Cassazione Penale, sez. quarta, 27.01.2015, n. 3797

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

Giudizio di idoneità e responsabilità del datore di lavoro

PAROLE CHIAVE: Infortunio sul lavoro – GIUDIZIO DI IDONEITÀ – RESPONSABILITÀ DEL DATORE D LAVORO

SOMMARIO: Fatti di causa - Questioni di diritto - Soluzione adottata - Riferimenti giurisprudenziali - Essenziali Riferimenti bibliografici

Fatti di causa

La direttrice sanitaria di uno stabilimento termale veniva chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 590 c.p. in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 4, c. 5, lett. c) e 89 del d. lgs. n. 626 del 1994, per l’infortunio occorso ad una dipendente che, per sopperire alle carenze di personale, era stata temporaneamente inviata a prestare servizio presso il reparto fanghi ed adibita a mansioni di bagnina, per le quali era stata dichiarata inidonea dal medico competente con divieto assoluto di movimentazione manuale dei carichi.
In primo grado, il Tribunale di Sciacca riteneva l’imputata colpevole dei reati ascritti, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione nonché, in solido con i responsabili civili dell’Istituto termale, al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per il reato contravvenzionale perché estinto per prescrizione e per l’effetto riduceva la pena a mesi tre di reclusione, confermando per il resto.
Avverso tale sentenza l’imputata presentava ricorso per cassazione, contestando, tra gli altri, i seguenti motivi: inosservanza di legge e difetto di motivazione in relazione alla contestata contravvenzione per non aver tenuto conto della mancata conoscenza parte dell’imputata, che non era direttore amministrativo delle Terme, della situazione della lavoratrice di inidoneità alle funzioni di bagnina, non essendole stato comunicato il giudizio di inidoneità alla mansione del medico competente; inosservanza della legge penale, sempre con riferimento all’art. 4 del d. lgs. n. 626 del 1994, laddove si contestava all’imputata di aver assegnato la lavoratrice al servizio di bagnina, senza tenere conto che decisivi sono i compiti effettivamente attribuiti al lavoratore e non il servizio al quale lo stesso è destinato; sotto il profilo del nesso di causalità, lamentando che non era stata data risposta alla censura secondo cui la bagnina, vista la situazione di pericolo che si prospettava, avrebbe dovuto arrestarsi e segnalare il pericolo; nonché evidenziando che l’imputata non rivestiva la qualifica di dirigente richiesta dal citato art. 4 del d. lgs. n. 626 del 1994, per attribuire la responsabilità per l’infortunio.

Questioni di diritto

1) Se sussiste una posizione di garanzia in capo al direttore sanitario di un’azienda autonoma termale, ente pubblico economico;
2) Se costituisca condotta colposa imputabile al datore di lavoro, il non aver tenuto conto dei rischi collegati all’attività lavorativa alla quale, pur temporaneamente, il lavoratore venga destinato, disattendendo il giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente;

Soluzione adottata

1) Quanto alla prima questione, la Suprema Corte afferma che nessun dubbio possa esserci in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia da parte dell’imputata che, in qualità di direttore sanitario dell’azienda autonoma termale, ente pubblico economico, provvedeva all’assegnazione del personale; rilevando, in particolare, che era stata proprio l’imputata, per sopperire alle numerose assenze per ferie, ad aver spostato la vittima, con apposita disposizione di servizio, presso il reparto dove era avvenuto l’infortunio;
2) In ordine alla seconda questione, la Suprema Corte ritiene che, accertato che l’imputata era pienamente consapevole dei problemi alla schiena della lavoratrice, tanto da aver raccomandato alla collega cui la affiancava, di evitare di sottoporla ad attività eccessivamente faticose, ne consegue la responsabilità penale per l’infortunio occorso, per non aver attuato quanto espresso nel giudizio di idoneità. Né alcun comportamento abnorme o assenza di diligenza è ravvisabile da parte della vittima, che si è limitata a prestare osservanza al compito che le era stato assegnata di collaborare con la collega.

Riferimenti giurisprudenziali

- Cass. Pen., sez. IV, sent. 16.01.2015, n. 2186.

Essenziali riferimenti bibliografici

- AA. VV., La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 2006;
- L. Angelini, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, par.10.4.2, 2006;
- F. Bacchini, Strutture di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e medico competente, Ipsoa 2007;
- P. Gatti, E. Zanella, M. Ruvolo (a cura di), Il testo del decreto legislativo 81/08 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni (agg. settembre 2015);
- C. Lazzari, Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza sul lavoro, Franco Angeli Editore, 2015;
- C. Lazzari, Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, In I Working Papers, 2012, n. 7;
- A. Porpora, Il datore di lavoro ed i dirigenti nella prevenzione degli infortuni, Ipsoa, 2006.