INAIL
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale Sovrintendenza sanitaria centrale


Circolare n. 10

 

Roma, 21 marzo 2016

Al

Dirigente generale Vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali

e p.c. a:

Organi Istituzionali

 

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

 

Organismo indipendente di Valutazione della performance

 

Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.

Quadro Normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251;
Circolare Inail 22 del 2 aprile 1998 “Articolo 53 del Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi”;
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 10 e 25;
Decreto ministeriale 29 maggio 2001: “Denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli”
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche;
Decreto Ministeriale del 15 luglio 2005: “Modifica dell’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;
Circolare Inail 44 dell’11 ottobre 2005: “Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell’articolo 53 del Testo unico approvata con decreto interministeriale del 15 luglio 2005”.
Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Articolo 38, comma 5;
Decreto interministeriale del 30 luglio 2010: “Approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”;
Circolare Inail 36 del 15 settembre 2010: “denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell’articolo 53 del Testo Unico approvata con decreto interministeriale del 30 luglio 2010;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
Circolare Inail 1 del 10 gennaio 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio; domanda di ammissione alla riduzione artigiani; comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini”;
Circolare Inail 43 del 14 settembre 2012: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011”.
Circolare Inail 59 del 31 ottobre 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è stata prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo – Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini”;
Circolare Inail 61 del 9 novembre 2012: “Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva”;
Circolare Inail 68 del 21 dicembre 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 2 gennaio 2013”;
Circolare Inail 19 dell’11 aprile 2013: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013”;
Circolare INAIL 34 del 27 giugno 2013: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3;
Circolare del Ministero della salute 17 marzo 2016, n. 7348: “Chiarimenti applicativi art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151”.

PREMESSA
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all’articolo 21, reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le modifiche normative si collocano nell’ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Le disposizioni predette, nel ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal d.lgs. 82/2005 e determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore.
In proposito, l’Inail ha, sin dal 2004, assunto diverse iniziative con lo sviluppo di idonee applicazioni informatiche avviando, tra l’altro, la funzione di trasmissione e di ricezione via internet delle denunce di infortunio e malattia professionale1, nonché, sulla base di appositi accordi con i medici esterni2, la possibilità di acquisizione dei certificati emessi ai sensi del citato art. 533 del d.p.r. 1124/1965, prioritariamente tramite internet”.
Di seguito si illustrano le modifiche apportate al d.p.r. suddetto, distinguendo le varie norme novellate.

1.MODIFICHE ALL’ARTICOLO 53 D.P.R. 1124/1965. OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO.
1.1 L’articolo 53 d.p.r. 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma1), lettera b) del decreto legislativo in oggetto dispone che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”
A tale riguardo, il Ministero della salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici ha chiarito il concetto di prima assistenza. In proposito, la circolare recita “il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
La circolare ministeriale interviene anche in merito al termine dell’invio della certificazione medica, stabilendo che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza nei termini su specificati.
Le modifiche all’art. 53 citato prevedono, inoltre, che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.
Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.4
A tal fine, dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.
La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia. A quest’ultimo riguardo, si richiama l’articolo 52 d.p.r. 1124/1965 in base al quale “il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”, nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
Il lavoratore, ai sensi del suddetto articolo 52, deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.
1.2. Per quanto riguarda il settore navigazione, in fase di avvio del nuovo regime, restano ferme le attuali modalità di invio della certificazione medica tra l’Istituto e il Servizio Sanitario di assistenza al personale navigante.
1.3. Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, ai sensi dell’art. 203 d.p.r. 1124/1965, l’obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell’azienda artigiana.
Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

2. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 238 D.P.R. 1124/1965. OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO IN AGRICOLTURA (INFORTUNI).
La disposizione di cui al comma 1, lettera e), salvo quanto previsto dall’art. 25 d.lgs. 38/2000, modifica l’art. 238 del d.p.r. n. 1124 del 1965, il quale disciplina per il settore agricolo la denuncia di infortunio.
Si riassume, per ragioni esplicative, l’attuale disciplina della denuncia di infortunio vigente per il settore agricolo.
Infortunio agricolo. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria5. Con d.m. 29 maggio 2001, in attuazione dell’art. 25 d.lgs. 38/2000, la disciplina prevista per il settore industriale è stata estesa anche agli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato e ai lavoratori agricoli autonomi. Per i primi, è obbligato alla denuncia il datore di lavoro, per i secondi, il titolare del nucleo familiare di appartenenza dell’infortunato; i lavoratori agricoli autonomi, pertanto, devono denunciare sia il proprio infortunio sia gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro.
In base alle disposizioni dell’art. 21 del decreto in oggetto, il medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo ha l’obbligo di redigere il certificato medico il quale deve essere trasmesso all’Inail dal medico stesso per via telematica direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con la presente circolare relativamente al settore industriale nel paragrafo 1.1. dedicato alle “modifiche all’articolo 53 d.p.r. 1124/1965”.
Resta salvo per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura che, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedere direttamente all’invio della denuncia, detto obbligo nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative (art. 25, d.lgs. 38/2000 e art. 1, comma 7, d.m. 29/5/2001).
Il certificato continua, quindi, a valere come denuncia dell’infortunio nell’ipotesi di lavoratore autonomo che si trovi nell’impossibilità di effettuarla nei termini.
L’articolo 238 d.p.r. 1124/1965, come novellato dalla norma in oggetto, prevede, infine, che il datore di lavoro6 fornisca “all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle denunce […]”.
Sono abrogati i commi quinto e sesto del richiamato art. 238 d.p.r. 1124/1965.

3. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 251 D.P.R. 1124/1965. OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO IN AGRICOLTURA (MALATTIE PROFESSIONALI).
La disposizione di cui al comma 1, lettera f), modifica l’art. 251 del d.p.r. n. 1124 del 1965, il quale disciplina per il settore agricolo la denuncia di malattia professionale.
Anche per la materia in questione, si ritiene utile riassumere, l’attuale disciplina vigente per il settore agricolo.
Malattia professionale agricola. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria7.
Per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati a tempo determinato, invece, la denuncia della malattia professionale, deve essere effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza con un modulo apposito che funge da denuncia e da certificato medico (cd certificato-denuncia) entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.
Anche per detto certificato vige l’obbligo in capo al medico di trasmetterlo per via telematica all’INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.
Si richiamano anche per questa fattispecie, le istruzioni impartite nel precedente paragrafo 1.1.

4. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 54 D.P.R. 1124/1965.
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE ALL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 1, lettera c), dell’art. 21 del decreto legislativo in esame ha modificato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.
Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni8.
Nello specifico, l’Inail mette a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle predette denunce.
In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, a seguito degli accordi assunti col Dipartimento della polizia di Stato, l’Istituto trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.
Per quanto riguarda il settore navigazione, le Sedi compartimentali inviano, a decorrere dalla predetta data, le denunce di infortunio tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle Capitanerie di porto.

5. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 56 D.P.R. 1124/1965. INCHIESTA SUGLI INFORTUNI.
La disposizione di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo 21, modificando l’art. 56 del d.p.r. n. 1124 del 1965, prevede che l’Istituto metta a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni previste dal medesimo articolo 56.
In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano l’invio con la modalità sopra indicata, a seguito degli accordi assunti con le competenti Direzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica degli uffici territoriali competenti.

6. MODIFICHE ALL’ART. 139 D.P.R. 1124/1965. OBBLIGO DENUNCIA SEGNALAZIONE
Dal 22 marzo 20169, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del citato d.p.r. 1124/1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000.
Nulla è innovato relativamente all’obbligo del medico di trasmissione della denuncia/segnalazione alle AA.SS.LL. e alle DD.TT.LL., quali soggetti espressamente previsti, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 d.lgs. n. 38/2000.

7. DECORRENZA
L’art. 21 del decreto in esame, al comma 2 prevede che le modifiche sopra indicate, apportate dal comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), abbiano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso e cioè dal 22 marzo 2016.
Sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti i previgenti obblighi di comunicazione telematica da parte dell’ Inail a varie autorità in materia di infortuni.

8. NUOVI SERVIZI PER GLI UTENTI
Sul portale dell’Istituto, dal 22 marzo 2016, sono disponibili per l’utenza (medici, strutture sanitarie e datori di lavoro) i seguenti servizi:
• Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
• Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.

9. ISTRUZIONI PER I MEDICI E I PRESIDI SANITARI IN SEDE DI COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI.
I medici all’atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi.
In fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, per necessità tecnico-organizzative o altre cause oggettive, i medici o le strutture sanitarie provvedono all’invio del certificato medico tramite PEC alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’assistito.
In tali casi, consegnano il certificato medico all’assistito per il successivo inoltro al datore di lavoro.

10. ISTRUZIONI PER I LAVORATORI
Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo assolve all’obbligo previsto dal citato art. 52 di:
- dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;
- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.
In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea10.

11. ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
- Codice fiscale del lavoratore
- Numero identificativo del certificato medico
- Data di rilascio del certificato medico
L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.
Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma.
Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:
- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico.
Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.
In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
Sono in corso gli adeguamenti che consentiranno anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC e acquisiti nel sistema dell’Inail, nonché il rilascio del servizio di consultazione dei certificati medici in cooperazione applicativa. La disponibilità del servizio sarà comunicata con apposita nota informativa sul portale dell’Istituto.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
In questo caso, l’applicativo avverte l’utente con apposito messaggio “Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto” e permette l’invio della denuncia.
Si precisa che nel caso in cui i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.
Si ribadisce che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce.
Inoltre, in attesa delle previste implementazioni all’applicativo per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale/silicosi asbestosi è stato predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di “Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi” che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. scaricabile dal sito www.inail.it – Modulistica.
Il nuovo modello contiene una sezione per la “Descrizione della malattia professionale” e una sezione per la “Descrizione della silicosi /asbestosi”. Nella prima sono previsti due box per l’eventuale denuncia di due diverse malattie. Per un numero di malattie superiori è possibile aggiungere al modulo una nuova sezione “Descrizione della malattia professionale”.
Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A

12. ISTRUZIONI PER LA PROFILAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI MEDICI
Le strutture sanitarie e i medici, già in possesso delle abilitazioni rilasciate dall’Inail, che trasmettono telematicamente i certificati medici di infortunio continueranno regolarmente ad operare con le seguenti modalità già operative da tempo:
1. Modalità on line – accedendo al portale INAIL con credenziali dispositive, il medico, ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio e malattia professionale.alleg
2. Modalità off line – accedendo al portale INAIL è possibile trasmettere il contenuto informativo della certificazione di infortunio in formato txt e xml, accedendo alla funzione “Certificati tramite file” del servizio on line “certificati medici di infortunio” del macro gruppo “Prestazioni”. In tale area sono presenti le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere.
3. Cooperazione Applicativa - metodologia di interazione per gli utenti che dispongono di Porta di Dominio, che hanno sottoscritto appositi accordi di adesione e che hanno predisposto i loro applicativi per colloquiare con l’Inail. In questo caso non occorre abilitazione. 11
Le strutture sanitarie e i medici che non sono in possesso di abilitazione, per l’accesso ai servizi di rilascio del certificato medico disponibili nel portale dell’Istituto devono richiedere apposite credenziali dispositive.
Per ottenere l’abilitazione all'accesso al servizio di rilascio della certificazione medica di Infortunio e Malattia Professionale, il medico o il rappresentante legale della struttura sanitaria devono presentare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile nel sito www.inail.it.
Sono previsti i seguenti moduli:
• Richiesta di attribuzione “codice presidio” e di abilitazione ai servizi on line Inail per i presidi ospedalieri;
• Richiesta di attribuzione “codice medico” e di abilitazione ai servizi on line Inail per i medici esterni.
La trasmissione telematica dei certificati è prevista solo per gli utenti in possesso di uno dei due codici sopra indicati.
La domanda di abilitazione può essere presentata alternativamente:
- presso le sedi territoriali Inail allegando al modulo di richiesta compilato e firmato copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità.
- in via telematica, con le seguenti modalità:
• Utente in possesso di Carta Nazionale dei Servizi (CNS), credenziali Inps o credenziali dispositive Inail: dovrà utilizzare, per l’invio della richiesta, il servizio InailRisponde disponibile nella sezione Contatti (o Supporto) del portale www.inail.it, utilizzando la categorizzazione “Prestazioni a tutela del Lavoratore – Assistenza ai servizi online – Registrazione ed autenticazione”.
• Utente in possesso di credenziali generiche (Cittadino generico o medico competente): dovrà utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online “Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale www.inail.it.
• Utente sprovvisto di credenziali: dovrà, prioritariamente, registrarsi come "Utente generico/Cittadino" utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online “Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale www.inail.it.
L'Istituto, ricevuta la richiesta telematica, provvede al rilascio delle credenziali. In caso di mancata corrispondenza tra i dati anagrafici indicati nella domanda e quelli contenuti nel documento d'identità, l'utente riceverà una mail/PEC informativa con indicati i motivi di rifiuto della richiesta di attribuzione del proprio profilo.
In caso di urgenza è comunque possibile richiedere l’abilitazione alla sede Inail territoriale più vicina.
La domanda di abilitazione deve essere firmata e ad essa va allegata copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità.
La trasmissione telematica dei certificati è prevista solo per gli utenti in possesso di uno dei due codici sopra indicati.
Si allega scheda tecnica per la “registrazione al ruolo di medico esterno/presidio ospedaliero”.
Per il periodo di avvio, e comunque non oltre il 30 aprile 2016, i medici e le strutture che non risultino ancora profilate nel sistema Inail, potranno inviare i certificati medici via PEC alla Sede Inail competente alla trattazione del caso (indirizzi PEC reperibili nel portale INAIL).

13. ASSISTENZA
Per informazioni ed assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.
È inoltre disponibile, sotto la sezione Contatti (Supporto) del Portale il servizio Inail Risponde che permetterà di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegato: n. 1

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1 Cfr. circolari nn. 44/2005 e 36/2010.
2 Cfr. circolari nn. 39/2007 e 12/2008.
3 Peraltro, a livello regionale sono stati sottoscritti protocolli d’intesa volti a sviluppare “un sistema informatizzato dell’invio dei dati delle certificazioni di infortunio redatte dai Pronto Soccorsi nell’ottica di collaborare nell’ambito delle politiche della tempestiva presa in carico dell’infortunato”.
4 Cfr. art. 21, comma 1, lett. b), punto 5.
5 Cfr. art. 14 l. 26 febbraio 1982, n. 54 e circ. Inail 24/1982.
6 Cfr. art. 21, comma 1, lett. e), punto 2, d.lgs.151/2015.
7 Cfr. art. 14 l.54/1982 e circolare Inail 24/1982.
8 Sino all’entrata in vigore della norma in oggetto, invece, il datore di lavoro doveva comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che avesse avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
9 Art. 21 c. 3 del d. lgs. 151/2015
10 Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine previsto dall’art. 53, commi 1 e 5, per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia. A tale riguardo, le disposizioni della circolare n. 22/1998 incompatibili con le nuove disposizioni devono intendersi abrogate.
11 Per maggiori dettagli si rimanda all’indirizzo: https://istitutonazionaleassicurazioneinfortunilavoro.spcoop.gov.it/pdd/


Fonte: inail.it