Categoria: 1996
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 18 dicembre 1996
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura
Fonte: CISL

Sommario:

 Preambolo
1. Rappresentante della sicurezza
2. Modalità elezione
3. Permessi retribuiti
4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
5. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
 6. Riunioni periodiche
7. Comitato paritetico nazionale
8. Comitato paritetico provinciale
9. Formazione ed informazione dei lavoratori
10. Norma di rinvio

Verbale di accordo
Comparto agricolo

Il giorno 18 Dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele 101 tra la Confederazione Generale dell’Agricolture Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Confederdia, la Flai-Cgil, la Fisba-Cisl, la Uila-Uil

Visto il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro;
Visto il “Protocollo d’Intesa” allegato al Verbale di Accordo del 13.11.1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;
Considerato che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 626/94 così come modificato dal D.L. n. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.

1. Rappresentante della sicurezza
Considerato che in base al 1° comma dell’art. 18 del decreto legislativo 626/94 in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le parti convengono:
a - che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA, (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
b - in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.

2. Modalità elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.

3. Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento di compiti previsti dell’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a:
6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua     da 151 a 1.350 gg.
12”                                                                                   da 1.351 a 2.700 gg.
20”                                                                                   oltre 2.700 gg.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato a l periodo di permanenza nell’azienda.
Il numero delle giornate sono considerati in riferimento all’anno precedente.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto.
I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni;
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
- il rappresentante per la sicurezza segnale preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
- tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei casi di cui al punto 1, lettera b.

5. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore: il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di cui alla lettera a) d b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista un integrazione della formazione.

6. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art.11 comma 1 del D.L. 626/94 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni d i prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.

7. Comitato paritetico nazionale
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori agricoli;
- eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente accordo;
- le parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del comitato stesso.

8. Comitato paritetico provinciale
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

9. Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata la formazione ed informazione di cui agli art.21 e 22 del D.Lgs. 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.

10. Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.