Tipologia: Accordo
Data firma: 1 agosto 1997
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2000
Parti: Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Milano Assimpredil, l'Associazione Sindacale Intersind e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil MI
Settori: Edilizia, Artigianato, Milano
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Scopi
Art. 2 - Ambito di attività
Art. 3 - Attribuzioni
Art. 4 - Numero
Art. 5 - Contribuzione
 Art. 6 - Requisiti, nomina e decadenza
Art. 7 - Formazione
Art. 8 - Svolgimento dell'attività
Art. 9 - Controversie
Art. 10 - Decorrenza e durata dell'accordo

Verbale di accordo

In Milano, 1 agosto 1997 tra l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Milano Assimpredil, l'Associazione Sindacale Intersind - Delegazione per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali della provincia di Milano, costituire da, in ordine alfabetico: Federazione Provinciale Edili ed Affini – Feneal-Uil - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini – Filca-Cisl, Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini - Fillea-Cgil -;
considerato

- che le parti firmatarie, con il presente accordo, portano a compimento 1'impegno in tema di sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia iniziato a partire dalla sottoscrizione del CCNL 5 luglio 1995 e proseguito con l'accordo provinciale 24 ottobre 1996, completando la costituzione di un "sistema" di sicurezza sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell'edilizia delle province di Milano e di Lodi;
- che in tal modo si è inteso fornire agli addetti ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del D.Leg. n. 626/1994, nonché a certificare la coerenza dei comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese edili che partecipano all'insieme degli Enti paritetici contrattuali di categoria;
- che dello "sistema" di sicurezza strutturato potrà altresì meglio garantire le stazioni appaltanti, a partire da quelle pubbliche, circa le previsioni e gli obblighi introdotti dal D.Leg. n. 494/1996;
visti
- gli articoli 18. 19 e 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; [più 242]
- l'art. 89 del CCNL 5 luglio 1995;
- l'accordo provinciale 24 ottobre 1996;
si conviene

l'individuazione del Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) per le imprese edili ed affini delle province di Milano e di Lodi, tenute all'iscrizione alla locale Cassa Edile, secondo il seguente accordo.

Art. 1 - Scopi
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impreca in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.
Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in collaborazione con i responsabili dell'impresa, in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 2 - Ambito di attività
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) opera esclusivamente nella zona assegnatagli, con riferimento alle imprese edili in tale zona. operanti, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le zone sono costituite in modo omogeneo nell'ambito delle province di Milano e di Lodi.

Art. 3 - Attribuzioni
Il RLST esercita le attribuzioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, con le garanzie e le facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19. Il testo dei commi 1, 4 e 5 dell'anzidette articolo 19 si allega al presente accordo e ne forma parte integrante. Il RLST non può in alcun modo svolgere attività sindacale.
Tra l'altro, non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, cosi come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Art. 4 - Numero
Il numero degli RLST è di sei unità ed è verificato - ed eventualmente modificalo mediante accordo sino ad un massimo di otto unità - dalle parli firmatarie, in relazione all'andamento delle entrate del "Fondo per la sicurezza" di cui al successivo articolo 5, ai rimborsi alle imprese ed alle esigenze del settore.

Art. 5 - Contribuzione
Agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di mutualizzazione tra le imprese iscritte o comunque tenute ad iscriversi alla Cassa Edile di Milano, le quali devono contribuire, a partire dal 1 ottobre 1997, con un'aliquota pari allo 0,20%, da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Milano, con un massimale di versamento pari a £. 2.500.000 per anno.
A tutte le anzidette imprese, nelle quali sia eletto dai lavoratori il rappresentante per la sicurezza, verrà rimborsata su richiesta, a partire dal 1 ottobre 1997, una somma in cifra fissa di £. .10.000 per ogni ora di permesso retribuito goduto ai sensi dell'art. 89, 8° comma, CCNL 5 luglio 1995, sino ad un massimo di 8 ore annue per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annue per imprese con più di 15 e sino a 50 dipendenti, di 32 ore annue per imprese con più di 50 dipendenti.
Per i periodi in cui le imprese non abbiano occupato operai e, quindi, non abbiano versato la contribuzione in parola, non è ammesso il rimborso delle ore di permesso del rappresentante per la sicurezza.
Gli importi calcolati dalle imprese ai sensi del 1° comma del presente articolo sono riscossi tramite la Cassa Edile di Milano mediante la modulistica in uso e conferiti in un apposito "Fondo per la sicurezza" costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate ed uscite appariranno come partite di una gestione extra bilancio Cassa Edile. I rimborsi relativi alle ore di permesso di cui al 2° comma del presente articolo sono effettuati con le modalità stabilite dalle parti nel Regolamento previsto al successivo articolo 8.

Art. 6 - Requisiti, nomina e decadenza
Il soggetto nominato RLST deve aver comunque un'effettiva esperienza nel settore di almeno 24 mesi, maturata preferibilmente in cantiere.
Il RLST viene designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali e la nomina è ratificata in apposite assemblee zonali. La designazione dei rappresentante può avvenire con riferimento ad imprese del settore che occupino almeno trenta dipendenti; qualora riguardi imprese di dimensioni inferiori, le Organizzazioni designanti devono tenere conto di eventuali impedimenti di ordine tecnico e produttivo, evidenziali dalle imprese interessate, che ostino alla designazione. La designazione può riguardare anche soggetti non occupati.
Dello svolgimento delle assemblee nonché degli esiti delle stesse viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo.
Il nominativo di ciascun eletto va comunicato, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali, all'eventuale impresa di provenienza ed all'Ente CPT, entro cinque giorni dall'avvenuta ratifica.
La durata dell'incarico è triennale e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previsti dal presenta, articolo.
Il RLST decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente accordo.
In particolare, il rappresentante decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 626/1994, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
Inoltre, il rappresentante decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico svolto.

Art. 7 - Formazione
Prima dell'inizio della propria attività, il RLST deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento alle funzioni per esso previste dalla legge.
La formazione, nei limiti sopra indicati, è impartita dall'Ente CPT delle province di Milano e di Lodi.

Art. 8 - Svolgimento dell'attività
- Il RLST, qualora sia occupato presso un'impresa al momento della nomina, per l'espletamento delle proprie funzioni gode di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di tre anni dal giorno della nomina; l'aspettativa, che deve essere richiesta per iscritto, sì interrompe in caso di decadenza o di cessazione dell'incarico avvenuta prima della scadenza del triennio, da comunicarsi tempestivamente all'impresa.
- Il soggetto nominato RLST è assunto alle dipendenze di una persona giuridica, amministrata da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da un rappresentante dell'Assimpredil, già costituita al momento della nomina.
La persona giuridica non potrà essere costituita come Ente con fini di lucro.
L'incarico di amministratore della persona giuridica non prevede compensi.
Il soggetto responsabile della stipula, dell'esecuzione e della risoluzione del contratto di lavoro dipendente sarà individuato tra gli amministratori designati dalle Organizzazioni sindacali.
- Ogni RLST riceve un compenso annuo ed eventuali rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente accordo.
Qualsiasi modifica od integrazione al trattamento economico spettante ai RLST deve essere convenuta dalle parti firmatarie, su proposta del soggetto responsabile del contratto di lavoro.
- Agli oneri relativi alle assunzioni effettuate ed alla gestione ordinaria si provvede mediante il "Fondo per la sicurezza", secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, da definirsi entro il 31 ottobre 1997.
L'anzidetto Regolamento stabilirà forme, di anticipazione da parte della Cassa Edile al "Fondo per la sicurezza" connesse al primo versamento trimestrale. Ogni attività di segreteria deve essere svolta dagli stessi RLST.
- Lo svolgimento dell'attività del RLST è disciplinato dal presente accordo e dalla tabella sopra citata, che devono essere applicati in modo integrale ed inderogabile, nonché dalle norme di legge.
La scadenza dell'incarico di RLST costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mentre la decadenza dall'incarico costituisce giusta causa di licenziamento.
Il responsabile degli RLST provvede ad attuare il necessario coordinamento in merito allo svolgimento dell'attività dei medesimi, garantendo altresì l'indispensabile omogeneità nei comportamenti dei singoli rappresentanti in relazione all'attività stessa, sulla base delle indicazioni degli amministratori della persona giuridica.
- Il conto preventivo dell'attività svolta, predisposto annualmente dal responsabile degli RLST, deve essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno alle parti firmatarie e dalle stesse approvato.
Il primo conto preventivo è predisposto entro il 31 marzo 1998.
Ove il conto preventivo proposto non sia approvato, anche parzialmente, da una delle parti firmatarie, queste si incontreranno con la massima sollecitudine per definire la questione insorta.
- Il conto preventivo si intende approvato trascorsi 45 giorni dalla sua trasmissione alle parti firmatarie.
Il rendiconto economico delle attività svolte nell'anno precedente è approvato dall'Organo amministratore della persona giuridica entro il 31 marzo di ogni anno e comunicato alle parti firmatarie.
- Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli RLST possono usufruire di un locale concesso dalla "Fondazione Convitto Allievi delle Arti Edilizia ed Affini”, con oneri di conduzione a carico della persona giuridica.
Deve essere garantita la presenza quotidiana di un RLST presso la sede.
- Il RLST segnala preventivamente, all'impresa interessata le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
L'impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso del responsabile del servizio di sicurezza, che affianca il RLST nell'esame dell'ambiente di lavoro. In caso di inottemperanza dell'impresa, il RLST può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro.
Tutti gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.
Nel corso degli accessi il RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, fallo salvo quella prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 ed il registro degli infortuni, così come non può trarre copia della documentazione, salvo espresso consenso dell'impresa.
Ai fini dell'anzidetto art. 19, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto de! segreto industriale.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservali presso la sede degli RLST.
Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.
Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva il RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dal RLST a conferma dell'avvenuta consultazione.
L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.
- I lavoratori o le aziende interessati possono richiedere l'intervento del RLST sulle materie indicate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.
Le richieste devono essere, soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati.

Art. 9 - Controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT - Ente individuato quale Organismo paritetico provinciale - in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.
Ogni controversia relativa al presente accordo va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 10 - Decorrenza e durata dell'accordo
Il presente accordo ha carattere sperimentale e, salve le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Fatto salvo l'obbligo di contribuzione previsto al primo comma del precedente art. 5, l'applicazione dell'accordo non può comunque essere anteriore alla costituzione della persona giuridica ed alla sottoscrizione del Regolamento di cui al precedente art. 8.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1998 per le valutazioni inerenti la realizzazione del presente accordo.