Regione Lombardia
DIREZIONE GENERALE SALUTE
Nota, 20 luglio 2015, prot. n. H1.2015.0021839
Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da rischio radiologico in ambito sanitario

Con riferimento a quanto in oggetto, nell'ambito dei lavori di revisione del protocollo di intervento operativo in tema di emergenze di natura radiologica e dell'avvenuto aggiornamento dell'archivio delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività di cui al d.lgs. 52/07, tenuto conto dell'esigenza di garantire un'adeguata protezione dei lavoratori esposti a tale rischio radiologico, con il documento che si allega si intende fornire alle strutture sanitarie ed ospedaliere una guida operativa, completa di specifiche di riferimento, per la scelta dei dispositivi di protezione individuale in ambito sanitario, e segnatamente per le seguenti tipologie di esposizione:
- protezione dalle radiazioni ionizzanti (raggi x) generate dall'utilizzo di macchine radiogene;
- impiego di sostanze radioattive in forma non sigillata;
- situazioni di emergenza radiologica che comportino rischio di contaminazione interna.
Il documento si configura, tenuto conto della complessità della specifica materia, quale strumento di supporto che, peraltro, nei contenuti aggiorna il paragrafo “indicazioni per la scelta dei DPI per gli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico” di cui al capitolo 7 del d.d.g. 23058 del 21 dicembre 2004.
Si rammenta che la fornitura dei dispositivi di protezione individuale si traduce in efficace misura di tutela quando attuata contestualmente all'adozione di misure tecnico-organizzative che abbiano preso in esame l'intero processo clinico (diagnostico-terapeutico), oltre che di momenti informativi, formativi e di addestramento.
Ove possibile è altresì opportuno che le strutture ospedaliere operino di concerto al fine sia di ottimizzare le risorse, in un'ottica che miri ad un'economia di scala, ma anche perché ciò permetterà di garantire una dotazione territorialmente omogenea delle strutture ed un'univoca risposta in caso di necessità.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
WALTER BERGAMASCHI

Documento DPI Rischio Radiologico


Premessa

Nella tabella che segue sono riportati i dispositivi di protezione individuale (DPI) atti a proteggere gli operatori dalle radiazioni ionizzanti nelle situazioni tipiche riscontrabili in ambito sanitario.
La tabella intende in particolare costituire una guida alla scelta dei DPI più adeguati per proteggere gli operatori considerando le possibili modalità di esposizione al rischio specifico, laddove questo non potesse essere eliminato o ridotto, anche mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva.
Resta inteso che la mera messa disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia se non accompagnata da:
- una preliminare valutazione del processo lavorativo che, nel caso specifico riguarda l’ambito clinico, diagnostico e terapeutico ovvero anche situazioni anormali od emergenziali prevedibili in ambito sanitario;
- l’individuazione delle misure precauzionali necessarie (tenuto conto delle modalità di esposizione in relazione alle attività) che veda la sinergica definizione tra tutti i soggetti coinvolti alla valutazione del rischio specifico;
- l’individuazione dei soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti, ivi compresi quelli di servizi esternalizzati e subfornitori;
- la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento previsti per il corretto utilizzo dei dispositivi;
- il riesame di sistema, a conferma dell’appropriata attuazione delle misure previste (anche mediante istruzioni operative), ovvero la loro revisione, ove fosse ritenuto opportuno o necessario.
Si sottolinea che solo una sinergica connessione tra le funzioni organizzative coinvolte può permettere garanzia di risultato: per questo è importante che sin dall’avvio del processo di individuazione e scelta dei DPI vi sia la sinergica collaborazione delle funzioni previste normativamente: Datore di Lavoro, Esperto Qualificato, Servizio Prevenzione Protezione, Medico Autorizzato, Medico Competente ed il contributo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Si precisa altresì che, nella fase di valutazione ed individuazione di tali specifici DPI, assumono particolare rilevanza, oltre all’efficacia della protezione stabilita dalla rispondenza alle specifiche norme tecniche, il contesto operativo e la valutazione del rischio da parte dell’Esperto Qualificato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei rischi corsi dall'operatore.
Nella fase di acquisizione è altresì opportuno che le strutture sanitarie:
- prevedano, contestualmente alla fornitura, un’adeguata formazione/addestramento (anche tramite il supporto della ditta aggiudicataria);
- approfondiscano gli aspetti di carattere ergonomico anche in ragione delle differenze di genere ovvero delle specifiche peculiarità soggettive.

Allegato INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN AMBITO SANITARIO


Fonte: welfare.regione.lombardia.it