Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 27 gennaio 1994
Validità: 01.03.1994 - 31.12.1998
Parti: Federpesca e Fit-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: CNEL

Sommario:

 Recepimento nel contratto di una norma di legge - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche
Premessa
Art. 1 - Definizione dei contratto
Art. 2 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 3 - Tabella di armamento e di esercizio
Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 5 - Reclami dei marittimi
Art. 6 - Riposo settimanale (pesca mediterranea)
Art. 7 - Riposo giornaliero
Art. 8 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Art. 9 - Orario di lavoro a terra (pesca Mediterranea)
Art. 10 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 11 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 12 - Servizi merci e provviste
Art. 13 - Retribuzioni
Art. 14 - Premio di produzione
Art. 15 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo.
Art. 16 - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti.
Art. 17 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri
Art. 18 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 19 - 13ma e 14ma mensilità
Art. 20 - Giorni Festivi
Art. 21 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 22 - Giorni festivi nei porti (Pesca oceanica)
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte".
Art. 25 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa".
Art. 26 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore (pesca oceanica)
Art. 27 - Assicurazioni
Art. 28 - Assegni per il nucleo familiare
 Art. 29 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (pesca oceanica)
Art. 30 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Trattamento di fine rapporto
Art .32 - Rientro del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Diritto al rientro e modalità relative.
Art. 33 - Vestiario
Art. 34 - Affissione del contratto a bordo
Art. 35 - Riscossione deleghe sindacali
Art. 36 - Controversie sindacali
Art. 37 - Commissioni di lavoro
Art. 38 - Contributo per l'assistenza contrattuale
Art. 39 - Agevolazioni allo studio
Art. 40 - Trattamento di miglior favore vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 41 - Trattamento di malattia/infortunio sul lavoro
Art. 42 - Convenzioni di imbarco
Art. 43 - Contrattazione integrativa territoriale
Art. 44 - Ente bilaterale
Art. 45 - Fondo per l'erogazione di integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio
Art. 46 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A
Indennità di perdita corredo - strumenti professionali e utensili (art. CCNL)
Convenzione di imbarco Fac-simile
Pesca oltre gli stretti retribuzioni valevoli dal 1/3/94
Pesca mediterranea retribuzioni valevoli dal 1/3/94
• Costiera locale
• Costiera ravvicinata
• Altura oltre 20 miglia
Verbale di riunione 19.12.1994
Ipotesi di accordo 27 gennaio 1994

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

Addì 27 gennaio 1994 tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca) […] e da una delegazione in rappresentanza delle marinerie locali; e la Fit-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti tra le imprese esercenti la pesca marittima con navi, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con l'equipaggio imbarcato su tali navi medesime.

Recepimento nel contratto di una norma di legge
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicato immediatamente al Ministri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Premessa
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri di carattere annuale con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca, in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di razionalizzazione delle risorse marine (legge 41/82 e successive modifiche-integrazioni) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

Art. 1 - Definizione dei contratto
Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima. È considerato membro dell'equipaggio il marittimo che non detiene il diritto di proprietà per atto pubblico dell'imbarcazione assoggettabile alla legge 250/58 (piccola pesca).
Vengono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A - costiera locale                entro le 6 miglia
B - costiera ravvicinata         entro le 20 miglia
C - mediterranea o di altura  oltre le 20 miglia
D - oceanica                        oltre gli stretti
Nota a verbale: sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.

Art. 2 - Tipi di contratto di imbarco
Il rapporto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato.
Per la pesca oceanica il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca".
Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali. Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi della legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni di imbarco dovranno essere depositate, a cura degli armatori presso le autorità marittime competenti: capitanerie di porto, e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Art. 3 - Tabella di armamento e di esercizio
Le tabelle minime di armamento della pesca verranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale, su istanza di una delle organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.

Art. 6 - Riposo settimanale (pesca mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con il sabato e la domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Il periodo di riposo conseguente ad inattività per causa di forza maggiore, viene assorbito soltanto dal turno di riposo successivo.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, potrà essere concordato tra le parti a livello locale, una diversa fruizione del riposo settimanale.

Art. 7 - Riposo giornaliero
Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Art. 8 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti.
Durante la navigazione l'orario di lavoro é normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore, alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il Comandante e il Direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all'entrata/uscita nel/dal porto e nei casi di avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'arco di tempo tra le 6 e le 20 ore con interruzione per i pasti.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.

Art. 9 - Orario di lavoro a terra (pesca Mediterranea)
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
[…]

Art. 10 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 11 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.

Art. 12 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 17 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità. […]

Art. 27 - Assicurazioni
Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[…]

Art. 33 - Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio del vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Art. 37 - Commissioni di lavoro
Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso il Ministero della marina mercantile e Ministero delle Risorse Agricole e Alimentari e Forestali - D.G. della pesca -, Ministero del Lavoro e Commissioni CEE, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.

Art. 42 - Convenzioni di imbarco
Nel caso in cui le convenzioni di imbarco vengano stipulate non in conformità al presente CCNL il rapporto di lavoro sarà regolato comunque dalle presenti condizioni generali. […]

Art. 43 - Contrattazione integrativa territoriale
Le parti concordano di effettuare, contrattazioni integrative locali, sempre nel rispetto del CCNL, relativo a
- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ripartizione;
- monte spese;
- ferie pesca mediterranea;
- fondo integrativo assistenziale. Perdite e sciupio attrezzi pesca,
lampade e muccigna.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 44 - Ente bilaterale
La Federpesca e la Fit-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil convengono di istituire, quale Istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l'Ente bilaterale, denominato Ebipesca.
L'Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:
- rendere operative le intese, convenute tra le parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese armatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi;
- favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali;
- le parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le parti costituenti, che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria;
- le parti definiranno la composizione degli organismi del fondo che saranno comunque costituiti in forma paritetica;
- all'Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o i fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le parti stipulanti il presente accordo utilizzando le strutture dell'Ente stesso e/o la struttura dell'eventuale Ente esterno convenzionato.
Le parti si danno reciprocamente atto in relazione al primo comma, che l'Ente bilaterale Ebipesca è costituito con carattere di peculiarità in funzione della rappresentanza delle imprese di pesca propria della Federpesca.

Allegati
Verbale di riunione 19.12.1994
Il giorno 19 del mese di gennaio in Roma, Corso d'Italia n.92, si sono incontrate: la Federpesca […] e da una delegazione industriale; la Flai-Cgil […], la Fit-Cisl […], la Uilias-Uil […] per proseguire il negoziato relativo al rinnovo del CCNL per la pesca marittima.
Le parti alle ore 16.30 aggiornano la riunione alla data del 27 gennaio 1994, alle ore 10, per proseguire il negoziato medesimo avendo stabilito:
a) istituzione dell'Osservatorio di settore il quale ricompererà anche le attività del fondo di previdenza integrativo (fermo per motivi tecnici), e le attività di formazione e riqualificazione professionale;
[…]
d) studiare una iniziativa di convenzione per i lavoratori extra-comunitari;
e) rivedere la formulazione di alcuni articoli contrattuali.