Tipologia: Regolamento RLS
Data firma: 11 dicembre 2000
Settori: Istruzione, Università Politecnica delle Marche
Fonte: univpm.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Individuazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 2 Funzioni della RLS
Art. 3 Tutela dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 4 Accesso ai luoghi di lavoro della RLS
Art. 5 Consultazione della RLS
Art. 6 Informazione e documentazione aziendale
Art. 7 Riunione periodiche
Art. 8 Partecipazione alla contrattazione decentrata
Art. 9 Strumenti per l'espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 10 Rimborso spese
Art. 11 Permessi orari retribuiti per il personale tecnico amministrativo componente della RLS
Art. 12 Norma transitoria
Dichiarazione a verbale dell'11.12.2000.

Regolamento sulle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Università di Ancona

Tenuto conto delle peculiarità dell'Università di Ancona, in cui si svolgono attività di ricerca, didattica, assistenza e servizio, per loro natura ed organizzazione del tutto diverse dalle abituali attività lavorative di produzione di beni e servizi;
considerato che l'Università è costituita da strutture eterogenee, ed in alcuni settori le attività sono del tutto autonome, in altri invece sono ampiamente interdipendenti;
ravvisata la necessità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione ed il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro per tutte le strutture dell'Ateneo;
viene emanato il seguente Regolamento sulle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università di Ancona:

Art. 1 Individuazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (nel testo del presente Regolamento denominata RLS)
Secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 6 lettera c) dal D.L.vo 626/94, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene individuato in sei, designati fra tutto il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo, nonché fra gli studenti, con le seguenti modalità:
n. 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dai lavoratori a suffragio universale, su liste specifiche separate dalle liste delle RSU;
n. 2 rappresentanti del personale docente e dei ricercatori designati dal Senato Accademico.
Partecipano pure alle riunioni della predetta rappresentanza n. 2 studenti designati dal Consiglio Studentesco.
Secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D.M.5.8.98 n. 363, non possono essere designati quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza coloro che rivestano le funzioni di datore di lavoro. Neppure possono essere designati coloro che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La RLS al suo interno individua un Coordinatore con funzioni di riferimento per l'Amministrazione: in ambito decisionale, in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal suddetto Coordinatore.
La RLS svolge le sue funzioni per un triennio ed è ridesignabile.
In caso di decadenza o dimissioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si procederà alla nomina del primo non eletto della lista separata.
L'Amministrazione, preso atto dei nominativi della RLS designati, ne dà notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente Regolamento, li comunica formalmente al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare, a tutti i lavoratori ed ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di rappresentante per la sicurezza, in quest'ultimo caso dettagliandone le attribuzioni loro assegnate dall'art. 19 del D.L.vo 626/94, con particolare riferimento al comma 4.

Art. 2 Funzioni della RLS
La RLS esercita funzioni di rappresentanza per tutti i lavoratori dell'Università di Ancona. Per questo rappresenta i lavoratori di fronte al Rettore, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete:
assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 3 del D.L.vo 626/94, tenuto conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
La RLS rappresenta inoltre i lavoratori di fronte ai datori di lavoro dell'Ateneo, come identificati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1458 del 18.11.1998.
Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L.vo 626/94, la RSL:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
è consultata in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.L.vo 626/94;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D.L.vo 626/94;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.L.vo 626/94;
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può presentare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 3 Tutela dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti della RSL non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalle normative vigenti per le rappresentanze sindacali.

Art. 4 Accesso ai luoghi di lavoro della RLS
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze didattiche e di ricerca e con le limitazioni previste dalla legge.
La RLS delega uno o più componenti che di volta in volta possono accedere ad un luogo di lavoro, segnalando preventivamente la visita al datore di lavoro, responsabile della struttura.

Art. 5 Consultazione della RLS
La consultazione della RLS da parte del datore di lavoro, prevista dal D.L.vo 626/94, deve avvenire in modo tale da garantire la tempestività.
Il datore di lavoro consulta la RLS nei casi previsti dalle disposizioni di legge.
L'esito di tale consultazione risulterà da apposito verbale firmato dalle parti.

Art. 6 Informazione e documentazione aziendale
La RLS ha diritto:
a ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D.L.vo. 626/94;
a consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 dello stesso decreto legislativo, custodito dall'Amministrazione;
a consultare il registro degli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 4, comma 5, lettera o) dello stesso decreto legislativo, custodito dall'Amministrazione.
I termini "informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro" devono intendersi relativi ai soli aspetti riguardanti l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro.
Il datore di lavoro, su istanza di uno o più delegati della RLS, fornisce le informazioni e la documentazione richiesta, e le mette a disposizione per la consultazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, e di qualsiasi altra disposizione di legge che a qualunque titolo preveda limitazioni relativamente alla comunicazione dei dati riservati.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che ricevono informazioni e consultano documenti, sono tenuti a farne uso strettamente connesso alle proprie funzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L.vo 626/94.
Alle specifiche richieste urgenti della RLS, effettuate in forma scritta, il datore di lavoro è tenuto a rispondere il più sollecitamente possibile, e comunque entro 60 giorni.

Art. 7 Riunione periodiche
In applicazione dell'art. 3 del D.M. 363/98, le riunioni periodiche, previste dal comma 1 dell'art. 11 del D.L.vo 626/94, sono convocate dal Rettore, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete assicurare l'effettuazione delle riunioni.
La convocazione delle riunioni avviene con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, mediante lettera contenente l'ordine del giorno.
La RLS può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione negli ambienti di lavoro: di tale riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal datore di lavoro e dalla RLS.

Art. 8 Partecipazione alla contrattazione decentrata
In sede di contrattazione decentrata, qualora si discuta di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale (criteri, standard e simili questioni generali), entrambe le parti hanno facoltà di integrare le rispettive delegazioni.

Art. 9 Strumenti per l'espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Ogni componente della RLS è autorizzato, per l'espletamento delle proprie funzioni, ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili nella struttura di appartenenza, nonché alla consultazione delle pubblicazioni presenti nelle biblioteche; è altresì autorizzato, per quanto riguarda il materiale di cancelleria e di consumo, a rifornirsi presso la Ripartizione Economato.

Art. 10 Rimborso spese
Per l'espletamento dei propri compiti, ai componenti della RSL viene corrisposta una somma a titolo di rimborso spese, che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 Permessi orari retribuiti per il personale tecnico amministrativo componente della RLS
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.L.vo 626/94 ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo della RLS competono complessivamente 600 ore annue.
Il monte ore a disposizione della RLS non viene utilizzato per l'espletamento degli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), g), i), l) del comma 1 dell'art. 19 del D.L.vo 626/94.
Il Coordinatore della RLS comunicherà di volta in volta alla Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo l'utilizzo dei permessi orari.

Art. 12 Norma transitoria
1) Fino all'insediamento della RLS secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente Regolamento:
vengono prorogati gli attuali rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
possono essere designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza coloro che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2) Per l'anno 2001, considerata la necessità di una conoscenza di base da parte della RLS, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.L.vo 626/94 ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo competono complessivamente 800 ore annue.
Il monte ore a disposizione della RLS non viene utilizzato per l'espletamento degli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), g), i), l) del comma 1 dell'art. 19 del D.L.vo 626/94.
L'utilizzo dei suddetti permessi orari è regolato dal precedente art. 11.

Dichiarazione a verbale dell'11.12.2000.
Come da verbale della riunione di contrattazione collettiva decentrata dell'11.12.2000, il Rag. M.A., la Sig.ra A.C., il Sig. T.T. e il Dott. F.U. si dichiarano contrari alla norma transitoria (art. 12) del Regolamento sulle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università degli Studi di Ancona, per quanto riguarda la possibilità che i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione possano essere designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.