Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 6 aprile 2016
Parti: Intesa Sanpaolo e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intesa Sanpaolo
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Ambito di applicazione
2. RLS di gruppo e delegazione RLS - Definizione, ambiti territoriali e competenze
3. Regolamento elettorale
4. Concorso alle maggiori spese sostenute
5. Permessi ex art. 6 accordo 4 febbraio 2016
6. Formazione ex art. 8 accordo 4 febbraio 2016
Norma transitoria
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
  Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo
Articolo 1 - Corpo elettorale
Articolo 2 - Modalità di indizione delle elezioni
Articolo 3 - Sistema elettorale
Articolo 4 - Presentazione delle liste dei candidati
Articolo 5 - Comitato elettorale
Articolo 6 - Compiti del comitato elettorale
Articolo 7 - Modalità di voto
Articolo 8 - Proclamazione degli eletti
Articolo 9 - Subentri

Verbale di accordo

In Milano, in data 6 aprile 2016, tra Intesa Sanpaolo spa, anche nella qualità di Capogruppo e le Delegazioni di Gruppo delle OOSS Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

premesso che:
• il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito D.Lgs. 81/2008) e successive modificazioni rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• l'accordo 4 febbraio 2016, integrato dal verbale di riunione 16 marzo 2016, qui integralmente richiamati, procedendo alla revisione dell'accordo di settore sugli RLS del 12 marzo 1997, ha definito i criteri di computo del numero degli stessi, i relativi permessi orari per l'espletamento delle funzioni, nonché le materie oggetto della formazione di loro competenza;
• il medesimo accordo rinvia alla sede aziendale/di Gruppo la definizione degli ambiti territoriali per lo svolgimento del mandato, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro, nonché del concorso alle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate dagli RLS per l'esercizio delle loro funzioni;
• in applicazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 4 del citato accordo, anche in relazione alla complessità ed alla specificità organizzativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, le Parti confermano la volontà di istituire gli RLS di Gruppo, nonché - ai sensi dell'art. 6, comma 5 - di individuare, in via sperimentale, una delegazione ristretta degli stessi cui attribuire specifiche modalità di esercizio delle prerogative previste dal D.Lgs. 81/2008 per un più efficace e funzionale esercizio delle stesse in capo agli RLS;
si conviene quanto segue:

1. Ambito di applicazione
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'accordo 4 febbraio 2016, riguarda tutte le aziende che applicano il CCNL del Credito appartenenti al Gruppo, che alla data di sottoscrizione del presente accordo sono quelle indicate nell'allegato 1.
Le Parti si danno altresì atto che le presenti intese troveranno applicazione anche nei confronti degli enti con fini assistenziali, previdenziali e/o ricreativi di cui all'allegato 3 che, entro il 30 giugno 2016, manifesteranno l'intenzione di procedere in tal senso. Nel suddetto caso, il numero complessivo degli RLS di Gruppo sarà correlativamente adeguato, nella misura di un RLS per ogni ente aderente (in conformità alle disposizioni di legge), con attribuzione di tali eventuali ulteriori spettanze, all'ambito territoriale riportato nel citato allegato 3.

2. RLS di gruppo e delegazione RLS - Definizione, ambiti territoriali e competenze
In applicazione delle previsioni di cui all'art. 3 del soprarichiamato accordo 4 febbraio 2016 ed in relazione all'organico rilevato alla data del 31 dicembre 2015 la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito RLS di Gruppo) è complessivamente costituita da 112 RLS.
Per garantire una equa distribuzione sul territorio coerente con l'organizzazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, gli ambiti di competenza degli RLS di Gruppo risultano definiti come riportato nell'allegato 2 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 nonché dall'art. 6, comma 5 dell'accordo 4 febbraio 2016 con il presente accordo le Parti definiscono in 40 il numero degli RLS che costituiscono la specifica componente nell'ambito degli RLS di Gruppo (di seguito Delegazione RLS), designati dalle OO.SS firmatarie del presente accordo nell'ambito degli RLS eletti facendo in modo che nella Delegazione stessa sia presente almeno un RLS per ciascun ambito territoriale.
Tenuto conto della costituzione della Delegazione RLS le Parti condividono che, ferme tutte le prerogative di legge in capo a ciascun RLS, saranno differenziate esclusivamente le modalità di svolgimento delle funzioni di consultazione di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, così come la partecipazione alla riunione periodica, di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. stesso, che potrà avvenire in modo "diretto" per i componenti la Delegazione stessa, mentre per tutti gli RLS non appartenenti alla Delegazione avverrà in modo "indiretto", potendosi avvalere sia di modalità di comunicazione diretta con il Servizio di Prevenzione e Protezione sia svolgere le fasi di consultazione attraverso l'indizione di riunioni territoriali con i componenti la Delegazione RLS che potrà svolgere anche un ruolo di sintesi e coordinamento dei pareri espressi da tutti gli RLS.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione metterà preventivamente a disposizione di tutti gli RLS i documenti e le informazioni necessarie per svolgere le citate funzioni di consultazione; gli RLS non designati nell'ambito della Delegazione RLS potranno far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre che alla Delegazione stessa, pareri ed osservazioni, ai fini della verbalizzazione eventualmente richiesta dall'RLS.
Tenuto conto del carattere sperimentale delle previsioni di cui ai commi che precedono, le Parti firmatarie si incontreranno trascorso un anno dalla prima elezione, per verificarne le funzionalità e, a richiesta, qualora intervengano rilevanti modificazioni sugli assetti societari delle aziende del Gruppo.

3. Regolamento elettorale
Per quanto attiene alle elezioni della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di Gruppo si rinvia al Regolamento elettorale allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Concorso alle maggiori spese sostenute
La Capogruppo e/o le aziende di cui all'allegato 1 concorrono alle maggiori spese sostenute da ciascun RLS in occasione della fruizione delle ore di permesso inerenti l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché la partecipazione alle visite e verifiche di cui all'art. 50, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto in appresso specificato:
- in caso di accesso presso diversa unità organizzativa situata nell'ambito dello stesso Comune o in Comune diverso da quello dell'unità di assegnazione, rimborso esclusivamente del costo dei mezzi pubblici utilizzati, opportunamente documentato;
- in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, l'utilizzo dell'autovettura deve essere autorizzato dall'azienda. In tal caso viene applicata per la tratta compresa dalla sede di lavoro (o di residenza) a quella dell'intervento, la tariffa di rimborso chilometrico tempo per tempo definita dalla normativa aziendale in materia di personale in missione, con rimborso di eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi. Sarà garantita la copertura assicurativa kasko alle condizioni tempo per tempo vigenti per il personale che utilizza l'autovettura di proprietà per ragioni di servizio; l'autorizzazione dell'azienda può essere concessa anche per gli interventi degli RLS in caso di evento criminoso e infortunio grave per i quali l'art. 6 comma 4 dell'accordo nazionale 4 febbraio 2016 permette la riduzione del preavviso;
- in caso di necessità di pernottamento, che l'azienda deve autorizzare preventivamente, sono utilizzate le modalità tempo per tempo vigenti dalla normativa aziendale in materia di personale in missione (con esclusione in ogni caso del trattamento di diaria) e le spese sostenute per la consumazione della cena vengono rimborsate, dietro presentazione del relativo giustificativo, sino alla concorrenza di € 32,00.
Quanto sopra viene applicato anche nei confronti:
- di ciascun RLS in occasione delle riunioni tra gli RLS di Gruppo finalizzate alla preparazione, e sintesi e coordinamento dei pareri ed osservazioni in occasione degli incontri tra la Delegazione RLS e la Capogruppo;
- degli RLS designati nell'ambito della Delegazione RLS in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs.81/2008, o di eventuali riunioni convocate su iniziativa della Capogruppo in applicazione del soprarichiamato art. 35, ovvero per lo svolgimento delle funzioni di consultazione di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. In tali occasioni il biglietto aereo sarà rimborsato solo se provenienti da sedi di lavoro distanti oltre 500 km dal luogo della riunione.
In considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dagli RLS di Gruppo nell'esercizio del relativo mandato, la Capogruppo e/o le aziende di cui all'Allegato 1 provvedono a stipulare una polizza assicurativa avente caratteristiche similari a quelle degli analoghi strumenti in atto nella prassi aziendale, a copertura dei rischi di infortunio che occorressero ai medesimi in tali occasioni.

5. Permessi ex art. 6 accordo 4 febbraio 2016
I permessi eventualmente non fruiti nell'anno di competenza, ad esclusione di quelli aggiuntivi previsti dal comma 5 del medesimo articolo per le attività di preparazione, sintesi e coordinamento dei pareri ed osservazioni in occasione degli incontri fra la Delegazione RLS e la Capogruppo, sono utilizzabili da parte di ciascun RLS fino al 1° quadrimestre dell'anno successivo, entro il limite massimo di 10 ore.

6. Formazione ex art. 8 accordo 4 febbraio 2016
La Capogruppo darà corso nei confronti degli RLS di Gruppo agli interventi formativi sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti) nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008.
Ai partecipanti alle iniziative formative sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia di formazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
- a cura della Capogruppo viene predisposta una specifica comunicazione illustrativa dei contenuti delle presenti intese utilizzando ove possibile la intranet aziendale;
- gli RLS di Gruppo saranno sensibilizzati dalle Parti medesime affinché nell'espletamento delle loro funzioni di accesso ai luoghi di lavoro procurino di attuare, per quanto possibile, una pianificazione di interventi di congrua durata e tale da evitare un'eccessiva parcellizzazione dei medesimi.
La Capogruppo e/o le aziende di cui all'Allegato 1 forniranno agli RLS di Gruppo quanto necessario per l'espletamento delle relative funzioni previste dall'articolo 5, 2° comma dell'accordo 4 febbraio 2016 e cioè la facoltà di affissione di comunicati in albo accessibile da parte dei lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le Rappresentanze Sindacali Aziendali o di sale eventualmente necessarie per lo svolgimento di riunioni e favoriranno la possibilità di accesso agli strumenti aziendali in caso di sopralluogo.

Norma transitoria
Gli RLS in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo entrano a far parte della Rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all'articolo 2 del presente accordo in via transitoria e sino al completamento del processo elettorale e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016. Gli RLS di Gruppo svolgeranno il loro mandato per le Società/enti di cui all'art. 1 del citato accordo, tenendo conto prioritariamente dell'ambito territoriale per il quale sono stati eletti e, in subordine, laddove emerga l'esigenza di un presidio. Nei confronti degli stessi, trovano applicazione - a decorrere dal 1° giugno 2016, fatte salve le attività già avviate nelle sedi aziendali - l'accordo nazionale 4 febbraio 2016 e le presenti intese, con esclusione delle previsioni riferite alla Delegazione RLS che diverrà operativa con l'elezione degli RLS di cui alle presenti intese.

Allegato 1
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
BANCA CR FIRENZE
BANCA DELL'ADRIATICO
FIDEURAM
BANCA IMI
BANCA PROSSIMA
BANCO DI NAPOLI
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA
EQUITER/OLD EQUITER
EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)
FIDEURAM FIDUCIARIA
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
IMI FONDI CHIUSI
IMI INVESTIMENTI
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
MEDIOCREDITO ITALIANO
SANPAOLO INVEST SIM
SIREFID
ACCEDO
INTESA SANPAOLO PROVIS
INTESA SANPAOLO CASA

Allegato 2

Ambito territoriale

RLS spettanti

Delegati degli RLS

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE e LIGURIA

16

5

MILANO e MONZA-BRIANZA (PROV.)

22

8

LOMBARDIA (ALTRE PROVINCE)

11

5

VENETO, TRENTINO A.A. e FRIULI V.G.

14

5

EMILIA R., MARCHE, ABRUZZO e MOLISE

14

5

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA e SARDEGNA

18

6

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA

17

6

 

Totale complessivo

112

40

Allegato 3

ENTE

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA INTESA SANPAOLO

MILANO e MONZA BRIANZA (PROV.)

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE e LIGURIA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA E SARDEGNA

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

VENETO, TRENTINO A.A. E FRIULI V.G.

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA (IN LIQUIDAZIONE)

MILANO e MONZA BRIANZA (PROV.)

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

MILANO e MONZA BRIANZA (PROV.)

ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA E SARDEGNA

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

MILANO e MONZA BRIANZA (PROV.)

FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS

MILANO e MONZA BRIANZA (PROV.)

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo
Articolo 1 - Corpo elettorale

1. Le votazioni per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Gruppo (di seguito RLS di Gruppo) avvengono ogni quattro anni.
2. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori/lavoratrici, in servizio nel periodo di svolgimento della consultazione elettorale,
a. dipendenti delle Società che applicano il CCNL del Credito appartenenti al Gruppo alla data di indizione delle elezioni, che alla data di sottoscrizione dell'accordo sono quelle indicate nell'allegato 1 all'accordo 6 aprile 2016 (di seguito Accordo RLS) o di enti di cui all'allegato 3,
b. distaccati presso una delle predette società/enti alla medesima data.
Sono invece esclusi eventuali dipendenti distaccati, alla medesima data, su Società/enti
diversi dalle predette società/enti.
3. Il collegio elettorale per l'elezione degli RLS di Gruppo è suddiviso in ambiti elettorali coincidenti con gli ambiti territoriali definiti nell'allegato 2 del citato Accordo RLS e composto da tutti i lavoratori/lavoratrici assegnati o in distacco presso le unità organizzative ivi ubicate.

Articolo 2 - Modalità di indizione delle elezioni
1. Le prime elezioni degli RLS di Gruppo sono indette unitariamente a cura delle Delegazioni Sindacali di Gruppo (di seguito Delegazioni) firmatarie dell'Accordo RLS, entro 180 giorni dalla data del medesimo, con comunicazione - ove possibile - tramite la intranet aziendale.
2. Le elezioni successive devono essere indette, ogni quattro anni, sempre a cura delle Delegazioni firmatarie il presente Regolamento e con le medesime modalità, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato degli RLS di Gruppo.
3. Contestualmente le predette Delegazioni costituiscono il Comitato Elettorale composto da un rappresentante e da un supplente per ciascuna Sigla firmataria. Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata entro il termine di quindici giorni dalla citata costituzione, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti. Il Comitato Elettorale eleggerà al suo interno un Presidente.
4. Il seggio elettorale, unico per tutti gli ambiti elettorali, è costituito presso gli uffici di Intesa Sanpaolo di Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni del Comitato Elettorale.

Articolo 3 - Sistema elettorale
1. Le elezioni sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto; risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Articolo 4 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Hanno diritto a candidarsi per l'elezione degli RLS di Gruppo tutti i lavoratori/lavoratrici, con diritto di voto ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento, dipendenti delle Società/enti del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui agli allegati 1 e 3 (quest'ultimi ove aderenti) all'Accordo RLS che, di norma, rivestono la carica sindacale ai sensi dell'accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015 presso le predette società alla data di presentazione delle liste dei candidati per la consultazione elettorale, ciascuno con riferimento all'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale cui è assegnato/ distaccato.
2. I nominativi dei candidati, che devono rispettare i requisiti di cui al comma che precede, sono presentati mediante liste dalle Delegazioni firmatarie dell'Accordo RLS per ciascun ambito territoriale, separatamente o congiuntamente con accorpamento dei relativi candidati in un'unica lista; ciascuna Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista elettorale per ciascun ambito territoriale.
3. Le liste ed i documenti allegati, di seguito specificati, devono essere consegnati in duplice copia, di cui una sottoscritta da un componente delle Delegazioni; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente del Comitato Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Le liste devono essere presentate al Comitato Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni ed essere rese pubbliche agli aventi diritto almeno venti giorni prima della stessa.
5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte del Comitato Elettorale, un numero di candidati in ciascun ambito territoriale non superiore al numero degli RLS da eleggere più due.
6. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene sulla base di sorteggio, indipendentemente dall'ordine temporale di consegna.
7. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
8. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
9. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma, dall'indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
10. La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste.
11. I nominativi dei candidati sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente del Comitato Elettorale.

Articolo 5 - Comitato elettorale
1. Il Comitato Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni del Comitato Elettorale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 - Compiti del comitato elettorale
1. Il Comitato:
- accerta i requisiti di ammissibilità e di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- riceve dai candidati l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
- analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre del medesimo ambito territoriale, il Comitato Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli RLS di Gruppo, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale ne dà comunicazione formale, entro ventiquattro ore, ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto al Comitato entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dallo stesso entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, il Comitato, avvalendosi anche dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Capogruppo, svolge anche i seguenti compiti:
- verifica il possesso dei requisiti per l'ammissibilità delle candidature;
- fissa il periodo delle votazioni;
- riceve dalla Capogruppo l'elenco dei lavoratori/lavoratrici aventi diritto al voto con indicazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
- porta a conoscenza del personale avente diritto al voto la data di svolgimento delle elezioni nonché termini e modalità di esercizio del diritto di voto;
- inoltra alle Delegazioni le liste dei candidati ammesse per la relativa affissione nelle bacheche sindacali;
- dirama ai lavoratori/lavoratrici aventi diritto al voto le liste dei candidati, mettendole a disposizione degli stessi sul sito Intranet aziendale almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica riproducenti l'elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
- procede allo scrutinio delle schede, alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla redazione di apposito verbale dal quale risultino il riepilogo dei voti e l'elezione di ciascun RLS di Gruppo per ambito territoriale di riferimento;
- proclama gli eletti, dandone formale comunicazione ai presentatori di lista e alla Capogruppo e rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - Modalità di voto
1. Le votazioni si svolgono di regola in modalità elettronica - mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo/Azienda - o, laddove non sia possibile, per posta, con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di cinque giorni.
3. Gli aventi diritto al voto possono votare i candidati appartenenti anche a liste diverse, ma presentate per l'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale di assegnazione/distacco, ed esprimono il voto per un numero massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno tre rappresentanti, arrotondando il numero di preferenze all'unità superiore nel caso il risultato del calcolo non fosse un'unità intera.
Una volta effettuata la scelta e completata la procedura di voto secondo le istruzioni specifiche non sarà possibile effettuare alcuna variazione sulla scheda, né accedere nuovamente alla stessa.
4. Gli aventi diritto al voto che non hanno la possibilità di accedere alla procedura di voto per posta elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti del Comitato Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.
Una volta espresso il voto l'avente diritto chiude la scheda nell' apposita busta sigillata anonima precedentemente firmata dal Comitato Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le generalità dell'elettore e infine la spedisce al seggio elettorale.
Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una crocetta sulla scheda contenente i nominativi dei candidati - appartenenti anche a liste diverse, ma presentate per l'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale di assegnazione/distacco - per un numero massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno tre rappresentanti, arrotondando il numero di preferenze all'unità superiore nel caso il risultato del calcolo non fosse un'unità intera.
Il voto non è attribuibile se la scheda:
- non è prodotta e firmata dal Comitato Elettorale;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
- non reca alcun segno.
Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dal Comitato Elettorale.
5. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
6. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
7. La durata delle operazioni di voto con modalità elettronica è fissata in cinque giorni. Per i voti in forma cartacea sono considerate valide le buste pervenute al Comitato Elettorale entro il decimo giorno successivo all'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 - Proclamazione degli eletti
1. A votazione conclusa il Comitato Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine il Comitato Elettorale:
- verifica il numero di voti validi espressi in ognuno degli ambiti territoriali;
- individua i candidati eletti per ciascun ambito territoriale sulla base del maggior numero di preferenze espresse;
- nell'ipotesi di un pari numero di preferenze espresse tra due o più candidanti con un numero di incarichi ancora da assegnare inferiore a tale numero si procede come segue:
o risulterà eletto il candidato appartenente alla lista nell'ambito della quale sono state espresse maggiori preferenze su candidati non eletti; o se appartenenti alla medesima lista, l'individuazione avverrà in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa.
3. Il Presidente del Comitato Elettorale redige verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato eletto, lo trasmette, entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee ai presentatori di lista e alla Capogruppo per gli adempimenti di competenza.
Eventuali ricorsi avverso i risultati dell'elezione dovranno essere inviati al Comitato Elettorale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eletto decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di assegnazione ad ambito territoriale differente da quello di elezione.

Articolo 9 - Subentri
1. Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS di Gruppo dovesse cessare dall'incarico per qualunque motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito territoriale di riferimento.
2. In assenza di nominativi non eletti si procederà ad una nuova elezione nell'ambito territoriale di competenza e ferma la durata in carica per il periodo residuo.