Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione


ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA

INDICE
1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale
2. Finalità dell’alternanza scuola lavoro
3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro

a. Ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio: ruolo dei Poli tecnico professionali e degli Istituti Tecnici Superiori
b. Forme di accordo scuola, territorio e mondo del lavoro
c. Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro
d. I protocolli d’Intesa
e. Laboratori territoriali per l’occupabilità
f. Altre esperienze territoriali: Bottega-scuola, Scuola-impresa e altre Buone pratiche

4. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

a. Ruolo del Comitato Tecnico scientifico (CTS) o del Comitato scientifico (CS)
b. Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica
c. Tempi e metodi di progettazione
d. Progettazione del curriculum integrato dell’alunno
e. Percorso formativo personalizzato

5. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
6. Requisiti delle strutture ospitanti
7. Convenzioni
8. Funzione tutoriale
9. Impresa formativa simulata
10. Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull’apprendistato
11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti
12. Valutazione e Certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro

a. Valutazione degli apprendimenti
b. I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti
c. La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative
d. Trasversalità e rilevanza della certificazione

13. Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio
14. Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
15. Risorse finanziarie

a. Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – ex lege 400/97
b. Fondo di cui all’articolo 1, comma 39, legge 107/2015
c. Risorse del Fondo Sociale Europeo derivanti dal P.O.N “Per la Scuola”

16. Rendicontazione delle attività di alternanza scuola lavoro

ALLEGATI
Modulistica di riferimento:

a) fac-simile modello di presentazione progetto di alternanza scuola lavoro;
b) fac-simile patto formativo dello studente – modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;
c) fac-simile convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante;
d) fac-simile valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro;
e) esempio di scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante;
f) fac-simile scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente;
g) griglia delle attività dell’impresa formativa simulata;
h) fac-simile attestato di certificazione delle competenze;
i) link di riferimento alle “Buone pratiche” delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. Nella prospettiva europea questi obiettivi sono indissociabili dall’esigenza di migliorare le abilità funzionali all'occupabilità e alla mobilità sociale, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e formazione.
Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “ Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici” del novembre 2012, [com/2012/0669 final] la Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una formazione professionale di eccellenza. In particolare, è stata sollecitata la promozione:
• dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
• di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricoli e delle competenze);
• della mobilità, attraverso il programma “Erasmus per tutti”, ora “Erasmus +”, lanciato nel 2014.
Tali tematiche sono state riprese nelle altre iniziative relative all'occupazione giovanile promosse dalla Commissione e in particolare nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 Aprile 2013 sulla “Garanzia Giovani ” (2013/C 120/01) e sugli altri strumenti per agevolare la transizione scuola lavoro.
Tra questi ultimi, giova ricordare alcuni dispositivi e strumenti per la diffusione della qualità e della trasparenza delle qualificazioni, soprattutto per facilitare la mobilità, nazionale e transnazionale, realizzate nell’ambito della Dichiarazione di Copenaghen (2002): la Decisione Europass [n.2241/2004/CE] del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, (2006/962/CE); la Raccomandazione sulla costituzione di un Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET); la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 riguardante una Metodologia per il trasferimento dei crediti per l’Istruzione e la formazione professionale (ECVET); la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali del 20 dicembre 2012.
L’insistenza su tali tematiche ha condotto, nell’ambito delle iniziative per l’occupazione giovanile (Youth Employment Package del 5 dicembre 2012) alla costituzione di una “Alleanza Europea per l’Apprendistato” tesa a migliorare la qualità e la disponibilità degli apprendistati e a promuovere alleanze nazionali per costruire sistemi di istruzione e formazione di tipo duale (Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 Luglio 2013).
È importante rilevare come, in tale contesto, si parli di “apprendistati” e non di apprendistato, in quanto manca una definizione univoca e condivisa di questa modalità di formazione professionale iniziale. Il termine “apprendistato” viene pertanto riferito a tutte quelle tipologie che combinano e alternano formalmente la formazione attuata in azienda (periodi di apprendimento pratico sul posto di lavoro) con l’istruzione impartita nelle scuole (periodi di studio teorico e pratico ricevuto presso istituzioni scolastiche o formative) il cui completamento, di regola, conduce a qualificazioni professionali riconosciute.
Nella Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale italiano di riforma 2014, del 2.6.2014 [COM(2014) 413 final] vengono sottolineati gli obiettivi di migliorare la qualità dell'insegnamento e di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il rafforzamento e l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell’apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria. Tali obiettivi hanno trovato puntuale riscontro nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, focalizzandosi, in via prioritaria, sul tema “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (Obiettivo Tematico 10) per favorire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale.

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti importanti sviluppi in due direzioni:
- il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo del JOBS ACT1.

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”2.
Per evidenziare la portata dei cambiamenti, si ritiene utile proporre alle scuole una “rilettura” organica delle norme sull’alternanza, che richiede ai docenti e ai dirigenti scolastici una piena consapevolezza della propulsione innovativa che può efficacemente imprimere sulla didattica e sulla qualità della formazione dei nostri studenti.
Per cogliere analogie e differenze tra l’alternanza e le altre modalità (es. stage, tirocini formativi e di orientamento), finalizzate a rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, occorre fare riferimento alla legge 24 giugno 1997, n.196 (cd. Pacchetto Treu) e al successivo regolamento emanato con il Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n.142. Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. In comune, le esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro
hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento3.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo profilo educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei4, nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali5 e nelle “Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali6.
In particolare, le Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sottolineano che “Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”.
Il riordino degli istituti professionali ha affidato all’alternanza anche un’altra funzione: nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento degli istituti professionali è stata utilizzata per sostituire integralmente l’area di professionalizzazione (cd. terza area). Il d.P.R. 87/2010, articolo 8, comma 3, inserisce, al posto di questo segmento curricolare dei corsi post qualifica, 132 ore di alternanza da organizzare nelle quarte e quinte classi dall’a.s.2010/11 e sino alla messa a regime del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale (completato nell’a.s.2014/15). Tale disposizione che, seppure per un periodo limitato, ha reso obbligatorie le esperienze di alternanza scuola lavoro, segna il primo cambiamento di rotta rispetto a quanto prospettato dall’articolo 4 della legge 53/2003, che poneva a base dell’alternanza la richiesta degli studenti.
Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali.
Il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, nel suddetto provvedimento normativo, segue tre direttrici principali:
- lo sviluppo dell’orientamento, rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo “Garanzia Giovani”. I percorsi di orientamento prevedono anche giornate di formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro.
- la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- l’introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o imprese.

Il suddetto provvedimento normativo, all’articolo 8-bis, ha, inoltre, introdotto un programma sperimentale relativo allo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato, istituto richiamato nel paragrafo 10 della presente Guida operativa.

La legge 107/2015, infine, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:
a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;
b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ;
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;
f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;
g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;
h. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
i. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi).

Con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti, il relativo regolamento, emanato con d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, disciplina l’assetto didattico suddiviso, come è noto, in due livelli, il secondo dei quali è articolato in tre periodi didattici. Attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e alla luce della formulazione del comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritiene che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le indicazioni contenute nella presente Guida operativa recepiscono gli esiti del monitoraggio annuale qualitativo e quantitativo dei percorsi di alternanza scuola lavoro, condotto da questo Ministero a partire dall’anno scolastico 2006/2007, con il supporto tecnico dell’INDIRE, nonché il contenuto del lavoro “Costruire insieme l’alternanza scuola lavoro – documento per la discussione”, condiviso dal Comitato nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola lavoro.
A partire dal 25 marzo 20137, per alcuni mesi, il documento è stato disponibile sul sito dell’INDIRE per una consultazione ad accesso pubblico e ha costituito una prima traccia di indicazioni per il lavoro delle scuole. Tale documento è correlato con strumenti ed esempi per la progettazione, la realizzazione, la valutazione e la certificazione, disponibili sul sito dell’INDIRE (www.indire.it) nello spazio dedicato all’alternanza scuola lavoro. Per molti aspetti tale documentazione rappresenta tuttora un valido contributo per accompagnare la fase di avvio delle nuove modalità di realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro ed i suoi contenuti sono stati in più punti richiamati nella presente Guida operativa.

2. Finalità dell’alternanza scuola lavoro
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per8:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative può trovare nei percorsi di alternanza una delle sue espressioni più concrete. Le esperienze condotte dalle scuole dimostrano la necessità di realizzare azioni organizzative e di ricerca che facilitino il rapporto organico tra scuola e mondo del lavoro. Tale collegamento, fortemente garantito dall’appartenenza dell’istituzione scolastica ad apposite reti9, trova il naturale sviluppo nell’ambito dei Poli tecnico professionali10, che connettono funzionalmente i soggetti della filiera formativa con le imprese della filiera produttiva; attraverso i soggetti che ne fanno parte, i Poli garantiscono il presidio dei percorsi.
Ove l’istituzione scolastica non trovi collocazione in una logica di rete o in un Polo tecnico professionale, avrà il compito di costruire i legami e le collaborazioni con altre scuole e con le strutture produttive del territorio, stipulando in autonomia i necessari accordi per costruire partenariati stabili ed efficaci.

3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro
a. Ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio: il ruolo dei Poli tecnico professionali e degli Istituti Tecnici Superiori
La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro, fondata non solo sulle esperienze dirette, ma anche sull’analisi di una serie di dati e informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola (indagine Excelsior di Unioncamere, statistiche ISTAT, studi ISFOL, Almalaurea, Almadiploma, Servizi per l’impiego, altri osservatori del sistema camerale, degli enti locali e delle parti sociali ecc.).
Successivamente a questa fase di studio e ricerca, la scuola individua le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche.
È utile che le scuole costituiscano una rete di collaborazioni in grado di garantire esperienze diversificate, corrispondenti alla varietà delle competenze che gli studenti potranno sviluppare11.
L’introduzione di un percorso di alternanza tra scuola e impresa o altra tipologia di attività, per le caratteristiche di forte integrazione tra le attività sviluppate nei diversi ambiti, implica anche la gestione dei flussi informativi tra i diversi contesti e soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve gestire anche il collegamento con le operazioni realizzate da altri soggetti. In tale contesto, appare fondamentale la condivisione del valore formativo dell’alternanza da parte delle famiglie e l’attenzione ai bisogni degli studenti, le cui motivazioni vanno rispettate e valorizzate.
Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate:
• analisi del territorio;
• collaborazione tra le diverse realtà, che prelude ad una futura programmazione di un progetto condiviso;
• stipula di accordi per partenariati stabili.

La ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio può essere enormemente facilitata dall’appartenenza delle scuole ai Poli tecnico professionali, la cui costituzione è programmata dalle Regioni, sulla base dell’analisi del territorio per la rilevazione dei fabbisogni formativi.
I Poli tecnico-professionali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello locale. Sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete, che contengono come elementi essenziali:
 l’individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese, un Istituto Tecnico Superiore e un ente di formazione professionale;
 le risorse professionali dedicate;
 le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
 le risorse finanziarie allo scopo destinate;
 il programma di rete, definito all’atto di costituzione del Polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell’occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato.
Il funzionamento dei Poli consente di migliorare l’efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali ed è assicurato da:
• l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli Istituti Tecnici Superiori;
• l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;
• la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti esistenti.

I Poli tecnico professionali rappresentano, quindi, la modalità organizzativa che favorisce sul territorio non solo un sistema di istruzione e formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, ma anche forme diversificate di percorsi formativi come l’alternanza, l’apprendistato, i tirocini. Nell’ambito della loro funzione, svolgono un ruolo determinante per l’orientamento degli studenti e il contrasto della dispersione scolastica, favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La politica di rete da parte dell’istituzione scolastica può essere realizzata, inoltre, con la partecipazione al partenariato degli Istituti Tecnici Superiori, ove l’alternanza trova la sua collocazione naturale, con la previsione di tirocini in azienda per una percentuale non inferiore al 30% del monte ore complessivo dei percorsi.

b. Forme di accordo scuola, territorio e mondo del lavoro
L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede che «I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Il successivo articolo 3 del provvedimento dispone che «Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti».
Gli accordi possono nascere da incontri svolti tra i diversi soggetti del territorio e possono condurre alla formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati stabili e a durata pluriennale. Il numero di soggetti coinvolti varia in base al tipo di progetto da realizzare. Il caso più semplice è rappresentato dalla compresenza di soli due soggetti: la scuola (o una rete di scuole) e la singola struttura ospitante. Per la stipula dell’accordo risulta fondamentale il ruolo del dirigente scolastico.
Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro.
La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza. Ciò costituisce un valore aggiunto sia per la progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il patrimonio culturale sia per quello professionale del giovane.
Oltre alle convenzioni con le singole strutture ospitanti, obbligatorie per legge, è opportuno fare ricorso ad accordi più ampi, quali, ad esempio, i protocolli d’intesa, gli accordi di settore, gli accordi di rete, gli accordi di programma (o programmatici), finalizzati a stabilire organici raccordi tra le filiere produttive e le azioni educative realizzate dalle scuole.
Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni devono tenere conto di due elementi in particolare: le vocazioni degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro.

c. Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro
La legge 107/15 amplia notevolmente la rete delle collaborazioni legate all’alternanza, estendendone l’accesso agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, a enti sportivi. Per facilitare l’individuazione dei partner è prevista la costituzione, presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti, di un apposito Registro nazionale per l’alternanza, articolato in due sezioni:
- una aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza; per ciascuno di essi il registro riporta anche il numero massimo di studenti ammissibili e i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
- un’altra, speciale, contenente elementi identificativi delle imprese per l’alternanza scuola lavoro. Nella sezione speciale, accessibile a determinate condizioni (che saranno precisate con apposite istruzioni), sono riportati elementi relativi all’attività svolta, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet ecc. delle imprese coinvolte.
Il dirigente scolastico, avvalendosi del registro nazionale, può individuare le imprese e gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza.
Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.
Al termine dell’anno scolastico il dirigente stende una relazione sulle convenzioni stipulate con le imprese e i soggetti che hanno accolto gli studenti in alternanza scuola lavoro.

d. I protocolli d’Intesa
In attesa che il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro assuma la piena operatività, le scuole potranno avvalersi delle collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con l’offerta disponibile sul territorio.
È possibile fare riferimento anche ai Protocolli di Intesa che il MIUR ha sottoscritto e continuerà a sottoscrivere con le varie categorie e associazioni di impresa e con altri organismi rappresentativi di enti pubblici e privati, al fine di sostenere le istituzioni scolastiche nella ricerca delle strutture ospitanti con cui collaborare.
L’elenco è disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/protocolli-di-intesa.

e. Laboratori territoriali per l’occupabilità
L’articolo 1, comma 60, della legge n.107/2015, introduce i Laboratori territoriali per l’occupabilità, di cui le istituzioni scolastiche ed educative statali di secondo grado possono dotarsi anche attraverso i poli tecnico-professionali12.
Si tratta di una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di innovazione e spazi dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti contro la dispersione scolastica e per il recupero dei Neet, i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo del lavoro. Sono luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, Camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, Istituti Tecnici Superiori e imprese private. Con essi si fa uso strategico delle tecnologie digitali, applicando le innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse.
Attraverso questa tipologia di laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti obiettivi:
a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico;
b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati.

Il 7 settembre 2015 è stato pubblicato un primo Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - con scadenza per la manifestazione di interesse da parte delle reti di scuole al 7 ottobre 2015. L’investimento complessivo previsto è di 45 milioni di euro, che consentiranno la realizzazione di almeno 60 laboratori su tutto il territorio nazionale. Il contributo massimo del MIUR per ciascun laboratorio territoriale è di 750 mila euro.
I laboratori territoriali per l’occupabilità, essendo aperti a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentano uno strumento per favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. Essi possono assumere un ruolo importante per sostenere lo sviluppo dei progetti di alternanza scuola lavoro, soprattutto in quelle aree del Paese in cui il raccordo tra scuola e mondo del lavoro ha bisogno di essere consolidato.

f. Altre esperienze territoriali: Bottega-scuola, Scuola-impresa e altre Buone pratiche
La Bottega Scuola rappresenta un modello educativo innovativo che valorizza mestieri tipici di settori artigianali di eccellenza del nostro made in Italy. Si tratta di esperienze formative che molte Regioni hanno attivato mediante il coinvolgimento diretto delle imprese, o di reti di imprese, che mettono a disposizione il loro sapere e la loro professionalità, per consentire ai giovani di inserirsi in contesti imprenditoriali legati all’artigianato di qualità che caratterizza molti nostri territori. Alcune delle esperienze che in questi anni sono state realizzate, a livello territoriale o nazionale, sono rappresentate, ad esempio, dall’artigianato artistico e tipico che si raccoglie nel marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, finanziato dalla Regione Piemonte, ed il progetto AMVA attuato da ItaliaLavoro per il Ministero del lavoro. La Bottega scuola punta a costruire un raccordo fra giovani senza lavoro e Maestri artigiani, che nelle loro imprese producono secondo disciplinari specifici del proprio settore, garantendo il rispetto e il rinnovamento delle tecniche tradizionali e l’innalzamento della qualità dei loro prodotti.
Il tirocinio è preparato e integrato da azioni individuali e collettive di orientamento e formazione per i giovani tirocinanti che, esaurita la fase propedeutica, possono scegliere in base ai propri interessi e vocazioni diversi “laboratori tematici”, compreso quello sul “mettersi in proprio”.
Anche il Maestro artigiano è supportato nello sviluppo delle capacità di trasferire la conoscenza della sua arte.
Il progetto Bottega Scuola è sostenuto dalle associazioni imprenditoriali quali CNA, Casartigiani e Confartigianato, impegnate nella valorizzazione del patrimonio di saperi e competenze che sono alla base dell’artigianato di qualità.
Altro esempio di alternanza è costituito dalle esperienze di Scuola impresa, che si sono sviluppate soprattutto in alcuni indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale. Le scuole già oggi possono commercializzare beni o servizi prodotti durante le attività didattiche. Alcune lo fanno saltuariamente, altre in modo più stabile e ricorrente, tutte reinvestono i loro utili a scopo didattico.
Vari istituti, per consentire ai propri studenti di formarsi attraverso esperienze di lavoro organizzate all’interno della stessa istituzione scolastica, hanno costituito un’impresa formativa strumentale. Ne sono un esempio le aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali agrari o i ristoranti didattici attivati da alcuni istituti alberghieri.
L’impresa didattica funziona come una vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i relativi registri di contabilità, di magazzino ecc. In essa i giovani non simulano ma apprendono attraverso esperienze reali di lavoro in un’azienda che vende i prodotti secondo le norme previste per legge e reinveste gli utili nell’attività di impresa, con finalità, come si è detto, didattiche.
Per incentivare la diffusione di queste esperienze, sono all’esame ulteriori interventi normativi per semplificare e rivedere le norme contabili che governano le scuole, anche per introdurre forme più “moderne” di commercializzazione dei prodotti e dei servizi, come, ad esempio, la vendita on line. A tal fine la legge 107/201513 prevede una revisione del regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”14, da realizzare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’obiettivo è quello di incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificarne gli adempimenti amministrativi e contabili.

Si segnalano, inoltre, le numerose Buone pratiche di alternanza scuola lavoro che negli ultimi anni si sono sviluppate attraverso la collaborazione tra scuole e imprese, richiamando, ad esempio, il progetto DESI (Dual education System Italy) avviato in Emilia Romagna, nel settore della meccanica e meccatronica, oltre alle iniziative favorite dalla quasi totalità delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attivate nell'ambito della formazione, dell'orientamento formativo e professionale, dell'educazione all'imprenditività e dell'alternanza scuola lavoro, anche attraverso la promozione di stage e tirocini (in Italia e all'estero). Alcune di esse hanno ottenuto un riconoscimento nell'ambito di un progetto specifico promosso da UNIONCAMERE – Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Alcuni utili link di riferimento alle “Buone pratiche” messe in atto dalle Camere di commercio nel campo dell'alternanza scuola lavoro sono indicati in allegato alla presente Guida operativa. Si tratta di un elenco solo esemplificativo e non esaustivo, in quanto tutte le Camere di commercio realizzano continuamente attività di supporto per un più efficace collegamento tra scuola e mondo del lavoro. A tali attività possono, comunque, essere aggiunte molte altre iniziative sul tema svolte dalle Camere di commercio negli ultimi anni e che hanno trovato forte riscontro a livello territoriale. Per questo motivo, si consiglia di rivolgersi alla locale Camera di commercio per avere informazioni più dettagliate sulle iniziative in corso.

4. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro
La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di coordinamento e di co-progettazione:
• un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il supporto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;
• la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
• la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell’autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato;
• un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.
La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, deve considerare sia la dimensione curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

a. Ruolo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS)
Come previsto dai nuovi ordinamenti, la scuola può innovare la propria struttura organizzativa attraverso l’articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti e la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico negli istituti tecnici e professionali15 e del Comitato Scientifico nei licei16.
La scuola può anche dotarsi di un gruppo dedicato all’alternanza, come già avviene in molti istituti, cui possono partecipare soggetti esterni, che hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l’esperienza di lavoro.
Il Comitato Tecnico Scientifico (o il Comitato Scientifico per i licei) riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno. La costituzione dei CTS/CS può contribuire a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione.
I CTS/CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.
In relazione agli obiettivi da conseguire, molte scuole hanno strutturato due tipi di CTS/CS: uno relativo al singolo istituto ed uno di territorio che raccoglie le istanze di più istituti (di territorio o di rete).
La struttura territoriale contribuisce a costruire un raccordo sistematico tra le filiere produttive e le istituzioni scolastiche presenti nelle realtà locali, utile anche per razionalizzare l’offerta formativa e moltiplicare le opportunità di inserimento degli studenti nei contesti operativi. Essa può rappresentare un punto di riferimento per le scuole che si avvicinano all’alternanza e cercano strutture disponibili ad accogliere i propri studenti.
Il CTS/CS di rete o di filiera tiene conto delle tipologie di scuole all’interno di una zona più o meno ampia e può collegare istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi, ad esempio solo licei, o solo istituti tecnici e/o professionali, oppure una rete di scuole di diversa tipologia presenti in uno stesso territorio. Nasce, in genere, nei contesti in cui la sperimentazione di reti di scuole per la realizzazione di servizi o attività ha una storia condivisa e consolidata. Analogamente, può nascere all’interno di un Polo tecnico-professionale collegato ad una specifica filiera o in correlazione con un Istituti Tecnici Superiori.
Il CTS/CS di territorio può andare incontro alle esigenze di scuole collocate in contesti in cui vi sono difficoltà a reperire referenti aziendali, accompagnando le scuole nell’esperienza di alternanza scuola lavoro che, se declinata attraverso l’impresa formativa simulata17, può essere resa più concreta e aderente ai reali processi produttivi.

b. Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale»18, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.

Dalle esperienze maturate dalle scuole emergono le seguenti indicazioni rispetto alle attività utili per l’elaborazione di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa:
- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire;
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio;
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa;
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT);
- disseminare i risultati dell’esperienza.

È evidente come l’alternanza contribuisca alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale19. La legge individua, tra i numerosi obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, l’incremento dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione20.

Data la quantità e la qualità degli obiettivi individuati dalla legge, è possibile per le istituzioni scolastiche personalizzare il Piano per rispondere meglio alle esigenze formative ed educative rilevate. In ogni caso, le attività programmate nel progetto di alternanza scuola lavoro sono esplicitate, oltre che nel Piano dell’Offerta Formativa, anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.

c. Tempi e metodi di progettazione
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.
Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
Per garantire l’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale.
L’alternanza non è dunque un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculo ma va programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali.
Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato.
Nell’ambito dell’autonomia negoziale, per lo svolgimento dell’attività legata all’alternanza, ai docenti tutor scolastici potrà essere riconosciuto un compenso nella misura definita dalla contrattazione di istituto, con risorse a carico del Fondo di istituto e/o delle somme assegnate alla scuola per le attività di alternanza.
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. L’attività di orientamento va concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale. Nell’ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso percorsi universitari o del sistema terziario non accademico, l’esperienza di alternanza si rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell’istruzione superiore.
Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si svolgono o al tipo di istituto scolastico frequentato; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri21; quale rapporto dovrà esistere tra l’attività a scuola e l’attività in situazione lavorativa; come è organizzata la struttura ospitante.
È opportuno che l’istituzione scolastica o formativa verifichi preliminarmente che la struttura ospitante individuata offra un contesto anche ambientale adatto ad ospitare gli studenti e risponda ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, generale e specifica. A riguardo, le scuole possono fare riferimento alle organizzazioni presenti su tutto il territorio nazionale che attuano, da tempo, attività di formazione in collaborazione con reti di scuole e singoli istituti, quali per esempio: Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura22, Confindustria (Confederazione generale dell’industria italiana), Confartigianato (Confederazione nazionale delle imprese artigiane e delle piccole imprese), Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), CUP23.
Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.
È noto che la buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l’informazione, la comunicazione e la documentazione; ciò appare valido anche per i progetti di alternanza.
Per attivare i possibili punti di riferimento e garantire il coinvolgimento della potenziale utenza, la maggior parte delle scuole ritiene necessario promuovere attività per la diffusione delle informazioni, la distribuzione di materiale, la realizzazione di attività di orientamento per gli studenti.
La comunicazione del progetto all’interno della scuola vede la partecipazione di docenti, studenti e famiglie. Inoltre, in genere, le realtà locali vengono anch’esse coinvolte nella diffusione del progetto.
Spesso le scuole con esperienze di progetti di alternanza ne promuovono il sostegno e la diffusione attraverso una rappresentanza di studenti che possa costituirsi come referenti peer to peer.
Per l’informazione vengono utilizzati anche dibattiti, contatti con la stampa e le tv locali, sportelli dedicati.

d. Progettazione del curriculum integrato dell’alunno
La progettazione richiede l’uso di strumenti adeguati, come i repertori dei processi di lavoro e delle competenze, le banche dati di imprese e di altre strutture ospitanti, le schede per le diverse tipologie di imprese (descrizione di processi, ruoli, funzioni ecc.) e la dotazione di un chiaro profilo degli studenti, in modo da coordinare gli interventi in funzione delle loro caratteristiche.
Nella progettazione di un curriculum che individui come uno dei suoi pilastri l’alternanza, l’attività realizzata in contesti operativi costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra il tessuto produttivo e la scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire competenze utili per sviluppare una cultura del lavoro fondata sull’esperienza diretta.
La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di formazione in aula a quelli di formazione nelle strutture ospitanti.
L’intento è di costruire un processo che veda, nel corso degli anni scolastici, un crescente coinvolgimento degli studenti nelle attività presso le imprese o gli enti, accompagnato dall’evoluzione delle finalità dell’alternanza da obiettivi puramente orientativi ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative e trasversali attraverso l’esperienza, secondo i concetti di gradualità e progressività.
Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro.
La descrizione degli esiti di apprendimento, viene condivisa sin dalla fase di progettazione, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor al consiglio di classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti anche per un eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri indirizzi di studi. La progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale.
Un tale processo, costruito in modo logico e organico, non solo consolida, negli studenti, l’incontro con il mondo del lavoro, ma diviene un’esperienza orientante, volta a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, a sperimentare come risolvere problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità (imprenditività), etica del lavoro.
Tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, sono presenti nel curriculum dello studente24.
Il Ministero dell’istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha già avviato l’iter di definizione del decreto contenente il regolamento relativo alla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, che tra l’altro dà allo studente la possibilità di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi realizzati con il proprio indirizzo di studi.25
Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.
In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.

e. Percorso formativo personalizzato
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.
La personalizzazione dei percorsi riguarda:
- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità;
- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”).
Su un altro fronte la personalizzazione riguarda:
- le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti;
- la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, capaci di condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti di fiducia e capacità di comunicazione.
È lasciata alla responsabilità di ogni singola istituzione scolastica la scelta di come individuare gli allievi rispetto alle strutture ospitanti. Fermo restando che l’alternanza coinvolge tutti gli studenti, le scuole possono decidere di selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. È evidente che la prima opzione è di più facile gestione in quanto richiede l’adesione e il coinvolgimento di un unico Consiglio di Classe con un impatto organizzativo sul sistema scuola più contenuto.
In tutti i casi, la realizzazione dei percorsi di alternanza provoca ricadute, sia sul piano progettuale sia su quello organizzativo, di cui la scuola deve tener conto.

5. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni” allo scopo stipulate.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa simulata, di cui si tratterà diffusamente al paragrafo 9 della presente Guida operativa.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti.
Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come si è detto, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare all’estero.
I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l’anno scolastico 2015/2016 sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione, dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano nell’alveo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

6. Requisiti delle strutture ospitanti
In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione di cui al paragrafo successivo, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

7. Convenzioni
Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:
a. anagrafica della scuola e della struttura ospitante;
b. natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all’interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest’ultima e l’istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi;
c. individuazione degli studenti coinvolti nell’attività di alternanza per numero e tipologia d’indirizzo di studi;
d. durata del singolo percorso formativo nell’ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato nell’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015;
e. identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali (Consiglio di Classe, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato scientifico, tutor interno scolastico o formativo e tutor esterno, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all’allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;
f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall’istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
g. eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro;
h. strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante;
i. obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura ospitante;
j. modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio;
k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.

La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il patto formativo, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, dal canto suo, declina i risultati di apprendimento attesi dall’allievo in esito all’esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell’ambito delle diverse discipline.
Pertanto, i documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro, per lo più prodotti dalle scuole, i cui modelli in fac-simile sono proposti a titolo esemplificativo in allegato alla presente Guida, sono costituiti da:
- patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;
- convenzione tra l’istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
- valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro.

8. Funzione tutoriale
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno (ai fini della presente Guida denominato anche tutor interno) e nel tutor formativo esterno (ai fini della presente Guida denominato anche tutor esterno), affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività di alternanza, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza, oltre che un’accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

9. Impresa formativa simulata
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.
Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi.
Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning).
L’insieme delle imprese formative simulate, collegate tra loro da una piattaforma informatica, costituisce la rete telematica delle imprese formative simulate, sostenuta attraverso una Centrale di Simulazione (SimuCenter) nazionale o locale, costituita da un sistema che consente alle aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. Il SimuCenter permette, inoltre, alle imprese formative simulate in rete di essere collegate con il mondo virtuale, rappresentato dalle Camere di Commercio, tenutarie del Registro delle Imprese, dall’Agenzia delle Entrate, dalle Banche, dagli Istituti previdenziali e da tutte le altre imprese formative simulate che interagiscono tra loro in concorrenza, ovvero in monopolio o oligopolio, in funzione del grado di maturità o di innovazione del prodotto.
L'impresa formativa simulata in origine ha trovato larga diffusione all'interno degli istituti tecnici e professionali del settore economico ad indirizzo amministrativo-commerciale, più vocati agli studi orientati all’imprenditorialità, alla cultura amministrativa e al controllo di gestione dell’impresa moderna. Numerose sono le esperienze operative realizzate da piattaforme informatiche di fornitori diversi che utilizzano analoghe metodologie di fondo (come, ad esempio, I.F.S. e Simulimpresa).
Successivamente, l’esperienza si è estesa anche agli istituti degli altri settori ed indirizzi, nonché ai licei.
L’impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale. Essa può costituire parte del percorso complessivo di alternanza scuola lavoro che lo studente sviluppa nel triennio, andando ad affiancare ovvero ad integrare altre tipologie di esperienza di lavoro.

A tale proposito, per la funzione di tutor interno, può essere utilizzato un docente dotato delle necessarie competenze, all’interno dell’organico dell’autonomia, come definito dalla legge 107/2015, articolo 1, comma 63.
Ad oggi, inoltre, l’impresa formativa simulata si presenta come la forma di apprendimento più efficace per quei ragazzi che intendano intraprendere un autonomo percorso imprenditoriale al termine degli studi, dando origine ad una nuova realtà aziendale (start-up) operante attraverso il canale del commercio elettronico (e-commerce), affidando le principali attività aziendali (come la gestione documentale, le rilevazioni contabili, il budgeting, il reporting, la logistica o la comunicazione) a soggetti specializzati in servizi di rete facenti capo a server remoti (cloud computing).
Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa, normalmente, attraverso le sei distinte fasi di seguito rappresentate26, che partono dalla sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (analisi del territorio), si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo dell'azienda, fino a concludersi con la rendicontazione e la diffusione dei risultati attraverso i canali di comunicazione.
La Prima fase è finalizzata a sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative ed attitudini, sviluppando abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto.
La Seconda fase ha il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica della società civile attraverso la cultura d'impresa, in modo da sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante, nel rispetto delle conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e del lavoro.
La Terza fase mette il giovane "in situazione" consentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali, di dare spazio alla propria creatività scegliendo un modello di riferimento sul territorio e definendo la propria idea imprenditoriale (Business Idea), supportandola dalla necessaria analisi di fattibilità. Ad essa seguirà l’elaborazione del Business Plan. Concetti fondamentali di questa fase sono quelli di impresa tutor o madrina, mission aziendale, scelta della veste giuridica aziendale attraverso la quale esercitare l’attività d’impresa.
La Quarta fase consente di diversificare ed approfondire la conoscenza del sistema economico territoriale nell'interazione con i soggetti, con l’elaborazione del Business Plan, inteso come documento strutturato secondo uno schema preciso che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale (Business Idea). Esso viene utilizzato sia per la pianificazione e la gestione dell'azienda, che per la comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o investitori. La redazione del Business Plan è funzionale alla nascita di una nuova attività imprenditoriale e deve essere supportata da un'analisi di fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura economico-aziendale, sui quali tracciare linee guida per la costituzione dell'attività. In questa fase il giovane si confronta con i concetti di formula imprenditoriale, organizzazione gestionale, budget economico-finanziario e si esercita dapprima a pianificare una singola attività e, successivamente, a programmare le fasi di sviluppo della stessa, insieme al gruppo-classe, apprendendo le tecniche di team working.
La Quinta fase è relativa alla costituzione e start-up dell’impresa simulata nel rispetto della normativa vigente e con il supporto dell’infrastruttura digitale di simulazione disponibile sul territorio (SimuCenter), ovvero a livello nazionale. In questa fase viene redatto l’atto costitutivo e lo statuto, con la relativa documentazione a supporto della fase di start up ed il conseguente impianto contabile e amministrativo dell’azienda.
La Sesta fase si riferisce alla gestione operativa dell'impresa formativa simulata, con particolare attenzione alla gestione produttiva e commerciale. La piattaforma di simulazione ha il ruolo di supportare l'attività di e-commerce e consente la connessione e l'operatività tra le imprese formative simulate presenti nella rete territoriale o nazionale. Gli aspetti significativi di tale fase sono la produzione e il commercio dei prodotti simulati, l’istituzione del “negozio virtuale” inteso come vetrina di esposizione e vendita dei prodotti, gli adempimenti fiscali e contributivi, la gestione ed il controllo dell’operatività aziendale, la comunicazione aziendale, obbligatoria e facoltativa.
Il percorso proposto coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere.
Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non richiede, anche se non esclude, il tirocinio presso aziende situate nel territorio. L'esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio dell'azienda madrina. Essa rappresenta, quindi, un’opportunità per realizzare l’alternanza scuola lavoro, anche in quelle istituzioni scolastiche il cui territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, ovvero caratterizzato da un ridotto numero di imprese, per lo più di dimensioni piccole e medie, che hanno difficoltà a ospitare studenti per lunghi periodi. E’ comunque importante un contatto continuo con l’azienda tutor; gli incontri dei tutor aziendali con gli studenti e le visite degli studenti in azienda rafforzano, infatti, il legame con la realtà.
L’esperienza in impresa formativa simulata permette allo studente l’acquisizione di tutte le competenze chiave europee, con particolare riferimento allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, contribuendo inoltre all’educazione finanziaria dell’allievo.

Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola:
- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo.
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socio- culturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.

È preferibile far iniziare l’esperienza agli alunni dalla classe terza, per osservare tutte le fasi di nascita e sviluppo dell’Impresa.
A livello operativo, il dirigente scolastico individua per ogni classe coinvolta un referente (tutor interno) che viene formato ad operare e interloquire con la Centrale di Simulazione (SimuCenter), costituita dalla piattaforma informatica di riferimento, gestita da un fornitore di servizi informatici individuato dal Capo d’Istituto, secondo i principi del dlgs. 163/2006.
Il tutor, in fase di programmazione dell’attività di impresa formativa simulata, presenta ai docenti del Consiglio di classe le linee generali e le varie fasi del progetto. Il Consiglio di classe individua i tempi e i modi di realizzazione secondo gli schemi proposti e descritti nelle varie Unità di Apprendimento (UdA).
Il dirigente scolastico, una volta individuato il SimuCenter cui fare riferimento, si accredita presso lo stesso, abilitando il tutor interno ad operare sulla piattaforma informatica del Simulatore.
Le attività di alternanza svolte con la metodologia dell’impresa formativa simulata sono sviluppate progressivamente nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del percorso di studi, con una scansione temporale che è sintetizzata nella griglia allegata alla presente Guida operativa.

10. Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull’apprendistato
Nel nostro Paese, come è stato già accennato, il quadro normativo relativo all’apprendimento basato sul lavoro ha registrato negli ultimi tempi un importante sviluppo in due direzioni, che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all’interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro:
1. l’estensione e il consolidamento, previsti dalla legge 107/2015, dell’alternanza scuola lavoro negli ultimi tre anni di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con un monte ore obbligatorio per tutti gli studenti;
2. la riforma dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, avviata dal d.lgs. 81/2015, attuativo della legge 183/2014, nota come “Jobs Act”27.
A differenza della citata e più ampia interpretazione europea che parla in generale di apprendistati, riferendosi a tutte quelle tipologie che combinano e integrano l’istruzione scolastica con la formazione realizzata all’interno di un’impresa, nel nostro sistema nazionale i due istituti giuridici dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato rilevano differenze sostanziali che è opportuno sottolineare.
Come si è detto, l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. L’apprendistato28, invece, si caratterizza per essere
“un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”. 29 Si distingue, pertanto, dalle altre forme di apprendimento che integrano l’istruzione con la formazione “on the job”, in quanto è regolato da precisi obblighi tra le parti che discendono sia dalla legislazione nazionale e regionale in materia, sia dalle contrattazioni di settore, che definiscono aspetti specifici come, ad esempio, l’inquadramento dello studente lavoratore, la retribuzione dei periodi di lavoro e la formazione svolta in azienda, le forme e le modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo.
Tra le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015, riveste particolare rilievo la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i giovani della fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni interessati a conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve possedere specifici requisiti:
• capacità strutturali, ossia spazi adeguati per lo svolgimento della formazione interna;
• capacità tecniche, cioè una disponibilità strumentale idonea alla formazione e in regola con le normative vigenti, che può essere anche esterna all’unità produttiva;
• capacità organizzative e professionali, ovvero la disponibilità di uno o più tutor aziendali;
• capacità formative per accogliere gli apprendisti singolarmente e come gruppo classe, dimostrando, tra l’altro, precedente esperienza nella formazione di apprendisti, di tirocinanti o di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro.
La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi o, per il conseguimento del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, superiore a quattro anni.
Rispetto all’alternanza scuola lavoro, nella disciplina dell’apprendistato assistiamo al ribaltamento dell’ottica di osservazione, per cui nell’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si definisce “formazione interna” quella operata sul posto di lavoro, mentre la “formazione esterna” è rappresentata da quella erogata dalle istituzioni formative, tra le quali si annoverano le istituzioni scolastiche.
L’impostazione in chiave ‘duale’ dei percorsi comporta un sistematico impegno sia dell’istituzione formativa sia del datore di lavoro, nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle attività teso a raggiungere gli esiti previsti dai profili educativi dei diversi ordini di studi in relazione al percorso formativo dello studente lavoratore.
Laddove l’alternanza scuola lavoro fa riferimento a esperienze di inserimento nei contesti operativi aperte a tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, l’apprendistato coinvolge solo quegli studenti che manifestano uno specifico interessamento verso questa tipologia di percorsi proposti da una o più imprese: richiede, quindi, la presentazione di una specifica domanda individuale, sottoscritta anche dalle famiglie nel caso dei minori, sulla base di criteri e procedure definite preliminarmente e nel rispetto dei diritti degli studenti.
È compito della scuola, d’intesa con il datore di lavoro, informare i giovani interessati e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, assicurando la corretta informazione sugli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, sui contenuti del protocollo e del piano formativo individuale, sui criteri e sulle procedure di selezione degli apprendisti, sul doppio status di studente e di lavoratore per quanto concerne l’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli obblighi di frequenza delle attività di formazione a scuola e in azienda.
A seguito dell’individuazione dell’apprendista, a cura dell’impresa, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con apposito decreto interministeriale. La distribuzione delle attività a scuola e in azienda durante il periodo delle lezioni è definita dal protocollo ed è legata, in buona misura, alle esigenze aziendali. Può avere cadenza settimanale, in analogia e continuità con l’orario scolastico o prevedere periodi lunghi di presenza in azienda, con una distribuzione a moduli, ovvero può adottare una formula mista.
Il contratto ha forma scritta ed acclude, in forma sintetica, il piano formativo individuale, predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, in cui è declinato il complessivo percorso di studio e di lavoro. Nel piano formativo individuale è specificata la qualificazione da conseguire al termine del percorso, il livello d’inquadramento contrattuale applicato, la durata del contratto, l’orario di lavoro, la determinazione della formazione all’interno dell’impresa e di quella da svolgere a scuola, oltre alle modalità di valutazione e certificazione delle competenze.
Sul piano operativo, nella fase di progettazione congiunta scuola-impresa, molta attenzione deve essere riservata all’individuazione delle competenze da sviluppare nell’ambiente di lavoro e alla loro integrazione con le competenze dei profili di riferimento, comprese le cosiddette soft skills, oltre che ai riflessi della progettazione sull’organizzazione scolastica e aziendale. Il ruolo dei tutor, quale punto di raccordo forte tra i due sistemi, in questo senso, è fondamentale per coinvolgere pienamente il Consiglio di classe.
La funzione tutoriale, finalizzata a promuovere il successo formativo dell’apprendista e a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa, prevede l’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e un costante monitoraggio del suo corretto svolgimento. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l’integrazione tra la formazione interna (sul posto di lavoro) ed esterna (presso la scuola). Entrambi collaborano alla compilazione del dossier individuale dello studente apprendista, che attesta le attività svolte e le competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Il processo valutativo dovrà pertanto dotarsi anche di strumenti di verifica condivisi e tenere conto della pluralità dei soggetti coinvolti ai vari livelli, tra cui quello dell’apprendista. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l’apprendista deve frequentare almeno i tre quarti sia della formazione interna, sia della formazione esterna e presentare un elaborato conclusivo dell’esperienza svolta, sulla base di criteri e modalità individuati nel piano formativo individuale. Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell’esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione tenendo conto delle specifiche esperienze di formazione in apprendistato. A tal fine, negli istituti professionali e negli istituti tecnici, la Commissione può avvalersi, senza oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell’articolo 6, comma 3, rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.
In caso d’interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, agli studenti apprendisti è assicurato il rientro nel percorso scolastico, anche con il supporto del tutor formativo. Il periodo di formazione sul luogo di lavoro sarà considerato utile ai fini del raggiungimento del monte ore da assolvere nelle esperienze di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015.

Nonostante le differenze sostanziali dei dispositivi che regolano l’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, emergono con evidenza alcune analogie: struttura flessibile dei percorsi; progettazione congiunta tra scuola e azienda; definizione di percorsi formativi personalizzati; presenza di due tutor, uno dell’istituzione formativa e l’altro designato dall’impresa; criteri condivisi per le verifiche e la valutazione.
Il nuovo quadro normativo disegnato dalla Legge 107/2015 e dai decreti applicativi del “Jobs Act“ delinea, in effetti, la possibilità di costruire un curricolo fondato sul raccordo tra scuola e mondo del lavoro associando dispositivi diversi: alternanza, apprendistato, tirocini.
Le innovazioni introdotte permettono alle istituzioni scolastiche di procedere verso la costruzione di percorsi di apprendimento basati sul lavoro che prevedano una prima fase fondata sull’alternanza scuola lavoro, con funzioni orientative, formative e anche propedeutiche all’inserimento professionale dei giovani, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, in ragione del ruolo da svolgere in azienda. Ad essa potrebbe seguire un’eventuale seconda fase caratterizzata da uno o più contratti di apprendistato a cura delle aziende già coinvolte nei percorsi di alternanza, che consentirebbe un maggiore e più stabile inserimento dei giovani nel mondo di lavoro già all’interno del percorso di istruzione.
Il programma sperimentale introdotto dal D.L. 104/2013, convertito dalla Legge 128/2013, che prevedeva lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato30, ha permesso l’assunzione da parte dell’ENEL di 145 studenti del quarto anno di alcuni istituti tecnici e professionali. La sperimentazione realizzata, che il MIUR ha seguito con particolare attenzione, permetterà di mettere a disposizione delle scuole indicazioni e strumenti utili a diffondere analoghe esperienze che consentano di conseguire titoli di studio tramite apprendistato.

11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti
I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur, a cui si fa espresso rinvio31.
Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.
Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
- stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;
- ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.
Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:
a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica, dovrebbe:
- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici Scolastici Regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

12. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro
a. Valutazione degli apprendimenti

La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero curriculum, in quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro).
L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente.
Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

b. I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica e i criteri di valutazione. Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze32, e successive integrazioni 33
Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze risultano normalmente così declinate:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
• accertamento delle competenze in uscita.
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

c. La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative
Il crescente rilievo della trasparenza dei risultati nel processo di apprendimento è testimoniato dagli atti di indirizzo e dai numerosi strumenti regolatori adottati dal Parlamento europeo e dalla Commissione in questi ultimi anni, in tema di trasparenza dei titoli e delle qualifiche, di qualità dei percorsi di istruzione e formazione, di innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di apprendimento34. Il diritto all’apprendimento permanente è divenuto uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo.
In attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede UE, il decreto legislativo 13/2013 indica le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.
In attesa di una compiuta disciplina della materia nell’ambito del sistema nazionale d’istruzione, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono:
- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi:
a) i dati anagrafici del destinatario;
b) i dati dell’istituto scolastico;
c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza;
d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio ;
e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;
f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all’anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il percorso in alternanza. Il processo di certificazione, gli strumenti utilizzati ed i soggetti coinvolti sono richiamati dalla convenzione stipulata dall’istituzione scolastica con l’impresa o altro soggetto del mondo del lavoro e delle professioni interessato.
Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l’esame di Stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito delle esperienze condotte in alternanza.
I regolamenti sul riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici stabiliscono, inoltre, che le Commissioni di Esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento35; tale indicazione consente di valorizzare, nell’ambito del colloquio, le esperienze di alternanza scuola lavoro realizzate dallo studente, come ribadito nelle ordinanze ministeriali sull’esame di Stato.
Come è stato detto, in esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le competenze acquisite in alternanza.

d. Trasversalità e rilevanza della certificazione
La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne traggono beneficio.
In relazione allo studente, la certificazione delle competenze:
- testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento
- facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;
- sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.
In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa

13. – Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio
Come è stato precedentemente illustrato, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta36; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”37, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

14. - Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
A partire dall’anno scolastico 2006-2007, i percorsi di alternanza sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il supporto tecnico e metodologico dell’INDIRE.
L’importanza di istituire uno strumento di monitoraggio nazionale dei percorsi di alternanza scuola lavoro, è determinata dal ruolo essenziale che i medesimi rivestono nell’acquisire elementi per l’andamento e la valutazione dell’offerta formativa “ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo” e come ausilio operativo del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro38 istituito a livello nazionale.
L’indagine, che ha dapprima riguardato gli aspetti numerici complessivi del fenomeno (monitoraggio quantitativo39) ha poi esteso la sua attenzione all’analisi dei percorsi in relazione alla necessità di approfondire alcuni elementi evidenziati come strategici e particolarmente significativi e di conoscere le modalità di effettiva realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (monitoraggio qualitativo40).
È emerso un ampio quadro di riflessione e conoscenza, che ha evidenziato che le esperienze migliori non si caratterizzano solo per una sinergica partnership territoriale connotata da una progettazione comune, ma specificano già nella progettazione strumenti comuni di verifica della conformità, dell’efficacia e dell’efficienza del percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti (tutor scolastico, tutor esterno, alunno), in relazione agli indicatori individuati.
Al riguardo, si evidenziano alcuni indicatori di qualità:
• la coerenza tra gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni scolastiche e formative e le attitudini degli studenti;
• la presenza di un accordo stipulato all’interno della rete territoriale/provinciale/regionale;
• la presenza di partenariati con esperienze diversificate;
• la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
• l’individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
• la descrizione delle competenze attese dai percorsi di alternanza;
• la coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni;
• il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito.

A partire dall'anno scolastico 2014/2015, in previsione dell’incremento delle attività di alternanza per effetto del pacchetto della “Buona Scuola”, il monitoraggio quantitativo è operato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'inserimento diretto dei dati da parte delle scuole nell'area "Alunni– Gestione Alunni” del portale di Servizio SIDI.
Il nuovo monitoraggio consente di acquisire direttamente gli elementi essenziali dei percorsi di alternanza scuola lavoro in relazione ai dati quantitativi degli stessi e alle certificazioni delle competenze da parte delle istituzioni scolastiche.
Per il corrente anno scolastico 2015-2016, il decreto ministeriale 16 giugno 2015, n. 435, all'articolo 39, disciplina il monitoraggio dell'andamento e delle ricadute delle attività progettuali relative all'alternanza scuola lavoro, assegnando agli Uffici Scolastici Regionali il compito di predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto sintetico sulle attività e, per ciascun progetto, un report in conformità a un format che la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie rende disponibile alle Direzioni generali competenti.
Tale attività ha lo scopo di raccogliere dati e informazioni utili per confermare o correggere le attività progettuali da realizzare, anche nell'ottica di un’efficace integrazione con i Sistemi informativi e altre forme di monitoraggio attive o in corso di attivazione.
La legge 107/2015 introduce elementi di novità rispetto alla disciplina pre-esistente, prevedendo ai commi 37 e 40 dell'articolo 1, una specifica valutazione sulle attività di alternanza scuola lavoro.
Per lo studente, come già detto in precedenza, è prevista “la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio".
L’attività di monitoraggio e valutazione è ulteriormente rafforzata dalla previsione, in capo al dirigente scolastico, della redazione, al termine di ogni anno scolastico, di “un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione".

15. Risorse finanziarie
Per l’esercizio finanziario 2015, alle attività di alternanza scuola lavoro sono destinate le risorse del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ex legge 440/97" - sulla base dei criteri e dei parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, stabiliti con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 435 del 16 giugno 2015 – nella misura complessiva di euro 19 milioni, di cui euro 100 mila per le misure nazionali di sistema legate alla governance, alla comunicazione e alla diffusione delle attività di alternanza.
L'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, produce, inoltre, un sensibile incremento, a regime, delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi di alternanza. L'articolo 1, comma 39, della legge prevede, infatti, che a tale titolo "è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, comprensiva della quota destinata all’assistenza tecnica e al monitoraggio delle suddette attività, disponendo la ripartizione delle risorse ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.
Sussiste, inoltre, la possibilità, da parte delle scuole, di attingere alle risorse del Fondo Sociale Europeo destinate all’alternanza scuola lavoro, la cui assegnazione avviene su base progettuale. Per effetto del Programma operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dall’anno 2015 tale possibilità viene estesa anche alle istituzioni scolastiche situate nelle Regioni non comprese nell’”Obiettivo convergenza”.

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate determina, per l’anno scolastico 2015/2016, la possibilità di ricevere, da parte di ogni istituzione scolastica, varie tipologie di finanziamento per le attività di alternanza, derivanti da:
• risorse provenienti dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - ex legge 440/97, di cui al D.M. 435/2015, articolo 17, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l’importo complessivo, come si è detto, di euro 18,9 milioni;
• fondi di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 107/2015, per la parte riferibile al suddetto anno scolastico (8/12), pari a circa euro 67 milioni, comprensivi della quota destinata all’assistenza tecnica e al monitoraggio;
• risorse del Fondo Sociale Europeo, il cui importo potrà essere assegnato su base progettuale, alle istituzioni scolastiche di tutte le regioni.

a. Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - ex lege 440/97
L'articolo 17 del DM 435/2015 dispone che: "Per la realizzazione delle attività attinenti l'Alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n 77, per l'anno 2015, ivi comprese quelle realizzate con la modalità dell'impresa formativa simulata, che consentono l'integrazione tra i percorsi formativi ed il mondo del lavoro, anche secondo la metodologia della "bottega-scuola" e "scuola-impresa", sono destinati complessivamente euro 19.000.000,00".
La somma complessivamente stanziata, è ripartita nella scuola secondaria di secondo grado statale nella seguente misura:
a) euro 6.000.000,00 per i percorsi di istruzione professionale;
b) euro 11.000.000,00 per i percorsi di istruzione tecnica;
c) euro 1.900.000,00 per i percorsi di istruzione liceale;
d) euro 100.000,00 per le misure nazionali di sistema, concernenti interventi di governance, comunicazione e diffusione delle attività di alternanza.
Il provvedimento ministeriale affida ad un decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione la ripartizione delle somme di cui alle lettere a), b) e c), per ambiti regionali e rispettivi ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e quinte in ciascuna regione ed ordine.
Nei limiti delle risorse ripartite per ciascun ambito regionale, inoltre, è assegnata una quota alle classi terze, quarte e quinte, considerando che nell'anno scolastico 2015/2016, le attività di alternanza:
- per le classi terze saranno obbligatorie (art. 1, comma 33, legge 107/2015);
- per le classi quarte e quinte saranno avviate, come per il passato, sulla base dei progetti elaborati dalle scuole.
Nell’ambito della quota di fondi destinata a ciascun ambito regionale, quindi, è operata la suddivisione tra le classi terze, quarte e quinte, tenendo conto:
a. per le classi terze, del numero complessivo degli studenti iscritti;
b. per le classi quarte e quinte, del numero degli studenti iscritti che si prevede parteciperanno alle attività di alternanza scuola lavoro, calcolato sulla base della percentuale degli studenti che nell’anno scolastico precedente hanno partecipato ad iniziative di alternanza rispettivamente nelle classi terze e quarte e che per continuità sono destinati a continuare l’alternanza nella classe successiva.
Pertanto, relativamente alle classi terze, le scuole vedranno assegnate direttamente le risorse, in ragione del numero degli studenti iscritti in dette classi. Per le classi quarte e quinte, invece, le scuole, come nel passato, sono chiamate a presentare progetti innovativi di alternanza scuola lavoro, che verranno selezionati ai fini del finanziamento.
Per la selezione dei suddetti progetti, il combinato disposto degli articoli 17 e 37 del DM in esame prevede il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali, con il compito di:
• acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente;
• valutare tali candidature per mezzo di apposite commissioni formate dagli Uffici, nel rispetto di specifici criteri dettati dal decreto ministeriale, selezionando le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
• trasmettere alla competente Direzione generale i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco delle istituzioni scolastiche titolari degli stessi con i relativi importi;
• partecipare alla fase di rendicontazione dei progetti, mediante la verifica dell'avvenuto controllo contabile sui titoli di spesa pagati;
• effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività e, per ciascun progetto, un report sulla base di un format che verrà reso disponibile entro il 15 ottobre 2015.
L'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle attività di alternanza è subordinata alla ricezione, da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, unitamente alle informazioni di cui all'allegato 2 al DM in esame, della documentazione comprovante il corretto espletamento delle procedure per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti (avviso con specifiche dei progetti e criteri, verbali di esame dei progetti, decreto di individuazione dei beneficiari. ecc.), alla cui trasmissione dovranno provvedere gli UU.SS.RR. competenti.
Per tutte le attività affidate alle istituzioni scolastiche ed educative statali si può provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivamente assegnato, mentre l'erogazione del saldo sarà successiva al ricevimento della definitiva rendicontazione.
Per effetto di tale finanziamento, considerato che nell’a.s. 2015/2016 gli studenti partecipanti alle attività di alternanza saranno la totalità degli alunni iscritti alle terze classi e una parte degli alunni delle quarte e delle quinte classi, si stima che la quota pro-capite spettante ad ogni studente partecipante alle attività di alternanza, a carico del Fondo in esame, possa variare da euro 20,00 a euro 25,00.

b. Fondo di cui all'articolo 1, comma 39, legge 107/2015
Per le attività di alternanza scuola lavoro, nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle stesse, l’articolo 1, comma 39, della legge 107/2015 autorizza, per l'anno 2016, la spesa di euro 100 milioni.
La quota di tali risorse destinata alle istituzioni scolastiche sarà erogata, per l’a.s. 2015/2016, in misura pari alla durata del medesimo nell'esercizio finanziario di riferimento (8/12) e ripartita tra le scuole secondo i criteri riportati nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 11, della suddetta legge, tenendo conto della differente durata complessiva dei percorsi di alternanza negli istituti tecnici e professionali e nei licei, secondo il disposto normativo dell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015.
In base a tali criteri, si determinerà una quota pro-capite di fondi per allievo in ragione della consistenza numerica degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, per gli istituti tecnici e professionali, e della consistenza numerica degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, ridotta a metà, per i licei.
Le istituzioni scolastiche assegnatarie dei fondi, qualora non avessero programmato per l'a.s. 2015/2016 attività di alternanza per le classi quarte e quinte, potranno comunque utilizzarli per future attività di alternanza negli anni scolastici successivi, nei quali tali attività si renderanno obbligatorie per legge e interesseranno un numero di studenti sensibilmente superiore.

Volendo quantificare in termini finanziari l’impatto di tale finanziamento in favore delle scuole, considerato che per l’a.s. 2015/2016 i fondi della legge 107/2015 saranno assegnati alle istituzioni scolastiche in ragione della durata dell’anno scolastico nell’esercizio finanziario (8/12) e che la ripartizione dei fondi avverrà secondo i criteri del D.M. previsto al comma 11, dell’articolo 1 della legge stessa, si stima che la quota pro-capite spettante ad ogni studente partecipante alle attività di alternanza, a carico del Fondo in esame, possa variare da euro 50,00 a euro 60,00 negli istituti tecnici e professionali, riducendosi alla metà nei licei, per effetto del minor numero di ore di alternanza previste.

c. Risorse del Fondo Sociale Europeo derivanti dal P.O.N. “Per la Scuola”

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è un programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal F.S.E. per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal F.E.S.R. per gli investimenti infrastrutturali.
Le competenze da acquisire in esito ai percorsi di alternanza scuola lavoro rientrano tra gli obiettivi di finanziamento per la formazione e il miglioramento delle competenze, da assegnare alle istituzioni scolastiche sulla base dei progetti presentati all’autorità del P.O.N., riportanti le tipologie di spese ammissibili.
L’apertura del finanziamento anche alle regioni diverse da quelle rientranti nell’”Obiettivo convergenza” permetterà alle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale di accedere ai fondi per l’alternanza scuola lavoro, nei limiti delle risorse destinate alle suddette regioni.
È in corso di predisposizione la nota di questo Ministero contenente l’Avviso pubblico per la realizzazione delle attività previste dal Fondo, con le modalità di partecipazione e le specifiche per accedere ai finanziamenti.

16 . Rendicontazione delle attività di alternanza scuola lavoro
La fase di rendicontazione delle attività di alternanza costituisce un passaggio delicato e importante per la successiva erogazione dei finanziamenti.

Relativamente al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - ex legge 440/97, l’articolo 37 del DM 435/2015 prevede l'obbligo di rendicontazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di ogni specifico progetto relativo alle attività di alternanza, con l’approvazione dei revisori dei conti delle istituzioni medesime, secondo lo schema di rendicontazione di cui all'allegato 4 del suddetto decreto.
Si ritiene in proposito che l'obbligo di rendicontazione sussista anche relativamente ai fondi corrisposti per le attività di alternanza che coinvolgono le classi terze. Sebbene, infatti, come si è detto, tali risorse siano erogate sulla base di un criterio numerico (numero degli alunni delle classi terze attivate nell'anno scolastico) e non in seguito ad una selezione dei progetti proposti dalle scuole, le relative attività presuppongono comunque un'attività progettuale condotta dalle istituzioni scolastiche insieme alle strutture ospitanti e ricadono, quindi, nella previsione del sopra indicato articolo 37.
Qualora l’Istituzione scolastica si trovi nell’impossibilità di acquisire il visto dell’organo di controllo a causa della mancata nomina dello stesso, in attesa di nuove istruzioni in materia, valgono le disposizioni del D.D.G. dell’ex Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio n. 747 del 2 febbraio 2010, concernente la regolamentazione dell’attività di Audit rispetto ai revisori dei conti.
Si richiama, a tal fine, l'attenzione dei revisori sull'accuratezza dei controlli e sulla programmazione degli stessi nell'ambito delle ordinarie attività di verifica, onde evitare oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle istituzioni scolastiche.

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 39, legge 107/2015, sono assegnate alle istituzioni scolastiche in base ai criteri definiti con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 107/2015.
Tale decreto ministeriale regola la confluenza della dotazione finanziaria ordinaria annuale delle istituzioni scolastiche ed educative statali (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) senza specifico vincolo di destinazione, sulla base dei criteri in esso contenuti, permettendo lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche delle scuole.
A partire dall'esercizio finanziario 2016, il decreto in esame conterrà anche le disposizioni per l'assegnazione alle scuole della dotazione finanziaria annuale relativa alle attività di alternanza scuola lavoro - nei limiti delle risorse assegnate dalla legge 107/2015 confermate dalla legge di stabilità - secondo i criteri illustrati nel paragrafo precedente, con la periodicità e le condizioni nel medesimo decreto previste e, a differenza della dotazione ordinaria sopra indicata, con specifico vincolo di destinazione alle attività di alternanza.
Gli obblighi di rendicontazione a carico delle istituzioni scolastiche, relativamente alle risorse in esame, seguono i principi e le regole dettate dal decreto ministeriale de quo con riguardo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche erogato per le esigenze amministrative e didattiche delle scuole.
Relativamente agli obblighi di rendicontazione delle spese ammissibili al finanziamento del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si rinvia alle istruzioni dell’Autorità del P.O.N., in via di emanazione.

 

Il DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo


ALLEGATI
MODULISTICA DI RIFERIMENTO

_____________

1 Legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2 Legge n.107/2015, art.1, comma 33.
3 E’ importante chiarire il significato di stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro, al fine di non ingenerare confusione sotto il profilo
concettuale oltre che terminologico. Come è noto, l’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare (si vedano in proposito l’art. 4 della Legge 53/03, la Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011). Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con l’alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia un momento dell’alternanza, ovvero la fase “pratica” di un percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante. Tuttavia, è necessario ricordare che, non essendo ancora definita una disciplina del tirocinio curriculare, le scuole, nel momento in cui stipulano le Convenzioni con i soggetti ospitanti, fanno ancora riferimento all’art. 18 della legge 196/97 (“Tirocini formativi e di orientamento”) e al relativo decreto attuativo (DM 142/98). Ad oggi, infatti, sono ancora i provvedimenti appena richiamati, benché ormai ampiamente superati, a costituire l’unico quadro normativo di riferimento per l’attivazione dei tirocini curriculari.
E’ infine opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano sostanzialmente la stessa cosa. Si può quindi indifferentemente parlare di stage curriculare o di tirocinio curriculare. A livello normativo ha sempre prevalso l’uso del termine italiano “tirocinio”, anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il termine stage.
4 Relativamente agli istituti professionali, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 prevede che “I percorsi (...) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro”.
Relativamente agli istituti tecnici, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 dispone che “Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”.
Per i licei, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 così recita: “Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, (…), specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (…) nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”.
5 Per entrambe le tipologie di istituti, le Direttive ministeriali n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 dedicano all’alternanza il paragrafo 2.2.2., mentre per i licei le Indicazioni nazionali prevedono che l’approfondimento delle conoscenze, delle abilita e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro può essere realizzato anche “nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”.
6 Secondo le Indicazioni nazionali “Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei: (…) i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio “anche d’intesa con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori”, finalizzati “all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro”, approfondimento che può essere realizzato anche “nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”.
7 L’avvio della consultazione è stata comunicata alle scuole con la Nota MIUR 22 marzo 2013, n.735 “Alternanza scuola lavoro. Consultazione delle scuole sul documento “Costruire insieme l’alternanza scuola lavoro””.
8 Finalità indicate dal decreto legislativo n.77/2005, art.2.
9 La costruzione delle reti può avere come utile riferimento le Reti territoriali per l’apprendimento permanente previste nell’ambito dell’Intesa (raggiunta in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012) riguardante le politiche per l’apprendimento permanente.
10 I Poli tecnico-professionali, di cui si parlerà più avanti, sono previsti dal Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”.
11 La progettazione in rete, secondo il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art.7, prevede un istituto capofila che elabora la proposta per avviare attività in alternanza insieme ad un numero adeguato di istituti attraverso un accordo di rete. L’ipotesi progettuale può nascere da una proposta formulata all’interno degli organi collegiali della scuola, sulla base di esigenze di vario tipo, che possono integrare l’offerta formativa dell’istituto e sostenere la realizzazione di percorsi personalizzati mirati sia alla valorizzazione delle eccellenze che alla rimotivazione allo studio. In alternativa, l’ipotesi progettuale può rispondere ad una proposta del territorio e provenire dalla Regione (o da altro ente pubblico), dall’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente o da soggetti del mondo del lavoro (associazioni di categoria, datoriali, Servizi per l’impiego, Camere di commercio ecc.).
12 Legge 107/2015, art.1, commi 60 e 61.
13 Art.1, comma 143.
14 D.I. 1 febbraio 2001, n.44.
15 Ai sensi all’articolo 5, comma 3, dei dd.PP.RR. 87 e 88 del 2010 recanti i Regolamenti per il riordino degli istituti tecnici e professionali, il Comitato Tecnico Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
16Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.P.R. 89 del 2010, recante il Regolamento per il riordino dei licei, il Comitato Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
17 L’impresa formativa simulata è trattata al paragrafo 9 della presente Guida operativa.
18 D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, cc. 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
19 Vedere legge n.107/2015 art.1, comma 14.
20 Legge 107/2015, art.1, comma 7, lettera o).
21 L’articolo 1, comma 37, della legge 107/2015, prevede l’adozione di un Regolamento, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche, contenente la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Tale Regolamento è attualmente in fase di approvazione.
22 Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. L’ente pubblico che unisce, rappresenta, realizza e gestisce attività per le Camere di commercio è denominato Unioncamere e opera a livello internazionale anche grazie alla rete delle Camere di commercio all’estero. Tra le diverse funzioni, le Camere di commercio lavorano nell’ambito della cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni. Inoltre, le Camere di commercio sono soggetti tenutari del Registro delle imprese e dell’Anagrafe delle attività imprenditoriali. In attesa che sia pienamente operativo il Registro nazionale dell’alternanza scuola lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche possono contattare le Camere di commercio per avviare collaborazioni e percorsi congiunti di alternanza scuola lavoro.
23 Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali costituito tra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e dei Collegi professionali.
24 Legge 107/2015 art. 1 comma 28.
25 Legge 107/2015 art.1, comma 37. La Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro è adottata con Decreto del Ministro dell’istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel caso di coinvolgimento di Enti pubblici, sentito il Forum dell’Associazioni studentesche.
26 Tali fasi costituiscono un’ipotesi di sviluppo del lavoro e non uno schema obbligatorio; alcune di esse possono essere anticipate o posticipate in funzione del percorso di studi in cui viene proposta l’iniziativa (Istituti tecnici, istituti professionali o licei), del curriculo proposto dall’istituzione scolastica e della programmazione del Consiglio di classe.
27 In particolare, l’articolo 43 del d. lgs. 81/2015 disciplina l’istituto dell’”Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, i cui standard formativi, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto, in fase di adozione, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.
28 Nella presente Guida operativa, il termine apprendistato è utilizzato con specifico riferimento alla tipologia prevista dall’articolo 43, comma 5, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, relativa all’apprendistato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
29 D.lgs.81/2015, art. 41 e segg.
30Art.8 bis “Istruzione e formazione per il lavoro”, della legge richiamata.
31 Vedasi il Capitolo 15, pp. 229 e seguenti, “Gestione degli stage e dell’alternanza scuola lavoro”.
32 Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, cc 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
33 Decreto interministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
34 Decisione n.2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004,relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE); Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF); Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012.
35 Articolo 6, comma 3, dei dd.PP.RR. 87 e 88 del 2010.
36 L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.
37 Legge 107/2015, art.1, comma 37.
38 Il Comitato, ai sensi dell’art. 3 del decreto leg.vo n.77 del 2005, è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).
39 Il monitoraggio quantitativo afferisce alla rilevazione delle attività di alternanza progettate dalle scuole, della loro tipologia e ambito, del numero e della tipologia delle strutture ospitanti, del numero degli studenti che vi partecipano e delle certificazioni rilasciate all'esito dei percorsi.
40 Il monitoraggio qualitativo ha, invece, lo scopo di osservare il sistema dell'alternanza scuola lavoro rilevando l'efficacia dei percorsi attivati dalle scuole, anche in termini di obiettivi di apprendimento, valutazione e certificazione delle competenze, ricadute occupazionali per gli allievi che vi hanno partecipato e criticità


Fonte: ww2.istruzioneer.it