Categoria: 2013
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Tipologia: Accordo elezioni RLS
Data firma: 29 marzo 2013
Parti: Santander Consumer Bank e RSA/Fabi, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Santander Consumer Bank
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14

Verbale di Accordo D.Lgs. 81/08 Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Santander Consumer Bank spa, Torino, 29 Marzo 2013


In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e con riferimento all'accordo nazionale del settore del 12 marzo 1997, si redige il presente regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso Santander Consumer Bank spa

Art. 1
Sono elettori tutti i dipendenti di Santander Consumer Bank spa in servizio alla data dell'elezione, sulla base degli elenchi forniti dall'Azienda stessa.

Art. 2
È istituito un Comitato Elettorale, composto da tre membri individuati d'accordo con le organizzazioni Sindacali, scelti in modo proporzionale tra le sigle sindacali regolarmente costituite nella azienda al momento dell'indizione della consultazione ed approvati dall'azienda. Verranno eletti 4 (quattro) RLS per Santander Consumer Bank spa

Art. 3
Le elezioni si svolgeranno nel periodo tra il 08.04.2013 e il 12.04.2013 compresi; l'elezione è effettuata in modalità elettronica pertanto per esprimere le proprie preferenze è necessario collegarsi all'Area Riservata del sito intranet aziendale nel giorno stabilito per la votazione e comunicato tramite messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto.
La comunicazione conterrà:
> Le norme generali di votazione;
> Le informazioni generali per la specifica votazione, inclusi i nominativi dei candidati;
> L'indicazione dei componenti il Comitato Elettorale;
> Il Link per accedere alla scheda elettorale;
Il link per accedere alla scheda elettorale sarà disponibile solo il giorno delle votazioni.

Art. 4
Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:
1. dal giorno previsto sarà possibile per gli aventi diritto votare attraverso il Link indicato,
2. la votazione avverrà a scrutinio segreto garantito, l'accesso alla scheda elettorale avviene accedendo direttamente dall' Area Riservata.
3. si possono esprimere due preferenze tra i candidati elencati.
4. il sistema procederà a prendere nota della votazione, una volta espresso il voto non sarà possibile cambiarlo ed il voto non sarà più disponibile.

Art. 5
I candidati possono essere presentati unicamente dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il contratto nazionale di settore e devono essere prescelti, di norma, fra i dipendenti che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli anzidetti organismi. Qualora non venga presentato alcun candidato l'azienda procederà direttamente alla elezione fra i lavoratori.
Le candidature dovranno pervenire al comitato elettorale almeno 5 giorni prima delle elezioni.

Art. 6
Le elezioni sono valide ed i risultati avranno effetto indipendentemente dalla percentuale dei votanti.

Art. 7
Il Comitato Elettorale provvederà al relativo scrutinio dei voti, tramite strumento informatico aziendale, e a redigere un apposito verbale dal quale risultino: il numero di schede pervenute, il numero dei voti validi, il numero delle schede bianche ed i voti attribuiti a ciascun candidato. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti fino al numero previsto dall'art. 2. I dati relativi alle votazioni devono essere conservati a cura della Direzione Aziendale e dal Comitato Elettorale per 3 (tre) mesi dalla votazione.

Art. 8
I Rappresentanti eletti resteranno in carica 4 (quattro) anni, scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Art. 9
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile si procede a nuova elezione.

Art. 10
Le elezioni per la designazione dei Rappresentanti per la Sicurezza si svolgono nel luogo e durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario in un'unica giornata -11 aprile 2013.

Art. 11
La decorrenza della nomina degli eletti sarà il 1° giorno lavorativo successivo allo scrutinio - 15 aprile 2013.

Art. 12
Le elezioni successive dovranno essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del quadriennio, almeno a partire dal 15 febbraio 2017.

Art. 13
Secondo quanto previsto dagli artt. 37 e 48 del D.lgs. 81/08, a cura dell'azienda, si procederà alla formazione dei Rappresentanti nominati, qualora non possiedano già la prevista formazione (art. 37 punto 11), la formazione dovrà essere erogata entro 60 giorni.

Art. 14
Sono previste 50 ore di permesso retribuito all'anno per esplicare tale attività (escluse le riunioni indette dall'azienda e la formazione). Tale monte ore può in caso di eventi di particolare gravità essere superato.