Tipologia: Accordo per il rinnovo CCRL
Data firma: 11 gennaio 2013
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2013
Parti: Acem-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Molise
Fonte: filleacgil.it

Sommario
:

Premessa
I - Politiche settoriali
Enti Paritetici
• Edilcassa e formazione professionale
• Costituzione Ente Scuola e Sicurezza
• Borsa lavoro regionale
• Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• Visite tecniche nei cantieri
• Razionalizzazione nella gestione degli enti paritetici molisani dell’edilizia
• Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLST)
• Dispositivi antinfortunistici
• Lavoratori immigrati
II - Trattamenti economici
Elemento variabile della retribuzione
Mensa
Indennità di trasporto
Lavori speciali disagiati
Carenza malattia
III - Disposizioni finali
Decorrenza e durata
Allegati

Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro Integrativo del CCNL del 12.05.2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini

Il giorno 11 gennaio 2013, in Campobasso, tra l’Acem Aniem […] e le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria, nell’ordine: Feneal - Uil Molise […], Filca - Cisl Molise […], Fillea - Cgil Molise [...], ad esito delle trattative per il rinnovo del CCRL 26.12.2007 è stato raggiunto il seguente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12.05.2010, da valere per tutte le imprese dell’Edilizia ed Affini e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della Regione Molise.

I - Politiche settoriali
Le parti riconoscono e confermano che gli enti bilaterali hanno assunto un ruolo centrale nella gestione della correttezza comportamentale delle imprese edili e che occorre valorizzare ulteriormente il sistema di formazione e aggiornamento professionale delle maestranze nel tentativo di migliorare la competitività delle aziende anche mediante azioni volte a potenziare la funzionalità e l'efficacia degli enti stessi a vantaggio di imprese e lavoratori.
Tuttavia, in considerazione della grave congiuntura in atto nel settore e sopra evidenziata si rende necessario elaborare un progetto comune per una razionalizzazione complessiva del sistema della bilateralità. Il sistema necessita di una forte rivisitazione che deve essere finalizzata a razionalizzare e finalizzare la presenza e la funzionalità operativa degli enti, favorendo anche una riduzione dei costi.

Enti Paritetici
Edilcassa e formazione professionale

Premesso che
1. che l’Edilcassa del Molise ha accresciuto nel tempo le peculiarità delle proprie funzioni, contribuendo in tal modo alla creazione delle condizioni necessarie per l'osservanza dei principi di sana e corretta concorrenza fra le imprese, contrastando il lavoro nero e le varie forme di irregolarità contributiva;
2. che in particolare negli ultimi anni la Edilcassa ha assunto anche il ruolo di promotore di importanti iniziative per formazione e la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro oltre che nella progettazione ed erogazione di servizi di formazione sulle stesse materie e, pertanto, svolge attività di formazione e prevenzione in materia di sicurezza del lavoro nell’edilizia, nell’ambito del territorio regionale del Molise ed a benefìcio delle imprese iscritte all’Ente, il tutto fino alla costituzione dell’Ente Scuola e Sicurezza in base all’accordo sindacale 8 agosto 2007;
le parti concordemente ritengono che:
1. che il tema della formazione e della sicurezza sul lavoro riveste carattere prioritario attese le implicazioni di natura sociale e produttiva che ad esso sottintendono;
2. che è particolarmente sentita la necessità di sviluppare e potenziare le iniziative tese al miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali;
3. che appare pertanto prioritaria la necessità di promuovere una più ampia diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti al settore anche mediante l’elaborazione di piani per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
4. che ciò è fondamentale in adempimento degli obblighi che scaturiscono dall’applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 81/08 concernenti le richiamate tematiche della sicurezza sul lavoro e della prevenzione e protezione dagli infortuni;
5. che la gravissima crisi che sta interessando il settore in Molise impone un contenimento dei costi, dei mezzi e delle risorse anche nella gestione degli enti paritetici, favorendo l’opportunità di sviluppare forme di collaborazione anche con Enti e strutture derivanti da altre contrattazioni sindacali;
6. che proprio la situazione congiunturale in atto rende necessario uno studio approfondito e costante per monitorare l’andamento e le dinamiche del settore, onde poter conoscere le evoluzioni delle criticità ed adattare rimedi correttivi sia nella gestione degli Enti paritetici sia nell’attività di proposizione e di confronto nei Tavoli con le istituzioni pubbliche
tutto quanto innanzi premesso, le parti convengono quanto segue:

Costituzione Ente Scuola e Sicurezza
Le parti s’impegnano a procedere entro 30 giorni dalia sottoscrizione del presente contratto integrativo - alla formale costituzione dell’Ente Scuola e Sicurezza con l’attribuzione al medesimo di tutte le competenze contrattualmente stabilite in materia di formazione del personale e di quelle relative alla tutela della salute dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dalla stessa data saranno trasferite al costituendo Ente le risorse umane e quelle finanziarie contrattualmente previste.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il costo della sorveglianza sanitaria è posto a totale carico delle imprese, le quali dovranno:
1. segnalare anticipatamente la data di svolgimento delle visite mediche al costituendo Ente Scuola, che svolge anche le funzioni di CPT Regionale secondo le modalità che saranno definite dallo stesso organismo; nelle more dell’attivazione dell’ente stesso la segnalazione, di cui innanzi, andrà fatta all’Edilcassa;
2. sono dispensate dall’adempimento, di cui al punto precedente, le imprese che affideranno il servizio di sorveglianza sanitaria alla società convenzionata con l’Ente Scuola e Sicurezza;
3. indicare nel modulo di denuncia trimestrale da inviare all’Edilcassa la data di scadenza di validità delle visite mediche dei propri dipendenti.

Visite tecniche nei cantieri
Premesso che:
1 - il D.Lgs. 81/08 prevede che gli organismi paritetici di settore possano effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di loro competenza, sopralluoghi finalizzati a supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
2. le Parti stipulanti nazionali - nel ritenere concordemente le visite tecniche nei cantieri uno strumento fondamentale per diffondere in tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo delle costruzioni la "'cultura della sicurezza” e per ottimizzare nei cantieri la prevenzione degli infortuni - hanno contrattualmente definito le modalità d’intervento sui luoghi di lavoro da parte dei Comitati Paritetici Territoriali,
3. il presente Contratto Integrativo prevede la costituzione, in tempi brevi e definiti, dell’Ente Scuola e Sicurezza,
le Parti, come in premessa costituite, convengono di:
1. prevedere l’istituzione presso il costituendo Ente Scuola e Sicurezza del servizio di “Visite tecniche nei cantieri” inteso come supporto alle imprese, ai lavoratori e ai loro rappresentanti relativamente alle specifiche e concrete misure di prevenzione da adottare per rendere più sicuro ed efficiente ii luogo di lavoro;
2. dare mandato al Consiglio d‘Amministrazione del costituendo Ente Scuola e Sicurezza di procedere all’organizzazione del servizio stesso, tenendo conto delle prescrizioni contrattuali vigenti e valendosi di tutte le possibili sinergie, a livello pubblico o privato, attivabili;
3. nella definizione del modello operativo delle “Visite tecniche nei cantieri” il Consiglio d’Amministrazione del costituendo Ente Scuola e Sicurezza dovrà tener conto della necessità di coordinamento del suddetto servizio con l’attività dei RLST, di cui al presente Contratto Integrativo.

Razionalizzazione nella gestione degli enti paritetici molisani dell’edilizia
Premesso e considerato quanto evidenziato dettagliatamente nei punti precedenti sull’importanza della formazione e della sicurezza e sul ruolo nevralgico e strategico che gli enti bilaterali dell’edilizia molisana rivestono in Regione:
tutto quanto innanzi premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
1) tenuto conto della limitata entità territoriale, demografica ed economica del Molise, attivare nei tempi più brevi i contatti necessari per verificare la possibilità di:
a) superare nei tempi più brevi la duplicazione organizzativa attualmente esistente nell’ambito degli enti paritetici dell’edilizia, duplicazione che - anche alla luce della persistente situazione di crisi del settore nella regione - non risulta in alcun modo compatibile con l’ottimale gestione delle ridotte risorse disponibili;
b) definire, sulla base di specifici accordi delle parti sociali - nel rispetto dei diritti e delle aspettative di ciascuno - le modalità per la gestione sull’intero territorio regionale dei compiti e dei servizi di spettanza degli organismi bilaterali del settore.

Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLST)
Premesso che:
1. la materia è normativamente disciplinata dalia Sezione VII (art. 47, 48,49, 50, 51 e 52) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
2. le parti, come in premessa costituite, con Protocollo d’Intesa 2.8.1996 formalmente concordarono che:
a. gli RLST, scelti dai lavoratori mediante assemblee di bacino nel numero e secondo le esigenze risultanti, sarebbero stati proposti e designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
b. la loro attività sarebbe stata finanziata con una quota del “contributo sicurezza” (pari allo 0,10% calcolato sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3, lett. a), dell’art. 25 CCNL di settore) mutualisticamente posto a carico di tutte le imprese iscritte alla Edilcassa del Molise;
3. con i successivi accordi 25.01.1999, 05.06.2001, 12.03.2007, intervenuti tra le medesime organizzazioni firmatarie del presente protocollo, furono anche destinate al finanziamento delle attività dei RLST quote - percentualmente variate nel tempo sulla base dei sopra citati protocolli - delle somme maturate a titolo di "bonus decontributivo” sull’Ape e sull’Apes;
tanto premesso e considerato le parti convengono quanto segue:
1) è confermata la validità degli accordi contenuti nel Protocollo d’Intesa 2.8.1996 e nelle successive pattuizioni afferenti la materia dei RLST innanzi richiamate;
2) la quota del “contributo sicurezza”, di cui al punto 2, lett. b) delle Premesse al presente punto, rimane confermata nello 0,10 % calcolato sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3, lett. a), dell’art. 24 CCNL di settore fino alla data del 31 marzo 2014; dal 1 aprile 2014, salvo diversa pattuizione nel frattempo intervenuta fra le parti, è determinata nello 0,20% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui innanzi;
3) le somme maturate a titolo di "bonus decontributivo”, di cui al protocollo d'intesa 12 marzo 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2013, saranno pari al 2% del contributo per anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria pari complessivamente al 4,70%. Le somme sopra citate, con la stessa decorrenza, saranno così destinate:
a) nella misura del 40% a provvidenze in favore del sistema delle imprese;
b) nella misura del 60% secondo i criteri e le modalità che le parti definiranno entro e non oltre il 28 febbraio 2013. Entro la stessa data le parti decideranno in merito al reperimento delle risorse necessarie per l'espletamento dei nuovi compiti disciplinati nel presente contratto a carico degli enti paritetici di settore;
4) il servizio di RLST sul territorio della Regione Molise sarà svolto da soggetti designati dalle Segreterie Regionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che opereranno nei tre ambiti territoriali della Regione (Campobasso e Medio Molise, Termoli e Basso Molise, Isernia e Alto Molise); il loro numero sarà determinato in relazione alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie disponibili;
5) la gestione dei RLST è affidata ad un’associazione non riconosciuta senza fine di lucro, denominata “APSEM” (Associazione per la sicurezza edile molisana), che sarà costituita tra le federazioni regionali molisane di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil entro il 31 gennaio 2013 ed amministrata da un Consiglio Direttivo di tre componenti nominato in misura paritetica dalle stesse tre organizzazioni; il controllo contabile sulla gestione delle risorse finanziarie dell’associazione - svolto ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Cod. Civ. in quanto compatibili - sarà esercitato da un Organo di Controllo /Collegio Sindacale, costituito da uno a tre componenti scelti tra professionisti iscritti nell’Elenco dei Revisori Contabili:
6) lo statuto dell’associazione di cui al precedente punto 5) sarà trasmesso agli organi direttivi dell’Acem Molise;
8) entro 30 giorni dalla costituzione dell’associazione di cui al punto 5) le parti firmatarie del presente protocollo s'impegnano ad approvare il regolamento delle attività degli RLST e per la loro interazione con il sistema bilaterale;
9) l’associazione, di cui al precedente punto 5) - entro 30 gg. dalla sua costituzione e dall’approvazione del regolamento di cui al punto precedente - provvederà all’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti designati a svolgere le funzioni di RLST, di cui al precedente punto 3), con inquadramento nel livello della Classificazione dei Lavoratori corrispondente alle mansioni a loro affidate;
10) entro 15 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta costituzione dell’associazione, la Edilcassa del Molise dovrà provvedere al trasferimento dei fondi, presso di essa maturati al 31 dicembre 2012 per la gestione dei RLST, alla neo costituita associazione. Successivamente, con cadenza mensile, dalla stessa Cassa saranno trasferite all’associazione le somme periodicamente versate dalle imprese per il titolo sopra indicato;
11) con cadenza quadrimestrale il Consiglio Direttivo dell’associazione, di cui al precedente punto 5, dovrà trasmettere alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo una relazione, vistata dall’Organo di Controllo/Collegio Sindacale, con la dettagliata descrizione delle attività svolte e delle risorse impiegate nel periodo considerato insieme ad eventuali proposte per l’ottimizzazione delle attività affidate. Ciascuna delle Organizzazioni di cui innanzi potrà chiedere alle altre la convocazione di. un incontro per la valutazione dei risultati e per l’esame delle eventuali problematiche emerse;
12) ogni armo l’associazione, come sopra individuata, trasmetterà entro trenta giorni dall’approvazione alle Organizzazioni in premessa costituite:
a) il Conto Consuntivo approvato per l’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione dell’Organo di Controllo;
b) il programma delle attività da svolgere per l’esercizio successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa;
13) nei trenta giorni successivi le Organizzazioni stesse s’incontreranno per una valutazione congiunta dei risultati e dei programmi.

Dispositivi antinfortunistici
Sono confermate la disciplina della mutualizzazione nella fornitura dei dispositivi antinfortunistici e l’entità del relativo contributo (0,50% calcolato sugli elementi di cui al punto 3, lett. a) dell’art. 24 del CCNL di settore) stabilite dagli accordi stipulati fra le Parti il 2 agosto 1996 e il 15 maggio 2008.
Il servizio di distribuzione agli operai dei dispositivi antinfortunistici, di cui al presente punto, sarà affidato - una volta entrato a regime - al costituendo Ente Scuola e Sicurezza, cui saranno attribuite le contribuzioni a questo titolo versate dalle imprese iscritte.

Lavoratori immigrati
La tutela e l'assistenza dei lavoratori immigrati per facilitarne l'apprendimento della lingua italiana, la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, il rispetto delle specificità culturali e religiose saranno attuate attraverso Io svolgimento di corsi specifici e pubblicazioni multilingue da parte degli enti paritetici di seriore.

II - Trattamenti economici
Lavori speciali disagiati

A decorrere dal 01 gennaio 2013 è istituita un’indennità per lavori disagiati relativa agli addetti della posa in opera dell'asfalto pari al (15%) da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 1° gennaio 2010.