Regione Marche
Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 967
Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro – Asur - Av. 1 per l’accesso al Sistema Informativo Regione Marche Lavoro (SIRMAL).
B.U.R. 20 novembre 2015, n. 103

LA GIUNTA REGIONALE
OMISSIS
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro - ASUR - AV 1 di cui all’allegato “A” parte integrante della presente deliberazione, per regolamentare l’accesso al Sistema Informativo Regione Marche Lavoro (SIRMAL) da parte di operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, finalizzato ad espletare le attività di vigilanza e di Polizia Giudiziaria nei luoghi di lavoro;
2. di autorizzare il Dirigente regionale competente in materia di lavoro a sottoscrivere la convenzione con il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro - ASUR - AV1.


Allegato "A

Schema di convenzione tra
la Regione Marche
e
IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - ASUR AV1
per l'accesso al Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno … del mese di … presso la sede della Giunta della Regione Marche tra le Amministrazioni sottoindicate:
REGIONE MARCHE nella persona del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, Dott. Fabio Montanini domiciliato per carica in Via Tiziano, 44 - Ancona - Palazzo Leopardi

E

IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO - ASUR - AV1, di seguito denominato Amministrazione richiedente, nella persona del Dirigente … , domiciliato per carica in …

Visti:
- La Legge Regionale 25 gennaio 2005 n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" ed in particolare:
- l'art. 2 "Funzioni della Regione",
- l'art. 7 "Funzioni delle Province",
- l'art. 15 "Sistema Informativo Regionale MArche Lavoro" - SIRMAL
- le seguenti deliberazioni relative all'informatizzazione di alcuni dei principali eventi riguardanti il mercato del lavoro:
- DGR n. 781 del 16/07/2007 con la quale si sono approvate le linee guida per la trasmissione telematica delle comunicazioni di avviamento, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
- DGR n. 39 del 19/01/2009 con la quale si sono approvate le linee guida per la trasmissione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili
- DGR n. 1504 del 28/09/2009 con la quale si sono approvate le linee guida per la trasmissione telematica della domanda di trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 15 "Accordi tra pubbliche amministrazioni" che al comma 1 sancisce: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (Conferenza di servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 43 nei seguenti commi:
• 2 che testualmente recita: Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operato per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretto, da parte di una pubblico amministrazione a di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d’ufficio distati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
• 3 che testualmente recita: L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.
• 4 che testualmente recita "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati relativi o stati, qualità personali e fotti, contenuti in albi, elenchi e pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute o consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematico dei laro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.";
- il D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 25, comma 2, il quale dispone che "è fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazioni e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati";
- il D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni", che al comma 2 prevede che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvo i casi previsti dall'art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultimo, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'orticolo 43, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
Considerata l'esigenza manifestata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - ASUR - AV1 di accedere al Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche (SIRMAL), al fine d'esaminare le informazioni ivi contenute relative a lavoratori e ad aziende operanti sul territorio regionale, utili per rendere più efficace ed efficiente l'azione ispettiva di tale ente;
Ritenuto condivisibile tale obiettivo anche nell'ottica della maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione;
Considerato che a seguito dell'adozione della DGR n. 1069 del 05/07/2010, in data 23/07/2010 è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino per la disciplina dell'accesso al SIRMAL - Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche per le Amministrazione Pubbliche richiedenti per le finalità istituzionali;
Dato atto che tale Protocollo d’Intesa prevede che la Regione Marche, prima di consentire l'accesso, provvederà a stipulare con le Amministrazioni Pubbliche richiedenti apposita convenzione per regolamentare le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto delle disposizioni legislative e di quelle contenute nel citato protocollo d'intesa;
Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1
Ambito della convenzione
1. Con la presente convenzione si intende disciplinare l’accesso al SIRMAL - Sistema Informativo Lavoro della Regione MArche da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - ASUR AV1 richiesto per acquisire le informazioni ivi contenute, utili a potenziare l'attività ispettiva svolta dall'ente.

Articolo 2
Disciplina e modalità di accesso ai dati
1. La Regione Marche si impegna a consentire alla Amministrazione richiedente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali specificate in premessa, l'accesso telematico al Sistema Informativo Regione MArche Lavoro (SIRMAL) attraverso una apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata agli operatori del sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, con le seguenti modalità tecniche:
- l'accesso alla base informativa del Sistema Informativo Regione MArche Lavoro (SIRMAL) sarà consentito esclusivamente mediante riconoscimento attraverso la Carta Raffaello rilasciata gratuitamente dalla Regione Marche ai singoli operatori.
- Ogni utenza di accesso è personale e associata ad una profilatura che consente esclusivamente di visualizzare i dati necessari individuati nell'allegato tecnico alla presente convenzione.
- L'elenco dei soggetti autorizzati all'accesso costituisce parte integrante della presente convenzione e verrà aggiornato con cadenza annuale su iniziativa dell'Amministrazione richiedente o su richiesta della Regione Marche.
- Costituisce parte integrante della presente convenzione l'individuazione dei "Supervisori", uno per la Regione Marche e uno o più per l'Amministrazione richiedente quali soggetti giuridicamente preposti all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella presente convenzione.
2. Qualora le modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro dovessero subire delle modifiche o degli aggiornamenti, sarà cura della Regione Marche informare l'Amministrazione richiedente affinché si adegui alle nuove disposizioni.

Articolo 3
Limitazioni di accesso ai dati
1. I dati consultabili oggetto della presente convenzione sono esclusivamente quelli specificati nella richiesta formale di accesso al Sistema Informativo Lavoro da parte dell'Amministrazione richiedente specificate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 4
Individuazione dei "soggetti del trattamento" (Privacy)
1. Al momento del rilascio delle credenziali di accesso di cui all'articolo 2, verrà effettuata la designazione dei soggetti incaricati del trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sulla base della segnalazione degli operatori effettuata dall'Amministrazione richiedente.
2. La designazione sarà oggetto di aggiornamento annuale così come previsto al precedente articolo 2.

Articolo 5
Titolarità dei dati
1. La Provincia competente e la Regione Marche conservano la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nel proprio Sistema Informativo Lavoro e hanno la possibilità in esclusiva di gestire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alte proprie esigenze istituzionali, organizzative e alle innovazioni tecniche.

Articolo 6
Regime di responsabilità nei trattamenti
1. Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva alle Amministrazioni titolari dei dati e concedenti l'accesso, per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, nonché per le eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, o per le eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, o per i disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie né per variazioni dei dati derivanti da adeguamenti normativi o di sistema.
2. Nel caso in cui una o più parti non rispettino le condizioni e le modalità definite dalla presente convenzione e del relativo allegato tecnico, nonché in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione stessa, ciascuna delle parti si riserva la facoltà di risolvere la stessa a norma degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Articolo 7
Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha una durata di trentasei mesi dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori trentasei mesi qualora non intervenga espressa dichiarazione di recesso da parte di una delle Amministrazioni stipulanti.
2. L'Amministrazione contraente che ne avrà interesse, esclusivamente a richiesta motivata, potrà inoltre in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Articolo 8
Disciplina per la revisione dell'Allegato tecnico
1. L'Allegato tecnico alla presente convenzione potrà essere oggetto di revisione per l'adeguamento delle informazioni nello stesso contenute mediante adozione di Decreto del Dirigente preposto.
2. In ogni caso verrà effettuata una revisione periodica annuale per l'aggiornamento degli operatori incaricati del trattamento di cui agli artt. 2 e 4 che precedono.

Articolo 9
Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/03
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle finalità dei trattamenti oggetto del presente atto.

Articolo 10
Disciplina del Contenzioso
1. Le eventuali controversie tra le Amministrazioni stipulanti in merito all'attuazione della presente convenzione, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente.

LA REGIONE MARCHE

L'AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE


ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE
TRA LA REGIONE MARCHE
E
IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - ASUR - AV1 PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELLA REGIONE MARCHE.



SUPERVISORI:
PER LA REGIONE MARCHE: Marisa Fabietti - Responsabile del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche - e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO ASUR – AV1:

DATI OGGETTO DI CONSULTAZIONE:
DATI DEL LAVORATORE: intera sezione

DATI DELLE IMPRESE:
- Dati generali
- Archivio rapporti

ELENCO OPERATORI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO:

NOME

COGNOME

e-mail aziendale

CODICE FISCALE