Tipologia: CIA
Data firma: 28 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Swiss Re Europe e RSA/Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Swiss Re Europe
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Ambito di applicazione, durata e quadro di riferimento
Art. 2 - Relazioni industriali
Art. 3 - Informazione aziendale
Art. 4 - Tempi di lavoro
Art. 5 - Banca Ore, permessi senza recupero e con recupero
Art. 6 - Altre tipologie di permessi
Art. 6.1 - Permessi per malattia figlio
Art. 7 - Borse di studio
Art. 8 - Buono pasto
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Prestiti
Art. 11 - Mutui
Art. 12 - Assistenza di Gruppo delle forme assicurative
Art. 13 - Previdenza complementare
Art. 14 - Contributo alla stipula di polizze RCA e contributo ex pullman
Art. 15 - Premi di anzianità
Art. 16 - Anticipazioni del TFR
Art. 17 - Part time
Art. 18 - Diarie e rimborsi chilometrici
Art. 19 - Produttività aziendale e gartifica di bilancio
Art. 20 Formazione
Art. 21 - Tool aziendali denominati "CDTT" e "TAPIR"
Art. 22 - Spostamento d'uso

Piattaforma di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale dei Dipendenti della Swiss Re Europe S.A. Rappresentanza per l'Italia

Il giorno 28 Dicembre 2015, tra Swiss Re Europe S.A., Rappresentanza per l'Italia (di seguito "l'Azienda") […] e la RSA Fisac Cgil […], all'esito del confronto sindacale condotto dalle parti come sopra identificate e alla conseguente approvazione da parte dell'Assemblea del Personale Dipendente tenutasi in data 28 Dicembre 2015 si conviene e stipula il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito "il CIA").

Art. 1 - Ambito di applicazione, durata e quadro di riferimento
Nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 83 e 84 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 17/09/2007 per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente non dirigente (di seguito "il CCNL"), il presente accordo si applica al solo personale in forza dipendente non dirigente della Swiss Re Europe S.A. Rappresentanza per l'Italia, assunto con contratto di lavoro subordinato alla data della stipula o successivamente.
Il presente CIA, che annulla e sostituisce ogni precedente contratto integrativo e verbali di integrazione al CIA, decorrerà dal 1° Gennaio 2016, fatte salve diverse decorrenze specificatamente indicate nel testo, e scadrà in data 31 Dicembre 2019.
[…] Tutte le disposizioni del CIA sono ad ogni effetto correlate ed inscindibili tra di loro e non sono pertanto suscettibili di separata considerazione ed applicazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto di intendere le presenti pattuizioni coerenti con il Protocollo sulla responsabilità sociale d'impresa, allegato al vigente CCNL, nonché ai principi di etica del business in esso contenuti e, dall'altro lato, al sistema valoriale cui il Gruppo Swiss Re si ispira.

Art. 2 - Relazioni industriali
Le parti si danno atto che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile per contribuire alla crescita ed al rafforzamento dell'Azienda ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Pur nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 84 del vigente CCNL la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale evidenzia l'esistenza di costruttive relazioni sindacali tra le parti, il cui confronto si è sempre mosso nell'ottica di superamento di ogni logica di contrapposizione e conflittualità.

Art. 3 - Informazione aziendale
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia d'informazione, l'Azienda fornirà quadrimestralmente alle RSA un'informativa in materia di lavoro straordinario, con contestuale consegna dei prospetti riepilogativi, nonché in merito ad eventuali forme di lavoro a tempo determinato, part-time, stage, dinamiche dei livelli occupazionali e modifiche organizzative.

Art. 4 - Tempi di lavoro
La distribuzione delle ore di lavoro settimanali previste dall’art. 101 del CCNL - fermo quanto stabilito dall'art. 104 del CCNL - avverrà su 5 giorni lavorativi, secondo lo schema che segue:
dal lunedì al giovedì: 8:00- 13:00 13:45- 16:45
pausa pranzo: 1 3:00 - 1 3:45
il venerdì: 8:00-13:00
Salva la successiva regolamentazione in materia di permessi, è consentita una flessibilità di un'ora e trenta minuti sull'orario in entrata del mattino (dal lunedì al venerdì) e dì quarantacinque minuti sull'orario di entrata del pomeriggio (dal lunedì al giovedì). Tale flessibilità potrà essere compensata con una maggior presenza nel pomeriggio della stessa giornata, ovvero nelle giornate successive. Il cumulo della flessibilità nel mese dovrà essere verificabile e recuperato, al più tardi, entro l'ultimo giorno del mese successivo.
La presenza anteriormente all'orario di inizio giornata non darà titolo alla maturazione di alcun beneficio.
La presenza, prolungata oltre l'orario di lavoro normale, che comporti effettuazione di lavoro straordinario, dovrà essere preventivamente autorizzata dal diretto responsabile e rispondere ad un'effettiva necessità organizzativa, fermi restando i limiti previsti in materia dal vigente CCNL e comunque non superiori ai limiti di 105 (centocinque) ore annuali per singolo impiegato, al netto delle ore di Banca Ore.
Resta inteso che la maggior presenza netta in eccesso alle otto ore lavorative giornaliere (dal lunedì al giovedì; di cinque ore il venerdì) non verrà contabilizzata ad alcun effetto fino a concorrenza di quindici minuti. Oltre tale ammontare, la contabilizzazione avrà luogo dal primo minuto.
Al venerdì, l'effettuazione di una prestazione lavorativa superiore alle 6 (sei) ore comporterà l'attribuzione in automatico di una pausa di trenta minuti in caso non risulti, dalle timbrate ai terminali orologio, che il dipendente ne abbia effettuata una di durata almeno uguale.
In aggiunta a quanto sopra, per tutti i dipendenti dal 1° al 7° livello in forza al 29/10/1987 verrà corrisposto nel cedolino di agosto un assegno annuo non assorbibile, il c.d. "assegno orario" […]

Art. 5 - Banca Ore, permessi senza recupero e con recupero
[…]
• La Banca Ore, salve le otto ore di cui al punto precedente, verrà alimentata attraverso l'effettuazione di lavoro straordinario, il cui saldo netto mensile si cumulerà fino ad un massimo di 25 ore, non monetizzabili e fruibili a fronte di permessi come segue:
a) tali permessi possono essere fruiti anticipatamente rispetto all'avvenuto accumulo in Banca Ore, a condizione che il relativo debito non superi, una volta consumate le otto ore di cui al secondo comma del precedente articolo, un massimo di ulteriori dodici ore;
b) il credito accumulato in Banca Ore, ove non fruito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, verrà cancellato senza che ciò dia luogo al sorgere di diritti o alla corresponsione di indennità sostitutive o restitutorie in favore del dipendente.
• Ferma restando la preventiva autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario e la qualificazione normativa del lavoro supplementare, una volta saturata la capacità della Banca Ore, in base alla regolamentazione di cui ai punti precedenti, i saldi netti di lavoro straordinario maturati successivamente saranno retribuiti in base alle vigenti norme della contrattazione collettiva.
[…]

Art. 9 - Ferie
In ottemperanza alle disposizioni in materia, emanate dal Ministero del Lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione (circolare Min. Lav. 8/2005).
[…]
Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che le ferie sono da fruirsi (su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile) nel corso di ciascun anno solare, tenuto conto delle esigenze di servizio; in caso di comprovata impossibilità di godimento nel corso dell'anno cui si riferiscono, le ferie dovranno essere fruite entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate. Soltanto in caso di assenza per malattia di lunga durata, le ferie potranno essere fruite in deroga a quanto prima descritto, ma comunque entro 24 (ventiquattro) mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate.
[…]
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo il caso di cessazione dal rapporto di lavoro con mancata fruizione, per esigenze di servizio, delle ferie; in tal caso si provvederà al pagamento sostitutivo delle stesse.

Art. 17 - Part time
Le parti concordano che potranno accedere all’istituto del part time tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo o assunti successivamente, che abbiano superato il periodo di prova. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Risorse Umane, con preavviso di 2 (due) mesi, debitamente corredata dalla motivazione della richiesta.
La percentuale massima di dipendenti che potrà accedere al part time rimane fissata nella misura del 10% del personale (10 - 7° livello) al 1 ° gennaio ogni anno.
[…]
Al personale part time non sarà permessa l'effettuazione del lavoro straordinario.
La domanda di part time potrà essere presentata per le seguenti motivazioni:
- assistenza di durata presunta oltre 4 (quattro) mesi per gravi motivi di salute dei componenti del nucleo familiare del lavoratore (coniuge, convivente more uxorio e figli conviventi) compresi i genitori del dipendente che siano conviventi ovvero non conviventi ma che vivano da soli o ricoverati in strutture sanitarie;
- necessità di salute di lavoratori portatori di handicap con invalidità minima riconosciuta del 50% dell'attività lavorativa;
- lavoratori con figli a carico anche naturali, riconosciuti, adottati, in età scolare fino al compimento del 13° anno di età; nel caso in cui il dodicesimo anno di età fosse compiuto nel corso dell'anno scolastico, il genitore avrà diritto a fruire del part time fino al termine dell'anno scolastico stesso.
Le parti concordano, altresì, che nel caso le richieste di part time superassero le percentuali sopra definite, i criteri sopra citati saranno applicati secondo la seguente scala di priorità (5 = massima priorità, 1 = priorità minima):
- criterio 1 (salute familiari) con priorità 5
- criterio 2 (handicap) con priorità 3
- criterio 3 (figli scuola) con priorità 4
Le parti concordano, infine, che i criteri di cui al presente accordo potranno essere aumentati/integrati in presenza di gravi e comprovate motivazioni non previste all'atto della sottoscrizione del presente documento.
[…]