Tipologia: Accordo
Data firma: 11 ottobre 1995
Parti: Unione Petrolifera, Federchimica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Ulcer-Uil
Settori: Chimici, Petroliferi
Fonte: CGIL


Accordo Unione petrolifera, Federchimica

11 ottobre 1995
L’Unione Petrolifera, Federchimica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Ulcer-Uil confermando l’impegno comune in tema di salute, igiene, ambiente e sicurezza che ha da tempo consentito di predisporre strumenti contrattuali adeguati, tra i quali la Commissione Ambiente, anticipatori delle principali innovazione legislative in materia:
visto l’art. 57 del CCNL nonché la sostanziale corrispondenza della Commissione Ambiente ivi prevista con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626/94 e dell’accordo interconfederale 22.6.1995 e la necessità di armonizzare le normative in questione al fine di evitare duplicazioni di ruoli e incertezze applicative: hanno convenuto quanto segue.
All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive, i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 600 dipendenti;
- da 4 a 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive

Le parti convengono inoltre che per le sedi/palazzi/uffici il numero dei RLS è determinato secondo quanto previsto dall’art.198 del D.Lgs. 626/94.

I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e sono delegati ad esaminare nei rapporti con la direzione aziendale o dell’unità produttiva, le tematiche relativa all’ambiente, igiene e sicurezza;

- Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti si applicano le norme dell’Accordo Interconfederale 22.6.1995;

- La formazione del rappresentante della sicurezza, in base a quanto previsto dall’art.57 del CCNL 3/6/94, si svolgerà secondo le linee guida concordate tra le parti e allegate al CCNL; le parti si incontreranno entro il 1° trimestre del 1996 per la progettazione e la programmazione di specifici corsi di formazione congiunta.
Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza anche attraverso una anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli organismi paritetici istituiti dall’accordo interconfederale 22.6.95.

In sede di comitato paritetico nazionale, le parti esamineranno i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori per armonizzare gli impegni contrattuali con le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.

- Per l’esercizio delle proprie attribuzioni la Commissione Ambiente potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
40 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
120 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;
160 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti allo stesso titolo.

Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e da CCNL saranno assicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento delle attività della Commissione Ambiente.

Convengono inoltre, per la fase transitoria che:
- nei casi in cui sia costituita la RSU (ovvero sia ancora operante il CdF), i componenti della Commissione eventualmente già nominati, anche al di fuori della RSU, si considerano “designati” al ruolo di rappresentanti per la sicurezza, salvo diversa indicazione della RSU stessa. Tale designazione sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori, con effetto fino alla scadenza del mandato.
Successivamente i componenti della Commissione Ambiente dovranno essere eletti all’interno della RSU nei limiti numerici sopra indicati;
- ove sia costituita la RSU (ovvero sia ancora operante il CdF) ma non operi la Commissione Ambiente, la RSU sottoporrà alla validazione dell’assemblea dei lavoratori, secondo i numeri sopra indicati, i nominativi di propri componenti quali rappresentanti per la sicurezza;
- al termine della fase transitoria e comunque entro il 22.10.1995, la RSU comunicherà alla Direzione Aziendale i motivi dei rappresentanti per la sicurezza ratificati dall’Assemblea dei lavoratori;
- le Assemblee dei lavoratori per la ratifica o per la elezione dei rappresentanti per la sicurezza sono valide quando vi abbiano partecipato più della metà degli aventi diritto.

Chiarimenti a verbale
1) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno entro il 22 ottobre 1995 nei numeri di cui all’Accordo interconfederale 22.6.95.
2) Ove le rappresentanze sindacali non provvedano entro il termine del 22 ottobre 1995 a quanto sopra previsto, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.

Dichiarazioni a verbale
1) Le parti si danno atto della necessità di rispettare lo spirito e la lettera del D.Lgs. 626/94 e si impegnano a completare in tempi brevi, per quanto di loro competenza, i l processo di costituzione delle RSU e di contestuale elezione dei rappresentanti per la sicurezza e comunque a far si che gli stessi, anche nella fase transitoria, abbiano il gradimento del complesso dei lavoratori e pertanto la loro scelta sia frutto di iniziative da parte di tutte le rappresentanze sindacali presenti nell’impresa.
2) Alla luce dello spirito partecipativo che informa CCNL, con riferimento alla consultazione del rappresentante dei lavoratori nella valutazione del rischio prevista dal D.Lgs. 626/94, potranno essere individuate, in relazione alle diverse realtà, procedure aziendali adeguate (termini di preavviso, documentazione disponibile, azioni formative, ecc.) che facilitino l’effettività della consultazione stessa.