Tipologia: Accordo
Data firma: 4 luglio 2007
Parti: Agusta/Unione Industriali e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Agusta
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

Il posizionamento competitivo di AgustaWestland
• Il mercato e la sua evoluzione
• Mercato militare
• Mercato civile
• Nuovi prodotti
Iniziative commerciali e industriali
Modello organizzativo
Missione dei siti Italia
Relazioni industriali
Osservatorio nazionale
Coordinamento Sindacale Agusta
Orario di lavoro
Premio di risultato
Premessa
Determinazione del premio
Campo di applicazione
Valore e modalità di corresponsione del P.d.R.
Disposizioni finali
Professionalità e prestazione individuale (Premio di Risultato Individuale)
Decentramento produttivo
Esternalizzazione
Formazione
Part time
Sicurezza e ambiente
Commissione pari opportunità
Mercato del lavoro
Allegato 1) Definizioni e modalità di determinazione del valore degli Indicatori (Parametri) utili per il “Premio di Risultato”
Allegato 2) Quota Contratto Una Tantum

Accordo aziendale del 4 luglio 2007

Il giorno 4 luglio 2007, presso la sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, in Varese, si è concluso il negoziato iniziato nel dicembre 2006 e proseguito sino alla data odierna tra: Agusta spa - assistita dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, il “Coordinamento Sindacale Agusta” composto dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali e Territoriali di Fim/Fiom/Uilm e delle RSU delle Unità produttive di seguito denominate congiuntamente Parti.
Le Parti, coerentemente con le finalità indicate nel protocollo del 23/7/1993 e nell’ambito del sistema di contrattazione da questo introdotto ed espressamente richiamato nel vigente CCNL, concordano e sottoscrivono il seguente Accordo Aziendale, che trova applicazione per i siti italiani di AgustaWestland.

Relazioni industriali
Le Parti, fermo restando la propria autonomia decisionale e la distinta responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, intendono consolidare e dare ulteriore sviluppo al metodo di confronto partecipativo confermando il sistema di relazioni industriali già definito con l’Accordo Aziendale del 21/11/1997 e convenendo altresì sulla necessità di potenziare l’effettività della discussione e l’efficace funzionamento degli organismi allo scopo previsti.
In tale ambito viene pertanto confermata la piena attualità ed operatività sia dell’”Osservatorio Nazionale” sia del “Coordinamento Sindacale Agusta”.
Inoltre viene ribadita la volontà di risolvere con metodo collaborativo le eventuali controversie di carattere collettivo attinenti alla interpretazione ed all’applicazione di accordi aziendali o derivati da problematiche sindacali che a livello locale non hanno trovato una condivisa soluzione.
Tale obiettivo può essere conseguito dalla “Commissione di Prevenzione delle Controversie” prevista dall’Accordo Aziendale del 21/11/1997.
Vengono di seguito definite le composizioni dei suddetti Organismi nonché le aree tematiche di competenza.

Osservatorio nazionale
L’“Osservatorio Nazionale” è composto da Rappresentanti Aziendali e da n. 9 componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, Territoriali e delle RSU delle Unità produttive.
L’“Osservatorio Nazionale” si riunirà almeno una volta all’anno per esaminare:
a) la struttura e la tendenza del mercato elicotteristico nazionale ed internazionale;
b) le alleanze e le collaborazioni internazionali:
c) il posizionamento di Agusta rispetto ai competitori;
d) le strategie aziendali in materia di sinergia industriale e commerciale ed i relativi riflessi sugli assetti delle diverse unità produttive anche in termini di missione e di carichi di lavoro;
e) i riflessi sull’occupazione anche con riferimento alle possibili tipologie di assunzione;
f) i programmi Aziendali.
Le Parti si rendono disponibili ad effettuare uno specifico ed ulteriore incontro nel caso in cui emergano nuovi e significativi eventi riguardanti i temi oggetto di esame in sede di “Osservatorio Nazionale”.

Coordinamento Sindacale Agusta
Il Coordinamento Sindacale Agusta è composto da rappresentanti delle Segreterie Nazionali e Territoriali competenti di Fim/Fiom/Uilm e dalle RSU delle unità produttive.
I componenti designati nell’ambito delle RSU è determinato in n. 27 Rappresentanti complessivi.
Le strutture nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Fim, Fiom e Uilm comunicheranno i nominativi dei componenti il “Coordinamento Sindacale Agusta”.
Il Coordinamento Sindacale Agusta è:
> destinatario del sistema di informazione di cui all’Art. 1 Parte Generale Sez. 1 del vigente CCNL, ove non sia già di competenza dell’Osservatorio Nazionale;
> soggetto negoziale nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione;
> soggetto negoziale per la contrattazione di II livello;
> soggetto competente per consultazioni in materie di natura industriale che riguardano più siti produttivi dell’Azienda, (es. trasferimento di attività/lavorazioni fra i diversi siti produttivi dell’Azienda, scorporo/esternalizzazioni riguardanti attività svolte in più sedi/unità locali).
Agusta rimborserà le spese sostenute dai Componenti del Coordinamento Sindacale designati nell’ambito delle RSU per la partecipazione alle riunioni, secondo quanto previsto dalla normativa Aziendale in materia di trasferte.
Inoltre, per la partecipazione alle riunioni interne di Coordinamento, ciascun componente delle RSU, designato nell’ambito del Coordinamento di cui sopra, potrà fruire di un massimo di 24 ore annue di permesso retribuito in aggiunta a quanto già previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali.

Orario di lavoro
L’Azienda conferma che la realizzazione degli obiettivi dichiarati nel presente Accordo ed il perseguimento di un elevato livello di competitività richiedono l’adozione di adeguati livelli di flessibilità operativa, da ottenere anche attraverso nuovi modelli di organizzazione del lavoro e l’individuazione di articolazioni di orari lavorativi rispondenti alle necessità di efficientamento produttivo e che - fermo restando l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro - possano consentire un utilizzo ottimale delle risorse umane e degli impianti funzionale alle esigenze tecnico/produttive, ai carichi di lavoro ed alla variabilità dei mercati.
Le Parti convengono che al verificarsi di specifiche esigenze operative, sarà preventivamente esaminata a livello di unità produttiva -nei tempi e con le modalità previste dagli accordi in essere- l’eventuale istituzione di turni di lavoro particolari e/o per brevi periodi (2 settimane), da attivare tempestivamente.
L’Azienda, definita l’analisi dei fabbisogni produttivi e dei carichi di lavoro conseguenti, effettuerà incontri a livello locale per evidenziare le esigenze produttive di natura congiunturale ed eccezionale che richiedano eventuali nuove modalità di turnazione di lavoro su base collettiva, al fine di avviare percorsi negoziali funzionali alla condivisione delle ottimali risposte organizzative alle esigenze emerse.
Qualora vi sia la necessità di istituire nuove articolazioni di orari e/o turni di lavoro aventi carattere strutturale superiore a 6 mesi, la competenza per l’effettuazione dell’esame congiunto, al fine di individuare soluzioni condivise, è del Coordinamento Sindacale.

Decentramento produttivo
Agusta dichiara che il decentramento produttivo e l’assegnazione di attività in offset, oltre a rappresentare importanti strumenti di flessibilità operativa, indispensabili per il continuo miglioramento dell’efficienza e competitività aziendale, costituiscono, nelle relazioni internazionali, una condizione imprescindibile per il raggiungimento di importanti intese commerciali ed accordi di collaborazione.
L’Azienda nel confermare il carattere strategico del decentramento, anche ai fini del conseguimento dei risultati aziendali, esaminerà in occasione dell’incontro annuale con il Coordinamento Sindacale Agusta, di cui al presente Accordo, le scelte aziendali in materia, con particolare riferimento alle collaborazioni internazionali.
L’Azienda conferma che, sulla base dei piani produttivi previsti, l’attuale mix tra le attività sviluppate all’interno e quelle oggetto di decentramento è da considerarsi adeguato alle esigenze industriali.
Inoltre, si darà luogo, a livello locale e con cadenza annuale, ad una consultazione con le RSU e le strutture territoriali di Fim, Fiom e Uilm per un esame preventivo del decentramento produttivo avente carattere permanente e ricorrente nonché ad incontri periodici di monitoraggio dello stesso.
A livello di Stabilimento/Unità produttiva verranno costituite commissioni che nel corso di specifiche riunioni, da tenersi con periodicità quadrimestrale, esamineranno l’andamento del decentramento nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi nonché per quanto riguarda l’allocazione geografica dello stesso.
In tale contesto, risulta altresì indispensabile una sempre maggiore qualificazione sotto il profilo tecnico/produttivo e qualitativo delle aziende esecutrici dell’attività decentrata, anche nell’ottica del conseguimento, ove possibile, di adeguati processi di “verticalizzazione” dell’indotto locale e per favorire una “continuità industriale” di tale attività con l’obiettivo di aumentarne la qualità, l’affidabilità e l’efficienza.
Nei contratti stipulati con le aziende esecutrici delle attività decentrate verrà previsto l’impegno delle stesse al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle legislative relative alla tutela del lavoro.

Esternalizzazione
Ferme restando le linee guida riportate nel capitolo “Il posizionamento competitivo di AgustaWestland” del presente Accordo, con particolare riferimento al Piano Industriale/Organizzativo ed alle missioni definite per i diversi siti produttivi, le Parti confermano che in occasione della riunione annuale tra l’Azienda ed il Coordinamento Sindacale Agusta, di cui al presente Accordo, verranno fornite dall’Azienda, in sede di esame congiunto, indicazioni in merito a eventuali esigenze di scorporo / esternalizzazione di attività che si intendono perseguire nell’anno in essere e che possano comportare conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione della prestazione.
Le Parti inoltre, convengono che l’Azienda effettuerà, a livello di Stabilimento/Unità Produttiva, con i rappresentanti delle strutture territoriali di Fim-Fiom-Uilm e della RSU di competenza un approfondito confronto - secondo la prassi sino ad ora seguita - in merito alla tipologia delle attività da scorporare/esternalizzare, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle stesse, ai possibili riflessi normativi/economici per i lavoratori eventualmente interessati, nonché alle forme di tutela e garanzia degli stessi, ivi compreso il contratto merceologico di appartenenza, al fine di individuare soluzioni concordate.

Part time
L’Azienda, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa di Legge, dal vigente CCNL e dagli accordi aziendali in vigore e compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative e produttive, conferma la disponibilità a sperimentare ipotesi di articolazione del lavoro a tempo parziale in forma verticale su base settimanale nonché in forma orizzontale con prestazione lavorativa giornaliera anche superiore alle 4 ore.

Sicurezza e ambiente
Le Parti, nella consapevolezza della centralità del tema della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, confermano che la piena attuazione di quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva vigenti in materia deve continuare ad essere perseguita in Azienda.
Allo scopo di favorire l’adozione di uniformi comportamenti e l’armonizzazione delle azioni intraprese nelle diverse Unità aziendali, si darà luogo ad un incontro annuale con tutti i Rappresentanti per la Sicurezza per esaminare, con spirito costruttivo e collaborativo, le problematiche connesse alle specifiche materie, anche al fine di adottare iniziative dirette alla realizzazione dei comuni obiettivi di tutela della sicurezza sull’ambiente di lavoro oltre che analizzare i relativi investimenti.
Le Parti concordano in particolare sulla opportunità di operare congiuntamente allo scopo di sensibilizzare i lavoratori sulla necessità di un puntuale rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, al fine di ridurre il rischio di infortuni, anche di lieve entità.
Le informazioni ai Rappresentanti per la Sicurezza e la consultazione degli stessi, nei casi disciplinati dalla normativa vigente, saranno fornite e svolte in modo da garantire la loro effettività e tempestività.
L’Azienda conferma che garantirà gli opportuni interventi di aggiornamento formativo destinati ai Rappresentanti per la Sicurezza con particolare attenzione a quelli conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi processi lavorativi.
Le Parti convengono inoltre sulla opportunità di prevedere iniziative comuni e progetti condivisi tra Azienda e RLS tese a valorizzare gli obiettivi di miglioramento in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Commissione pari opportunità
In aderenza a quanto previsto dal vigente CCNL in materia di pari opportunità, nonché in attuazione dei comuni obiettivi di diffusione di una accentuata cultura in tema di uguaglianza dei trattamenti nell’accesso al lavoro e nello svolgimento dell’attività lavorativa e di attivazione delle più idonee azioni volte alla rimozione effettiva degli eventuali ostacoli che si dovessero frapporre alla piena realizzazione di quanto sopra, viene costituita la “Commissione Aziendale Paritetica per le pari opportunità” composta da Rappresentanti Aziendali e da non più di n. 6 componenti nominati in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, Territoriali e delle RSU delle Unità produttive.
La Commissione unica per tutte le Unità produttive di Agusta, provvede a:
- monitorare l’evoluzione legislativa in materia
- valutare la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
• promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
• facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
• favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
• prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Mercato del lavoro
Le Parti confermano che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la tipologia contrattuale di riferimento.
L’Azienda conviene altresì sull’utilità del ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo con contratto di somministrazione a tempo determinato nonché al contratto di apprendistato professionalizzante come definiti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale, in quanto riconosciuti sia come importanti strumenti di flessibilità operativa e gestionale sia come fattori di crescita professionale - attraverso un’adeguata formazione sul lavoro - di giovani che accedono al lavoro in vista di una occupazione stabile e di qualità.
In particolare:
a) Lavoratori somministrati
In considerazione dell’importanza che il lavoro somministrato assume in Agusta, le Parti concordano che sarà esaminato a livello di singolo Stabilimento/Unità produttiva e con cadenza semestrale, l’andamento dell’utilizzo delle diverse tipologie di lavoratori somministrati presenti in Azienda. [...]
I lavoratori somministrati presenti in Azienda non potranno superare la media del 7%, calcolato su base annua, dei lavoratori occupati nell’intero ambito aziendale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Azienda, anche in conformità a quanto previsto dalle norme legislative e di contratto collettivo applicabili ai lavoratori somministrati, conferma il diritto degli stessi a partecipare alle assemblee del personale dipendente di Agusta e assicura la propria disponibilità a concordare con le Imprese di somministrazione la possibilità di rendere disponibili idonei locali per consentire a tali lavoratori, utilizzati presso le proprie Unità Produttive, di tenere specifiche assemblee ad essi destinate. Agusta conferma inoltre che, nel caso di inserimento in organico di personale da adibire a mansioni simili a quelle svolte ed acquisite dai lavoratori somministrati ed utilizzati presso le medesime aree aziendali, verranno considerati prioritariamente, nel processo di selezione, i prestatori di lavoro somministrato impiegati in Azienda, a partire da coloro che hanno già raggiunto un’anzianità di missione complessiva di 15 mesi.
b) Apprendisti
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante le Parti confermano che troverà piena applicazione l’Accordo del 18 luglio 2006 sottoscritto in materia […]