Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 novembre 1994
Validità: 01.09.1994 - 31.08.1998
Parti: Apti, Intersind e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima
Premessa.
Commissione Paritetica Nazionale
Investimenti - Occupazione
Formazione professionale
Pari opportunità
Innovazione tecnologiche
Formazione e lavoro
Esclusione dalle quote di riserva
Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione e documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Contratto a tempo determinato.
Art. 6 - Controllo di presenza
Art. 7 - Assenze e permessi
Art. 8 - Tossicodipendenza
Art. 9 - Classificazione del personale
Commissione tecnica paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 10 - Passaggio di qualifica
Art. 11 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 14 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 15 - Lavori pesanti
Art. 16 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 17 - Recupero
Art. 18 - Cottimo
Art. 19 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione
Mensilizzazione
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Quota oraria e giornaliera
Art. 22 - Premio di partecipazione
Art. 23 - Mensa aziendale
Art. 24 - Congedo matrimoniale
Art. 25 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 29 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 30 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 31 - Infortunio sul lavoro
Art. 32 - Trasferimenti.
 Art. 33 - Spese di trasporto , mezzi di trasporto, indennità di trasferta.
Art. 34 - Indennità maneggio denaro
Art. 35 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali (già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro)
Art. 38 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali
Art. 39 - Doveri del lavoratore
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Art. 41 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Art. 42 - Assicurazioni sociali
Previdenza integrativa
Art. 43 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 44 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Art. 45 - Pronto soccorso
Art. 46 - Conservazione materiali ed attrezzi
Art. 47 - Indumenti di lavoro
Art. 48 - Trapasso di azienda
Art. 49 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Art. 51 - Visite personali di controllo
Art. 52 - Visita medica
Art. 53 - Ambiente di lavoro
Art. 54 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 55 - Permessi non retribuiti
Art. 56 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 57 - Contributi sindacali
Art. 58 - Diritto di assemblea
Art. 59 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 60 - decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Minimi retributivi mensili
Una Tantum
Allegato B - Indennità di contingenza
Allegato C - Fondo di solidarietà
Allegato D - Verbale di accordo 23 febbraio 1993
Appendice legislativa
Legge 20/5/1979, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 9/12/1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 29/5/1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 11/11/1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Lì 8 novembre 1994 tra l'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (Apti) […], l'Associazione sindacale Intersind […] e la Flai-Cgil […], la Fat-Cisl […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […] è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Parte prima
Commissione paritetica nazionale

L'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani Apti, l'Intersind e la Flai-Cgli, la Fat/Fisba-Cisl e la Uila-Uil, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alle soluzioni dei problemi del settore nonché di orientare l'azione dei propri rappresentanti, convengono, alla luce delle esperienze già realizzate, la costituzione delle Commissione paritetica nazionale. la Commissione - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil - ha compiti di analisi e di ricerca, nell'obiettivo di valutazioni convergenti sugli elementi oggettivi utili all'elaborazione di politiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore tabacchicolo. La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 designati dall'associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - Apti e dall'Intersind e 6 dalle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, e si riunirà di norma due volte all'anno nei mesi di maggio e di ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti. in particolare saranno oggetto di esame:
- gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro dell'elaborazione e definizione del Piano nazionale di settore;

- le tematiche dell'ecologia e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati.
La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti, uno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto all'attuazione delle politiche che regolano i mercati internazionali, con specifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste indotte e ai conseguenti riflessi sul territorio, nonché alle politiche della formazione professionale necessarie per rispondere alle nuove esigenze.
La designazione dei componenti la Commissione dovrà avvenire in tempo utile per l'avvio dei lavori nel mese di aprile 1995.

Investimenti e occupazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma nel periodo settembre-ottobre, le associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
- le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per regioni, varietà e quantità, con riferimento agli accordi interprofessionali, ai contratti di coltivazione, ai piani di lavorazione, al miglioramento delle qualità e all'orientamento della politica dei prezzi comunitari e di mercato;
- i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i riflessi derivanti sull'occupazione.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello regionale, informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, ed a quanto previsto dal paragrafo "esclusione dalle quote di riserva" nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione ed ai relativi riflessi occupazionali, alle leggi di programmazione regionale e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste.
In tale occasione verranno fornite anche informazioni in ordine: ai programmi di formazione professionale sia aziendale sia extraziendale; al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione-lavoro; alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da paesi in vi a di sviluppo.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i Gruppi industriali e le Aziende di maggiore importanza forniranno rispettivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui programmi di investimento, di assistenza tecnica, di ricercare sperimentazione, sui periodi lavorativi e sull'andamento dei livelli occupazionali e della stagionalità, sul grado di utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, nonché successivamente alla fase di progettazione e prima della loro realizzazione, su eventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di decentramento produttivo e sui relativi riflessi occupazionali, di innovazioni tecnologiche e di modifiche connesse all'ambiente sia interno che esterno e sugli eventuali relativi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro.

Formazione professionale
Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla esigenza di dare alla formazione professionale il maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale strumento per favorire nel comparto tabacchicolo l'acquisizione di adeguate conoscenze tecniche e/ professionali.
A tal fine, anche alla luce di quanto emerso nell'ambito della Commissione Paritetica, si attiveranno per favorire iniziative formative coerenti con le esigenze del settore.
Le parti concordano, altresì, che l'assunzione di personale tramite contratti di formazione e lavoro avverrà nel rispetto dell'accordo Interconfederale 5 gennaio 1990 e successive modificazioni del 22 febbraio 1995.

Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto da raccomandazioni, regolamenti, direttive CEE, recepiti dallo Stato italiano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione della professionalità femminile - e ad individuare eventuali situazioni che non consentano l'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona.
In tale logica le parti si danno atto dell'opportunità di promuovere, in relazione alle condizioni tecnico-organizzative, l'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Le parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni di incontro nel corso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola con cadenza annuale, informazioni globali relativamente all'andamento dell'occupazione femminile nel settore ed alle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ed attività professionali non tradizionali nonché agli interventi che le parti di comune intesa ritengono opportuno promuovere.
[…]

Innovazioni tecnologiche
In occasione dell'attuazione di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro le Aziende esamineranno con le Rappresentanze Sindacali Unitarie eventuali progetti in ordine a: riqualificazione del personale, livelli di occupazione, decentramento di importanti fasi delle lavorazioni.
In presenza di esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale eventualmente derivanti da innovazione tecnologica o riorganizzazione del lavoro, si farà ricorso, per gli interventi in materia, alle opportunità offerte nel territorio di pertinenza dalla vigente legislazione sulla formazione professionale nonché ove le stesse non fossero esaustive, all'utilizzo di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 26.

Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (Aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale. Non si applica agli impiegati dipendenti da Aziende trasformatrici operanti nell'ambito di aziende agricole, nonché ai dipendenti di Cooperative agricole che coltivano una superficie a tabacco non superiore a 300 ettari in quanto il loro rapporto è regolato dai contratti di lavoro per gli impiegati di Aziende agricole e forestali.
Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico da parte dell'Ania.
Dichiarazione a verbale
Le Aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 4 - Apprendistato
Il lavoratore di età inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, che non ha mai prestato la sua opera nella lavorazione del tabacco, è ammesso a un periodo di apprendistato non superiore a due settimane, dopo di che deve essere assegnato alla categoria per la quale è stato assunto.
Sono esclusi dall'obbligo dell'apprendistato gli addetti ai servizi vari.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge n. 230 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni.

Art. 8 - Tossicodipendenza
[…] Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le Aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, agevoleranno l'inserimento del dipendente nell'attività lavorativa.

Art. 9 - Classificazione del personale
Commissione tecnica paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori

Entro il mese di maggio 1996 verrà istituita una Commissione tecnica paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori (quadri, impiegati, intermedi, operai), che concluderà i suoi lavori entro il 31 maggio 1997 con lo scopo di esaminare l'evoluzione dei profili professionali anche in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e di riorganizzazione produttive.
La Commissione redigerà un apposito verbale conclusivo dei suoi lavori che registri le posizioni raggiunte, al fine di successive determinazione delle parti.

Art. 12 - Orario di lavoro
1) Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite, di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l'orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
[…]
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17 ottobre 1967 n. 977.
[…]
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l'orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
7) Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo o nell'intero periodo di durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - rispettivamente di 160 ore per anno solare o 64 per un'attività di durata pari a 4 mesi detto valore s'intende correlativamente riproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore).
In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le rappresentanze Sindacali Unitarie le esigenze produttive, attuerà per l'intera Azienda, per unità produttive o gruppi di lavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie si terranno con tempestività correlata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di cui al punto 1) potranno essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate, mezze giornate o gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di ore corrispondenti a quelle di superamento dell'orario settimanale contrattuale maggiorato del 10%.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
[…]
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che resta valido quanto già disposto in sede aziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia passati a più turni.

Art. 13 - Riposo settimanale e giorni festivi
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…]

Art. 14 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro compiuto oltre l'orario normale fissato all'art. 12 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[…]
La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza giustificato motivo.

Art. 15 - Lavori pesanti
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di L. 145 (pari a L. 25.085/mese).

Art. 17 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l'interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro n. 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 18 - Cottimo
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 31 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dall'art. 30 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 42 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
[…]

Art. 41 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all'Azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell'art. 40;

d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) furto o danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda;
f) minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso, o verso i superiori;

h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell'esecuzione del lavoro.
Sono da considerare fra le giuste cause di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore le seguenti:
a) minacce, ingiuri, vie di fatto;

c) modifica delle eventuali pattuizioni del contratto individuale, se non concordata con il lavoratore.
Nel caso di dimissioni senza preavviso per giusta causa è dovuta al lavoratore l'indennità di preavviso, oltre il trattamento di fine rapporto, come se fosse avvenuto il licenziamento.

Art. 43 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 44 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all'allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall'Azienda.

Art. 45 - Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l'attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.

Art. 46 - Conservazione materiali ed attrezzi
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 47 - Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione certe di lana in congruo numero.
Le Aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le Aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell'Azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.

Art. 52 - Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 53 - Ambiente di lavoro
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti è riconosciuta la facoltà di rilevazione e accertamento, di intesa con la Direzione aziendale, delle condizioni ambientali di lavoro per la prevenzione e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
A tal fine le RSU in relazione a quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, potranno affidare ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali di cui alla citata legge o di Enti qualificati di Diritto Pubblico, scelti di comune accordo con la Direzione aziendale, le rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità.
Il personale di detti istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
I risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra vengono conservati dall'Azienda e tenuti a disposizione delle RSU.
In presenza di riconosciute condizioni nocive, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 2° comma, potranno essere richiesti incontri a livello nazionale tra le Aziende assistite dalle Organizzazioni stipulanti e le competenti Organizzazioni sindacali per la ricerca di intese idonee al superamento delle stesse.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, per agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, le Aziende forniranno in via preventiva alle Rappresentanze Sindacali Unitarie informazioni sui rischi stessi e la relativa documentazione medico-scientifica esistente a livello nazionale.
Norma transitoria
Le parti, in relazione al recepimento della Direttiva n. 89/391/CEE del 12 giugno 1989, avvenuto con il D.Lgs. n. 626/1994(1), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duranti il lavoro, convengono di incontrarsi entro giugno 1995 per l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo.

Art. 54 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
[…]
4) I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritto, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti delle RSA.
[…]
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 58 - Diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità del lavoratore o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali unitarie nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezze delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.

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(1) Il testo riporta erroneamente l'anno 1984