Tipologia: Accordo
Data firma: 11 giugno 2015
Parti: Gruppo Zurich Italia e RSA/First-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Zurich
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo

Tra il Gruppo Zurich Italia (di seguito Zurich) e le RSA First/Cisl, Fisac/Cgil (di seguito RSA)

Premesso
- l'accordo sindacale del 19 maggio 2015 avente ad oggetto la chiusura di 7 CLD ed il trattamento da riconoscere ai dipendenti coinvolti;
- che nel suddetto accordo è stato stabilito che ai dipendenti non appartenenti alla struttura claims, ossia alle figure professionali di quality manager, district manager e market facing underwriter, aventi sede di lavoro presso le sedi dei CLD oggetto di chiusura verrà applicata una modalità di lavoro che consenta loro di rimanere sul territorio;
Tutto ciò premesso, si conviene che:
1) Per consentire ai dipendenti coinvolti di continuare a svolgere le proprie attività mantenendo il territorio di competenza, verrà data loro facoltà di rimanere sul territorio attualmente assegnato. A tal fine:
- l’Azienda riconosce loro la facoltà di far partire le trasferte dal loro domicilio abituale, da cui verrà calcolato ed effettuato il rimborso per le spese sostenute per raggiungere il luogo di trasferta, oltre al trattamento come previsto dal vigente CIA ;
- per le giornate in cui non svolgeranno trasferte ai dipendenti sarà riconosciuto il ticket restaurant previsto per i dipendenti inquadrati come esterni.
2) le Parti convengono, altresì, a titolo di miglior favore rispetto al su citato accordo sindacale, la previsione di un contributo annuo di 360 euro netti da riconoscere a titolo di Una Tantum;
3) ove, a completamento della prestazione lavorativa caratterizzata dalla movimentazione sul territorio, si rendesse necessario utilizzare la propria abitazione, le Parti concordano di riconoscere ai dipendenti interessati:
- il pc portatile e ove richiesto il monitor e tastiera;
- una stampante integrata di scanner;
- un contributo per l’attivazione della linea ADSL, ove non presente, fino ad un massimo di € 100,00 e previa presentazione di idonea documentazione;
- la sedia ergonomica, ove richiesta;
L’Azienda provvederà alla fornitura, installazione e manutenzione di quanto sopra indicato.
Verrà effettuato un sopralluogo presso l’abitazione dei dipendenti coinvolti, al fine di verificare l’adeguatezza e l’idoneità dei luoghi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza come stabilita dal T.U. 81/08.
Le Parti concordano che tutti gli istituti contrattuali, economici, previdenziali ed infortunistici non subiranno modifiche, rimanendo come ad oggi in essere, ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente accordo.
I dipendenti coinvolti fruiranno dunque dei medesimi diritti garantiti dalla Legge, dal vigente CCNL, dal Contratto Integrativo Aziendale, nonché da quanto disposto all’art. 4 della Legge 300/70.
Resta inteso che tale trattamento verrà meno in caso di modifica della mansione dei dipendenti coinvolti e che agli stessi, nel caso di tale modifica, verrà applicato il trattamento previsto dall'accordo del 19 maggio u.s., per i dipendenti Claims, ivi compreso il trattamento economico di missione che sarà quantificato, in ragione della data di chiusura della sede di origine.
Di tale eventuale modifica verrà data informazione preventiva alle RSA.
Le Parti convengono, infine, che il contenuto del presente accordo, nonché le modalità e i termini in esso pattuiti, sono conseguenza della chiusura delle sedi di lavoro coinvolte dalla riorganizzazione Claims presentata alle organizzazioni sindacali in data 31 marzo 2015 e dell’accordo sindacale conseguente, e si intenderanno valide ed applicabili solo ed esclusivamente ai dipendenti coinvolti ed indicati ai punti che precedono, in ragione delle chiusure stesse.
Le Parti concordano che i particolari aspetti che connotano l’esecuzione della prestazione lavorativa non avranno alcun impatto circa il sistema dei diritti e delle libertà sindacali dei dipendenti oggetto del presente accordo. Viene pertanto garantita la piena libertà di partecipazione alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.