Tipologia: Accordo
Data firma: 23 ottobre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Santander Consumer Bank e Fabi, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Santander Consumer Bank
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Disposizioni Generali
Art. 1 Aspettativa non retribuita
Art. 2 Permessi retribuiti
Art. 3 Legge 104, comma 3 - Permessi retribuiti e provvidenza
Art. 4 Legge 104, comma 1 - Permessi non retribuiti
Art. 5 Tempo Parziale Annuale
Art. 6 Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro
Art. 7 Buono Pasto
Art. 8 Anticipazione Trattamento di Fine Rapporto
Art. 9 Previdenza complementare (o integrativa) collettiva
Art. 10 Premio Variabile di Risultato
Art. 10a - Quota base
Art. 10b - Quota aggiuntiva
Art. 11 Polizza Sanitaria
Art. 12 Premio Fedeltà
Art. 13 Assegno permanenza
Art. 14 Borse di studio figli studenti
Art. 15 Assunzione coniuge o figli superstiti
Art. 16 Agevolazioni dipendenti non più in servizio
Art. 17 Progetti di solidarietà
Raccomandazioni delle Organizzazioni Sindacali
• Studenti Lavoratori
• Aspettativa non retribuita
• Mutui agevolati

Verbale di accordo Contrattazione Aziendale

Il giorno 23 ottobre 2015 presso la Sede legale di Santander Consumer Bank spa in Torino, Via Nizza n. 262 interno 26, si sono incontrati: la Società: Santander Consumer Bank spa […] e le OO.SS. Fabi […], Fisac Cgil […]

Premesso che:
■ In data 25 giugno 2008 e stato stipulato il Contratto Collettivo Aziendale (ex CIA) per il Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi di Santander Consumer Bank spa.
■ In data 31 dicembre 2010 il predetto Contratto è scaduto, ma ha continuato a trovare applicazione, in via di fatto, fino ad oggi.
■ in data 19 gennaio 2012, è stato stipulato il CCNL ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
■ in data 31 marzo 2015, è stato stipulato il rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
■ le Parti intendono procedere, ai sensi dell'art. 28 del CCNL ABI 19 gennaio 2012, cosi come rinnovato dal CCNL ABI 31 marzo 2015, alla stipula del Contratto Collettivo Aziendale;
Ciò premesso, e considerato, le Parti ai sensi dell'art. 28 del CCNL ABI 19 gennaio 2012, cosi come rinnovato dal CCNL ABI 31 marzo 2015, convengono di procedere alla stipula della presente Verbale di Accordo e le previsioni che seguono vanno considerate nel loro insieme, quali elementi di un disegno unitario ed inscindibile.

Disposizioni Generali
Il rapporto di lavoro del personale di Santander Consumer Bank spa appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi è disciplinato dai CCNL tempo per tempo vigenti per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, dagli accordi nazionali, ad integrazione e complemento delle suindicate normative, dal presente contratto collettivo aziendale e dagli accordi interni di volta in volta siglati.
Il presente contratto decorre dalla data del 1° gennaio 2016, salvo quanto stabilito nei singoli articoli, e scadrà il 31 dicembre 2018.
Successivamente a tale data, si considererà prorogato, salvo disdetta di una delle due Parti.

Art. 2 Permessi retribuiti
Ad integrazione di quanto già previsto dalle disposizioni in vigore, si conviene che ai lavoratori interessati siano concessi i seguenti permessi retribuiti:
[…]
2. Motivi sanitari
a. 2 giorni annui - per visite mediche e/o esami clinici per figli, con presentazione di relativa certificazione medica attestante data e orario.
Tali giornate possono essere fruite anche in ore.
b. 2 giorni annui - per malattia di figli, con comprovante documentazione medica.
Tali giornate possono essere fruite anche in ore.
c. 1 giorno annuo fruibile anche in mezze giornate - per ricovero ospedaliero (coniuge, figli, genitori) a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, oltre ai tre giorni previsti dalla legge 53/2000.
[…]
Le norme disciplinate si applicano anche alle unioni di fatto.

Art. 5 Tempo Parziale Annuale
In applicazione dei principi stabiliti dalla normativa in tema di lavoro a tempo parziale - articolo 4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 35 del CCNL 19 gennaio 2012, cosi come rinnovato dal CCNL ABI 31 marzo 2015, - la disciplina del tempo parziale in azienda viene così regolamentata:
[…]
2. Valutazione aziendale delle richieste
a. L'Azienda favorirà il più possibile l'accoglimento delle richieste di tempo parziale presentate dal personale dipendente aventi motivazioni sia personali che familiari di rilevante gravità, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
b. Vista l'articolata organizzazione aziendale, la Banca, nel valutare le richieste di tempo parziale provenienti dal Personale, si impegna a valutare con particolare attenzione, anche quelle provenienti da dipendenti che prestano servizio presso le filiali di medie dimensioni dove il personale addetto alla stessa mansione conta un minimo numero di due addetti.
c. La valutazione di merito sarà effettuata, annualmente, sulla base delle esigenze organizzative e produttive, e quando necessario, anche in base ai criteri e punteggi stabiliti nell'allegata tabella denominata "punteggi per la graduatoria del tempo parziale" per la definizione della graduatoria stessa.
d. Rimane inteso che il personale dipendente in possesso della Legge 104, per sé o per il proprio nucleo familiare, beneficia del diritto di precedenza sul restante personale dipendente.
3. Tabella - Punteggi per la graduatoria del tempo parziale
Età figli - fino a 3 anni Punti 12 (per ciascun figlio)
Età figli - da 3 a 6 anni Punti 08 (per ciascun figlio)
Età figli - da 6 a 11 anni Punti 05 (per ciascun figlio)
Età figli - da 12 a 16 anni Punti 03 (per ciascun figlio)
Figli con comprovati e gravi motivi di salute (ogni età) Punti 15 (sostituisce i punti preced.)
Figli senza un genitore (separaz/divorzio/ vedovanza) Punti 05 (sommare ai precedenti)
Comprovanti e gravi motivi di salute del dipendente Punti 15
Comprovanti e gravi motivi di salute del coniuge Punti 08
Comprovanti e gravi motivi di salute del genitori Punti 06
Frequenza corsi di studio del dipendente Punti 03
Anzianità di servizio nel Gruppo (per anno) Punti 0,25 (sommare ai precedenti)
4. Modalità di richiesta
a. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto, con motivazioni specifiche, punteggi per la graduatoria e firma in calce.
b. La richiesta, autorizzata con firma dal proprio responsabile, corredata di documento di identità in corso di validità, dovrà essere avanzata all'azienda almeno quaranta giorni prima dell'eventuale trasformazione dell'orario, tenendo conto che essa, se accettata dal responsabile e dalla direzione, potrà diventare effettiva solo a partire dal 1° giorno del mese successivo.
c. Le certificazioni mediche relative ai punti della tabella "punteggi per la graduatoria del tempo parziale", dovranno essere integrate da una dichiarazione del medico di famigli (medico di medicina generale) che attesti che una collocazione in tempo parziale del dipendente può comportare un reale beneficio per la persona bisognosa di cura e/o assistenza.
5. Novità in tema legislativo
a. L'Azienda si impegna ad agevolare la conoscenza da parte dei propri dipendenti di eventuali nuove disposizioni legislative, tempo per tempo vigenti, relative al tema del part-time.

Art. 6 Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro
[…]
2. Astensione non retribuita legata alla maternità.
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico delle norme su maternità e paternità), le Parti concordano che, a titolo di maggior favore rispetto alla normativa vigente, qualora il/la dipendente decida di fruire anche del congedo parentale (ex astensione facoltativa) fruendo del periodo massimo - giorni previsti dalla Legge -, potrà fare richiesta di astensione non retribuita da sommare a quanto previsto dalle disposizioni di Legge.
Il periodo di astensione non retribuita:
a. Non sarà frazionabile.
b. Dovrà essere consecutivo al periodo di congedo parentale (ex facoltativa).
c. Avrà scadenza al compimento dell'anno del bambino.
d. La condizione del comma c., sarà integrata di sei mesi per ogni figlio, oltre il primo, nel caso di parto plurimo.
3. Aspettativa non retribuita - prolungamento
Nel caso in cui il personale, oltre all'aspettativa non retribuita del comma 2, desideri richiedere un ulteriore prolungamento dovrà presentare la relativa richiesta, almeno, 30 giorni prima della scadenza del periodo di aspettativa in corso.
4. Ferie legate al periodo di assenza per maternità.
L'Azienda, inoltre, si impegna ad autorizzare le ferie richieste dalla lavoratrice/lavoratore interessati a prolungare, con le stesse, il periodo di congedo parentale o astensione retributiva, senza soluzione di continuità con il periodo di congedo di maternità.
5. Orario di allattamento
L'Azienda si impegna, ad agevolare le richieste della dipendente relativa all'orario di rientro in servizio fino all'anno del bambino, per fruire dei riposi orari per allattamento (c.d. "puerperio"), anche nel caso in cui ciò comporti un orario continuativo giornaliero.
6. Rientro in azienda dopo lunga assenza dal lavoro
Nello spirito di quanto stabilito all'art. 59, comma 4 del CCNL ABI 19 gennaio 2012, cosi come rinnovato dal CCNL ABI 31 marzo 2015, per il personale che rientra in servizio dopo un periodo significativo di assenza (maternità, aspettativa, lunga malattia, infortunio), in presenza di significative variazioni delle procedure operative e/o di tangibili mutamenti organizzativi sarà coinvolto in un processo di affiancamento e/o formazione per un adeguato rientro in servizio.
7. Tempo Parziale d'urgenza
In caso di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari, l'Azienda si impegna a valutare in tempi brevi, la necessità del dipendente di ottenere un tempo parziale a scadenza determinata con durata minima di un mese e massimo di cinque mesi.
Il dipendente potrà richiedere il rientro a tempo pieno anche in anticipo rispetto alla tempistica richiesta oppure prolungare l'assenza in base a comprovate necessità, fermo restando l'arco temporale di cui sopra.