Tipologia: CIA
Data firma: 15 aprile 2014
Validità: 31.12.2015
Parti: Carige Assicurazioni, Carige Vita Nuova e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Carige
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Diritto all'informazione
Art. 4 Commissione
Art. 5 Rientro dalla maternità
Art. 6 Trasferimenti e missioni
Art. 7 Corsi di aggiornamento professionale
Art. 8 Ricomposizione e rotazione delle mansioni
Art. 9 Nuove assunzioni
Art. 10 Part time
Art. 11 Aspettativa
Art. 12 Lavoratori studenti
Art. 13 Permessi
Art. 14 Agevolazioni ai dipendenti assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa
Art. 15 Prestiti ai dipendenti
Art. 16 Anticipi sullo stipendio
Art. 17 Finanziamento acquisto prima casa
Art. 18 Anticipo trattamento di fine rapporto
Art. 19 Lavoro in locali interrati e/o disagiati
Art. 20 Prestito per cambio autovettura
Art. 21 Acquisto beni disponibili e recuperati
Art. 22 Medicina preventiva
Art. 23 Trattamento di trasferta
Art. 24 Spese di locomozione
Art. 25 Unità periferiche
Art. 26 Orario
Art. 27 Ferie e festività abolite
Art. 28 Lavoro straordinario e supplementare
Art. 29 Polizza kasko per itineranti
Art. 30 Polizze personali dipendenti
Art. 31 Polizza furto bagaglio
Art. 32 Polizze individuali vita
Art. 33 Modalità di pagamento
Art. 34 Fondo pensione
Art. 35 Cassa di assistenza
Art. 36 Persone assicurabili
Art. 37 Premio aziendale di produttività
Art. 38 Buoni pasto
Conclusioni
Disposizioni specifiche per i funzionari
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Assicurativo Banca Carige, Carige Assicurazioni spa Carige Vita Nuova spa

Il giorno 15 aprile 2014, tra Carige Assicurazioni spa e Carige Vita Nuova spa […] e le rappresentanze sindacali di seguito indicate: Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca […], si è stipulato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 83, 84 e 85 del vigente CCNL che disciplina i rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente, il seguente Contratto Integrativo Aziendale, da valere nei confronti di tutti i dipendenti delle Società Carige Assicurazioni spa e Carige Vita Nuova spa. Il presente contratto integrativo sostituisce a tutti gli effetti quelli precedentemente in vigore in ciascuna società.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente della Carige Assicurazioni spa e Carige Vita Nuova spa ed ai dipendenti della I, Il e III sezione speciale del CCNL il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL in vigore.
L'Accordo scadrà il 31 dicembre 2015.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti si danno reciprocamente atto sull'importanza di mantenere corrette relazioni fra Società e Sindacati. Sarà fra i compiti della Commissione consultiva di cui al seguente articolo 4 studiare, discutere e proporre migliori pratiche relazionali fra Società e Sindacati.
In via di principio ogni singola RSA è riconosciuta con pari dignità d'interlocuzione verso le Società e sarà cercata ogni soluzione per favorire la partecipazione delle RSA periferiche, cioè dislocate all'esterno delle Direzioni Generali delle Società, agli incontri con l'azienda, anche attraverso tecnologie che permettono il collegamento a distanza.

Art. 3 Diritto all'informazione
Ad integrazione e precisazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, le Società si impegnano ad informare semestralmente - con due incontri annuali - le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle tematiche relative alle prospettive di mercato, alla gestione ed allo sviluppo delle imprese nonché all'organizzazione del lavoro in essere ed alle proiezioni future.
Le Società si impegnano altresì ad informare le RSA sulle modifiche dell'assetto proprietario e su eventuali integrazioni, collegamenti, sinergie con altre Società.
Le Società forniranno annualmente alle RSA le informazioni necessarie su:
1. composizione del portafoglio delle Aziende suddiviso per rami con relativo andamento;
2. adozione di nuove procedure lavorative con particolare riferimento a quelle relative ai processi di meccanizzazione;
3. motivazioni e numero delle missioni compiute dal personale della Direzione;
4. programmi e criteri di incentivazione e sul sistema premiante eventualmente adottati e da adottare;
5. piani per lo sviluppo dell'organizzazione commerciale con particolare riguardo alla rete agenziale;
6. tutte le assunzioni fatte con contratto di inserimento, apprendistato, interinale, atipico e comunque effettuate;
7. corsi di formazione effettuati dal personale dipendente;
8. quanto previsto dagli articoli 10, 11, 13 e 90 del CCNL
9. Le Aziende oltre quanto indicato agli art. 10 e 11 del vigente CCNL, informeranno, inoltre su:
• il ricorso alla fungibilità delle mansioni secondo lo schema del CCNL
• l'utilizzo di nuove figure contrattuali
• andamento economico semestrale dell'Impresa;
• progetti di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali o sulla mobilità, intesa come cambiamento di sede di lavoro di lavoratori/trici e che interessino più unità organizzative;
• processi di riorganizzazione anche legati a innovazioni tecnologiche, tali da comportare mobilità interna di più lavoratori/trici con mutamento di mansioni o ruoli professionali e che interessino più unità organizzative;
• processi di ristrutturazione che prevedano scorpori di attività e/o distacchi di persone.
Le Società, fermo restando il proprio diritto alla piena decisionalità, riconoscono alle RSA la possibilità di prospettare soluzioni alternative o integrative alle problematiche organizzative delle società in relazione alle informazioni ricevute relativamente alla eventuale riorganizzazione delle Aziende e alle sinergie di Gruppo.
Le Società renderanno noti, con cadenza annuale, i passaggi di livello nominativi del personale intervenuti nel periodo, nonché, la nomina dei nuovi funzionari e dei dirigenti, con l'indicazione del grado attribuito e l'ufficio di pertinenza.

Art. 4 Commissione
Verrà costituita una Commissione Consultiva composta da rappresentanti delle imprese e un rappresentante sindacale, per ogni società del gruppo e per ogni sigla, che progetti e realizzi interventi sui seguenti temi:
• Occupazione e pari opportunità
• Agevolazioni sede di lavoro applicazione Legge 104 limitatamente a profili collettivi
• Agevolazioni dipendenti per la locazione di locali di proprietà delle Aziende
• Medicina preventiva e socio sanitaria
• Locali di lavoro disagiati
• Concessione finanziamenti per acquisto prima casa
• Relazioni Azienda - Sindacati
• Corsi di formazione e aggiornamento professionali
in tema di occupazione e pari opportunità, la commissione avrà il compito di ricercare e analizzare le cause di eventuali discriminazioni suggerendo i correttivi più opportuni
Le proposte della commissione potranno riguardare inquadramenti e formazione professionale oltre a quegli aspetti ritenuti utili per promuovere pari opportunità.
In caso di decesso o di grave invalidità di un dipendente, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, la commissione verificherà la possibilità di assunzione di un familiare, coniuge e/o figlio, in occasione di programmate nuove assunzioni.
La Commissione si incontrerà ogni 6 mesi su richiesta delle parti, fatti salvi i casi di urgenza, e annualmente redigerà una relazione sui propri lavori che sarà resa pubblica in azienda e potrà essere predisposto un piano di lavoro la cui attuazione verrà verificata nel corso degli incontri successivi.
Nota a verbale:
Entro due mesi dalla stipula del presente contratto Integrativo Aziendale le parti dovranno comunicare i nominativi dei componenti della commissione.

Art. 5 Rientro dalla maternità
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in vigore, la lavoratrice che rientri dal periodo di assenza per maternità avrà diritto a svolgere le stesse mansioni, o in caso di impossibilità, mansioni equivalenti comunque nella propria sede di lavoro.

Art. 10 Part time
Per i dipendenti già in servizio a tempo pieno e tenuti all'osservanza dell’orario di lavoro settimanale di cui alla lettera A) dell'articolo 101 del CCNL 17.09.2007, con esclusione dei funzionari e dei 6° livelli responsabili di unità organizzativa, del personale con mansioni esterne e del personale dei CLS e comunque di quello con orario di lavoro a turni settimanali, che chiedessero di essere ammessi a prestazioni di lavoro a tempo parziale (orizzontale e verticale), varranno le seguenti norme:
10.1 - Sarà ammesso con priorità chi avesse necessità di assistere i genitori, il coniuge e/o convivente, i figli e gli affini di primo grado purché tutti conviventi, gravemente malati o diversamente abili oppure per necessità di curare i figli di età inferiore ai 14 anni.
10.2 - Il ticket verrà riconosciuto ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time nelle giornate lavorative con un minimo di 4 ore di presenza, distribuite su due turni, che prevedano il rientro pomeridiano.
10.3 - Escludendo dal computo i rapporti di lavoro a tempo parziale, saranno ammessi rapporti part-time per non più del 10% del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
10.4 - La durata del rapporto part-time va concordata Inizialmente tra le parti e non potrà essere superiore agli otto anni continuativi Esso sarà rinnovato automaticamente di anno in anno se il lavoratore non manifesta formalmente l'intenzione di rientrare a tempo pieno almeno tre mesi prima della scadenza.
Qualora trascorso un periodo di un anno dall’inizio del rapporto a part-time, venissero a cadere le condizioni che hanno determinato il rapporto di lavoro a part-time, il dipendente con preavviso di almeno tre mesi avrà diritto di rientrare a tempo pieno. Il dipendente che rientra a tempo pieno, qualora sussistano particolari esigenze organizzative, si rende disponibile ad una eventuale assegnazione diversa di ufficio e/o mansioni diversi purché equivalenti. Qualora a fronte di nuove richieste di part-time la percentuale di cui al punto 10.3 venga superata le parti si incontreranno per concordare una soluzione condivisa.
Ulteriori prolungamenti agli otto anni non entreranno a far parte del computo della percentuale prevista al punto 10,3.
10.5 - La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporterà novazione del rapporto di lavoro in essere.
[…]
10.9 - Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di Legge e di Contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali; con riferimento ai predetti istituti, la retribuzione se dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato.
10.10 - Il preavviso sarà applicabile nella misura prevista per il lavoro a tempo pieno. L'indennità sostitutiva di preavviso sarà invece corrisposta proporzionalmente alla prestazione effettuata.
10.11 - Il lavoro straordinario non sarà ammesso.
10.12 - Sarà vietato il doppio lavoro, anche in forma autonoma od associativa.
10.13 l'azienda accoglie tendenzialmente le richieste di attivazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro part-time; resta salva la facoltà di denegare il consenso previa consegna al dipendente di nota motivata scritta.
10.14 - Le percentuali di lavoro dei rapporti di lavoro part-time devono comunque rientrare nella fascia dal 54.05% al 85% dell'orario intero.

Art. 19 Lavoro in locali interrati e/o disagiati
Al personale che dovesse prestare servizio normalmente in locali interrati e/o disagiati, verrà corrisposta un'indennità annua di € 600,00=. Tale indennità, erogata in cifra fissa non soggetta a variazione per il costo della vita, verrà assorbita nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con contratto collettivo del settore. Cesserà inoltre, di essere corrisposta qualora, per qualsiasi motivo, nei confronti del personale interessato non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che ne avevano giustificata la corresponsione.

Art. 22 Medicina preventiva
Con riferimento all'art. 4, la Commissione si occuperà di medicina preventiva e socio sanitaria e a tal proposito potrà indire specifiche assemblee e/o riunioni.
Alla Commissione dovrà essere garantita la piena agibilità in tutti gli ambienti Aziendali per risanare situazioni di disagio psico-fisico. Alla Commissione è riconosciuta ogni facoltà di accertamento, di analisi e di controllo, in ordine alla ricerca, elaborazione, attuazione di tutte le misure idonee al conseguimento della più ampia tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I risultati statistici di detti interventi elaborati dagli Istituti di medicina del lavoro o dagli specifici fiduciari cui siano state affidate te visite devono costituire materia d’informazione per le RSA /Aziendali e per l'Impresa, al fine di eliminare eventuali carenze di strutture ambientali.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 50 del vigente CCNL, è facoltà della lavoratrice richiedere l’esonero totale dall'utilizzo del video terminale nel periodo di gravidanza.

Art. 28 Lavoro straordinario e supplementare
Fermo restando quanto previsto dal CCNL, in particolare dagli artt. 101, 109, 110 e 115 e fermo restando che ogni autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario dovrà preventivamente essere rilasciata dal capo-servizio, ogni tre mesi l’Ufficio del Personale consegnerà alle RSA un elenco dei servizi autorizzati ad effettuare lavoro straordinario ed un elenco analitico dei nominativi e delle ore effettivamente prestate dai singoli all’interno dei suddetti servizi.

Conclusioni
Per quanto non considerato nel presente accordo, che riguardi problematiche relative alle singole Aziende, le stesse verranno affrontate dalle parti nelle sedi interessate e non costituiranno vincolo di applicazione sull'altra Azienda.