Tipologia: Accordo
Data firma: 17 marzo 2016
Parti: BNL e Fabi, First Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, BNL
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1
Art. 2

Verbale di accordo per la modifica dell'art. 4 del "Protocollo in materia di relazioni industriali per le aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia"

Il giorno 17 marzo 2016, in Roma, tra la Banca Nazionale del Lavoro spa, nella qualità di Capogruppo (di seguito Bnl o Capogruppo) e le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

Premesso che
• le Parti hanno stipulato in data 28 luglio 2015 il "Protocollo In materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia" con l'obiettivo di definire un modello di relazioni industriali che - inserendosi nella più che decennale esperienza di rapporti sindacali in Banca Nazionale del Lavoro e, più in generale, nelle aziende del Gruppo Bnl in Italia - potesse essere il fondamento per realizzare proficui processi negoziali tra le Parti finalizzati ad uno sviluppo equilibrato delle progettualità aziendali volto alla valorizzazione dell'azienda e delle persone che vi lavorano, favorendo i livelli occupazionali e la buona occupazione;
• si è posta l'esigenza di apportare talune modifiche a quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo citato;
Si conviene quanto segue, con riferimento a tutte le aziende destinatarie del "Protocollo in materia di relazioni industriali per le aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia"

Art. 1
L'art. 4 del " Protocollo in materia di relazioni industriali per le aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia" è sostituito dal seguente: 
“Art. 4 - Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA.
Nel contesto di relazioni industriali delineato, le Parti confermano la necessità di continuare a valorizzare i momenti di informazione e consultazione anche a livello territoriale, fermi restando i diversi ruoli dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali e tenendo conto dei principi generali, delle normative e delle regolamentazioni di cui alle leggi e al CCNL.
In coerenza, dunque, con l'articolazione organizzativa del Gruppo Bnl e di Ifitalia, è costituito - in luogo di quanto previsto dall'Accordo Bnl del 23 novembre 2006 - il Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA., prendendo a riferimento per la loro costituzione l'articolazione delle Direzioni Territoriali in cui è organizzata Bnl, principale Azienda del Gruppo. In tali ambiti territoriali, ciascuna Organizzazione sindacale potrà costituire fino ad un massimo di 2 Coordinamenti territoriali delle RR.SS.AA. costituite presso le Società del Gruppo Bnl e presso Ifitalia che insistono nel perimetro di competenza delle predette Direzioni Territoriali.
Detti Coordinamenti saranno composti da 2 dirigenti RSA per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente Protocollo che abbia almeno 4 Rappresentanze Sindacali Aziendali regolarmente costituite presso unità produttive delle Aziende del Gruppo Bnl e di Ifitalia che insistono nel perimetro territoriale di riferimento del Coordinamento.
Ciascuna Organizzazione sindacale, al ricorrere del requisito minimo di cui al comma che precede, potrà nominare nei menzionati Organismi - in via del tutto eccezionale e comunque a carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2018 - in luogo di dirigenti RSA ed entro il limite del 37% (con arrotondamento per eccesso) dei componenti complessivi di propria spettanza sull'intero territorio nazionale, lavoratori che rivestono cariche sindacali a livello di strutture periferiche territoriali di cui alle comunicazioni effettuate dalle Organizzazioni stesse ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di settore in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015.
Tali lavoratori, successivamente alla nomina, non potranno essere oggetto di provvedimenti di mobilità territoriale fino al 31 dicembre 2016; successivamente - e fino al 31 dicembre 2018 - gli stessi, ferme le norme del ceni e degli accordi aziendali/Gruppo in materia di mobilità territoriale, potranno essere trasferiti entro l'intero ambito territoriale di riferimento, così come individuato ai sensi del comma 2,1 ° periodo, della presente norma.
A ciascun componente i Coordinamenti territoriali delle RR.SS.AA. vengono concessi, in relazione alla complessità del Gruppo e per l'espletamento del relativo mandato, permessi retribuiti nella misura massima e onnicomprensiva di 180 ore a semestre - in sostituzione, ove spettanti, dei permessi spettanti ai dirigenti di RSA ex art. 17 dell'Accordo di Settore sulle libertà sindacali del 7 luglio 2010 - per partecipare ad attività del Coordinamento territoriale nonché per lo svolgimento dell'attività di raccordo con le RR.SS.AA. del territorio di riferimento, finalizzate alla preparazione degli incontri e alla successiva illustrazione alle medesime RR.SS.AA. dell'informativa ricevuta in tale sede.
I suddetti permessi devono essere inderogabilmente fruiti da ciascun beneficiario, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del periodo di riferimento, senza possibilità di riporto al semestre successivo delle ore eventualmente non fruite.
In caso di sostituzione a qualsiasi titolo di un componente il Coordinamento, il subentrante rimane titolato a fruire dei permessi retribuiti, limitatamente al residuo di ore non fruite dal componente sostituito.
Il confronto fra le Parti deve favorire la diffusione, ai fini di un'applicazione omogenea, di quanto convenuto a livello di Gruppo, nonché, più in generale, di una cultura del confronto e di responsabilità delle Parti.
La Direzione territorialmente competente convocherà il Coordinamento Territoriale di riferimento con cadenza trimestrale.
Nel corso delle riunioni del Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA. verrà fornita alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un'informativa a livello di area territoriale di riferimento - ove occorra, in relazione al tema, ripartita per genere e disaggregata per ciascuna delle Aziende del Gruppo presenti sul territorio secondo le modalità abitualmente seguite per l'incontro annuale di cui all'art. 12 del citato ceni - in materia di:
• mobilità infragruppo intervenuta nell'area territoriale di riferimento;
• sicurezza, con specifico riferimento a eventuali azioni criminose che abbiano interessato l'area territoriale in questione e all'andamento di eventuali interventi e/o sperimentazioni aziendali in atto nel territorio di riferimento relative a tecnologie o a altri interventi in materia di sicurezza;
• accordi raggiunti a livello di Gruppo;
• andamento:
- organici;
- piani formativi;
- lavoro a tempo parziale;
- lavoro straordinario;
- economico dell'Area Territoriale di riferimento;
• altre tematiche che le Parti convengono di demandare al Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA., in quanto di interesse dell'area territoriale di riferimento.
Dichiarazione delle parti
Laddove ritenuto opportuno dalle Parti firmatarie il presente Protocollo, ai fini di specifiche riunioni con i dirigenti delle RSA di un determinato territorio, potranno essere presi in considerazione anche ambiti territoriali più ristretti rispetto a quanto previsto al 2° capoverso della presente norma, di volta in volta individuati e concordati tra le Parti, in relazione a specifiche tematiche e/o caratteristiche dell'interlocuzione sindacale."

Art. 2
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Verbale di Accordo si impegnano a rinnovare, entro il 1° maggio 2016, la comunicazione relativa ai nominativi dei componenti i Coordinamenti Territoriali su ciascun territorio, così come individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia".
La predetta comunicazione dovrà specificare, per ogni territorio, come sono suddivisi i relativi componenti tra i 2 Coordinamenti Territoriali che le Organizzazioni Sindacali possono costituire in ogni ambito territoriale e l'ambito di competenza di ciascun Coordinamento (ad es., individuando le Regioni di competenza di ogni Coordinamento territoriale), ai fini dello sviluppo di un proficuo e coerente modello di dialogo in sede locale con riferimento alle Società destinatarie del menzionato Protocollo che insistono nel perimetro di competenza come sopra individuato.
I componenti i Coordinamenti Territoriali, individuati ai sensi del comma 1 della presente norma, avranno diritto a 80 ore di permesso retribuito per il bimestre maggio/giugno 2016 per l'espletamento del loro mandato; tali permessi dovranno essere inderogabilmente fruiti da ciascun beneficiario, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del predetto periodo di riferimento.
A far tempo dal 1° luglio 2016 troverà applicazione quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia", così come modificato dal presente Verbale di Accordo.