Categoria: Normativa statale
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 16 settembre 2015
Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.
G.U. 14 novembre 2015, n. 266

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto l'art. 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni;
Visto l'art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la fissazione delle modalità e dei criteri secondo cui devono essere stipulate le citate convenzioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in albi o elenchi;
Visto l'art. 348 del codice penale, che vieta l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.
2. Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.

Art. 2

1. Le convenzioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001, sono improntate ai principi di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, la tipologia delle attività oggetto di convenzione, i tempi, le modalità di esecuzione, i livelli di responsabilità e di garanzia nella realizzazione delle relative prestazioni, nonché ogni altro elemento preventivamente concordato.
3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle quali sono svolte le attività di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula alla Direzione territoriale del lavoro competente.
2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4288