Tipologia: CIA
Data firma: 7 luglio 2014
Validità: 07.07.2014 - 31.12.2015
Parti: Blue Assistance e RSA/Fisac-Cgil, Fna, Fiba-Cisl, Uilca, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Blue Assistance
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 1 bis - Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 - Difesa della salute
Art. 3 - Orario e maggiorazioni orarie
Art. 4 - Orario a tempo parziale
Art. 4 bis - Buone prassi di flessibilità oraria
Art. 5 - Ferie, permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite e permessi ex art. 39 CCNL
Art. 5 bis - Permessi retribuiti e aspettative
Art. 6 - Trattamento dei lavoratori in trasferta
Art. 7 - Buono pasto
Art. 8 - Premio aziendale
Art. 9 - Polizze infortuni e ipm
Art. 10 - Polizza vita
Art. 11 - Polizze dipendenti
Art. 12 - Trattamento previdenziale
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
Art. 14 - Assistenza malattie
Art. 15 - Crescita professionale
Art. 16 - Auto funzionari
Art. 17 - Mutuo casa
Art. 18 - Mobilità sostenibile
Art. 19 - Alloggi in locazione
Art. 20 - Pari opportunità
Art. 21 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Blue Assistance spa

Il giorno 7 luglio 2014, tra Blue Assistance spa […], e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Blue Assistance spa, con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni: Fisac/Cgil […], Fna […], Fiba/Cisl […], Uilca […], Snfia […], si è convenuto quanto segue: 

Art. 1 - Sfera di applicazione
1.1. Il presente accordo aziendale si applica con decorrenza dalla data di firma, salvo diversa decorrenza prevista dai singoli articoli, al Personale non Dirigente di Blue Assistance spa, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Ania «Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Amministrativo e quello addetto all’Organizzazione Produttiva ed alla Produzione» e successive modifiche.

Art. 1 bis - Salvaguardia dell’occupazione
[…]
1bis.4 La Società, una volta all’anno entro il 30 giugno, fornirà alle RSA informazioni sulle esternalizzazioni in atto al 31 dicembre dell’anno precedente.
1bis.5 La Società si adopererà a contenere il ricorso al lavoro straordinario e a monitorare con le RSA gli andamenti del fenomeno e fornirà, di norma, con cadenza trimestrale alle RSA un prospetto riassuntivo delle ore di straordinario effettuate dai dipendenti.

Art. 2 - Difesa della salute
2.1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 173 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, per il Personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza sono previste una volta all’anno, una visita audiometrica ed una visita otorinolaringoiatrica. Le suddette visite saranno a cura e carico dell’Impresa nell’ambito delle procedure del sopracitato D.Lgs. 81/2008.
2.2. Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.
2.3. Le parti convengono che in materia di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza si applica quanto previsto nell’Allegato 8.

Art. 3 - Orario e maggiorazioni orarie
3.1. Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL Ania, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
a) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL Ania, l'orario di lavoro è articolato secondo gli schemi di cui all’Allegato 1.
A far tempo dall’ 1/1/2015, al personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL Ania, ad eccezione degli addetti con qualifica di “supervisor”, viene riconosciuta la possibilità di scegliere liberamente l’orario di inizio e, indipendentemente da quest’ultimo, l’orario di termine dell’attività lavorativa entro i seguenti limiti:
• “Settimana A”
- nelle giornate di 8 ore entrata tra le ore 7:45 e le ore 8:00 e uscita tra le ore 16:45 e le ore 17:15
• nella giornata di 5 ore
a) “Mattino” entrata tra le 7:45 e le ore 8:00 e uscita tra le ore 13:00 e le ore 13:15
b) “Pomeriggio” entrata tra le 12:45 e le ore 13:00 e uscita tra le ore 18:00 e le ore 18:15
• “Settimana B”
- nelle giornate di 8 ore entrata tra le ore 8:45 e le ore 9:15 e uscita tra le ore 18:00 e le ore 18:15
- nella giornata di 5 ore
a) “Mattino” entrata tra le 8:45 e le ore 9:15 e uscita tra le ore 14:00 e le ore 14:15
b) “Pomeriggio” entrata tra le 12:45 e le ore 13:00 e uscita tra le ore 18:00 e le ore 18:15
Resta inteso che l’orario flessibile non si applica nella giornata del sabato per la quale trova applicazione quanto già disciplinato nell’Allegato 1. Non si applica altresì nelle semifestività, nelle quali si ripristina l’orario normale “rigido” di lavoro.
Inoltre, dalla medesima decorrenza, il personale di cui sopra ha facoltà di scegliere la durata dell’intervallo meridiano, nelle sole giornate da 8 ore, tra un minimo di 45 e un massimo di 60 minuti (dalle 12:00 alle 13:00 per la “Settimana A” e dalle 13:00 alle 14:00 per la “Settimana B”).
Tale orario flessibile è disciplinato dall’Allegato 1/A del vigente CIA.
b) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza del vigente CCNL, l'orario di lavoro è articolato su turni e distribuito secondo gli schemi di cui all'Allegato 2.
3.2. Oltre a quanto previsto dal vigente CCNL, ciascun addetto di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza del vigente CCNL ha diritto alle seguenti maggiorazioni della paga oraria:
- una maggiorazione pari al 30% (dall’ 1/10/2014 32,5%) per le ore prestate dalle ore 21.00 alle ore 7.00;
- una maggiorazione pari al 35% (dall’ 1/10/2014 37,5%) per le ore prestate nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali non destinati al riposo;
- una maggiorazione pari al 15% (dall’ 1/10/2014 17,5%) per le ore prestate nella giornata di sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e nei giorni semifestivi.
Ciascun addetto di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima del vigente CCNL ha diritto ad una maggiorazione della paga oraria pari al 15% per le ore prestate nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
In luogo di quanto indicato nel precedente capoverso, a far tempo dal 1/1/2015, ciascun addetto di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima del vigente CCNL ha diritto al seguente trattamento economico per le ore prestate nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00:
a) ciascun addetto con qualifica di “supervisor” ha diritto ad una maggiorazione della paga oraria correlata al numero di presenze annue nella giornata del sabato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

n° sabati/anno

maggiorazione

fino a 9
da 10 a 13

17,5%
18%

Per ogni sabato eccedente il tredicesimo si avrà diritto ad una indennità giornaliera di Euro 70 in luogo delle maggiorazioni indicate nella tabella sopra riportata;
b) ciascun addetto con qualifica di “liquidatore sinistri” ha diritto ad una maggiorazione della paga oraria pari al 17,5% per ogni sabato lavorato, con il limite massimo di sei sabati all’anno. Le Parti si incontreranno qualora dovesse verificarsi il superamento del limite sopra indicato.
3.3. La Società si impegna a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
3.4. L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
3.5. Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali, nonché delle prassi aziendali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento dell'orario di lavoro ovvero in anticipo sull’orario di ingresso.
3.6. Le Parti recepiscono l’Accordo del 6/6/2003 nel testo riportato nell’Allegato 6.
Nota a verbale
Sulla base delle informazioni previste dal CCNL Ania, articolate per servizi, le parti si impegnano qualora in futuro ne ricorressero le condizioni, ad incontrarsi per verificare la possibilità di introdurre l’istituto della banca ore previsto dall’art. 115 del vigente CCNL Ania.
Nota a verbale 2
La Parti convengono di recepire il punto 2) “Riposi per allattamento” dell’accordo sindacale in tema di responsabilità sociale sottoscritto il 29/3/2012, riportato all’allegato 9 del presente CIA.

Art. 4 - Orario a tempo parziale
[…]
4.2. Le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 2 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 92 e 124 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
4.3. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 4.2, non potrà superare il 25% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL Le parti convengono che, in ogni caso, almeno il 25% del personale con contratto di lavoro a tempo parziale presterà la propria attività lavorativa anche in orario pomeridiano.
4.4. La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento di ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
4.5. La durata del rapporto a tempo parziale, che dovrà essere definita nel tempo all’atto della presentazione della richiesta, non potrà essere superiore a sei anni né inferiore ad un anno. Su richiesta del lavoratore e con un preavviso di tre mesi sarà possibile una proroga per un ulteriore periodo di un anno, purché permangano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
4.6. Non sarà comunque possibile il rientro a tempo pieno, prima di quanto definito al precedente punto 4.5, nel corso di assenze dal servizio per qualunque causa. In tali casi il rientro a tempo pieno potrà avvenire soltanto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello del rientro.
4.7. Il lavoratore che abbia già usufruito di un periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale potrà presentare una nuova richiesta.
Il personale in servizio a tempo parziale che abbia già usufruito della proroga di cui al precedente punto 4.5 potrà presentare una nuova richiesta nei due mesi antecedenti alla scadenza del periodo di rapporto a tempo parziale.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, purché sussistano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
4.8. Al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicata la disciplina prevista dal vigente CCNL Ania per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
h) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, è corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]

Art. 4 bis - Buone prassi di flessibilità oraria
Le Parti riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano.
Con riferimento alla sperimentazione già fatta nel Gruppo Reale Mutua e al documento condiviso in data 7/11/2013 tra le Società del Gruppo Reale Mutua, GEA e le RSA, le Parti convengono di introdurre, per la durata del vigente CIA, una gestione dell’orario lavorativo secondo le modalità di seguito elencate. Resta inteso che le stesse si incontreranno entro il 31/12/2015 per valutare congiuntamente lo stato di applicazione del presente articolo.
La personalizzazione dell’orario concordata con il proprio responsabile, offre la possibilità al Dipendente con carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Le Parti convengono che nel caso in cui il/la responsabile e il Dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione.
Per particolari ed oggettive esigenze, troverà applicazione quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 4, pt. 4.2, del vigente CIA.
A) Requisiti
1) Motivazioni:
a) Dipendenti con figli, o minori in affidamento, di età inferiore a 15 anni, anche non stabilmente conviventi con il Dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
b) Dipendenti con figli portatori di handicap e non ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza;
c) Dipendenti aventi:
c1) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il Dipendente, ovvero
c2) genitori e/o figli anche non stabilmente conviventi con il Dipendente, bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie gravi/invalidanti e/o che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; gli stessi non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza. 
È richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto c1).
La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto c2) per i quali si ritiene sufficiente la residenza o il domicilio nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del Dipendente; nel caso in cui la persona bisognosa di assistenza non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il Dipendente richieda un orario personalizzato che non preveda la riduzione dell’orario giornaliero, ma almeno un giorno intero di assenza dal lavoro a settimana.
In ogni caso per i punti b) e c) è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza e l’assenza di ricovero come sopra definita.
2) Anzianità aziendale
Aver maturato almeno 3 anni di servizio.
Tale requisito si riduce ad un anno nel caso in cui il Dipendente abbia necessità di assistere i familiari di cui ai precedenti punti b) e c) per gravi e documentati motivi e per un periodo non superiore a 6 mesi.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:
a) Il Dipendente full time potrà concordare con il proprio responsabile di:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure
a. 2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 4 del vigente CIA, potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
b. 1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite minimo di 20 ore di cui al punto D del presente articolo.
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A-1), il Dipendente potrà concordare con il/la proprio/a responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al successivo punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al successivo punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
In presenza dei requisiti del punto A), il Dipendente ed il suo responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio, Dipendente e responsabile potranno valutare con la Direzione Risorse Umane la possibilità di un cambiamento di mansioni, purché equivalenti, nonché di trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il Dipendente potrà recedere dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le Parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai precedenti punti B) 1) e 2), il Dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA, in quanto compatibili, e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le specificità derivanti dalla citata personalizzazione, che saranno oggetto di apposita pattuizione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
In ogni caso è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa nell’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 4 punto 1 del presente CIA.
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
F) Procedura per la presentazione della richiesta
a) Il Dipendente dovrà confrontarsi con il proprio responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza;
b) in caso di accordo tra il Dipendente ed il responsabile, il Dipendente dovrà compilare apposito modulo che sarà pubblicato entro il mese di settembre 2014 sull’intranet aziendale, che dovrà riportare la firma di entrambi, e presentare lo stesso alla Direzione Risorse Umane;
c) la Direzione Risorse Umane valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e coinvolgerà la CPO aziendale per una valutazione complessiva della richiesta;
d) la Direzione Risorse Umane comunicherà al Dipendente ed al responsabile l’esito della valutazione.

Art. 20 - Pari opportunità
20.1 In riferimento all’articolo 49 del vigente CCNL e alla legge 125/91 si conviene di costituire una Commissione Paritetica composta da 3 membri designati dalle RSA e da 3 membri designati dalla Società.
20.2 La Commissione si riunirà una volta all'anno con la Direzione e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività.
20.3 Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 15 ore.