Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 30 novembre 2012
Parti: Unipol Banca e Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Unipol Banca
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Ambiti territoriali
Art. 2 - Permessi per lo svolgimento delle elezioni
Art. 3 - Spese per l’esercizio delle funzioni dei RLS
Art. 4 - Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 5 - Diritto di comunicazione
Art. 6 - Formazione dei RLS
Art. 7 - Permessi spettanti ai RLS
Art. 8 - Disposizioni finali
Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso Unipol Banca spa
Art. 1 - Diritto di voto
Art. 2 - Comitato elettorale
Art. 3 - Seggio elettorale
Art. 4 - Svolgimento delle elezioni
Art. 5 - Liste dei candidati
Art. 6 - Validità delle elezioni
Art. 7 - Modalità di esercizio del voto
Art. 8 - Scrutinio
Art. 9 - Durata del mandato dei RLS
Art. 10 - Elezioni successive

In data odierna, 30 novembre 2012, presso la sede di Unipol Banca spa in Bologna, tra Unipol Banca spa e le delegazioni sindacali: Dircredito […], Fabi […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Ugl […], Uilca […]

Premesso che:
- per l’attuazione degli adempimenti demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche è stato stipulato un apposito accordo nazionale nel settore Credito in data 12.3.1997;
- detto accordo, che qui si intende richiamato integralmente, prevede la realizzazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza prevista dall’art. 18 del D.Lgs. sopra citato;
- ai fini della costituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si deve procedere mediante elezione unitaria e diretta da parte dei dipendenti dell’Azienda e, pertanto, si rende necessario istituire il “Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute presso Unipol Banca spa”;
- si rende inoltre necessario definire gli altri aspetti inerenti la realizzazione delle previsioni del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 necessari all’espletamento del mandato proprio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS);
- non risulta ancora raggiunto un accordo di settore successivo all’introduzione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- le parti hanno convenuto di procedere al rinnovo dell’accordo 28 marzo 2008 in materia di RLS;
si conviene e sottoscrive quanto segue.

Art. 1 - Ambiti territoriali
Avuto presente l’organico della Banca alla data del presente accordo, nonché i criteri di cui alle lettere A e B dell’art. 3 dell’accordo di cui in premessa, vengono complessivamente individuati n. 3 ambiti territoriali e n. 7 RLS ripartiti come segue:
Ambito Territoriale Nord
- con inserimento di tutte le province riferite alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Marche: n. 3 RLS;
Ambito Territoriale Centro
- con inserimento di tutte le province riferite alle regioni Toscana, Umbria e Lazio: n. 1 RLS;
Ambito Territoriale Sud e Isole

- con inserimento di tutte le province riferite alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia: n. 3 RLS.
Le parti confermano che l’individuazione degli ambiti territoriali nonché il numero di RLS a ciascuno di essi assegnato realizza, allo stato, l’equa distribuzione sul territorio ove è presente la Banca degli RLS stessi ed è coerente con l’organizzazione aziendale.

Art. 2 - Permessi per lo svolgimento delle elezioni
Ai membri del Comitato Elettorale spetta una giornata di permesso retribuito in occasione della data di svolgimento delle elezioni degli RLS.

Art. 3 - Spese per l’esercizio delle funzioni dei RLS
Allo scopo di sollevare ciascun RLS dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell’abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, si conviene quanto segue:
• in caso di spostamento all’interno del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il solo mezzo pubblico (non verranno rimborsate ad es. le spese per l’utilizzo del taxi o dell’auto propria);
• in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS ed entro un raggio di 200 km dallo stesso per tratta di sola andata, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico, nonché verrà effettuato il rimborso piè di lista delle spese documentate per il pasto, nel limite massimo del valore di diaria previsto dal vigente CCNL del credito (resta in ogni caso escluso il trattamento di diaria);
• in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS ed in un raggio superiore a 200 km per tratta di sola andata, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico (in caso di effettiva necessità l’uso dell’aereo potrà essere autorizzato dalla Direzione Generale nell’ambito territoriale "Sud e Isole” esclusivamente per spostamenti da e verso le isole, nell’ipotesi di prolungata assenza dal servizio - superiore a 15 giorni di calendario - di un RLS di tale ambito territoriale), nonché verrà effettuato il rimborso piè di lista delle spese documentate per il pasto, nel limite massimo del valore di diaria previsto dal vigente CCNL del credito (resta in ogni caso escluso il trattamento di diaria), ed il rimborso piè di lista delle eventuali spese di pernottamento.
In caso di spostamento - anche al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS - lo stesso avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico.
In caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell’utilizzo degli stessi (a mero titolo esemplificativo: tempo di viaggio eccessivo o comunque sproporzionato in relazione all’entità dello spostamento, necessità di utilizzare più mezzi - anche dello stesso tipo - per coprire la tratta del caso, ecc.) il RLS potrà essere autorizzato dalla Direzione Generale all’uso della propria autovettura; in tal caso il rimborso chilometrico avverrà con i criteri tempo per tempo in essere per i dipendenti Unipol Banca.

Art. 4 - Accesso ai luoghi di lavoro
L’accesso ai luoghi di lavoro - limitatamente all’ambito territoriale di competenza di ciascun RLS - può avvenire previa comunicazione alla Direzione del Personale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed all’Ufficio Sicurezza della Banca, con preavviso di norma di 1 giorno lavorativo salvo i casi particolari di urgenza.
Resta inteso che in caso di effettiva necessità e con riferimento al solo ambito territoriale "Centro” la Direzione Generale potrà autorizzare - nell’ipotesi di prolungata assenza dal servizio superiore a 15 giorni di calendario dell’unico RLS di tale ambito territoriale - l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di RLS appartenente ad altro ambito territoriale che utilizzerà i permessi di propria spettanza.

Art. 5 - Diritto di comunicazione
Si conviene che le agibilità sindacali in materia di Bacheca Sindacale Elettronica si estendano a tutti i RLS.

Art. 6 - Formazione dei RLS
L’azienda darà corso tempestivamente agli interventi di formazione nei confronti dei RLS che risultano eletti conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’accordo del 12.3.1997.

Art. 7 - Permessi spettanti ai RLS
Per l’espletamento del mandato sono concessi a ciascun RLS permessi retribuiti nel limite di 90 ore annue con l’esclusione delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, lett. b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lett. l).
Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, alla Direzione del Personale competente con un preavviso di norma di 24 ore.

Art. 8 - Disposizioni finali
Il Regolamento per l’elezione dei RLS viene allegato al presente accordo.
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D.Lgs. 81/2008 nonché agli accordi nazionali sopra richiamati.
L’accordo segue, per la scadenza, le sorti delle corrispondenti intese a livello nazionale.
Le parti si incontreranno, su richiesta di anche solo una di queste, al termine del primo anno di applicazione del presente accordo, e cioè entro la fine del mese di dicembre 2013, per verificarne l’andamento.
Le parti si incontreranno anche allorquando la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 19.1.2012 di rinnovo del CCNL raggiungerà la revisione dell’accordo nazionale del 12.3.1997.
Si precisa, infine, che il presente accordo annulla e sostituisce integralmente l’accordo sottoscritto in materia in data 28.3.2008.

Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso Unipol Banca spa
Redatto unitariamente dagli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA., Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl, Uilca
Sottoposto alla verifica di congruità da parte della Banca


Art. 1 - Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i dipendenti di Unipol Banca spa in servizio alla data delle elezioni e risultanti dagli appositi registri, aggiornati alla fine del mese precedente la data delle elezioni, forniti dall’Azienda.
L’Azienda ha il compito di predisporre il sistema informatico necessario per le elezioni. Pertanto, al fine di garantirne la tempestiva attivazione, le OO.SS.AA. si impegnano a fornire alla Banca l’elenco dei candidati - con i relativi ambiti territoriali di appartenenza - almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 2 - Comitato elettorale
Presso la Direzione Generale verrà costituito il Comitato Elettorale.
Il Comitato Elettorale sarà costituito previa designazione di un membro da parte di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente Regolamento, individuato dalle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA.
In caso di impedimento o rinuncia da parte dei membri così designati dalle predette OO.SS.AA., le stesse provvederanno alle relative sostituzioni. In ogni caso il Comitato dovrà essere nominato almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
I componenti il Comitato Elettorale non possono essere candidati all’elezione a RLS.
I componenti il Comitato provvedono all’elezione, a maggioranza assoluta, del Presidente e del Segretario.
Il Comitato ha il compito di:
- stabilire la data delle elezioni d’intesa con l’Azienda, la quale fornirà allo stesso gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- dirimere con decisione inappellabile le controversie in materia elettorale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza, con la presenza di almeno il 50% dei componenti il Comitato Elettorale. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente;
- promulgare i risultati delle elezioni e procedere alla proclamazione degli eletti (tramite Bacheca Sindacale Elettronica);
- procedere ad ogni altro eventuale adempimento connesso con le elezioni.

Art. 3 - Seggio elettorale
Presso la Direzione Generale è istituito il Seggio Elettorale, composto dai membri del Comitato Elettorale.
Il Seggio Elettorale provvederà a verificare la validità delle votazioni.
Il Seggio Elettorale procederà poi allo scrutinio dei voti ed a tutte le operazioni ad esso connesse.

Art. 4 - Svolgimento delle elezioni
Le elezioni si svolgeranno nelle date e negli orari che verranno stabiliti, d’intesa con l’Azienda, dal Comitato Elettorale.
L’Azienda si impegna a favorire la partecipazione al voto di tutti i lavoratori.

Art. 5 - Liste dei candidati
Le candidature saranno presentate al Comitato Elettorale dalle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA. e le stesse dovranno pervenire prima dell’indizione della data delle elezioni e comunque entro 10 giorni dalla data della firma dell’accordo aziendale sui RLS.
I candidati dovranno, di norma, essere dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Il Comitato Elettorale provvederà a redigere l’elenco dei candidati in ordine alfabetico, inserendo per ciascun ambito territoriale nominativi che ivi prestano servizio.
Le liste verranno diffuse mediante Bacheca Elettronica, a cura del Comitato Elettorale, almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 6 - Validità delle elezioni
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei voti espressi.

Art. 7 - Modalità di esercizio del voto
La votazione avverrà garantendo ai lavoratori la massima riservatezza.
Ogni lavoratore esprimerà il proprio voto avendo come riferimento i nominativi dei candidati del proprio ambito territoriale ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti previsti per tale ambito.
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 8 - Scrutinio
Il Seggio Elettorale provvede allo scrutinio, redigendo apposito verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato.
Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Eventuali reclami avverso la proclamazione degli eletti, da presentare entro 5 giorni dalla promulgazione degli eletti effettuata tramite bacheca elettronica, saranno esaminati entro i 5 giorni successivi dal Comitato Elettorale che comunicherà le proprie decisioni ai presentatori.

Art. 9 - Durata del mandato dei RLS
I RLS durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
Nel caso in cui durante il quadriennio un RLS venga a cessare dall’incarico per qualunque causa, esso è sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo ambito territoriale; ove ciò non fosse possibile si procederà a nuova elezione del RLS cessato nell’ambito territoriale interessato.
I sostituti restano in carica fino al termine del mandato del RLS sostituito; essi subentreranno nella spettanza del monte ore di permessi annuali, per la quota ancora non utilizzata.

Art. 10 - Elezioni successive
Le elezioni successive alla prima devono essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.