Categoria: Prassi amministrativa
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INTERPELLO N.37/2007

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 28 dicembre 2007

All'

ANPAC - Associazione Nazionale Piloti
Aviazione Commerciale
Viale Castello della Magliana, 38
00148 - Roma

Prot. 25/I/0017423

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo parentale e riposo dall’impiego.

 

L’Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’individuazione delle modalità di applicazione, al personale di volo dipendente da aziende di trasporto aereo, della disciplina in materia di congedo parentale unitamente a quella in materia di riposo dall’impiego, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 185/2005 “Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 185/2005 prevede l’assegnazione, al personale di volo, di almeno sette giorni di riposo per ciascun mese di calendario e comunque di almeno novantasei giorni per ciascun anno, comprensivi di eventuali periodi di ulteriore riposo prescritti dalla legislazione vigente, riservando alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle suddette giornate di riposo. Si tratta, pertanto, di una disposizione finalizzata a garantire il pieno recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori a cui è specificamente rivolta, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’attività svolta dal suddetto personale, organizzata in turni di lavoro, determinati su base mensile.

Differente è la ratio della disciplina del congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, riconosciuto ad entrambi i genitori al fine di assicurare al bambino la necessaria assistenza materiale ed affettiva.

Ciò premesso, si sottolinea che le norme citate non prevedono alcun divieto o limite alla fruizione, da parte del personale di volo, di entrambi gli istituti in esame, trattandosi di disposizioni di diversa natura, volte a realizzare interessi distinti e, precisamente, la tutela della salute psicofisica del lavoratore, con riferimento all’art. 5, D.Lgs. n. 185/2005 ed il sostegno della maternità e della paternità in relazione alle esigenze, anche a carattere discontinuo, di cura del figlio, relativamente all’art. 32 del T.U. n. 151/2001.

Pertanto, i giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale possono essere fruiti dal lavoratore interessato, in modo continuativo o frazionato, nei primi otto anni di vita del figlio, senza incidere sul numero dei giorni di riposo spettanti al medesimo dipendente in base ai turni di servizio a sviluppo mensile previsti per il personale di volo dell’aviazione civile.

Di conseguenza, i giorni di riposo successivi al termine del periodo di congedo, sia esso fruito in modo continuativo o frazionato, rientrando nell’ambito dei turni di servizio predisposti mensilmente per il personale di volo, possono considerarsi, a tutti gli effetti, come ripresa dell’attività lavorativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)