Tipologia: CCRL
Data firma: 30 luglio 2013
Validità: 30.07.2013 - 30.07.2015
Parti: Confartigianato Imprese, Cna e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato-P.M.I., Friuli Venezia Giulia
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Politiche del lavoro
Art. 3 - Bilateralità
Art. 4 - Fondo regionale per il comparto edile artigiano
Art. 5 - Iscrizione degli impiegati in Cassa Edile
Art. 6 - Formazione di primo ingresso nel settore edile
Art. 7 - Sicurezza sul lavoro
Art. 8 - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali RLST
Art. 9 - Lavoratori immigrati
Art. 10 - Indennità di infortunio
Art. 11 - Carenza malattia
Art. 12 - Trasferta
Art. 13 - Trasporto
Art. 14 - Mensa
Art. 15 - Indennità di guida
Art. 16 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Elemento economico territoriale - EET
Art. 19 - Indennità Territoriale di Settore - ITS Premio di Produzione - PdP
Art. 20 - Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
Art. 21 - Commissione paritetica
Art. 22 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia 30 luglio 2013

Il giorno 30 luglio 2013 in Udine, presso la sede di Confartigianato Imprese, tra le delegazioni dei Gruppi regionali Artigiani Edili ed Affini rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la Cna Friuli Venezia Giulia […] e le delegazioni regionali Feneal, Filca, Fillea, […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del Friuli Venezia Giulia.

Premessa
Nella situazione di grave crisi economica in cui versa il nostro Paese già dal 2008, il settore delle costruzioni continua ad essere uno di quelli più colpiti e che maggiormente soffre le conseguenze della crisi in termini economici, sociali cd occupazionali su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Friuli Venezia Giulia.
In tale contesto forte è il rischio che si aggravino e si diffondano fenomeni di illegalità, di mancata osservanza della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di concorrenza sleale. Infatti sempre più imprese per essere competitive sul mercato, o semplicemente per cercare di sopravvivere, abbattono i prezzi incentivando così meccanismi distorti di concorrenza ed inasprendo il proprio stato di già profonda sofferenza. Tale comportamento, tuttavia, si riverbera negativamente tanto sulle imprese quanto, evidentemente, sui lavoratori. Fondamentale, quindi, dedicare grande attenzione all’incentivazione di una competizione “sana” tra le imprese, che si realizzi nel pieno rispetto delle regole, della legalità e della sicurezza.
Il contesto, cosi come brevemente descritto, impone l’adozione di strategie condivise che consentano di arginare le conseguenze della crisi e dello stallo che sta vivendo il settore da ormai troppi anni. In questa fase particolarmente critica imprenditori, lavoratori, parti sociali, istituzioni ed enti pubblici devono contribuire tutti al sostegno del settore e si rende particolarmente urgente il ripensamento di strategie di settore e sindacali anche attraverso lo strumento contrattuale.
Le Parti firmatarie ritengono pertanto che il rinnovo del presente contratto collettivo regionale di lavoro rappresenti un fondamentale momento di confronto sulle problematiche del comparto edile e sull'elaborazione dì azioni comuni per il rilancio del settore in direzione dell'auspicata ripresa. Il contratto collettivo regionale di lavoro, infatti, ù concordemente ritenuto lo strumento più idoneo per la ricerca di soluzioni efficaci nonché per la garanzia di unità del comparto, del coinvolgimento e della rappresentanza di tutti i soggetti interessati.
Il mondo delle costruzioni, che certamente rappresenta uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nella realtà produttiva del Friuli Venezia Giulia, richiede la messa in campo di una strategia di ripresa che miri alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia produttivo che residenziale, con sempre maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, coerentemente a quanto previsto a livello europeo. Altresì fondamentale e sempre attuale il tema della formazione professionale dei lavoratori, funzionale anche ad una maggiore efficienza aziendale.
Le Parti ritengono inoltre importante avviare una riflessione in merito alla fattibilità e alle modalità di attuazione della razionalizzazione degli Enti bilaterali territoriali, nella direzione di un percorso di accorpamenti e di sinergie. Ciò consentirebbe una razionalizzazione delle strutture, delle regole e delle prestazioni degli Enti stessi. A questi principi, del resto, si era già ispirato l'Accordo sul Sistema Unico delle Casse Edili del 24 ottobre 1997 stipulato dalle medesime Parti.
Le Parti ritengono che, nonostante tutto, la crisi debba rappresentare l'occasione per affrontare con risolutezza i cambiamenti imposti dalla situazione contingente, e lo strumento operativo debba essere il contratto collettivo regionale che le Parti si accingono a sottoscrivere.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCRL vale in tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008 e successivi accordi integrativi stipulati dalle medesime parti.

Art. 2 - Politiche del lavoro
Al fine dell’emersione del lavoro nero e irregolare, si ritiene essenziale continuare a garantire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici e privati previste dalla vigente legislazione regionale e nazionale, A tal proposito si auspica la massima collaborazione tra Parti Sociali, Casse Edili, Inps e Inail, e altresì la concertazione di idonee procedure per consentire l’accesso alle notifiche preliminari previste dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, onde permettere un controllo più efficace in merito alla regolarità del lavoro.
Si riafferma il ruolo della Pubblica Amministrazione nell'operatività del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), esigendo tempi più rapidi per il rilascio dello stesso, sollecitando un impegno comune dei soggetti coinvolti: Inps, Inail, Le Parti prendono atto delle normative in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti. SÌ garantisce il rispetto dell'obbligo di adozione di apposita tessera di riconoscimento con i contenuti e i requisiti indicati nella L. 136/2010. Tali tessere di riconoscimento saranno emesse dalle Casse Edili con l'indicazione di tutte le informazioni prescritte per legge.
Le Casse Edili forniranno periodicamente alle Parti Sociali, o comunque su loro richiesta, i dati statistici relativi all'andamento del comparto edile oltre a quelli più specificamente inerenti i1 comparto artigiano. Ciò si ritiene indispensabile sia per un'efficace azione di monitoraggio a livello territoriale sia per la definizione di indirizzi per un opportuno ruolo di governo del comparto.

Art. 3 - Bilateralità
Nel riconfermare quanto dì positivo ed operativo per la bilateralità edile è stato sottoscritto da Ance, Confartigianato, Cna e Feneal, Filca, Fillea il 24 ottobre 1997. le Parti sottoscrittrici del presente CCRL ribadiscono la validità del percorso avviato allora nella costituzione di un Sistema Unico di mutualità edile, che ha dato pari dignità e titolo alla partecipazione diretta dell’artigianato negli organi di gestione degli Enti Bilaterali (Casse Edili, CPT, Scuole) e altresì ha garantito la stretta osservanza e la rigorosa applicazione delle specifiche diverse norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro in edilizia.
In un momento in cui la crisi in edilizia ha raggiunto connotati di gravità senza precedenti e ha portato al progressivo depauperamento delle presenze dei lavoratori iscritti nelle Casse Edili di tutte quattro le Province, si rendono necessarie azioni comuni e coordinate da parte di tutti “gli attori” della bilateralità edile.
Si imporrà probabilmente a breve una razionalizzazione a livello regionale della bilateralità; ciò per traguardare la massima efficienza gestionale e il contenimento dei costi.
Nel processo di ottimizzazione della bilateralità edile nel Friuli Venezia Giulia, le Parti auspicano sia nell’analisi, sia nella progettualità, sia nella operatività, una stretta collaborazione a carattere regionale di tutte le “Parti” impegnate nella gestione degli Enti Bilaterali dell’edilizia.
Potrebbe essere utile, se non indispensabile, costituire un “Tavolo permanente informale” atto a condividere azioni di analisi, di razionalizzazione, di ottimizzazione del l'operatività della bilateralità edile: così negli organismi della sicurezza, della formazione e senza escludere strette collaborazioni tra Casse Edili provinciali.
Gli “Stati Generali delle Costruzioni del FVG” stanno positivamente operando per sostenere e rilanciare il settore: cosi a livello contrattuale e della bilateralità deve essere riprodotto lo spirito unitario per un sempre più efficiente confronto contrattuale e nel contempo una concreta valorizzazione di una nuova e rafforzata bilateralità.
Obiettivo: lotta al lavoro irregolare, minimi costi e più efficienza degli organismi della sicurezza, della formazione e dell'operatività bilaterale del comparto edile del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 - Fondo regionale per il comparto edile artigiano
Entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto verrà istituito il Fondo regionale per il comparto edile artigiano.
L'attività del Fondo ò finalizzata a rendere operativa una sede regionale permanente di monitoraggio delle azioni delle commissioni di conciliazione territoriali e all'elaborazione di progetti atti ad ottimizzare la qualità del lavoro e la produttività delle aziende del settore edile artigiano.
La gestione sarà affidata ad un Comitato regionale bilaterale con la presenza di Feneal, Filca, Fillea, in rappresentanza dei lavoratori, e Confartigianato e Cna in rappresentanza della parte datoriale.
Sul territorio provinciale verranno costituite le “Commissioni bilaterali di conciliazione” finalizzate ad esaminare, e possibilmente risolvere, le controversie individuali e/o collettive di lavoro,
L’attività del Fondo regionale, l’attività delle Commissioni provinciali di conciliazione e le iniziative progettuali di interesse per i lavoratori e le imprese del settore edile artigiano saranno finanziate dalle imprese che applicano il presente CCRL, con una quota di Euro 8 annuali per lavoratore dipendente, in forza nella mensilità di novembre dì ogni anno (ex quota Fondo Relazioni Sindacali Ebiart).
La raccolta delle quote verrà effettuata per il tramite delle Casse fidili provinciali, che comunicheranno periodicamente i dati contabili al Comitato regionale di gestione del Fondo.
Il Fondo regionale, che utilizzerà quale sede operativa gli uffici di Confartigianato Udine e quale segreteria Confartigianato Imprese FVG, si doterà di autonomo e specifico Regolamento.
Nota a verbale congiunta
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Panda Bilaterale regionale ha natura sperimentale e che, previa valutazione congiunta, le risorse destinate alle finalità enunciale nell'art. 4 potranno essere destinate ad altro scopo e che la contribuzione al fondo potrà essere modificata negli importi o soppressa.

Art. 5 - Iscrizione degli impiegati in Cassa Edile
Al fine di estendere le iniziative bilaterali in tema di formazione, sicurezza, assistenza e previdenza complementare, le Parti auspicano che a livello contrattuale nazionale sia puntualmente normata la possibilità per i lavoratori con qualifica impiegatizia di iscriversi alla Cassa Edile.
In assenza di un intervento contrattuale nazionale le Organizzazioni Datoriali manifestano la propria disponibilità ad avviare un confronto con le altre parti datoriali del Sistema Unico delle Casse Edili del Friuli Venezia Giulia per valutare in maniera congiunta l’eventuale adesione degli impiegati al sistema mutualistico della Cassa Edile.
L’eventuale adesione degli impiegati alla Cassa Edile dovrà comunque intendersi esclusivamente finalizzata all’erogazione delle prestazioni mutualistiche e sanitarie.

Art. 6 - Formazione di primo ingresso nel settore edile
Le Parti, reputando la formazione professionale tema prioritario per una migliore qualità ed una ottimizzazione della prestazione lavorativa, si impegnano a garantire la realizzazione di corsi di formazione per tutti i neo-assunti del comparto edile, oltre che nelle ipotesi di trasferimento o cambiamento di mansioni, ad esclusione dei lavoratori già impiegati nel settore delle costruzioni e di coloro che sono in possesso di qualifica professionale conseguita presso le Scuole Edili. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs, 81/2008 e successive modifiche, recepito dal CCNL 23 luglio 2008, il corso pre-assunzione avrà durata di 16 (sedici) ore.
Le Parti ribadiscono, inoltre, il recepimento e l’obbligatorietà degli Accordi Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione per la sicurezza dei lavoratori, le Parti datoriali si impegnano pertanto a garantire il mantenimento di rapporti di stretta collaborazione con le Scuole Edili, soggetti erogatori della formazione di cui al presente articolo.

Art. 7 - Sicurezza sul lavoro
In ragione dell’importanza centrale del tema della sicurezza, le Parti riconfermano il proprio impegno per la realizzazione di iniziative di formazione tese a sensibilizzare imprese e lavoratori e ad accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso iniziative degli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi Inail, sia attraverso le risorse messe a disposizione da Fondartigianato, in armonia con gli accordi attuali e futuri stipulati nell’ambito del suddetto fondo interprofessionale per la formazione continua in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali RLST
Le Parti, ritenendo valido il percorso previsto dall'art. 6 “Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali - RLST” del CCRL 25 giugno 2007 e preso atto dell’evoluzione normativa (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), intendono garantire il rispetto di quanto sottoscritto a livello territoriale;
- Provincia di Pordenone; accordo sottoscritto in data 21.9.2006;
- Provincia di Trieste: accordo sottoscritto in data 15.2.2010
- Provincia di Gorizia: accordo sottoscritto in data 7.6.2013;
- Provincia di Udine: accordo sottoscritto in data 30.1.2009,
Le Parti intendono omogeneizzare gli accordi sottoscritti a livello provinciale ed ottimizzare la funzionalità degli organismi, traguardando l'obiettivo della migliore sicurezza nei cantieri edili nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 9 - Lavoratori immigrati
In ragione della presenza di lavoratori immigrati nel settore delle costruzioni si ritiene di adottare scelte volte ad agevolare, con idonee politiche di indirizzo, la frequenza a corsi di scolarizzazione e formazione.
Su iniziativa bilaterale, nell'ambito delle attività e della eventuale disponibilità economica delle Scuole Edili, verranno realizzati fuori orario di lavoro a partecipazione non obbligatoria corsi di scolarizzazione e formazione.
Nell'ambito di detti corsi verrà altresì diffuso materiale informativo relativo alla legislazione e alla contrattualistica del comparto tradotto nelle principali “madri lingue”.
Fatte salve le esigenze produttive aziendali, i lavoratori immigrati potranno usufruire dell'utilizzo dei permessi retribuiti in continuità con le ferie per l'eventuale temporaneo rientro in patria.

Art. 14 - Mensa
Le Parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda.
La fornitura del pasto caldo verrà organizzata ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da enti pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere.
Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile, a scelta dell'azienda, avvalersi di trattorie convenzionate site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in monoporzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi.
Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale.
Resta inteso che il pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la stessa si realizza anche dopo la pausa meridiana.
Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o del servizio mensa comunque messo a disposizione dall'azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore.
[…]
Nell'impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista una indennità giornaliera sostitutiva di mensa […]

Art. 16 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai comandati a prestare la propria opera nelle condizioni di disagio sotto indicate è riconosciuta, per le ore lavorate in tali condizioni, una speciale indennità personale da calcolarsi sui seguenti elementi di retribuzione:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento Variabile Retribuzione.
a) Lavori eseguiti ad oltre 1.200 m s.l.m.: 8%;
Tale indennità non è dovuta agli operai che risiedono in località situate a quote superiori a 1.000 m s.l.m.;
b) Lavori eseguiti in sospensione su roccia: 16%;
e) Lavori di bitumatura stradale: 8%;
d) Caldanisti e pavimentisti (attività costante e continuativa): 8%.
Gli importi di cui al presente articolo non vanno computali ai fini dell'accantonamento presso la Cassa edile.
Le Parti concordano altresì di istituire un'indennità di reperibilità ai singoli lavoratori a disposizione dell’azienda al di fuori dell’orario normalmente praticato dall'impresa per sopperire ad esigenze non prevedibili e al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora ciò sia espressamente previsto nei contratti di appalto.
Al lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno un'indennità giornaliera […]
La puntuale disciplina della reperibilità è demandata ad apposito regolamento (All. A).