ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
nella persona del Presidente Prof. Massimo DE FELICE
e
ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
nella persona del Presidente Dr. Simone TOGNI

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) colloca l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e competenze;
- il d.l. 78/10, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- INAIL persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, privilegiando le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, Datoriali e Sindacali;
- ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento e nata nel luglio 2002 e vede riuniti circa 70 aziende che operano nel settore eolico e oltre 5.000 soggetti, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori, per un totale di circa 30.000 addetti;
- ANEV aderisce a UNI-CEI-AIEE ed è l'Associazione Italiana presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA, GWEC e EWEA.

CONSIDERATO CHE

sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;

RITENUTO CHE

in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo, le sinergie tra INAIL e ANEV costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori del comparto eolico

TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(Oggetto della collaborazione)

Al fine di incidere concretamente sui livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, la presente collaborazione è finalizzata a conseguire le iniziative di seguito indicate con tempi e modalità da definirsi nell'ambito del Comitato paritetico di Coordinamento, di cui all'art. 2 del presente Accordo quadro:
- elaborare Linee di Indirizzo per l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro finalizzate ad assicurare il miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori del settore eolico;
- effettuare studi ed approfondimenti sulla specificità dei rischi professionali nel parco eolico, così come i rischi derivanti dall'utilizzo di macchine eoliche, con l'obiettivo di definire piani operativi e realizzare azioni e prodotti informativi da diffondere anche con l'organizzazione di workshop e seminari tematici ai fini dell'individuazione di misure prevenzionali volte a prevenire e ridurre gli effetti dei rischi stessi.;
- sviluppare e sperimentare buone pratiche con riferimento alle attività lavorative del settore;
- realizzare con specifiche convenzioni eventuali percorsi formativi da erogare secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne dell'Inail.

ARTICOLO 2
(Comitato paritetico di Coordinamento)

Le attività oggetto dell'Accordo quadro di collaborazione sono svolte congiuntamente, entro il tempo di vigenza dell'Accordo stesso, attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di Coordinamento composto da tre rappresentanti di ciascuna delle Parti.
Il Comitato paritetico di Coordinamento, anche nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'Inail in materia di prevenzione, predispone i piani lavorativi semestrali e annuali delle attività oggetto dell'Accordo, nei quali delineare i programmi operativi ed organizzativi, le modalità che si intendono mettere in atto per la realizzazione delle iniziative da perseguire, le procedure di monitoraggio delle fasi di realizzazione delle specifiche attività nonché il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 3
(Impegni delle Parti)

INAIL e ANEV, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi del presente Accordo, in una logica di paritaria partecipazione, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.
Nello sviluppo delle attività congiunte, INAIL e ANEV reputano necessario favorire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore eolico, ed anche, l'eventuale partecipazione di aziende, Istituzioni pubbliche ed Associazioni simili le cui attività possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui all'Accordo in esame.
L'Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de quo e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione, e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambi le Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione. 

ARTICOLO 4
(Natura e durata dell'accordo)

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le parti contraenti.

ARTICOLO 5
(Controversie)

Per eventuali controversie in ordine al presente Accordo il Foro competente è quello di Roma.

Per
ANEV
Il Presidente
Dr. Simone TOGNI

 

Per
INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo DE FELICE


Fonte: inail.it