Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2015, n. 22615 - Tardiva adozione degli accorgimenti idonei ad alleviare la pesantezza delle mansioni. Responsabilità datoriale


Presidente Amoroso – Relatore Berrino

Fatto



Con sentenza del 18.3 - 15.6.2010 la Corte d'appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, ha condannato la società R. s.p.a. al risarcimento del danno in favore di M.A. per la malattia professionale da questa subita nella misura di Euro 16.000,00.
All'esito dell'istruttoria la Corte territoriale ha ritenuto che la colpa datoriale era da ravvisare nella tardiva adozione di quegli accorgimenti che, se impiegati a tempo debito, avrebbero alleviato la pesantezza delle mansioni e rimosso la causa della accertata malattia agli arti superiori della lavoratrice (tendinopatia cuffia dei rotatori della spalla destra; epicondilite gomito destro e sinistro; sindrome tunnel carpale bilaterale).
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società R. s.p.a. con quattro motivi.
Resiste con controricorso la M..
Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Diritto



1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. in quanto contesta che fosse a suo carico, quale datrice di lavoro, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per venire a conoscenza di una possibile o eventuale malattia della lavoratrice. Sostiene, quindi, la ricorrente che spettava alla lavoratrice, che aveva dichiarato di aver subito un danno, dimostrare l'omissione della parte datoriale, quale causa della lamentata malattia, e di averle dato notizia di tale evento, profilandosi, diversamente, una inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il motivo è infondato.
Invero, occorre partire dalla considerazione che all'esito dell'istruttoria la Corte d'appello ha individuato la responsabilità della datrice di lavoro nel tardivo ricorso all'automazione di alcune fasi della lavorazione che avrebbero comportato, se adottate, una minore gravosità delle mansioni ed avrebbero, quindi, rimosso la causa lavorativa della malattia professionale.
Tanto premesso, va rilevato che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve farsi carico di provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile (v. ad es. Cass. sez. lav. n. 8855 dell'11/4/2013).
Al riguardo si è anche precisato (Cass. Sez. Lav. n. 15082 del 2/7/2014) che "in tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette innominate, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe".
Nel caso di specie, in cui si versa nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., la Corte di merito è pervenuta al convincimento, adeguatamente motivato ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, che la colpa datoriale era da individuare proprio nella tardiva adozione, a decorrere solo dal 1986, di quegli accorgimenti, quali l'automazione e l'uso del muletto, che avrebbero alleviato la pesantezza delle mansioni eseguite dalla M., con la precisazione che tale situazione era sufficiente, in presenza dell'incontestato nesso causale tra le mansioni esercitate e le patologie sofferte, ad integrare la colpa contrattuale.
2. Col secondo motivo, proposto per vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità datoriale, per la mancata adozione delle misure preventive di sicurezza sul lavoro, sulla base delle deposizioni di soli due testi dei sei complessivamente escussi nel giudizio di primo grado, senza considerare che gli apprezzamenti di carattere tecnico non potevano essere demandati ai testimoni.
3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 116 e 441 c.p.c. in quanto lamenta il fatto che la Corte territoriale si è discostata, in ordine al dato dell'esistenza o meno di eventuali accorgimenti tecnici atti a prevenire l'insorgenza della malattia professionale, dai pareri espressi dagli ausiliari d'ufficio in entrambi i gradi del giudizio di merito, decidendo di dare, invece, maggiore importanza al contenuto delle deposizioni di due testi.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Tali motivi sono infondati.
Invero, dalla lettura della sentenza emerge che la Corte territoriale non ha valutato solo il contenuto delle deposizioni testimoniali, ma ha esteso l'indagine anche agli accertamenti di fatto compiuti dal consulente d'ufficio dai quali è risultato che l'attività lavorativa svolta dalla M. per ben trentotto anni aveva comportato il sollevamento degli arti superiori al di sopra della linea delle spalle ed il loro utilizzo in posizioni ergonomiche sfavorevoli, nonché ripetuti movimenti di flesso-estensione dei gomiti e dei polsi e l'utilizzo di una certa forza per ripetuti trasferimenti manuali di carichi di 5-6 chilogrammi, con sovraccarico biomeccanico funzionale agli arti stessi. Questo sovraccarico aveva esplicato un'azione microtraumatica a livello della "cuffia dei rotatori", dell'inserzione osteotendinea dei muscoli epicondiloidei e del tunnel carpale bilateralmente, tali da causare la patologie riscontrate.
Orbene, non va dimenticato che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base". (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).
Nella fattispecie la ricorrente si è limitata a riproporre le proprie tesi sulla valutazione delle prove acquisite senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, peraltro esente da lacune o vizi logici determinanti come sopra evidenziato.
4. Col quarto motivo, formulato per vizio di motivazione, la ricorrente contesta la quantificazione del danno per mancata specifica indicazione delle singole voci di danno, della loro entità e delle tabelle applicate.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Invero, la Corte territoriale, nel procedere in via equitativa alla liquidazione del danno sofferto dalla M., ha espressamente dato atto in maniera adeguata di tener conto, come parametro di riferimento, dei valori indicati nelle cosiddette tabelle di liquidazione a punto ed ha, altresì, evidenziato la necessità di tener conto della valutazione di tutti gli elementi non patrimoniali del danno, compreso quello morale.
Ebbene, per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione (come nella fattispecie) di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale (v. ad es. Cass. sez. 3, n. 17492/2007 e Cass. sez. lav. n. 4047/2013) e considerato, altresì, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. (v. al riguardo Cass. sez. 3, n. 21716/2013 e Cass. sez. lav. n. 687/2014).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3.500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.