Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE


N.559/LEG/503.031.627 ter

Roma, 10 giugno 1997


OGGETTO: Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Decreto interministeriale di individuazione delle aree riservate ed operative. Attività di vigilanza

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Si fa seguito a circolare pari numero del 28 novembre 1996 e alle istruzioni applicative diramate a cura della Direzione Centrale di Sanità, per comunicare che con l’allegato decreto del 15 aprile1997, adottato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità, sono state individuate le aree pertinenti agli Uffici Centrali e periferici dell’Amministrazione dell’Interno, relativamente alle quali i compiti di vigilanza inerenti alla sicurezza del luogo di lavoro sono svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la parte di competenza, e “dai servizi sanitari e tecnici” istituiti per la Polizia di Stato, secondo quanto prevede l’art. 23, comma 4, del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In adesione alla giurisprudenza costituzionale in materia, ancorché riferita ad altra amministrazione, (Corte Cost. n. 176/1996), è da ritenere che la competenza in parola abbia carattere esclusivo per quanto concerne il personale della Polizia di Stato e le aree riservate ed operative degli uffici, istituti e reparti di questa Amministrazione, determinate ai sensi dell’unito decreto interministeriale.

A questo proposito, si fa presente che le SS.LL. dovranno tempestivamente individuare i locali (località, via numero civico, ecc) che rientrano nelle tipologie indicate dal decreto e darne comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali ed ai competenti Ispettorati del lavoro, a norma dell’art. 2, comma 2, del predetto decreto, al fine di consentire a detti organi di meglio programmare la propria attività escludendo le aree in questione.

Con l’occasione si conferma la competenza dei sanitari della Polizia di Stato a svolgere le attività di sorveglianza sanitaria riconosciute dall’ordinamento per il solo personale della stessa Polizia di Stato, nonché evidentemente, le altre attività di medico competente per i locali e le aree di pertinenza degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, ad esclusione delle attività di sorveglianza sanitaria per il personale non appartenente alla Polizia di Stato.

Al fine di adempiere compiutamente ai compiti indicati dalla legge, si precisa che le attività di vigilanza saranno svolte dal personale sanitario e tecnico della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Centrale Ispettivo e alle sue articolazioni periferiche che saranno a tal fine adeguatamente potenziate.

Fino al completamento di tali strutture, concorreranno a svolgere i predetti compiti i sanitari ed il personale tecnico della Polizia di Stato specificamente designati in relazione alle esigenze.

In relazione al disposto del citato art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994, dell’art. 2 dell’unito decreto interministeriale, e dell’art. 5, ultimo comma, del decreto ministeriale 29 ottobre 1996, si precisa che l’attività di vigilanza sarà svolta, a richiesta dei competenti servizi ispettivi e secondo le modalità da concordarsi con l’Ufficio Centrale Ispettivo, anche per le aree riservate, operative e addestrative degli altri Uffici Centrali e periferici del Ministero dell’Interno, comprese le Prefetture e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si unisce a tal proposito, e per ogni altra utile indicazione, la circolare n. M/291416 della Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del personale, con la documentazione allegata.

Al fine di perfezionare con ogni possibile cura la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, le SS.LL sono pregate di comunicare tempestivamente alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnici - Logistici, alla Direzione Centrale di Sanità, e all’Ufficio Centrale Ispettivo, le sedi di servizio per le quali si è già proceduto e via via si procede alla costituzione del servizio di prevenzione e protezione, e alla individuazione del responsabile, nonché alla elaborazione del documento per la sicurezza, di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 626/1994.

A tal proposito si precisa che, nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’ “accordo quadro” per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite.

Gli eventuali accessi o visite negli ambienti di lavoro, preventivamente notificate al Capo dell’Ufficio, reparto o istituto, saranno comunque svolte nel rispetto delle esigenze di servizio e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.


IL CAPO DELLA POLIZIA


Fonte: siulp.it