Ministero della salute
Decreto 1 ottobre 2015
Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico
G.U. 18 novembre 2015, n. 269

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e successive modificazioni, che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045 del 1939;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;
Vista la direttiva 92/ 29/ CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»;
Visto l'art. 75 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2009, n. 225, S.O.;
Visto il decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012, avente come oggetto «Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»;
Considerata la necessità di apportare modifiche alle tabelle allegate al citato decreto interministeriale 28 febbraio 2012, alla luce di alcune indisponibilità sul mercato, sopravvenute nel corso dell'iter legislativo previsto per la emanazione del provvedimento, di determinate preparazioni farmaceutiche e/o di alcuni errori materiali riportati nelle Tabelle in parola;
Facendo seguito alle precisazioni, correzioni e integrazioni contenute nella circolare del Ministero della salute n. 20592 del 28 settembre 2012;
Visto il decreto dirigenziale 29 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295, di sospensione fino al 31 dicembre 2012 delle disposizioni di cui al decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012;
Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2013, n. 42 di sospensione delle disposizioni del decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012 sopra citato sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione delle tabelle allegata al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;
Ritenuto dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute tanto del personale marittimo quanto dei passeggeri;



Decreta:

Art. 1

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2.
2. L'allegato 1 - «Istruzioni» e l'allegato 2 - «Tabelle Dotazioni» costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Il decreto interministeriale 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 e' abrogato.

Roma, 1° ottobre 2015
Il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute Guerra
Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pujia
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4284

Allegato 1

ISTRUZIONI



Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- navigazione litoranea, così come definita all’articolo 1, punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art. 3 del d.lgs 4 febbraio 2000, n. 45;
- navigazione nazionale e internazionale costiera, così come definite all’articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000, n. 45;
- navigazione locale, così come definita all’articolo 1, punto 41, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art. 3 del d.lgs 4 febbraio 2000, n. 45;
- pesca costiera ravvicinata, così come definita nell’art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);
- navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall’ art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, con personale imbarcato ed impiegate in attività di noleggio;

Tabella "B": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
- navigazione nazionale, così come definita all’articolo 1, punto 38 del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell’art. 3 del d.lgs 4 febbraio 2000, n. 45;
- pesca mediterranea o d'altura, così come definita nell’art. 9, comma 4 del predetto regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:
- navigazione internazionale breve e lunga, così come definite all’articolo 1, punti 35 e 36, del DPR 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l’equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l’ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);
- pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nell’art. 9, comma 5 del predetto regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:
- navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nell’art. 9, comma 2 del citato regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);
- navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, come definita nel paragrafo 9, comma 3, del citata regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);
- imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario.
Le tabelle allegate al presente decreto rappresentano le dotazioni MINIME che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la “spedizione”, vale a dire la partenza dal porto, da parte dell’Autorità marittima.
Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, materiali di medicazione ed utensili, in quanto dotazione MINIMA, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, alla attività svolta da questa ed alle possibili emergenze cui l’unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall’uomo.
Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui, in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero dei potenziali utenti, le dotazioni di medicinali e materiali devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio.
Persiste l’obbligo, previsto dalla vigente normativa, che impone di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant’altro necessario, in occasione del trasporto di materiale e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medicai First Aid Guide (MFAG).
Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali ed i servizi igienici, le docce e quant’altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene ed abitabilità o di idoneità trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell’articolo 90 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 146 del 29 luglio 2008.

3 - Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, dovrà detenere comunque almeno una dotazione, (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto Soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili ad un primo soccorso da poter essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.
Detta cassetta / borsone /zaino, dovrà essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionato in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all’acqua.
Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dalla Autorità Marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l’intero kit di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute a essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall’art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e successive modificazioni.
Fatto salvo quanto indicato dall’articolo 5 ter della legge 11 marzo 2006, n. 81 i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.
Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.
E’ consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea o di Frontiera in sede di controllo periodico o occasionale.
Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in caso di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.

Allegato 2