Categoria: Normativa statale
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 15 febbraio 2016
Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri.
G.U. 26 febbraio 2016, n. 47

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la risoluzione 1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila);
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila);
Vista la regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale che prestino servizio su navi passeggeri;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro»;
Visto il decreto direttoriale 21 aprile 2010 «Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)»;
Visti gli IMO Model Courses 1.28 e 1.29 relativi rispettivamente «Gestione della folla, sicurezza passeggeri ed addestramento di sicurezza al personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri» e «Addestramento in gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano includendo sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo»;
Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot. n. 4050 del 10 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unità veloci da passeggeri e unità veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/2 del relativo codice.

Art. 2
Addestramento, compiti e responsabilità

1. Prima di essere destinati a qualsiasi funzione di servizio a bordo, il personale di cui all'art. 1, deve aver completato i corsi di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del livello di responsabilità, come di seguito indicato:
a) i comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale, designato sul «Ruolo di appello» ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato al punto 1 dell'allegato A del presente decreto in conformità alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW;
b) il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri deve aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza (reg. V/2 paragrafo 5) come da programma specificato al punto 2 dell'allegato A del presente decreto in conformità alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW;
c) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona designata sul «Ruolo di appello», avente responsabilità per la sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come specificato al punto 3 dell'allegato A del presente decreto in conformità alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW;
d) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona che abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unità veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e integrità dello scafo (reg. V/2 paragrafo 7), come specificato al punto 4 dell'allegato A del presente decreto in conformità alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
2. Gli addestramenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono obbligatori per il personale di cui all'art. 1 inserito nel «Ruolo di appello»; il restante personale non inserito nel «Ruolo di appello» può frequentare anche solo l'addestramento di cui al comma 1, lettere b) e/o d), qualora tale personale sia incaricato dei compiti specifici previsti dall'addestramento.

Art. 3
Organizzazione dei corsi addestramento

1. I corsi di addestramento di cui all'art. 2, sono svolti presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell' allegato A al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
3. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
4. Il numero massimo di marittimi ammessi ad ogni corso non può essere superiore a 25 unità e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.

Art. 4
Accertamento delle competenze ed attestato di qualificazione

1. Al termine dei corsi di addestramento di cui all'art. 2, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche la funzione di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti seguiti ed indicati all'art. 2 del presente decreto, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica (es: caso di studio) della durata di 30 minuti.
3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto, tale prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello in allegato E del presente decreto, riportante i commi da 4 a 7 della regola V/2 della STCW per i quali si è superato l'esame (art. 2, lettere a), b), c), d).
5. L'attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione su navi passeggeri ed abbiano frequentato il corso di aggiornamento (refresher training) di cui al successivo art. 5.

Art. 5
Corso di aggiornamento

1. Il corso di aggiornamento (refresher training) della durata di 8 ore, come da programma in allegato F, è effettuato o presso i centri di formazione accreditati oppure a bordo, sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, così come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o più «Responsabili dell'addestramento».
2. Il «Responsabile dell'addestramento» che organizza e svolge l'addestramento a bordo non può essere un membro dell'equipaggio e deve aver frequentato il corso di addestramento di cui al presente decreto.
3. La Compagnia di navigazione dovrà assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.
4. Al termine del corso di aggiornamento, il «Responsabile dell'addestramento», rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modello in allegato G, oppure come da modello in allegato G1 se effettuato presso un centro di formazione.
5. Il corso di aggiornamento effettuato a bordo deve essere annotato nel Giornale nautico - Parte II, ove esistente.
6. Per il personale che ha frequentato esclusivamente l'addestramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e/o d) il corso di aggiornamento è limitato alla competenza corrispondente (allegato F, punti 2 e/o 4).

Art. 6
Disposizioni transitorie

1. Il personale di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in possesso di un attestato di addestramento in corso di validità, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1997 o del decreto dirigenziale 7 agosto 2001, dovrà convertirlo nel nuovo modello allegato H entro il 31 dicembre 2016, a cura della Compagnia di navigazione e previa frequenza del corso di aggiornamento (refresher training) di cui al precedente art. 5.

Art. 7
Addestramento per il personale che presta servizio sulle unità adibite al trasporto passeggeri in ambito locale

1. Il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di «Classe C» e «D» e su quelle adibite a navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo il programma riportato in allegato I.
2. Fermo restando le modalità di effettuazione degli esami, come stabilite nel precedente art. 4, ai candidati risultati idonei è rilasciato l'attestato come da modello in allegato E riportante la limitazione «valido solo su navi passeggeri classe C e D ovvero su navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea».
3. L'attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori 5 anni ai marittimi che abbiano effettuato 1 anno di navigazione su navi passeggeri ed abbiano partecipato ad almeno n. 3 cicli di esercitazioni di emergenza di bordo (uomo a mare, incendio e abbandono nave) certificati dalla Compagnia di navigazione.

Art. 8
Modifiche e abrogazioni

1. Il decreto dirigenziale 21 aprile 2010 «Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)» è così modificato:
a) art. 3, lettera a): aver effettuato l'addestramento previsto dalla regola V/2, sezione A-V/2, della convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata;
b) art. 9 è sostituito dal seguente:
Istruzione ed addestramento per i membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali
Tutti i membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali, prima di essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo:
a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6 a 12 dell'art. 6 del presente decreto;
b) qualora incaricati nel «Ruolo d'appello» ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla, di cui alla sez. A-V/2 paragrafo 1, del codice STCW (allegato C1 - decreto dirigenziale 21 aprile 2010);
c) qualora impiegati a fornire assistenza direttamente ai passeggeri nei locali agli stessi destinati, devono aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza di cui alla sez. A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (allegato E1 - decreto dirigenziale 21 aprile 2010);
d) qualora designati quali responsabili della sicurezza dei passeggeri in situazione di emergenza, devono aver completato l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW e tavola A-V/2 (allegato G1 - decreto dirigenziale 21 aprile 2010);
e) qualora assegnati in compiti di imbarco/sbarco passeggeri, imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o alla chiusura dei portelloni devono aver completato con esito positivo l'addestramento di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (allegato F - decreto dirigenziale 21 aprile 2010).
Il comando di bordo, tramite un proprio ufficiale qualificato, designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopra citato che dovrà risultare da apposita annotazione sul giornale nautico parte seconda.
L'addestramento di cui alla lettera a) è di durata non inferiore alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non è inferiore alle 2 ore.
Il comando di bordo al termine dell'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e), a coloro che saranno ritenuti idonei, rilascia un attestato conforme al modello in allegato H. Detto attestato ha validità quinquennale ed è rinnovato, a cura del comando di bordo a seguito di un nuovo addestramento.
Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento in corso di validità, rilasciati ai sensi dell'art. 2 del decreto dirigenziale «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri» è esentato dall'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e).
2. Il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro è abrogato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2016

Il comandante generale: Melone


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