Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 4 febbraio 2016
Validità: 04.02.2016 - 31.12.2018
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, Unità Sindacale Falcri Silcea
Settori: Credito Assicurazioni, Bancari
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

Verbale di accordo

Il 4 febbraio 2016 tra l'Associazione Bancaria Italiana e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, Unità Sindacale Falcri Silcea

Premesso che
- le Parti stipulanti intendono dare attuazione, con il presente accordo, agli adempimenti loro demandati, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ed assolvere l'impegno assunto con il contratto collettivo nazionale del 19 gennaio 2012, rinnovato con l'accordo 31 marzo 2015, di "procedere alla revisione dell'Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997";
- le medesime Parti intendono adottare soluzioni coerenti con quanto indicato dalla Commissione ministeriale, di cui all'art. 12 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'interpello n. 17 del 6 ottobre 2014, formulato a seguito di istanza congiunta delle Parti stesse;
- le medesime Parti prendono atto che le attività svolte dalle Aziende ricomprese nell'area creditizio/finanziaria si caratterizzano, in tutte le strutture aziendali, per l'assoluta prevalenza di mansioni "d'ufficio";
si conviene quanto segue:

Art. 1
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2
1. Presso ogni azienda è istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dall'art. 47 del d.lgs. citato in premessa, quale organismo che ha sede presso la direzione generale o centrale dell'azienda interessata, ovvero della capogruppo nel caso di cui all'art. 3, comma 4, con le articolazioni territoriali di cui all'art. 4 del presente accordo.
2. Ai rappresentanti per la sicurezza (RLS) vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dall'art. 50 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3
1. Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato come segue:
a) 1 rappresentante nelle aziende che occupano sino a 200 lavoratori;
b) 3 rappresentanti nelle aziende che occupano da 201 a 1000 lavoratori;
c) 6 rappresentanti nelle aziende che occupano più di 1.000 lavoratori.
2. Fermo quanto previsto al comma che precede, nelle aziende che occupano più di 2.000 lavoratori, il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è integrato secondo i seguenti criteri:
a) fino a 8.000 dipendenti, 1 rappresentante ogni 3.000 lavoratori o frazione di 3.000, eccedenti i primi 2.000;
b) oltre 8.000 dipendenti e fino a 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.000 lavoratori o frazione di 7.000, eccedenti i primi 8.000;
c) oltre 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.500 lavoratori o frazione di 7.500 eccedenti i primi 29.000.
3. Nel caso di aziende appartenenti a gruppi bancari, il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, non può in ogni caso essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del seguente criterio: 1 RLS ogni 800 lavoratori del gruppo.
4. Nei gruppi bancari con oltre 4.000 lavoratori, ove sia costituita la Delegazione sindacale ai sensi dell'art. 22 del CCNL 19 gennaio 2012 (rinnovato con accordo del 31 marzo 2015), ad iniziativa della capogruppo, le Parti possono stabilire, con specifico accordo, l'istituzione di RLS di gruppo. In tale caso, il numero di RLS complessivo a livello di gruppo, come determinato ai sensi dei commi che precedono, è aumentato secondo il seguente criterio:
• fino a 10.000 dipendenti, 1 rappresentante;
• da 10.001 a 20.000 dipendenti, 2 rappresentanti;
• da 20.001 a 30.000 dipendenti, 3 rappresentanti;
• da 30.001 a 40.000 dipendenti, 4 rappresentanti;
• da 40.001 a 50.000 dipendenti, 5 rappresentanti;
• da 50.001 a 60.000 dipendenti, 6 rappresentanti;
• oltre 60.000 dipendenti, 7 rappresentanti.
Dichiarazione delle parti
Il presente articolo ha carattere sperimentale. Le Parti, pertanto, si incontreranno, su richiesta di una delle stesse, per valutarne l'efficacia a fronte di rilevanti modificazioni che dovessero intervenire sugli assetti societari delle imprese e/o dei gruppi destinatari del presente accordo.

Art. 4
1. Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori interessati.
2. I candidati sono presentati dagli organismi sindacali aziendali o di gruppo nel caso di cui all'art. 3, comma 4, facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo: detti candidati vengono prescelti fra i lavoratori che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi.
3. Presso le aziende ove non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali i rappresentanti per la sicurezza sono eletti fra i lavoratori.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti negli ambiti territoriali individuati - d'intesa fra l'azienda/capogruppo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi, coerente con l'organizzazione aziendale/di gruppo.
5. In caso di operazioni societarie che determinino la sovrapposizione/mancanza degli RLS, si procederà - fra l'azienda/capogruppo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - a valutarne gli effetti ed a individuare le relative soluzioni entro sei mesi dall'evento, salvo diversi accordi tra le parti.
6. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni lavoratore esprime il voto per un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno 3 rappresentanti. Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
7. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.
8. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza viene sostituito dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale. Si procede invece a nuova elezione ove ciò non sia possibile, ovvero in assenza di nominativi non
eletti nel rispettivo ambito territoriale. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
9. Ciascuna azienda si impegna a mettere a disposizione del "comitato elettorale" territorialmente competente i mezzi necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (quali, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto agli effetti del presente accordo e locali idonei per l'allestimento dei seggi elettorali). Le elezioni per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.
10. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori predispongono, nel rispetto del presente accordo, un unico regolamento elettorale che viene comunicato all'azienda. L'azienda potrà chiedere un incontro per verificarne la congruità.
11. La consultazione elettorale, salvo diverso accordo tra le parti, si svolge di norma in un'unica giornata ed in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro.
12. Il diritto di voto è riconosciuto anche ai lavoratori distaccati presso l'azienda distaccataria.
13. La data prevista per la consultazione elettorale ed il relativo regolamento dovranno essere portati a conoscenza del personale con un congruo preavviso.

Art. 5
1. L'accesso dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni può avvenire, secondo le modalità da concordare in sede aziendale/di gruppo e ferme restando eventuali intese già presenti in materia di aree protette, o altri luoghi ad accesso limitato, previa comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. Nei confronti dell'azienda/capogruppo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a comunicare gli spostamenti necessari per l'autorizzazione da parte dell'azienda all'utilizzo del mezzo più idoneo.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 5, e dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'azienda fornisce ai rappresentanti per la sicurezza i mezzi e gli spazi necessari per l'espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le RSA.
3. L'azienda/capogruppo provvede - ove tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative - alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie della salute e sicurezza sul lavoro.
4. L'azienda/capogruppo valuta altresì la possibilità di attivare una casella di posta elettronica dedicata per le comunicazioni tra RLS e con l'azienda medesima.
5. L'azienda, al fine di favorire l'accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai luoghi di lavoro concorre, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli ed effettivamente sopportate e documentate.
6. Come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. o) e p), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le aziende si impegnano a consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della relativa funzione, copia del DVR e del DUVRI, anche su supporto informatico.

Art. 6
1. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per l'espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante per la sicurezza permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 50, comma 1, lett. b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti - e lett. l).
2. In via sperimentale, dal predetto monte ore sono altresì esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue l'accesso laddove gli stessi si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del rappresentante, e siano comunque situati all'interno dell'ambito territoriale di competenza di ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Per le incombenze stabilite alla lett. g) del predetto articolo vale quanto previsto al successivo art. 8.
4. Le richieste di permesso devono essere comunicate per iscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla funzione aziendale/di gruppo competente con un preavviso di almeno una intera giornata lavorativa, salvo i casi di eventi criminosi e infortuni gravi.
5. Nelle realtà aziendali più complesse e articolate sul territorio, e comunque nei gruppi bancari in cui sia stata individuata la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di gruppo ai sensi del precedente art. 3, comma 4, con il medesimo accordo aziendale o di gruppo le Parti - in via sperimentale ed al fine di rafforzare il dialogo tra aziende/gruppi ed RLS - possono individuare una specifica componente nell'ambito della rappresentanza medesima, che eserciti le specifiche funzioni che verranno individuate dalle Parti stesse. Nei casi in cui sia individuata detta specifica componente, per le attività di preparazione e verifica degli incontri tra la stessa e l'azienda/gruppo, a ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verrà riconosciuto un monte ore di permessi aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, di 5 ore annue.

Art. 7
1. Le Parti stipulanti concordano sulla necessità che ai lavoratori sia fornita la formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, viene pertanto organizzato, a cura dell'azienda, un appropriato momento di formazione dei lavoratori in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.
2. I predetti momenti formativi vengono effettuati per il personale di nuova assunzione nell'ambito dell'addestramento previsto dall'art. 71 del CCNL 19 gennaio 2012, rinnovato con l'accordo 31 marzo 2015, ovvero, ex art. 32 dello stesso CCNL, nell'ambito del piano formativo individuale per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
3. In merito alla formazione di cui ai commi precedenti l'azienda dà un'informativa preventiva alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 8
1. La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è finalizzata all'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti affidati loro dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. A cura dell'azienda/gruppo viene, pertanto, organizzato un corso di formazione, con appropriata metodologia didattica (ad es.: tramite strumenti audiovisivi), secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Quanto ai contenuti dei corsi, ferme le citate previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, vengono trattati rischi specifici, ivi compresi il rischio rapina e lo stress lavoro-correlato.

Art. 9
1. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti "al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di cui all'art. 26, comma 3 (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni".

Art. 10
1. Considerate le specificità del settore creditizio, la sede nazionale risulta quella più idonea per lo svolgimento dei compiti affidati agli organismi paritetici dall'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Le Parti convengono che la Commissione nazionale per la sicurezza svolgerà le funzioni indicate dal citato art. 51; allo stesso Organo sarà altresì affidata la ricognizione dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'organismo paritetico prenderà in esame con periodicità semestrale i dati elaborati da OSSIF relativi alle rapine tentate ed effettuate a livello territoriale.

Art. 11
1. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 della l. n. 300 del 1970.

Art. 12
1. Le aziende si impegnano ad informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi di installazione di misure antirapina, che comportino modifiche al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Le imprese bancarie considerano il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13
1. Il presente accordo, che sostituisce integralmente l'accordo 12 marzo 1997, decorre dalla data di stipulazione e scade il 31 dicembre 2018 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
2. Per quant'altro non disciplinato dal presente accordo si applicano le previsioni del menzionato d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Resta inteso che le Parti firmatarie, in vigenza del presente accordo, si rendono disponibili a effettuare momenti di incontro e verifica su questioni applicative e/o interpretative di previsioni ivi contenute.