Tipologia: CCPL
Data firma: 12 settembre 2013
Validità: 01.09.2013 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trieste
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Stipula di contratto
Premessa
Parte prima Relazioni sindacali
Art. 1 Tempi e procedure del confronto fra le parti a livello provinciale
Art. 2 Osservatorio delle costruzioni
Art. 3 Sistema informativo Enti Bilaterali
Art. 4 Procedure relative alle nomine degli organi degli Enti Bilaterali
Art. 5 Diritti di informazione - Organizzazione del lavoro
Art. 6 Modalità di applicazione normativa sui diritti sindacali
Art. 7 Tentativo di conciliazione in sede sindacale
Parte seconda Normativa
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Ambiente di lavoro
Art. 10 Pasto caldo - Servizio sostitutivo di mensa
Art. 11 Lavoro a cottimo
Art. 12 Indumenti di lavoro
Art. 13 Ferie e permessi
Art. 14 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia modalità di attuazione
Art. 15 Trattamento in caso di malattia e periodo di carenza
Art. 16 Trattamento economico dell'infortunio o malattia professionale e periodo di carenza
Parte terza Trattamento economico
Art. 17 Indennità lavori speciali e disagiati
Art. 18 Indennità di trasferta
Art. 19 Indennità autisti
Art. 20 Indennità di trasporto
Art. 21 Quote sindacali (deleghe)
Art. 22 Indennità territoriale di settore
Art. 23 Premio di produzione
Art. 24 EVR - Elemento Variabile della retribuzione
Art. 25 Contributi da versare alla Cassa Edile
• Cigo apprendisti
Art. 26 Riduzione contributiva per le imprese regolari
Art. 27 Prestazioni contrattuali locali
Art. 28 Modalità erogazioni salariali
Art. 29 Validità e durata
Allegati 1-3
Verbale di Accordo RLST
Accordo di intesa economica e costituzione del “Fondo imprese regolari”
Accordo di intesa economica e costituzione del “Fondo lavoratori”
Accordo di intesa per modalità di pagamento lavoratori iscritti presso la Cassa Edile Trieste
Accordo di intesa per la convenzione tra Cassa Edile Trieste ed i Caf delle OO.SS. provinciali
Verbale di accordo

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini operanti nella provincia di Trieste, Integrativo al CCNL 19 aprile 2010, Trieste,12 settembre 2013

Stipula di contratto
Il giorno 12 settembre 2013 in Trieste, tra Ance Trieste [...] e il Sindacato provinciale Feneal Uil di Trieste […], il Sindacato provinciale Filca Cisl di Trieste […], il Sindacato provinciale Fillea Cgil di Trieste […], visti il CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese industriali edili e affini, il Contratto integrativo provinciale 11 aprile 2008, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edile, integrativo del CCNL per l'industria edile 19 aprile 2010, a valere nella provincia di Trieste per le imprese industriali edili e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Le Parti sottoscritte ribadiscono e concordano sul fatto che l'edilizia sia uno dei comparti con maggior effetto moltiplicatore degli investimenti e dell'occupazione e fra quelli maggiormente in grado di trainare lo sviluppo intervenendo sui fondamentali fattori di attivazione della crescita e del rilancio economico.
Ritengono che la gravità della situazione in cui versano le imprese di costruzione ed i lavoratori edili della provincia di Trieste imponga l'adozione di scelte ed interventi straordinari delle Parti sociali al fine di contenere gli effetti della crisi in un'ottica di salvaguardia del Sistema locale delle costruzioni ed in una prospettiva di mantenimento, riqualificazione e se possibile di rafforzamento delle professionalità delle imprese e dei lavoratori, al fine di arginare la dispersione del considerevole patrimonio di capacità, risorse, capitale umano e tecnico che il territorio è in grado di esprimere;
In considerazione della congiuntura economica degli ultimi anni e delle modifiche strutturali che questa ha determinato e sta determinando nel comparto, nelle more delle determinazioni che verranno assunte in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010, preso atto della centralità e delle competenze proprie della Bilateralità di settore, le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad avviare una comune ed attenta riflessione mirata all' ottimizzazione ed alla razionalizzazione dei servizi e dell'attività degli Organismi bilaterali in relazione alle mutate esigenze della categoria, nell'obiettivo di poter fornire le più adeguate risposte alle istanze delle imprese e dei lavoratori.

Parte prima Relazioni sindacali
Art. 1 Tempi e procedure del confronto fra le parti a livello provinciale

Nel riconfermare l'impianto relazionale previsto dall'art. 38 del CCNL 19 aprile 2010 si conviene che, fra le Parti firmatarie del presente contratto si svolga, in via ordinaria, un incontro all'anno indicativamente nel mese di giugno.
L'incontro sarà utilizzato per effettuare una valutazione congiunta e complessiva dell'andamento del settore nonché per compiere una verifica sull'attuazione da parte degli Enti bilaterali delle decisioni assunte dalle Parti stesse nel Contratto Provinciale e/o in altre Intese.
I temi oggetto del confronto riguarderanno in particolare:
1. il mercato del lavoro;
2. la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
3. la formazione;
4. la sicurezza e salute dei lavoratori;
5. l'esame dell'attività degli Enti Bilaterali e l'analisi dei bilanci degli Enti stessi.
6. l'esame dell'andamento dei parametri dell'EVR.
Gli organi ed i direttori dei settori degli Enti saranno incaricati di predisporre apposite relazioni e documentazione sulle materie di rispettiva competenza che verranno formalizzate alle Parti almeno 15 giorni prima dell'incontro. Si concorda che Ance Trieste invierà apposita comunicazione agli Enti citati sullo svolgimento dell'incontro. A discrezione delle Parti, i  direttori degli Enti interessati potranno essere invitati a relazionare sui dati forniti alle Parti medesime.
Su richiesta motivata di una delle Parti potranno svolgersi ulteriori incontri. Si conviene che alla richiesta di incontro venga data risposta entro 7 giorni.

Art. 2 Osservatorio delle costruzioni
Viene istituito, presso la Cassa Edile di Trieste, l’"Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" che fornirà alle Parti sociali tutte le informazioni utili richieste per il confronto sociale e alla definizione di una politica industriale.
La Cassa Edile invierà tramite posta elettronica certificata entro il mese di maggio alle Parti sociali firmatarie del presente Contratto report riguardanti:
- le Imprese iscritte suddivise per caratteristiche strutturali; le Imprese edili iscritte alla CCIAA;
- il numero e la dimensione dei cantieri attivi e loro caratteristiche;
- il numero e la qualità del personale impiegato complessivamente;
- l’emissione, il monitoraggio delle procedure e dei termini di rilascio del Durc e l'analisi delle situazioni di non congruità;
- il numero e la dimensione dei subappalti in essere nel periodo monitorato con l'evidenza del numero e la qualità del personale impiegato;
- il numero, la dimensione e la tipologia degli appalti pubblici in essere nel periodo considerato.
Si impegna pertanto la Cassa Edile a definire con l'Edilmaster Scuola Edile e il CPT tutte le più utili sinergie per realizzare non solo con efficienza e razionalità l'Osservatorio suddetto ma anche per ricercare e definire le necessarie economie di scala.

Art. 3 Sistema informativo Enti Bilaterali
Fermi restando gli obblighi previsti dal CCNL, a fronte dei molteplici compiti assegnati dagli Accordi agli Enti bilaterali e delle dinamiche riscontrate, si ritiene utile definire le seguenti coordinate per garantire un efficace e razionale flusso delle informazioni fra gli stessi e le Parti sociali.
A) Gli Enti sono tenuti ad inviare preventivamente alle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale le circolari predisposte per imprese e lavoratori e ne cureranno la pubblicazione sul proprio sito.
B) In caso di difficoltà interpretative su disposti contrattuali e/o regolamentari le Direzioni della Cassa Edile e degli altri Enti formalizzano appositi quesiti alle Organizzazioni territoriali firmatarie dei Contratti.
C) La Cassa Edile e gli altri Enti bilaterali forniscono, attraverso i propri rappresentanti, alle Associazioni costitutive, tutte le informazioni sulle proprie attività che consentono alle stesse di esercitare le prerogative derivanti dagli Accordi contrattuali.
E) Si impegna il Direttore della Cassa Edile - in occasione della predisposizione dei Bilanci Consuntivi - a definire apposito allegato in cui evidenzi gli adempimenti assegnati agli Enti e lo stato della loro realizzazione.
Nota a verbale
Resta inteso che le comunicazioni di cui al punto A) dovranno venir vistate, prima del loro invio, dai rispettivi comitati di Presidenza.

Art. 5 Diritti di informazione - Organizzazione del lavoro
Viste le norme vigenti che regolano l'appalto e il subappalto e fermo restando l'impegno per l'applicazione integrale degli articoli 13 e 14 del CCNL del 19 aprile 2010, è fatto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 14 del vigente CCNL, oltre che alla Cassa Edile, ai delegati di cantiere e/o alla Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil provinciale, e/o affiggendo copia all'albo sindacale così come da fac simile allegato al presente CCPL.
Detta comunicazione, che conterrà l'esatta e completa denominazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nonché l'indicazione delle opere oggetto dell'appalto o del subappalto, sarà effettuata con almeno sette giorni di preavviso rispetto all'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio dei medesimi.
Laddove non diversamente previsto ed autonomamente attuato, l'impresa appaltante assicurerà anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locale spogliatoio, refettorio, mensa...) a servizio dei propri dipendenti.
Nell'ambito dei diritti sindacali stabiliti dal CCNL 19 aprile 2010 e dai contratti integrativi territoriali, i lavoratori edili delle imprese appaltatrici e subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente Accordo.
Con riferimento alle disposizioni degli art. 13 e 14 del CCNL 19 aprile 2010, le Parti firmatarie del presente Accordo danno mandato alla Cassa Edile di adottare le necessarie determinazioni per consentire alle Parti stesse l'accesso alle comunicazioni delle imprese in materia di appalto e/o subappalto.
A tal fine la Cassa Edile provvederà a trasmettere tramite posta elettronica certificata alle Parti firmatarie del presente Contratto con periodicità almeno mensile l'elenco delle denunce di nuovo lavoro pervenute nel mese precedente.

Art. 6 Modalità di applicazione normativa sui diritti sindacali
In riferimento al disposto della Legge 300/70 nonché del CCNL 19 aprile 2010, artt. 103 - 104 - 105 - 106 e 107 si conviene quanto segue:
a) A tutte le Imprese è fatto obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali un Albo per le comunicazioni sindacali preferibilmente nel refettorio e/o spogliatoio. Nelle sedi fisse delle Imprese più grandi (magazzini/uffici) verrà concordato la collocazione - tra la Direzione e le organizzazioni sindacali provinciali.
b) Nelle Imprese o cantieri con più di 50 dipendenti le RSU o RSA hanno diritto di usufruire, ove ne facciamo richiesta, di un locale idoneo per l'espletamento dei loro compiti.
c) In tutte le unità produttive (Imprese o singoli cantieri) i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione dei problemi sindacali durante l'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue retribuite, nonché fuori dell'orario di lavoro.
Viste le caratteristiche del settore potranno svolgersi su indicazione delle RSU o delle organizzazioni sindacali provinciali:
■ assemblee di cantiere a cui potranno partecipare tutti i lavoratori sia delle Imprese operatrici che subappaltatrici ivi operanti.
■ assemblee territoriali, a cui potranno partecipare lavoratori di più Imprese, in tal caso le organizzazioni sindacali provinciali invieranno la comunicazione di indizione dell'assemblea all'Associazione datoriale e alle Direzioni delle singole Imprese.
d) Fermo restando la disciplina prevista dall'alt. 23, Legge 300/70 nonché dall'art. 105 del CCNL 19 aprile 2010 si conviene che ai lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali venga confermato, per l'operato di tale rappresentanza, il cumulo su base trimestrale dei permessi sindacali singolarmente spettanti.

Art. 7 Tentativo di conciliazione in sede sindacale
Qualora insorga controversia individuale sull'applicazione delle disposizioni del CCNL o del CCPL le Parti stipulanti si impegnano a privilegiare ed a far promuovere dalle imprese e dai lavoratori il ricorso all'esperimento di un tentativo di conciliazione presso la sede di Ance Trieste.
Gli aspetti tecnici ed organizzativi per l'attuazione di detta previsione sono definiti nel Protocollo sub allegato n 2.

Parte seconda Normativa
Art. 8 Orario di lavoro

L'orario normale è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni per settimana dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto in materia di riposi annui dall'art. 5. lett. B) del CCNL 19 aprile 2010 attraverso la fruizione di permessi individuali retribuiti.
[…]
Nota a verbale
Le Parti concordano nel rilevare che l’uso improprio dei contratti part-time possa essere un elemento utilizzato per una scorretta concorrenza a danno sia delle imprese virtuose sia dei lavoratori e ribadiscono che l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale, nei limiti di legge e di contratto.

Art. 9 Ambiente di lavoro
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, è obbligo delle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;
b) un locale distinto ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;
c) servizi igienici - sanitari con acqua corrente fredda e calda;
d) eventuali attrezzature necessarie al servizio mensa e/o pasto caldo;
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio lavorativo del cantiere e comunque non oltre 15 giorni, purché il cantiere abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla sua durata.
Si riconferma la disponibilità delle Parti ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 10 Pasto caldo - Servizio sostitutivo di mensa
Nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro nel settore edile nella provincia di Trieste equiparandole - per quanto possibile - agli altri comparti industriali, si riconosce la necessità di garantire e privilegiare il diritto alla fruizione del pasto caldo in cantiere.
Le imprese sono pertanto tenute, a partire dal 01/06/08, a fornire a tutti gli operai ed impiegati tecnici di cantiere, tramite il convenzionamento con apposita società di ristoro collettivo, un pasto caldo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane ovvero di altra composizione ma di analogo apporto calorico.
Qualora condizioni oggettive, anche riferite alla collocazione logistica del cantiere, non consentano di attivare il servizio del pasto caldo veicolato presso il cantiere, le imprese saranno tenute ad assicurare il servizio del pasto caldo presso pubblici esercizi o mense aziendali convenzionate.
[…]
A decorrere dal 01/09/2013 nell'impossibilità di attuare il servizio secondo le modalità sopra indicate verrà corrisposta, a scelta del datore di lavoro, un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a 6,00 euro lordi ovvero in alternativa un buono pasto dal valore facciale di 6,00 euro, utilizzabile nel territorio della provincia di Trieste.
Le Parti si riservano di aggiornare l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa adeguandolo ad eventuali futuri incrementi del limite di esenzione contributiva e fiscale.
Le prestazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte nel caso di presenza giornaliera di almeno quattro ore.
Restano salve le diverse situazioni di miglior favore eventualmente in atto all'entrata in vigore del presente Contratto.
Nota a verbale
Ance Trieste si impegna a stipulare apposita convenzione, di cui fornirà copia alle OO.SS., a favore delle imprese associate per l'affidamento della miglior gestione del servizio "pasto caldo veicolato" di cui trattasi.

Art. 11 Lavoro a cottimo
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 19 aprile 2010, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizione della squadra e sarà affissa all'albo di cantiere.
Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature.
[…]
Nota a verbale
Con specifico riguardo a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo le parti si impegnano a che non si verifichino situazioni discriminatorie nell'ambito del cantiere.

Art. 12 Indumenti di lavoro
La Cassa Edile di Trieste è tenuta a fornire agli operai iscritti: un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito di lavoro con periodicità annuale; un giubbotto invernale con periodicità triennale.
Nel caso di operai addetti ai lavori di impermeabilizzazione con l'uso di materiali bituminosi, operai addetti ai lavori di pavimentazione stradale, operai addetti all'impianto di betonaggio (tipo ORU) dell'impresa, il ricambio della tuta o abito di lavoro e delle calzature avrà cadenza semestrale.
Il personale riceverà la fornitura degli indumenti di lavoro entro il 31 marzo, sulla base dei moduli d'ordine che l'impresa inoltrerà alla Cassa edile entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero entro il mese successivo all'acquisizione dei lavori ed all'iscrizione alla Cassa medesima.
Qualora nel corso dell'anno gli indumenti e le scarpe di lavoro si rendano inutilizzabili per usura anticipata, o per strappi accidentali, la loro sostituzione verrà fatta immediatamente dalla Cassa Edile, previa restituzione del vestiario e/o scarpe inutilizzabili che verranno successivamente distrutti.
Il personale ha l'obbligo di indossare le forniture della Cassa Edile e di usare i dispositivi di protezione individuale comunque consegnati dall'impresa.
Le Imprese che decidono di NON avvalersi delle forniture di vestiario da parte della Cassa Edile ma vi provvedano autonomamente, applicheranno in ogni caso sul vestiario il Logo della Cassa edile, appositamente fornito a richiesta.
Le imprese che necessitino di vestiario e scarpe con requisiti tecnici particolari in sostituzione della fornitura regolare potranno rifornirsi dalle ditte fornitrici della Cassa Edile stornando il valore della fornitura regolare, fermo restando quanto sopra previsto in merito al Logo della Cassa Edile
La consegna degli indumenti di lavoro e delle scarpe antinfortunistiche verrà effettuata presso la Sede dell'Impresa oppure, nel caso in cui la stessa abbia sede legale e/o amministrativa al di fuori della provincia, presso il cantiere.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio al vigente "Regolamento vestiario" della Cassa edile. Le modifiche al Regolamento medesimo dovranno essere approvate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile, previa consultazione delle Parti sociali firmatarie del presente contratto.
L'impresa rimane in ogni caso libera di fornire direttamente al proprio personale gli abiti e le scarpe antinfortunistiche fermo restando la fornitura minima prevista dal presente articolo.

Parte terza Trattamento economico
Art. 17 Indennità lavori speciali e disagiati

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 19 aprile 2010 e ferme restando le modalità di computo e di cumulabilità ivi previste, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio sotto elencate vengono riconosciute, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A Lavori vari
2 Lavori eseguiti con martelli demolitori pneumatici non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 10%
13 Lavori di puntellatura e di demolizione di strutture pericolanti o comunque eseguiti in stabili insicuri 16%
23 Lavori su zattere volanti o di montaggio e smontaggio di impalcature tubolari, zattere su colonne mobili 20%
24 Lavori per la costruzioni di impalcature a castello 11%
25 Lavori di sgombero di neve e ghiaccio nelle vie cittadine 6%
26 Lavori in forni 11%
27 Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione anche su impianti di produzione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura e alla spruzzatura 10%
28 Lavori riconducibili a tecniche alpinistiche, eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili 15%
Gruppo B lavori in galleria
29 Per il personale addetto al fronte di perforazione, ecc. ecc. 55%
30 Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, ecc. ecc. 31%
31 Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione, ecc. ecc. 22%
Gruppo C lavori in cassone ad aria compressa
32 Indennità sotto acqua (palombari e cassonisti) 150%
Gruppo D lavori marittimi
(per il personale regolato dal presente contratto, imbarcato su natanti che escono dal porto)
33 Indennità rischio mine 10%
34 Indennità per i lavori fuori porto 15%
35 Indennità per trasferimento natanti 20%
Nota a verbale
Le OO.SS. avendo constatato una difficile applicazione della normativa su richiamata auspicano un impegno comune a promuoverne il rispetto. Le OO.SS. promuoveranno Iniziative di strumentazione dei lavoratori al fine del pieno riconoscimento di quanto pattuito.

Art. 19 Indennità autisti
Premesso che i veicoli messi a disposizione dalle Imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge ed idonei alla circolazione secondo le previsioni del Codice della Strada, in caso di incidente occorso nell'ambito dell'espletamento dell'attività lavorativa dal quale derivi un provvedimento di sospensione della patente, all'operaio assunto con mansioni di autista è comunque garantito il posto di lavoro in mansioni di carattere edile o comunque d'interesse dell'impresa, per la durata corrispondente alla sospensione stessa.
Le contravvenzioni, eventualmente comminate all'operaio assunto con mansioni di autista ovvero al dipendente temporaneamente comandato alla guida di un veicolo aziendale, per non idoneità del mezzo, segnalata dallo stesso dipendente, saranno a carico dell'Impresa.
Per contro le contravvenzioni comminate per la violazione delle norme sulla circolazione stradale rimarranno direttamente a carico del trasgressore.
Saranno del pari imputati ai soggetti sopraindicati i danni causati ai mezzi per cattiva conduzione degli stessi.
[…]

Art. 25 Contributi da versare alla Cassa Edile
In ottemperanza alle disposizioni contrattuali e di legge le imprese a decorrere dal 1° agosto 2013 devono corrispondere alla Cassa Edile di Trieste le aliquote contributive che si riepilogano qui di seguito:
[…]
3) Fondo RLST
0,20% per le imprese sprovviste di RLS interno
0,10% per le imprese provviste di RLS interno
4) Lavori usuranti e pesanti 0,10%
5) Edilmaster Scuola Edile 0,35%
6) Comitato Paritetico Territoriale 0,30%

Art. 26 Riduzione contributiva per le imprese regolari
Considerata l'attuale e perdurante congiuntura economica fortemente negativa per le imprese del locale comparto delle costruzioni, riconosciuta la necessità di perseguire il contrasto del lavoro sommerso o irregolare, le Parti sociali convengono sull'opportunità di adottare nel contempo misure di premialità a favore delle imprese virtuose sotto il profilo della correttezza, regolarità e tempestività negli adempimenti contributivi alla locale Cassa Edile anche in applicazione delle disposizioni regolamentari in vigore, nella formazione e nell'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione.
In via sperimentale per la durata di un anno a decorrere dal 1° agosto 2013 fino al 31 luglio 2014, si conviene di istituire un riconoscimento premiale consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva APE a favore delle singole imprese in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) Iscrizione alla Cassa edile di Trieste da almeno 36 mesi, in annualità Cassa Edile (ottobre- settembre);
2) Regolarità nella tempistica dei versamenti, come da Regolamento della Cassa edile;
3) Regolarità temporale nella presentazione del MUT (Modulo Unico Telematico);
4) Avere fatto regolarmente svolgere i corsi preassuntivi delle 16 ore ai lavoratori al primo ingresso nel settore e provveduto all'erogazione della formazione degli apprendisti e degli RLS;
5) Avere espressamente richiesto ovvero avere acconsentito all'accesso nei propri cantieri dei tecnici del CPT con verbali finali riportanti esito positivo;
6) Regolarità nei versamenti al Fondo RIST ovvero segnalazione al CPT del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, completa della documentazione prevista;
7) Avere regolarmente denunciato alla Cassa edile un numero di ore di lavoro come previste da contratto, dalla normativa vigente e dalle circolari CNCE;
8) Durc della Cassa edile di Trieste regolare.
Le Parti firmatarie danno mandato alla Cassa Edile di definire le modalità attuative con apposito Regolamento interno da sottoporre all'approvazione delle Parti stesse. La Cassa edile analizzerà i presupposti per l'applicazione della riduzione contributiva con riferimento ai semestri aprile 2012- marzo 2013 e fatti salvi casi particolari che potranno essere oggetto di analisi da parte dell'Ufficio di Presidenza Cassa Edile comunicherà alle imprese in possesso dei medesimi la riduzione contributiva consistente nell’abbattimento di 4 punti percentuali sulla contribuzione APE, con applicazione a decorrere dal 1° agosto 2013, nei limiti della capienza economica prevista, fatta salva la regolarità dei versamenti correnti.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 aprile 2014 per valutare l'eventuale mantenimento della riduzione contributiva sperimentale per le Imprese regolari, verificata la compatibilità economica in relazione all'andamento della gestione complessiva della Cassa edile.

Art. 29 Validità e durata
Il presente Contratto integrativo del CCNL 19 aprile 2010 è valido ed efficace per tutto il territorio della provincia di Trieste dal 1° settembre 2013 fino al 31 dicembre 2013, fatte salve le diverse decorrenze stabilite in singoli articoli.
Il presente Contratto sostituisce gli Accordi precedentemente pattuiti ed espressamente citati e rimarrà comunque in vigore sino alla pattuizione del prossimo Contratto integrativo provinciale, salvo eventuali modificazioni derivanti da Intese stipulate in sede nazionale che le Parti firmatarie si impegnano a recepire tempestivamente.
Le Parti si impegnano ad avviare entro il 15 ottobre 2013 il percorso di attualizzazione dei Protocolli Mercato del lavoro e regolarità, Protocollo in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e sugli Enti Bilaterali in edilizia sottoscritti in data 11 aprile 2008, comunque nel rispetto delle determinazioni nazionali eventualmente sopraggiunte.