Tipologia: CCNL
Data firma: 13 novembre 2001
Validità: 01.10.2000 - 30.09.2004
Parti: Cna, Confartigianato e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Piastrelle 3° fuoco, Artigianato
Fonte: eber.org

Sommario:

Capitolo I Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Osservatori
Art. 4 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 5 - Prevenzione delle malattie professionali
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 8 - Pari opportunità
Art. 9 - Molestie sessuali
Art. 10 - Diritti individuali
Art. 11 - Lavoratori immigrati
Art. 12 - Reclami e controversie
Art. 13 - Rapporti in azienda
Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 14 - Diritto di assemblea
Art. 15 - RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali
Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 18 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 19 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 20 - Affissioni
Capitolo III Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 21 - Classificazione dei lavoratori
Art. 22 - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 23 - Assunzione
Art. 24 - Periodo di prova
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Riduzione orario lavoro
Art. 27 - Permessi retribuiti e non - Modalità di fruizione
Art. 28 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 29 - Ritardi di ingresso
Art. 30 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 31 - Flessibilità individuale - Banca ore
Art. 32 - Maggiorazioni
Art. 33 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 34 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Gratifica feriale
Art. 37 - Tredicesima mensilità
Art. 38 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 39 - Riposo settimanale
Art. 40 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 41 - Festività
Art. 42 - Ferie
Art. 43 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 44 - Assenze e recuperi
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Art. 46 - Licenziamento senza preavviso
Art. 47 - Congedo matrimoniale
Art. 48 - Trattamento in caso di maternità
Art. 49 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 50 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 51 - Aspettativa
Art. 52 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 53 - Determinazione della retribuzione
Art. 54 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 55 - Indennità in caso di morte
Art. 56 - Lavoro a tempo parziale
Art. 57 - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale
Art. 58 - Servizio militare - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 59 - Trasferte
Art. 60 - Abiti da lavoro
Art. 61 - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 62 - Trapasso - Cessione - Trasformazione - Cessazione e fallimento di azienda.
Art. 63 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Fondo territoriale relazioni sindacali
Art. 66 - Previdenza complementare
Capitolo IV Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 67 - Norme generali
Art. 68 - Periodo di prova
Art. 69 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 70 - Minimi tabellari
Art. 71 - Ferie
Art. 72 - Malattia
Art. 73 - Insegnamento complementare
Art. 74 - Attribuzione della qualifica
Art. 75 - Durata apprendistato
Art. 76 - Retribuzione apprendisti
Formazione esterna
Parte economica
Art. 77 - Nuovi minimi retributivi
Art. 78 - Una Tantum
Art. 79 - Quota contratto
Art. 80 - Distribuzione contratto
Allegato n. 1 Secondo livello di contrattazione

Contratto collettivo nazionale decorazione piastrelle in 3° fuoco

Modena, lì 13 novembre 2001, tra Cna […], Confartigianato […] e Filcea - Cgil […], Femca - Cisl [...], Uilcem - Uil […]

Capitolo I Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti da piccole e medie imprese industriali, non iscritte all’Albo delle imprese artigiane, che svolgono l’attività di decorazione piastrelle in 3° fuoco.

Art. 3 - Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di un osservatorio di settore uno strumento idoneo allo svolgimento del sistema di informazione.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza.
Compiti degli osservatori saranno l’acquisizione di informazioni e l’esame su:
1) le prospettive del settore nelle sue specificità produttive, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l’andamento degli investimenti, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
2) l’andamento globale dell’occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all’occupazione femminile, all’apprendistato e alle relative tematiche formative;
3) l’entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni, alle imprese artigiane del settore;
4) l’evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempi-menti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
5) l’attuazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati ecc, e per coordinare l’elaborazione ai diversi livelli del sistema;
6) migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l’occupazione;
7) progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
8) prospettive e problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
La periodicità dell’esame delle tematiche sopra elencate avrà di norma cadenza annuale.
Le parti ritengono utile l’istituzione di osservatori regionali di settore finalizzati all’analisi degli andamenti occupazionali e produttivi del comparto e al contempo al reperimento di dati che consentano l’individuazione di parametri per la contrattazione regionale. Gli osservatori di norma saranno istituiti presso gli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato.

Art. 4 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti preso atto del recente recepimento della normativa Europea con l’approvazione del Decreto Legislativo 626/94 si impegnano a regolamentare l’attività del rappresentante dei lavoratori previsto all’art. 18 della Legge relativamente a:
- Agibilità del rappresentante all’interno dell’azienda;
- Tempi a disposizione per l’informazione;
- Tempi a disposizione per la formazione.
Tale regolamentazione dovrà avvenire dopo che saranno note alle parti le disposizioni impartite dal Ministero relative alla piccola impresa e gli standard minimi per la formazione.
L’indirizzo per le parti dovrà essere orientato anche da eventuali accordi Interconfederali sottoscritti a livello nazionale.
Stante la peculiarità del settore e la sua concentrazione in aree delimitate e circoscritte le parti convengono sulla necessità di proporre la mutualizzazione di parte delle ore di agibilità aziendale del rappresentante alla sicurezza nelle aziende con oltre 15 dipendenti, attraverso la costituzione di un fondo preposto alla gestione di una struttura esterna per la prevenzione di tutto il settore.
Si conviene che nelle imprese con più di 50 dipendenti sia prevista l’elezione di un RLS così come previsto dal Decreto Legislativo 626/94 supplente. Ad entrambi i rappresentanti verrà consentito di utilizzare i permessi necessari alla formazione, nell’ammontare individuale previsto dall’accordo interconfederale. La titolarità della rappresentanza continua ad essere in capo esclusivamente all’RLS titolare così come i permessi previsti per lo svolgimento dell’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il membro supplente subentrerà nell’incarico di titolare esclusivamente nel caso di decadenza dal ruolo di titolare medesimo.

Art. 5 - Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 8 - Pari opportunità
Le parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rap-presenta la negazione dei diritti costituzionali.
Pertanto le parti concordano nell’impegnarsi singolarmente e/o con-giuntamente, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla propria rappresentanza.
Si individua quindi nell’osservatorio la sede di analisi ed elaborazione di proposte finalizzate.

Art. 9 - Molestie sessuali
Le parti rimandano la materia alle norme di legge.

Art. 10 - Diritti individuali
Oltre a quanto previsto dalle specifiche norme di legge, nel caso di assistenza di familiari con problemi di handicap, malattie gravi e terminali, nonché di congiunti bisognosi di percorsi di riabilitazione e reinserimenti, è in facoltà dell’impresa concedere, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative, a fronte di una specifica richiesta, permessi non retribuiti, nonché una diversa articolazione dell’orario di lavoro.
Nel caso si attivino forme di lavoro a tempo parziale determinato o permessi non retribuiti di lungo periodo, l’azienda può attivare assunzioni a tempo determinato.

Art. 12 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del presente CCNL, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 13 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare deve:
- rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
- dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente CCNL;
[…]
- avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche se non autorizzate. I danni che comportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.

Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 14 - Diritto di assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
In presenza di locali idonei, l’assemblea, potrà svolgersi all’interno dell’impresa.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori o dalle OO.SS. al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche a riducibili a 24 ore in caso di urgenza con indicazione specifica dell’orario di svolgimento.

Art. 15 - RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) svolge la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale.
Nella RSU, composta soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui alla Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
[…]
Per i rapporti con la Direzione aziendale la RSU potrà farsi assistere dai lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
[…]
Nel rispetto della legge 300/70 e dell’Accordo Interconfederale 20/12/93, il pieno esercizio dei dritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i suoi componenti, diritto all’informazione, ecc.).
[…]
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell’accordo interconfederale 20/12/1993.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 20 - Affissioni
I Consigli di fabbrica o i Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, predisposto dal datore di lavoro a norma dell’art. 25 della Legge 20/5/1970, n. 300, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il materiale di cui sopra dovrà avere l’intestazione o la sigla della Organizzazione sindacale da cui proviene.

Capitolo III Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Le ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all’art. 32 del presente CCNL.
Al fine di omogenizzare gli orari di lavoro in tutto il territorio si conviene di perseguire una politica degli orari tesa alla riduzione progressiva per le turnazioni che consentano una maggiore utilizzazione degli impianti.
Le pause per il lavoro a turni avvicendati è quantificata in mezz’ora per turno.
Le modalità saranno definite a livello aziendale prevedendo la retribuzione quando la pausa non può essere utilizzata.

Art. 26 - Riduzione orario lavoro
Ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 40 ore per anno solare, 48 ore per gli addetti a turni semicontinui e continui.
[…]
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno.
In caso di non utilizzo, saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Eventuali condizioni di miglior favore esistenti a livello aziendale saranno mantenute “ad personam”.

Art. 28 - Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro non si può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 30 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
Fermo restando quanto sopra, ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale.
[…]
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda ed i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Art. 31 - Flessibilità individuale - Banca ore
Con decorrenza dalla data di stipula del presente CCNL sarà possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all’art. 32 del CCNL 6/10/1995, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l’impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall’inizio dell’accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva o delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell’impresa. Il lavoratore che accetta queste modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un’ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione.
[…] Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di osservatori regionali, procederanno a verificare l’efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca ore territoriale.

Art. 32 - Maggiorazioni
Verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazioni di carattere imprescindibile, indifferibile e tali da non comportare ridimensionamenti degli organici.
Riteniamo, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, le iniziative di lancio commerciale, il raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati e/o in particolari momenti dell’anno etc.
Qualora si presenti l’esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentati dei lavoratori, ove esistano, o comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente ai lavoratori.
Nessun lavoratore può esimersi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente accordo, di effettuare il lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
[…]

Art. 33 - Turnisti a ciclo continuo
In considerazione che il lavoro a turni a ciclo continuo non è di norma praticato nel settore, le parti si impegnano a regolamentarlo al verificarsi delle condizioni.

Art. 34 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. del 6 Dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell’impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
L’orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
[…]

Art. 39 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà “riposo compensativo”.
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Ai lavoratori impiegati, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione al lavoratore di un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 44 - Assenze e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente CCNL o alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 46 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 45 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno;
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l’autorizzazione della Direzione:
• di oggetti ed opere per uso proprio o di terzi all’interno dell’azienda;
[…]
- introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza regolare per-messo;
[…]
- insubordinazione verso i superiori;
- rissa all’interno dell’azienda.
Qualora si verifichi da parte del lavoratore un inadempimento che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare dello stesso con effetto immediato per un massimo di 6 giorni.

Art. 48 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 50 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediata-mente dal lavoratore al proprio superiore. Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 57 - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale
a) Contratto a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 23, 1° comma, della Legge 56/87, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge 230/62 e successive modificazioni ed integra-zioni, nonché dall’art. 8 bis della legge 79/83, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assunti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura colletti-va per ferie praticati dall’impresa (compresa l’attività di manutenzione);
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un’astensione dal lavoro; l’affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l’azienda viene a conoscenza della eventuale sostituzione da effettuare.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.
b) Lavoro interinale
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 24/6/1997 n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dalla precedente lettera a) nonché per coprire posizioni di lavoro stabilizzate, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lettera a) della legge 196/97, sono escluse la categoria F e la G di cui alla scala classificatoria prevista dall’art. 21 del CCNL.
I richiami contenuti nel presente punto b) al contratto a tempo determinato non comportano recessione di altri aspetti della disciplina di quel contratto.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che per le tipologie di lavoro (lavoro a termine e lavoro interinale) sopra previste, potranno essere assunti complessivamente 1 lavoratore ogni 3 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.
In ogni caso è consentita la stipula di almeno 6 contratti per le tipologie di assunzione di cui 4 per il punto a) e 2 per il punto b).
- Procedura informativa
Dalla settima assunzione di lavoratori con contratto di lavoro di cui ai punti a) e b) l’azienda informerà, anche tramite l’organizzazione imprenditoriale cui conferito mandato, le OO.SS. territoriali di tale situazione.

Art. 60 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’impresa con oltre 5 dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli).
In via di principio l’assegnazione dell’indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno dietro presentazione dell’indumento deteriorato.
[…]
Nell’eventualità che, fuori dai casi previsti da precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l’impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, favorirà con facilitazioni di pagamento.

Art. 61 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul sala-rio delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l’autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per danni arrecati al materiale.

Capitolo IV Regolamentazione dell'apprendistato
L’apprendistato è disciplinato dalle legge 19 Gennaio 1955 n. 25, dal relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30 Dicembre 1956, n. 16 e dall’art. 16 della legge 24.6.1997, n. 196 e dalle seguenti disposizioni.

Art. 67 - Norme generali
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento delle disposizioni del presente CCNL.

Art. 69 - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano a fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementari che sono obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell’apprendista sarà rilasciato dall’impresa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Art. 73 - Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 Dicembre 1956 n. 1668 dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse 3 ore settimanali per tutta la durata dei corsi stessi.

Art. 75 - Durata apprendistato
I Gruppo
Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici Durata: 4 anni
Appartengono al I° gruppo esclusivamente i seguenti mestieri:
- ideatore e creatore di modelli, disegni, decori;
- torniante;
- graffiatore su smalto e/o scalfitore su crudo di oggetti di non facile esecuzione;
- calcatore a mano di oggetti di non facile esecuzione;
- modellista;
- decoratore a mano;
- decoratore con aerografo;
- ricercatore grafico di laboratorio;
- grafico con competenza di fotomeccanica;
- esecutore di campioni di progetto;
- ricercatore cromatico;
- impiegato che compie operazioni gestionali e amministrative;
- grafico informatico;
- addetto alla manutenzione di macchine ed impianti.
II Gruppo
Lavorazioni a medio contenuto professionale Durata: 3 anni
- addetto alla scelta di materiale decorato;
- addetto alla scelta di pezzi speciali e formelle;
- magazziniere;
- conduttore di forni;
- decoratore con l’ausilio di macchine di applicazione smalti su piastrelle. Inoltre sono inquadrate in questo gruppo tutte le altre lavorazioni operaie ed impiegatizie non espressamente ricomprese nel I° o III° gruppo.
III Gruppo
Lavorazioni a basso contenuto professionale Durata: 18 mesi
Appartengono al III° gruppo esclusivamente i seguenti mestieri:
- applicatore di decalcomanie;
- addetto ai lavori di tipo esecutivo anche con ausilio di macchine;
- rifinitore e/o spugnatore di oggetti in crudo;
- applicatore e/o assemblatore di parti secondarie;
- incisore di retini serigrafici;
- addetto alla scelta di materiale tagliato non decorato;
- addetto al centralino;
- addetto alla sola fatturazione.

Formazione esterna
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all’azienda di 120 ore medie annue in applicazione dell’emanando decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o laurea l’impegno formativo pari a 20 ore sarà relativo alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione e alle misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Allegato n. 1 Secondo livello di contrattazione
In ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23.7.1993 le parti concordano nell'individuare a livello Aziendale il secondo livello di trattativa.
Nota a verbale
Per la Regione Emilia Romagna in considerazione della forte concentrazione del settore e il notevole intreccio tra la piccola e media azienda del Terzo Fuoco e le imprese artigiane di questo comparto e la prassi contrattuale consolidata d’accordi integrativi territoriali, si procederà alla stipula di contratti integrativi regionali validi per tutti i lavoratori del settore.