[…]

3) Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSA.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo XI Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 82 - Piccole aziende e attività stagionali
Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonché per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai si conviene che le competenti Organizzazioni sindacali provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le Organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sarà deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopraddetti.

______________________
Nota
«Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27 maggio 1967)».

Articolo 11. -
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che gli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria olearia, dei grassi, margarina, saponi, prodotti della detergenza, affini e degli oli di semi e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Articolo 12. -
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità è di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e pericolosità è, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi tini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto a partire dal 1 gennaio 1980 e per tutta la vigenza del CCNL sono le seguenti:
1) Gruppo: Orarie L. 270;
2) Gruppo: Orarie L. 160;
3) Gruppo: Orarie L. 115.

Articolo 13. -
Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione all'esistenza nelle aziende rappresentate dall'Associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che rientrano nel primo gruppo le lavorazioni svolte da:
- personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio;
- conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
Rientrano nel secondo gruppo le lavorazioni svolte da:
- preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti;
- addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoriuscita di gas all'esterno;
- addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione;
- addetti ai filtri presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva;
- conduttori di impianti di raffinazione che, per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell'impianto, siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40;
- addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattonieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all'aperto.

Articolo 14. -
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Articolo 15. -
Le indennità di cui all'articolo 12 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 20.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Articolo 16. -
Qualora, per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordi fra le Parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.

Articolo 17. -
L'indennità di cui all'art. 12 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità purché questa si svolga durante la loro prestazione.
Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.

Articolo 18. -
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le Parti. In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle Parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Articolo 19. -
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, o le Parti o le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Articolo 20. -
In relazione ai precedenti articoli è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui all'articolo 12, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti, l’indennità competente a norma dell'articolo 12 sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell' 8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del primo gruppo di cui all'art. 12 i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime 4 settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Per i lavoratori ausiliari di cui all'articolo 17 (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Nota a verbale
Le tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists di cui al 1 comma sono quelle pubblicate nel «Giornale degli igienisti industriali» - volume 18 - n. 1° Gennaio-Marzo 1990 e successivi aggiornamenti e modifiche.