Regione Toscana
D.G.R. 1 marzo 2016, n. 152
Schema di "Protocollo d' intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e la INAIL Direzione Regionale Toscana"

LA GIUNTA REGIONALE:

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.,
Rilevato che, secondo la normativa vigente, le Regioni e P.A. devono indirizzare, programmare e coordinare le attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, assicurando la realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza dirette ai lavoratori e alle imprese;
Visto il DPCM 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007 recante Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, che regolamenta il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento;
Richiamati in particolare:
- l'art. 7 del D.Lgs. 81/08 che prevede che presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 allo scopo di migliorarne il funzionamento e di garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della Pubblica Amministrazione sul territorio regionale;
- l'art. 8 del D.Lgs. 81/08, che prevede il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per programmare e per valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che attribuiscono all'INAIL importanti competenze in materia di informazione, formazione, assistenza e promozione della cultura della sicurezza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Preso atto che INAIL, in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/08, ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modifiche del D.L. 78/2010, che dispone la soppressione di IPSEMA ed ISPESL e l’attribuzione delle relative funzioni all’INAIL;
Richiamato il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell' INAIL;
Richiamate, altresì, le Delibere di Giunta regionale n. 106 del 2011 e n. 872 del 2015 che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato regionale di coordinamento della Toscana cui spetta la programmazione delle attività di prevenzione
Vista la Comunicazione della Commissione Europea relativa ad un “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020” che fissa gli obiettivi strategici e una serie di azioni dirette a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori definendo altresì il quadro di attività, cooperazione e scambio di buone pratiche da realizzare nel corso del decennio;
Richiamata l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano nazionale di prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018;
Viste la Delibera di Giunta Regionale 25/05/2015, n. 693 che approva il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018 e la Delibera n. 1314 del 29-12-2015 che modifica il predetto Piano al fine di recepire l’esito della valutazione ex ante eseguita dal Ministero della Salute ai sensi dell’Accordo 56/CSR/2015 e nell’ambito del processo di monitoraggio dei LEA 2015;
Preso atto che i Piani nazionali dedicati ai comparti e ai rischi specifici, predisposti sulla base delle priorità di salute indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18, prevedono il raggiungimento di obiettivi omogenei di prevenzione e di azione nei contesti regionali anche attraverso il rapporto sinergico tra Regione, Az. USL e Direzioni regionali dell'INAIL per l'acquisizione e la diffusione di conoscenze approfondite sui fattori di rischio e sui danni;
Rilevato che l'Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prevede iniziative congiunte volte a promuovere la salute e sicurezza sul lavoro attraverso interventi operativi e piani condivisi a livello centrale, regionale e locale, nonché a garantire il consolidamento dei Sistemi informativi e di Sorveglianza e la fruibilità delle rispettive banche dati;
Richiamati altresì i seguenti atti normativi regionali:
- Legge Regionale 08 maggio 2006, n. 17 “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese;
- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- La Legge Regionale 27 ottobre 2008 n. 57 (Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro) ed il relativo Regolamento attuativo promulgato con DPGR n. 5/R del 19 febbraio 2009 con i quali si prevede una collaborazione tra Aziende USL e INAIL per la identificazione dei casi che hanno i requisiti per fruire dell’indennizzo;
- La Legge Regionale 19 settembre 2013, 51 “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative”;
- Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave”;
Evidenziato che, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi individuati dalla normativa nazionale e regionale, la Regione Toscana e la Direzione regionale dell'INAIL hanno consolidato, nel corso degli anni, un proficuo rapporto di collaborazione che si concretizza attraverso l'attività di gruppi di lavoro e l'attuazione di protocolli, accordi e progetti specifici, dei quali si richiamano:
- il Protocollo d'intesa, siglato in data 9 giugno 2009, per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti;
- il “Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, sottoscritto nel 2011, per il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o mortali”;
- il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2011, tra Regione Toscana, INAIL, - Direzione Regionale per la Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per la creazione del “Sistema regionale in materia di sicurezza e salute nelle scuole”, in fase di rinnovo;
- il Piano straordinario di intervento in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16 dicembre 2013”, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 28 gennaio 2014
- il “Piano straordinario per il lavoro sicuro-stato di avanzamento e sviluppo” approvato con Delibera N 593 del 21-07-2014, modificata con DGRT n. 1100 del 01/12/2014;
- l'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Centrale Ricerca di INAL, sottoscritto nel 2015, per la realizzazione della ricerca “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi”;
- il Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino, sottoscritto in data 22 dicembre 2015;
- il “Progetto "Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva - Linee Generali di Progetto approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 01 dicembre 2008, che individua le linee generali per la realizzazione di un sistema informativo regionale unico e centralizzato per la raccolta delle informazioni gestionali e sanitarie trattate dai Dipartimenti della Prevenzione collettiva, comprese quelle di competenza della Medicina del Lavoro;
Valutata la coerenza con il “Progetto strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza sul lavoro” elaborato dalla Regione Toscana in collaborazione con i referenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL toscane e oggetto di un proficuo confronto con INAIL Direzione Regionale e con la Direzione Interregionale del Lavoro, condiviso altresì con gli altri Enti componenti del Comitato ex art. 7 del D.Lgs. 81/08 e con le parti sociali ivi rappresentate;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., in particolare l'art. 15 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s. m. i., recante ’’Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m. i., recante “Codice dell'amministrazione digitale”, in particolare l'art. 50, c. 2 secondo cui qualunque dato trattato da una Pubblica amministrazione, con le esclusioni e le limitazioni richiamate dal medesimo articolo, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
Preso atto della necessità, avvertita dalla Regione Toscana e da INAIL Direzione Regionale per la Toscana anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
Ritenuto opportuno, a tal fine, di recepire e dare attuazione all'all'Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sopra richiamato attraverso l'approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e la Direzione Regionale INAIL Toscana” di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
Visto il parere positivo del Comitato dei Direttori del 11 febbraio 2016

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

- di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e la Direzione Regionale INAIL Toscana” di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto,
- di recepire nello schema di Protocollo sopra citato di cui all'allegato A del presente atto i contenuti del “Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
- di dare mandato alla Direzione competente di redigere gli atti necessari per l’attuazione dello schema di “Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e la Direzione Regionale INAIL Toscana” di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto,
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 23/2007.

Allegato

Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e la INAIL Direzione Regionale Toscana

La Regione Toscana
e
l’INAIL Direzione Regionale per la Toscana
convengono e stipulano quanto segue:
P R E M E S S O

• che la Regione Toscana considera la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori un dovere di civiltà, ritenendo che la dimensione umana e sociale del fenomeno infortunistico richieda necessariamente un impegno particolare da parte di tutte le istituzioni pubbliche;
• che il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/08, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
• che la Regione Toscana promuove politiche attive di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, favorendo l'attuazione di piani integrati tra le istituzioni competenti e le parti sociali per l' assistenza e il sostegno ai lavoratori e al mondo produttivo, in particolare attraverso il Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 D. Lgs. 81/08;
• che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs 81/ 08;
• che il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, modificato con Delibera di G.R. n. 1314 del 29/12/15, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• che l’INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, l’INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
• che le Linee Operative per la Prevenzione 2016 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la pro- mozione della cultura della prevenzione attraverso azioni di sistema e di interazione a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
• che all’INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza;
• che la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;

R I C H I A M A T I

• la Comunicazione della Commissione Europea relativa ad un “Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”;
• l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il D.lgs 9 aprile 2008, n.81 che prevede all’art. 8 l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) al fine di fornire dati utili per programmare e per valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
• l’articolo 9 del D.lgs 81/08, e s.m.i., dove INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
• la Legge 122/2010 che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/08 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
• il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. , recante ”Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
• le Delibere di Giunta regionale n. 106 del 2011 e n. 872 del 2015 che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D. Lgs. 81/08;
• l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano nazionale di prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018;
• la Delibera di Giunta Regionale del 25/05/2015, n. 693 che approva il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018 e la Delibera Nn1314 del 29-12-2015 che modifica il predetto Piano al fine di recepire l’esito della valutazione ex ante eseguita dal Ministero della Salute ai sensi dell’Accordo 56/CSR/2015 e nell’ambito del processo di monitoraggio dei LEA 2015;
• i Piani nazionali dedicati ai comparti e ai rischi specifici, predisposti sulla base delle priorità di salute indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18, finalizzati a garantire il raggiungimento di obiettivi omogenei di prevenzione e di azione nei contesti regionali;
• la Legge regionale 08 maggio 200 6 , n. 17 “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese;
• Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
La legge regionale 19 settembre 2013, 51 “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative”;
• la Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave”
• il Protocollo d'intesa siglato in data 9 giugno 2009 tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL Toscana per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti”
• il Protocollo d'intesa siglato in data 9 giugno 2009 tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL Toscana per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti”;
• il Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze per il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o mortali;
• il Protocollo regionale per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino sottoscritto in data 22 dicembre 2015;
• l' Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Centrale Ricerca di INAIL per la realizzazione della ricerca “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi”;
• il Piano straordinario di intervento Area Vasta Centro in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16 dicembre 2013, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 28 gennaio 2014;
• il “Piano straordinario per il lavoro sicuro - stato di avanzamento e sviluppo” approvato con Delibera N 593 del 21-07-2014, modificata con DGRT n.1100 del 01/12/2014 ;
• il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2011, tra Regione Toscana, INAIL, - Direzione Regionale per la Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per la creazione del Sistema regionale in materia di sicurezza e salute nelle scuole, prossimo alla sottoscrizione per il rinnovo;
• il “Progetto "Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva - Linee Generali di Progetto", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 01 dicembre 2008, che individua le linee generali per la realizzazione di un sistema informativo regionale unico e centralizzato per la raccolta delle informazioni gestionali e sanitarie trattate dai Dipartimenti della Prevenzione collettiva, comprese quelle di competenza della Medicina del Lavoro;
• l’ '' Accordo quadro di collaborazione 2015-2020 con il quale il Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma nazionale di collaborazione per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il “Progetto strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”, condiviso dalla Regione Toscana con le Az. USL toscane e oggetto di un confronto con gli altri Enti componenti del Comitato ex art. 7, in particolare con INAIL Direzione regionale e la Direzione interregionale del lavoro, e con le parti sociali ivi rappresentate,

C O N S I D E R A T O

• che la Regione Toscana e l’INAIL Direzione Regionale per la Toscana riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
• che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e delle sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Toscana e Inail Direzione Regionale Toscana, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

C O N V E N G O N O

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo è sottoscritto dalla Regione Toscana e dalla INAIL Direzione Regionale (di seguito “le Parti”) recependo e in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Le parti, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato accordo e entro il limite delle rispettive prerogative e competenze, promuovono la realizzazione di un programma di azioni e interventi diretto a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al contrasto delle irregolarità delle condizioni di lavoro.

Art. 2 - Flussi e sistemi informativi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a potenziare i rispettivi sistemi informativi e a favorire lo scambio reciproco, per via telematica, di informazioni utili alla definizione dei profili di rischio e alla programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza, secondo le modalità tecniche ed operative definite con successiva convenzione.
La convenzione di cui sopra prevederà, in particolare, l'istituzione di flussi periodici e la fruibilità delle rispettive banche dati, riferite ai flussi informativi per la prevenzione di cui all'Allegato 1 del sopra citato Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito riportati:
Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
Sistema Informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
Sistema informativo per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell’Atto di Indirizzo per l’anno 2014 del Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/08;
Sistema Informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni; Sistema Informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF.; Sistema Informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
Sistema Informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian Panel – Salute;
Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei Mesoteliomi - ReNaM, Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali;
ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica);
La predetta collaborazione, finalizzata ad implementare ed armonizzare i rispettivi sistemi informativi, si avvarrà, in particolare, del supporto tecnico scientifico del Centro regionale infortuni e malattie professionali (CERIMP).
Le parti si impegnano altresì a continuare la proficua collaborazione relativa ai flussi sugli infortuni mortali utili per la definizione dei profili di rischio e per l'attuazione della LR 57/2008 “Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro”.

Art. 3 - Formazione

Le Parti si impegnano a sviluppare progetti formativi e di aggiornamento specifici diretti a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza nelle imprese, con particolare riguardo ai lavoratori e ai professionisti che operano in ambiti di rischio specifico e/o elevato e, in generale, ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale ex D.Lgs. 81/08;
Le Parti si impegnano altresì a condividere con i soggetti pubblici e le parti sociali, in sede di Comitato ex art 7, la programmazione di attività formative congiunte dirette a favorire l'omogeneità delle attività di vigilanza e ad evitare la sovrapposizione e la duplicazione dei controlli in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa;

Art. 4 - Comunicazione

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle strategie, a stabilire forme di collaborazione per l'attuazione della campagna di comunicazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro 2016-2020, sia per ciò che riguarda la definizione dei contenuti della campagna trasversale, che partirà nella seconda metà dell'anno in corso, sia per le successive iniziative rivolte a specifici comparti,

Art. 5 - Strategie specifiche per la sicurezza dei lavoratori

In coerenza con quanto previsto dall'allegato 5 “Ulteriori strumenti di sviluppo di strategie per la sicurezza dei lavoratori in specifici comparti”del “Progetto strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro” , le Parti si impegnano a partecipare alla definizione e alla diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche e impiantistiche nonché relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore. Le parti si impegnano, altresì, previa sottoscrizione di specifici accordi con le parti sociali o gli enti bilaterali, a finanziare progetti diretti alla diffusione di soluzioni organizzative o tecnologiche avanzate, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D.Lgs. 81/08.

Art. 6 - Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle iniziative e dei programmi di cui al presente Protocollo le parti sottoscrittrici individueranno, con appositi atti da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Organi Competenti e compatibilmente alle disponibilità di bilancio esistenti, le modalità di attuazione anche con il conferimento di risorse strumentali e professionali.

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile tacitamente, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d’intesa tra i firmatari.