ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO


L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, legalmente rappresentata dal Rettore, prof. Mario Panizza

E

l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL) con sede in Roma, Via IV Novembre 144 nella persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Prevenzione, Ing. Ester Rotoli

premesso che

- il d.lgs n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro successivo ha collocato l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- il d.lgs n. 81/2008 e smi. ha indicato quale area privilegiata d'intervento in termini di promozione, formazione, professionalizzazione specialistica in tema di salute e sicurezza, il mondo della scuola e dell'Università, in logiche di collegamenti stabili ed organici con il mondo del lavoro e delle imprese;
- il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs 81/2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’Ispesl e l’Ipsema , attribuendone le relative funzioni all’Inail, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per l’Inail, che pertanto intende proseguire nella strategia di promuovere iniziative di sviluppo della cultura della prevenzione;
- l’Inail è l’ente pubblico del sistema istituzione al quale il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie, in interazione e sinergia con gli altri attori istituzionali per la sicurezza e con le Parti Sociali;
- tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e l'INAIL è in atto da anni un programma di collaborazione finalizzato all'orientamento formativo e professionale, indirizzato all'acquisizione di nuove logiche in termini socio-economici e tecnologici e allo sviluppo della ricerca scientifica sulle problematiche emergenti in materia di salute e sicurezza;
- l'Università degli Studi Roma Tre, ai sensi del proprio Statuto, ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e della scienza attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni;
- l'Università degli Studi Roma Tre, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea specialistica e magistrale, nonché di titoli post laurea quali corsi di perfezionamento, specializzazione universitaria, master di primo e secondo livello;
- l'Università degli Studi Roma Tre, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa esterna alla struttura didattica competente, secondo quanto stabilito dalla L. 196/97, dal D.M. 509/99 e dal proprio Regolamento Didattico di Ateneo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse, sopra riportate, formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2

L'INAIL e l'Università degli Studi Roma Tre intendono realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, ed In continuità di azione dell'Accordo quadro del 20 novembre 2012, la più ampia collaborazione.

Art. 3

L'INAIL e l'Università degli Studi Roma Tre intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la predisposizione e l'attuazione di progetti di formazione universitaria e postuniversitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse dei contraenti - sostenute da iniziative informative e di orientamento attraverso i rispettivi mezzi ed i canali di comunicazione ritenuti più idonei alla più ampia diffusione, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti, finalizzati alla creazione di figure di alto livello professionale con competenze distintive di carattere tecnico, economico, sociale, gestionale, organizzativo e relazionale relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
b) sviluppo e realizzazione, anche in collaborazione con soggetti terzi, di studi e ricerche su problematiche di carattere tecnico, economico, gestionale e sociale relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al fenomeno infortunistico e tecnopatico, ai nuovi rischi legati alle evoluzioni e trasformazioni dell'organizzazione del lavoro, ai modelli di gestione e organizzazione della sicurezza aziendale, alle misure tecniche di prevezione e protezione;
c) realizzazione di iniziative a carattere formativo ed informativo (seminari, workshop, conferenze tematiche, etc.) in linea con i programmi in corso tra l'INAIL, il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione di interventi mirati alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione sul lavoro" e all'orientamento di studio e professionale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro;
d) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e programmi in comune;
e) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
f) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare o sviluppare sinergie con soggetti terzi dei settori imprenditoriali e produttivi volti a favorire il collegamento tra formazione e mondo del lavoro;
g) svolgimento di stage, di tirocini di formazione e orientamento di studenti dell'Università degli Studi Roma Tre presso le strutture dell’INAIL;
h) borse di studio e/o premi di laurea finanziati dall'INAIL e rivolti a studenti dell'Università degli Studi Roma Tre per la realizzazione di tesi di laurea o studi e ricerche in materie di interesse dell'Istituto o la partecipazione ai percorsi formativi realizzati nell'ambito del presente Accordo quadro;
i) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse

Art. 4

Le modalità e i tempi della collaborazione tra l'Università degli Studi Roma Tre e l'INAIL verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici atti convenzionali con i singoli Dipartimenti contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati, declinati al precedente art. 3 e/o altri che verranno successivamente individuati dalle Parti e riconosciuti di interesse istituzionale, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento, nell'ambito delle rispettive disponibilità economiche ed in conformità della rispettiva normativa regolamentare.

Art. 5

Il presente Accordo quadro ha validità tre anni, con decorrenza dalla data della sua stipula.

Art. 6

le Parti assicurano il coordinamento ed il monitoraggio del programma di collaborazione in attuazione del presente Accordo Quadro per stati di avanzamento delle iniziative.

Art. 7

Per eventuali controversie in ordine al presente accordo è competente il Foro di Roma in via esclusiva.

Roma, 18 gennaio 2016


Fonte: inail.it