Categoria: 2014
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Tipologia: CIA
Data firma: 26 giugno 2014
Validità: 26.06.2014 - 31.12.2015
Parti: Italiana Assicurazioni e RSA/Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Italiana Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Salvaguardia dell’occupazione
Art. 4 - Diritto all’informazione
Art. 5 - Pari opportunità - Mobbing
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 - Tutela della salute
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 10 bis - Buone prassi dal Progetto Conc.Ita
Art. 11 - Lavoro straordinario
Art. 12 - Permessi personali
Art. 13 - Lavoratori studenti
Art. 14 - Formazione professionale
Art. 15 - Rotazione delle mansioni
Art. 16 - Aspettative
Art. 17 - Ferie - Festività
Art. 18 - Festività soppresse
Art. 19 - Trattamento di trasferta
Art. 19 bis - Auto aziendale
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Finanziamento per l’acquisto della prima casa di abitazione
Art. 22 - Finanziamento per l’ampliamento o la ristrutturazione della casa di abitazione
Art. 23 - Finanziamenti già in corso con l’impresa per l’acquisto, per l’ampliamento o per la ristrutturazione della casa di abitazione
Art. 24 - Prestiti
Art. 25 - Locazione alloggi ai/le dipendenti
Art. 26 - Previdenza integrativa
Art. 27 - Forme previdenziali
Art. 28 - Coperture assicurative individuali
Art. 29 - Copertura sanitaria per il personale amministrativo inquadrato nelle aree professionali a sez. B), B-C-D-E e personale di cui alla parte seconda del CCNL 17/9/2007
Art. 30 - Norme specifiche sulla copertura sanitaria del funzionario
Art. 31 - Premi aziendali collettivi
Art. 32 - Buono pasto
Art. 33 - Indennità speciale di mansione
Art. 34 - Norme transitorie
Art. 35 - Mobilità sostenibile
Art. 36 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Verbale di incontro
Allegato 2 - Orario flessibile
Allegato 3 - Orario flessibile per il part-time
Allegato 4 - Accordo “Banca ore”
Allegato 5 - Permessi ex art. 39, 1c, del vigente CCNL
Allegato 5 bis - Accordo 10/4/2000 “Otto ore”
Allegato 6 - Fondo pensione
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9 - Commissione Paritetica Aziendale
Allegato10 - Elenco auto aziendali

Contratto Integrativo Aziendale Italiana Assicurazioni

Il giorno 26 giugno 2014, tra la Società Italiana Assicurazioni spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Italiana Assicurazioni spa […] Fisac/Cgil, […] Fiba/Cisl, […] Uilca, […] Fna, […] Snfia, si è convenuto e stipulato quanto segue

Art. 1 - Premessa
Con il presente Contratto Integrativo, le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto all’art. 84 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 2 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i/le Dipendenti di Italiana Assicurazioni a tempo indeterminato, non soggetti al patto di prova (ovvero che abbiano superato favorevolmente tale periodo) - al cui rapporto sia applicabile il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Disciplina Generale / Parte Prima e Seconda e Disciplina Speciale / Parte Prima, Sezioni Prima e Seconda), e successivi rinnovi - già assunti ed ancora in forza alla data della stipula di esso Contratto Integrativo, nonché a quelli assunti successivamente. Si applica altresì al personale assunto a tempo determinato per le parti compatibili con il rapporto di lavoro in essere e che abbia superato favorevolmente il periodo di prova.
Non è pertanto applicabile a tutti gli altri/e Dipendenti, vale a dire:
• ai portieri e custodi di stabili,
• al personale ancora soggetto al patto di prova,
• al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione,
• al personale dirigente,
• a qualsiasi altra categoria di personale se non indicata espressamente tra quelle cui si applica,
• al personale il cui rapporto di lavoro risulti comunque estinto alla data della stipula del presente Contratto (salvo quanto espressamente previsto da norme specifiche contenute nel testo relative a coloro che fossero cessati per andare in quiescenza, ed entro i limiti indicati).

Art. 4 - Diritto all’informazione
L’impresa conferma che darà piena applicazione a quanto disposto, in materia di informazione agli Organismi sindacali aziendali, dagli articoli 6, 10, 12 e 13 del vigente CCNL e che a tal fine promuoverà uno o più incontri con le Rappresentanze Sindacali Aziendali per fornire loro le informazioni previste da tali norme.
In tale occasione, l’Impresa fornirà informazioni sulle previsioni di massima relative alle nuove assunzioni di personale per l’esercizio successivo e le aree di attività interessate.
L’Impresa fornirà altresì le seguenti informazioni statistiche, con suddivisione tra personale femminile e maschile:
- titoli di studio,
- anzianità per livello,
- tempo parziale,
- aspettative,
- partecipazione ad esperienze formative.
L’Impresa fornirà annualmente anche informativa sul costo del personale a cui si applica il vigente CCNL.
Una volta all’anno sarà indetto uno specifico incontro con i Funzionari, nel corso del quale verrà rappresentato e discusso l’andamento generale dell’Impresa.
Le Parti si danno atto che l’informazione a livello di Gruppo come prevista dall’articolo 11 del vigente CCNL avverrà a cadenza semestrale.

Art. 5 - Pari opportunità - Mobbing
Con riferimento agli articoli 49 e 51 del vigente CCNL, le Parti si danno atto che è stata istituita un’apposita “Commissione mista per le pari opportunità” (composta di sei membri: tre designati dall’Impresa e tre dalle RR.SS.AA.), con il compito di rilevare l’esistenza di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile, analizzare questioni concrete inerenti al tema delle pari opportunità, ivi compresa la formulazione di progetti di azioni positive, individuare spazi professionali ed organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per le lavoratrici.
La Commissione ha anche il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul mobbing, dopo l’emanazione di una disciplina legislativa in merito.
La Commissione di cui al comma precedente si riunisce almeno una volta all’anno con le Parti stipulanti.
I suoi componenti, in relazione ai predetti compiti, hanno individualmente a disposizione un “monte” di 60 ore all’anno, salvo ulteriori necessità, da valutarsi di volta in volta, in caso di progetti particolarmente impegnativi.
Le Parti recepiscono il contenuto del verbale di accordo 16 ottobre 2003 ed il Regolamento 5 novembre 2003 nei testi riportati nell’Allegato 1 del presente contratto.

Art. 7 - Tutela della salute
L’Impresa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute. In relazione a tale convincimento, l’Impresa si impegna a favorire la rilevazione dell’insorgenza di eventuali affezioni patologiche sin dalle primissime fasi.
L’Impresa si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria.
Ove si verifichino situazioni che ne richiedano l’intervento, l’Impresa si farà carico di chiamare un’ambulanza e ne sosterrà l’onere.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
Le Parti convengono altresì sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica e della sicurezza dei/le lavoratori/lavoratrici.
In relazione a ciò, l’Impresa, in ottemperanza alle vigenti norme di legge e contrattuali, conferma il proprio impegno a mantenere un elevato standard di qualità ambientale, anche prendendo in considerazione proposte e suggerimenti da parte dei rappresentanti dei/le lavoratori/lavoratrici designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
8.A. - Visite specialistiche - oculistiche.
Fermo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, i/le lavoratori/lavoratrici in servizio presso gli uffici della Direzione Generale e presso le unità periferiche che utilizzino abitualmente apparecchiature video potranno usufruire di una visita oculistica per ciascun anno di calendario, a carico dell’Impresa.
8.B. - Visite specialistiche - audiometriche.
Fermo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, i/le lavoratori/lavoratrici addetti al “centro-stampa”, ovvero ad altre attività svolte in ambienti ritenuti particolarmente rumorosi a giudizio anche dei rappresentanti dei/le lavoratori/lavoratrici per la sicurezza, potranno usufruire, una volta per ciascun anno di calendario, di una visita audiometrica, a carico dell’impresa.
8.C. - Sopravvenuta inidoneità.
Nel caso in cui, a giudizio del medico competente, se confermato dalla ASL, per un lavoratore sia accertata la sopravvenuta inidoneità all’uso di determinate apparecchiature, l’Impresa si adopererà per adibire il/la lavoratori/lavoratrice ad una mansione che non comporti un uso significativo di dette apparecchiature.

Art. 9 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro in vigore per il personale dipendente dell’Impresa di cui al punto 1) dell’art. 101 del vigente CCNL, è pari a 37 ore settimanali e prevede la seguente distribuzione:
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Per lo stesso personale, se operante presso gli uffici della Direzione e fatta eccezione per addetti a turni ed addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell’istituto dell’orario flessibile, nel rispetto delle norme di attuazione contenute nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Nota a verbale: per quei/le lavoratori/lavoratrici che rappresentassero particolari, oggettive esigenze, se adeguatamente comprovate, le Parti si impegnano ad esaminare, caso per caso ed in via di eccezione, la possibilità di individuare e fissare un orario ad hoc.
L’orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente CCNL è così determinato:
a) - commessi:
• dal lunedì al giovedì:
al venerdì: nei semifestivi:
43 ore settimanali.
L’Impresa si riserva di determinare la distribuzione relativa al personale indicato alla lettera “b”, previa intesa con le RR.SS.AA.

Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Ai/le Dipendenti dell’Impresa, cui sia applicabile l’orario di lavoro previsto al punto 1) dell’art. 101 del vigente CCNL, è consentito l’accesso alla prestazione di lavoro a tempo parziale (part-time) alle seguenti condizioni.
1) Al personale a tempo indeterminato è consentito richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale ove dimostri di trovarsi in una delle seguenti situazioni e possa comprovarlo:
a) genitore di figli/figlie in età prescolare o scolare (fino a 16 anni compiuti); 
b) persona con necessità di assistere uno o più parenti stretti (coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti) e/o altri congiunti conviventi, i quali siano affetti da malattie di non breve durata ovvero risultino non autosufficienti;
c) studente intenzionato a terminare gli studi (fino al diploma di laurea);
d) persona dedita ad attività di volontariato disciplinata dalla legge.
2) Non è comunque consentito richiedere il passaggio a tempo parziale da parte del/la lavoratore/lavoratrice per il quale ricorra anche una soltanto delle seguenti condizioni:
a) risulti inquadrato in un livello superiore al personale inquadrato nell’Area Professionale B), posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo, che sia preposto, al momento della richiesta, ad attività di coordinamento;
b) abbia un’anzianità di servizio inferiore ad un anno compiuto;
c) svolga una mansione che comporti il diritto al trattamento previsto per i/le lavoratori/lavoratrici addetti ad attività esterna (personale di cui alla nota dell’art. 101 del vigente CCNL).
Le Parti si danno atto che la Società esaminerà le richieste presentate dai/le Dipendenti esclusi dal presente punto e ad accoglierle in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
[…]
4) L’accoglimento della richiesta di passaggio al tempo parziale resterà comunque subordinata alla piena disponibilità del/la lavoratore/lavoratrice al cambiamento di mansioni, purché equivalenti, nonché al trasferimento a diversa unità nell’ambito della stessa sede, sia al momento della riduzione di orario, sia a quello dell’eventuale ritorno al tempo pieno.
[…]
8) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è soggetto alla disciplina applicabile al rapporto a tempo pieno, fermo restando tuttavia che:
[…]
- al rapporto a tempo parziale sono applicabili le norme di legge e contrattuali che regolano malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, semifestività, aspettativa, preavviso; non è peraltro consentito l’utilizzo a mezze giornate delle ferie né dei permessi compensativi delle festività soppresse.
[…]
10) Il/la lavoratori/lavoratrice a tempo parziale potrà usufruire dell’istituto dell’orario flessibile secondo le norme riportate nell’Allegato 3.
11) Il numero complessivo dei/le lavoratori/lavoratrici a tempo parziale non può superare il 15% del numero totale dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente Contratto Integrativo, esclusi tuttavia quelli rientranti nelle casistiche di cui ai punti a), b) e c) del punto 2 che precede.
[…]

Art. 10 bis - Buone prassi dal Progetto Conc.Ita
A) Buone prassi di flessibilità oraria per conciliare i tempi di vita, la professionalità e lo sviluppo delle competenze
L’azienda e le OO.SS. promuovono una gestione dell’orario lavorativo concordata che offra la possibilità al dipendente di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita con le esigenze lavorative.
A partire dall’ottobre 2004, infatti, la Direzione del Personale di Italiana Assicurazioni in accordo con le Organizzazioni sindacali e con la Commissione per le pari Opportunità ha attuato un progetto di personalizzazione degli orari lavorativi basato sulla legge n. 53 del 2000, capo 3, art. 9, “Misure a sostegno della flessibilità dell’orario”, che si inseriva nel più ampio disegno a sostegno dell’assistenza familiare da parte del/della lavoratore/lavoratrice.
Il progetto Conc.Ita, conclusosi nel novembre 2006, è stato oggetto di successive proroghe in quanto i risultati ottenuti dalla sua sperimentazione hanno dimostrato come sia possibile coniugare proficuamente le esigenze personali e l’organizzazione del lavoro dell’ufficio; si riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano attivando, attraverso la modalità ricerca/scambio tra dipendente e responsabile, una condivisa soluzione oraria.
Ciò premesso, le parti convengono di inserire le Buone Prassi sperimentate con il progetto Conc.Ita nel Contratto Integrativo Aziendale, ferma la regolamentazione sotto indicata.
A) Requisiti
1) Motivazioni:
- Lavoratrici/tori con figli minori fino a 15 anni di età, anche se adottati o in affidamento e anche non stabilmente conviventi con il/la Dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
- lavoratrici/tori aventi:
a) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il/la Dipendente
b) genitori e figli anche non stabilmente conviventi con il/la Dipendente
bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie e che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso idonee strutture di assistenza.
È richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto a).
La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto b) per i quali si ritiene sufficiente la residenza nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del dipendente; nel caso in cui la persona non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il/la Dipendente richieda un orario personalizzato con almeno un giorno di assenza dal lavoro.
In ogni caso è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza.
2) Anzianità aziendale
Minimo 1 anno con contratto a tempo indeterminato.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:
a) Il/la Dipendente full time potrà scegliere se:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure
a. 2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il/la Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 10 del vigente CIA, potrà scegliere se:
b. 1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite di 20 ore di cui al punto D).
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A), il/la Dipendente potrà concordare con il proprio responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo all’Ufficio del Personale, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
Il/la Dipendente ed il suo responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. cambio di responsabile dell’ufficio, modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio si potrà valutare la possibilità di proporre al dipendente un cambiamento di mansioni, purché equivalenti, nonché il trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il/la Dipendente potrà recedere dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai punti B) 1) e 2), il/la Dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le opportune specificità derivanti dalla citata personalizzazione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
È fatto divieto in ogni caso di svolgere altra attività lavorativa durante il normale orario di lavoro giornaliero come determinato ex art. 9 del vigente CIA.
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 13% dei/le Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei/le Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni.
Le parti convengono che saranno previsti momenti di monitoraggio annuale tra l’Azienda e le OO. SS. per la verifica dello stato di attuazione della personalizzazione oraria.
a) Il/la Dipendente dovrà confrontarsi con il proprio responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza;
b) in caso di accordo tra il/la Dipendente ed il responsabile, il/la Dipendente dovrà compilare apposito modulo (che potrà scaricare dall’ intranet aziendale, dalla sezione “Pari opportunità” poi dovrà accedere alla sezione “Progetti”), che dovrà riportare la firma di entrambi, e presentare lo stesso all’Ufficio del Personale;
c) l’Ufficio del Personale valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e successivamente coinvolgerà la CPO per una valutazione complessiva della richiesta;
d) l’ufficio del Personale comunicherà al dipendente ed al responsabile l’esito della valutazione.
Nel caso in cui il responsabile ed il/la Dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione.
Per particolari ed oggettive esigenze, si rinvia a quanto previsto dalla nota a verbale dell’art. 9 del vigente CIA.
Norma transitoria
I limiti indicati nel presente articolo non valgono per le personalizzazioni orarie in corso alla data di firma del presente CIA, per le quali, permanendo i requisiti di accesso, continueranno ad applicarsi le condizioni già in essere.
B) Accoglienza per le lavoratrici dopo il congedo parentale per l’evento maternità
L’azienda e le OO. SS., inoltre, concordano nel riconoscere l’importanza di costruire le condizioni di base per una gestione più efficace dell’evento maternità, tenendo conto sia delle esigenze proprie del personale che rientra a lavoro sia delle prospettive organizzative aziendali.
Le parti considerano con attenzione la verifica degli equilibri legati al rientro della lavoratrice attraverso l’attuazione di un programma di accoglienza e di reinserimento della stessa che ne salvaguardi il potenziale professionale e che rafforzi il suo legame con l’Azienda.
Il suddetto programma si inserisce nel più ampio disegno volto a promuovere le pari opportunità e a favorire l’instaurazione di un rapporto maggiormente “personalizzato” tra i/le Dipendenti e l’Azienda.
Ciò premesso, le parti convengono di inserire nel CIA le buone prassi sperimentate con il progetto Conc.Ita in relazione alla gestione delle lavoratrici, al rientro dalla maternità.
In particolare per facilitare il rientro nel contesto organizzativo delle lavoratrici sarà cura dell’Azienda attivare forme di sostegno alla ripresa del lavoro e verificare le aspettative e il percorso professionale anche attraverso colloqui e azioni di addestramento/formazione che ne facilitino l’inserimento nel ruolo.
Quanto sopra si applicherà anche al lavoratore qualora lo stesso si avvalga del congedo parentale in occasione dell’evento paternità.

Art. 11 - Lavoro straordinario
Al fine di conseguire una sempre più razionale organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni e tenuto anche conto più in generale delle problematiche legate alle difficoltà occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere una costante limitazione del ricorso al lavoro straordinario.
Di conseguenza, ogni lavoratore dovrà, di norma, contenere le proprie prestazioni entro il normale orario di lavoro.
Fermo il pieno rispetto di quanto altro in materia di lavoro straordinario è disposto dall’art. 109 del vigente CCNL, il/la Dipendente potrà effettuare lavoro straordinario per un massimo di 75 ore all’anno. Tale ammontare deve intendersi comprensivo delle ore che confluiscono nella “banca-ore” di cui all’art. 115 del vigente CCNL
Inoltre, il/la Dipendente ha facoltà di far confluire in “banca-ore” anche le ore di straordinario eccedenti le prime 50.
L’Impresa avrà a disposizione, inoltre, in conformità a quanto previsto dal citato Contratto Collettivo, un monte-ore aggiuntivo annuo di lavoro straordinario - da utilizzare in deroga al predetto limite individuale - calcolato moltiplicando 15 ore per il totale dei/le Dipendenti ai quali sia applicabile il trattamento di trasferta riferito a chi svolga abitualmente mansioni interne, con esclusione comunque dei Funzionari.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere, fermi i limiti previsti dal D.Lgs 66/03 e successive modifiche e/o integrazioni.
Sono esclusi dalle predette limitazioni - in relazione alla natura delle loro prestazioni - i/le Dipendenti di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente CCNL (commessi, autisti, guardiani, portieri).
Il/la lavoratori/lavoratrice cui venga richiesto di effettuare del lavoro straordinario dovrà essere preavvertito di norma con un anticipo di 24 ore.
Egli non sarà tenuto a prestare lavoro straordinario qualora dimostri di avere obiettive difficoltà di carattere personale.
L’Impresa informerà le RR.SS.AA. circa l’ammontare annuale disponibile e circa l’utilizzo del monte-ore aggiuntivo, segnalando preventivamente settori interessati, i motivi ed i relativi periodi.
Nel caso di insorgenza di particolari necessità organizzative, l’Impresa e le RR.SS.AA. apriranno un confronto per stabilire congiuntamente un eventuale ulteriore monte-ore, in aggiunta a quello di cui sopra.
Il lavoro straordinario non potrà in alcun caso sovrapporsi alle “fasce di flessibilità” dell’orario normale di lavoro. Al venerdì, inoltre, tra il termine del lavoro ordinario e l’inizio dell’eventuale lavoro straordinario dovrà trascorrere un intervallo di almeno 30 minuti.
Le Parti confermano la validità dell’accordo sulla “banca-ore”, sottoscritto il 29 dicembre 2000, e convengono che esso venga recepito dal presente Contratto, quale allegato n.4.
In proposito, le Parti sono concordi nel ribadire che la banca-ore riguarda il solo lavoro straordinario diurno compiuto in giorno feriale (incluso il sabato, se non festivo); di conseguenza, le ore di lavoro straordinario effettuato di notte o nel corso di una giornata festiva non confluiscono nella banca-ore.
L’Impresa fornirà alle RR.SS.AA. l’elenco nominativo del personale che ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario con frequenza trimestrale.

Allegati
Allegato 1 Verbale di incontro

Il giorno 16 ottobre 2003, in Milano, tra la Società Italiana Assicurazioni di seguito indicata come "Impresa" […], e le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni […] Fisac/Cgil, […] Fiba/Cisl, […] Uilca/Uil, […] Snfia;
Le parti concordano di sostenere l’attività della Commissione Pari Opportunità, relativamente alla proposta di attivare iniziative indirizzate alla realizzazione di progetti di “azione positiva”.
Nel confermare il ruolo della Commissione Pari Opportunità “estesa” (allargata alla partecipazione di personale occupato sul territorio) si impegnano alla stesura del regolamento per le agibilità della CPO per la presentazione dei progetti agli enti interessati anche per accedere ai finanziamenti sulle leggi di pari opportunità e la realizzazione del piano di lavoro presentato.
Viene costituita una Commissione tecnica Paritetica della Italiana Assicurazioni spa e le RSA aziendali in ottemperanza all’articolo 5 del Contratto Integrativo Aziendale del 31/01/2002.
Regolamento
1. Le Parti Sociali demandano alla Commissione il compito di rilevare l’esistenza di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile che di fatto impediscono le pari opportunità nel lavoro individuando spazi professionali e/o organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per le lavoratrici.
- La Commissione analizzerà i dati statistici forniti dall’Impresa ed elaborerà proposte orientate a superare le discriminazioni indirette e a valorizzare il soggetto femminile attraverso un costante monitoraggio della situazione aziendale;
- sensibilizzerà l’ambiente aziendale sulle criticità esistenti per sviluppare una cultura di pari opportunità;
- predisporrà ipotesi di piani di lavoro da sottoporre alle Parti Sociali.
La Commissione potrà avvalersi di un gruppo esterno di consulenza per lo studio e la preparazione di un progetto di intervento da presentare entro le scadenze previste per attingere ai fondi della legge 125/91 e 53/2000 e finanziabile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dai Fondi Regionali ed Europeo.
2. I Componenti si impegnano a partecipare alle riunioni concordate dalla Commissione stessa; in caso di assenza o di impedimenti occasionali gli interessati non possono essere sostituiti. La Commissione fisserà di volta in volta la riunione successiva.
3. La Commissione si riunirà in locali messi a disposizione dall’azienda la quale fornirà i materiali e gli strumenti per l’operatività che la Commissione di volta in volta si darà.
4. I permessi dei Componenti della Commissione saranno basati sulle esigenze di sviluppo del piano di lavoro e le relative spese saranno a carico di Italiana Assicurazioni.
5. La Commissione si impegna a dare informazione ai/le Dipendenti di Italiana Assicurazioni nei modi previsti dal piano di lavoro approvato.
6. I Componenti della Commissione restano in carica, di norma, per la durata contrattuale e con eventuale proroga fino alla scadenza del progetto.
7. In caso di dimissione di un membro della Commissione, la parte rappresentata nominerà tempestivamente un altro Componente che dovrà essere preparato e formato al fine di renderlo idoneo all’inserimento nel gruppo.
8. Verrà nominata una segreteria con il compito di tenere un verbale delle riunioni.
9. La Commissione avrà inoltre il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul mobbing, una volta che sia emanata una disciplina legislativa in merito.