CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI: COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Scopo
Obiettivo primario della presente linea guida è di fornire indicazioni circa le modalità con cui il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera [CSE], possa svolgere l’incarico attribuito con piena consapevolezza e conoscenza sia delle vigenti previsioni normative che dei pertinenti approcci giurisprudenziali.
In tale ottica, si è ritenuto di fornire al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito della discrezionalità che ne caratterizza l’esercizio di tale funzione, un utile ausilio che permetta un’efficace gestione dei compiti ad egli affidati dall’art. 92 D.Lgs. 81/2008 (che restano la base di ogni ragionamento).

Premessa
La funzione del CSE è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.
Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere (è opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un’efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate al seguente punto 5 lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.
Il CSE nel caso in cui si avvalga di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità e formazione conforme all’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, mantiene la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto.
Si tenga inoltre presente che qualora l’incarico di CSE fosse relativo a cantieri soggetti ad ulteriori normative oltre al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, quali, a titolo meramente esemplificativo:
a) il Decreto del Presidente Consiglio Ministri n. 231 del 28 novembre 2011, relativo agli interventi attuati dal Dipartimento della Protezione Civile;
b) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, del 22 luglio 2014, relativo agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche
c) il D.P.R. 177/2011 relativo a lavori in ambienti confinati o a rischio inquinamento
Queste ed altre eventuali normative dovranno essere tenute nella necessaria considerazione qualora prevedano ulteriori obblighi integrativi rispetto a quanto riportato nel presente documento.
Si evidenzia infine che il contenuto del testo che segue potrà eventualmente fare riferimento, a livello locale, ad ulteriori Linee Guida o Procedure di Processo o Buone Prassi, alle quali gli Ordini Provinciali intendano aderire o promuovere ad integrazione del presente documento.

Azioni
1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...).
È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni. Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’“attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
1) Direzione Lavori (esclusivamente per il successivo punto di cui alla lettera b))
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
4) Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle fasi ritenute più pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso si verifichi una situazione di emergenza o un incidente (compresa l’eventuale necessità di effettuare operazioni di salvataggio di lavoratori colti da malore e/o infortunatisi, operanti in quota o in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs. 81/08 art. 104 c. 4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs. 81/08 art. 18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere organizzata rispettando i summenzionati criteri.
f) documentazione da tenere in cantiere
Al termine della riunione il CSE redige il verbale di coordinamento sottoscritto dai presenti, quale utile strumento di modifica ed integrazione del PSC, per la corretta gestione del cantiere.
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.)
h) accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima analitica.
12) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
13) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.

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La linea guida è stata elaborata dal GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede, ed ha avuto Stefano Bergagnin (Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna) come responsabile del progetto.
Gli altri componenti del GdL sono:
Damiano Baldessin (Ordine di Treviso), Francesco Paolo Capone (Ordine di Napoli), Michele Carovello (Ordine di Avellino), Marco Di Felice (Ordine di Vicenza), Francesco Fiorino (Ordine di Agrigento), Andrea Galli (Ordine di Perugia), Luigi Galli (Ordine di Roma), Patrizia Guerra (Ordine di Brescia), Antonio Leonardi (Ordine di Catania), Carlo Rizzieri (Ordine di Rovigo), Rocco Sassone (Ordine di Matera), Remo Vaudano (Ordine di Torino), Luca Vienni (Ordine di Pistoia).


Note: circ. 10 novembre 2015, n. 626/XVIII Sess.
Fonte: lnx.ordineing-fc.it